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Potrebbe sembrare banale parlare di Cremazione87 delle salme, ma essa può essere

inquadrata come deroga al rispetto del vincolo cimiteriale, se considerassimo quest’ultima come l’unico metodo di trattamento delle salme nel futuro prossimo, tale da evitare l’utilizzo della tumulazione ed inumazione.

Le nuove esigenze sociali, religiose, ma soprattutto economiche hanno fatto rilevare un incremento dell’utilizzo della cremazione come tecnica di trattamento delle salme.

Le ragioni di tale scelta sono due:

- ragioni economiche: la cremazione ha un costo pari ad un quinto rispetto ad un funerale con tumulazione o inumazione, questo abbattimento dei costi avviene mediante il mancato acquisto della concessione comunale del loculo funebre, mancata spesa del servizio di inumazione o tumulazione, annullamento delle spese di gestione del servizio cimiteriale (illuminazione delle lapidi), edifcazione del monumento cimiteriale ed infne uno snellimento delle pratiche burocratiche.

Da sottolineare a riguardo l’intervento della ammi- nistrazione comunale di Pistoia che dal primo set-

luglio 1998 n. 10 avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria. La ritumulazione consiste nel re-inserimento del feretro e quindi nella chiusura del loculo. Data la frequenza delle operazioni di estumulazione- ritumulazione, un sistema di chiusura più agevole e immediato di quello basato sui mattoni, sarebbe interessante sia per ridurre l’impatto che comporta la realizzazione della parete in presenza dei congiunti del defunto, sia per agevolare l’attività degli addetti ai lavori durante la realizzazione della parete stessa, con minore tempo e maggiore maneggevolezza del materiale.

87 Cremazione: è la tecnica di riduzione del cadavere ai suoi componenti

essenziali, quali gas e resti ossei, mediante l'utilizzo del fuoco.

Il risultato che si ottiene dalla cremazione non sono ceneri, ma resti di ossa polverizzate, che vengono raccolte in urne cinerarie sigillate per la

conservazione, o per il trasporto sul luogo della dispersione, a seconda delle ultime volontà del de cuis.

tembre 2015, ha incentivato la scelta della crema- zione diminuendo del quarantacinque per cento il costo del servizio passando da 604,60 euro come da decreto ministeriale, a soli 272,07 euro.

- ragioni sociali, vista in ottica vantaggiosa per le am- ministrazioni comunali, poiché la scelta della cre- mazione e dunque della conseguente conservazione delle ceneri all’interno di un urna sigillata, la quale può essere portata all’interno della residenza dei fa- miliari, annullerebbe la necessita di ampliare l’im- pianto cimiteriale preesistente o la programmazione delle esumazioni, nonostante si riscontrino tesi dif- ferenti, in quanto dal punto di vista igienico, la cre- mazione si riteneva molto opportuna, ma essendo dimostrato da alcuni medici igienisti88, che il perico-

lo di infezione da cimiteri ben impiantati e tenuti, non esiste, le ragioni igieniche divengono indiferen- ti, rimane quindi solo una questione economica: il forno crematorio rappresenta una spesa continua per i Comuni, mentre un buon terreno per cimitero dà un utile annuale al Comune per l’afftto o la ven- dita delle aree, per i privati invece la cremazione ri- sulta più vantaggiosa.

Nonostante questo, il vantaggio per il Comune nel- la scelta della cremazione, consisterebbe nell’abbat- timento di tutti i costi di manutenzione dell’impian- to cimiteriale, fornitura dei servizi idrici ed energe- tici, estumulazione ed esumazione decennale, con- sentendo un risparmio economico ai cittadini.

Coniugando entrambe la ragioni, sembrerebbe una soluzione perfetta quella della scelta della cre- mazione dei resti umani, sia per il cittadino sia per l’autorità comunale.

88A Celli, Il manuale dell’igienista, Utet, 4’ edizione, 1911, v. 2, p. 647, parte

Partendo dall'assunto, che per cimitero si intende sia il luogo di culto, sia il luogo di conservazione dei resti umani secondo i metodi di inumazione, tu- mulazione e cremazione, e che per questo crei il vincolo cimiteriale per ragioni igienico sanitarie, ci si pone il quesito se in un prossimo futuro, l'unico metodo trattamento e conseguente conservazione dei resti umani fosse la cremazione, che non com- porta percolati cadaverici inquinanti, e quindi il ci- mitero rimanesse solo luogo di culto e non più an- che luogo di conservazione dei resti umani inqui- nanti, sussista ancora il vincolo cimiteriale.

A questo quesito ha già risposto il Legislatore con l'art 4 L. 30 marzo 2001, n. 13089, Disposizioni in ma- teria di cremazione e dispersione delle ceneri, che ag-

giunge all'art. 338 T.U.S. , dopo il riferimento al vincolo cimiteriale come fascia di duecento metri dai centri abitati, la locuzione “tranne il caso dei cimi-

teri di urne”, pertanto il Legislatore con questa legge

ha previsto una deroga al vincolo cimiteriale nel caso di cimitero di sole urne cinerarie.

A questo punto ci pare che si possa concludere rite- nendo che nel caso di cimitero di sole urne non si giustifchi più il vincolo cimiteriale e conferma indi- rettamente l'esigenze igienico-sanitarie del vincolo cimiteriale.

89Art. 4. (Modifca all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265)

1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

CAPITOLO 3

INQUADRAMENTO E SUPERAMENTO DEL VINCOLO CIMITERIALE, NOZIONE E CARATTERISTICHE DEL CIMITERO.

Per quanto concerne la nozione di cimitero non si riscontra a livello giuridico una defnizione specifca.

Si rende quindi necessario ricostruirla partendo dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dalle norme e dai regolamenti, che ne individuano i contenuti. Dunque dalle “fonti” sopracitate, si tenterà di ricostruire tale defnizione in maniera precisa ed unitaria.

Volendo ricostruire tale nozione dalla singole caratteristiche della normativa di riferimento possiamo defnire il cimitero come luogo destinato

dall’autorità comunale, alla conservazione non temporanea dei resti umani, intesi come ceneri, ossa, salme (vige infatti il principio dell’uniformità di trattamento dei resti umani)90, mediante tumulazione91,

inumazione92, conservazione in ossari93 e cenerari94, con

90Art.1 Legge Regionale del Piemonte, 3 agosto 2011, n. 15, secondo il quale “la

Regione disciplina le attività ed i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzione religiose e cultuali di ogni persona, con la fnalità di:

-garantire l’uniformità di trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate su territorio regionale…..”

91 Tumulazione: consiste nella conservazione in tombe singole o nicchie

disposte in più grandi sepolcri, scavati nella roccia o costruiti in opera muraria, di cui è previsto uno spessore minimo in rapporto ai materiali in cui sono costruite, e per la quale vigono sistemi di totale ermeticità della chiusura delle casse, mediante casse duplici, una esterna in legno ed una interna in metallo; la tumulazione è un sistema di seppellimento perpetuo.

92Inumazione: consiste nel seppellimento in fosse scavate nel terreno, a

distanza minima prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria, aventi una superfcie minima di tre metri quadrati e mezzo. L’inumazione è temporanea, infatti il tempo minimo prima dell’esumazione e di dieci anni, così da potersi avere la totale mineralizzazione delle sostanze organiche e la fusione di esse con il suolo, dati gli scopo dell’inumazione le casse devono essere in legno leggero, facilmente decomponibile e non è consentito l’uso di materiali più resistenti come casse di metalli.

93Art 67 DPR 285/1990.

l’osservanza di regole per rispettare esigenze igienico- sanitarie, di sacralità dei luoghi e di disponibilità di spazi destinati all’ampliamento dell’area cimiteriale stessa95. Il riferimento al termine “cimitero” viene altresì citato sia nell'articolo 408 c.p. ed agli articoli 1241 ss del Codice di Diritto Canonico.

L'art 408 c.p. menziona il cimitero in relazione al vilipendio di tombe, o di altro luogo di sepoltura, intendendo dunque per cimitero il luogo per la conservazione dei resti corporei destinato al culto dei morti.

La dottrina del settore però, in relazione al citato articolo, nulla viene a specifcare con riferimento alla nozione di cimitero, anzi viene precisato che quest'ultima a livello legislativo è generica, comprendete sia i luoghi considerati cimiteri ex 337- 338 D.R. 1265/1934, sia qualsiasi luogo, anche privato, destinato alla sepoltura dei defunti che effettivamente conservi resti umani.

Non rientrano in tale tutela le antiche necropoli, tutelate da appositi vincoli storico-archeologici, che hanno perduto la funzione originaria.96

Nel Diritto Canonico il termine cimitero invece ha una rilevanza diversa, incentrata più sulla sacralità del luogo ed il rispetto dei riti cattolici, espressi agli articoli 1240 ss.

Nel cimitero possono essere edifcate strutture funzionali al cimitero stesso, quali cappelle, sevizi cimiteriali con fnalità diverse dall’inumazione97, toilette, fonti di acqua potabile98, crematori99.

95Art 338 DR 1265/1934

96Art 408 c.p. In “Codice Penale commentato, a cura della Dott.ssa Gilda Ripamonti,

Wolters Kluwer, IV ed., II, p.

97Art 59 DPR 285/1990. 98Art 60 DPR 285/1990. 99Art 78 DPR 285/1990.

Non rientra nella defnizione di cimitero, come bene pubblico demaniale ex 824 c.c., l’edifcazione di cappelle gentilizie private, edifcate appunto su suolo non pubblico, ma privato, per quest’ultime vige una puntualizzazione, possono essere edifcate su suolo privato previa autorizzazione del Comune competente, sentita l’Azienda Sanitaria Locale, che rilascia parare positivo sulla fattibilità. Immediatamente dopo l’autorizzazione ad edifcare la cappella privata si instaurerà, sul fondo limitrofo alla zona destinata all’edifcazione, la fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri dal perimetro dell’opera edifcata100, istituendo il vincolo

cimiteriale solo se i proprietari edifcanti dimostrino la proprietà anche dei fondi limitrof a tale lotto, costituendosi conseguentemente un limite di alienabilità degli stessi, così da garantire l’unitarietà dei beni facenti parte del “compendio cimiteriale”così confermato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27

novembre 2012, n. 4161.

Diversi dalla nozione di cimitero sono i luoghi di deposito o di custodia, che precisamente sono i luoghi dove sono collocati temporaneamente i cadaveri, quali obitori, sale di anatomia, sale mortuarie di ospedali e di cliniche, altri luoghi di custodia in attesa di operazioni legalmente previste, le pareti di cappelle di cimiteri non più funzionanti come tali101.

100 Da notare il disegno di legge del Sen. Tomassini, che nel modifcare l'art. 338

del R.D. 1265 del 1934, aggiungeva il comma otto ,prevedendo, con riferimento alle cappelle gentilizie, la possibilità di essere edifcate su suolo privato, ma non più con una fascia di rispetto di duecento metri ma un raggio di rispetto dall'opera edifcata di soli venticinque.

101 Cass. 2 febbraio 1960, “Parti del cadavere” ai sensi dell'art. 411 c.p.,

devono intendersi quelle che richiamano alla mente di chi li vede l'idea del corpo umano, come ad esempio un teschio. Pertanto la sottrazione di un teschio da un ossario integra l'oggetto del delitto di cui all'art. 411 c.p.

RATIO DEI VINCOLI CIMITERIALI: IN PARTICOLARE LE RAGIONI IGIENICO- SANITARIE.

La ricerca della ratio del rispetto del limite di inedifcabilità in ambito cimiteriale, si ravvede in caratteri di tutela sanitaria.

Ad esplicare le ragioni igienico sanitarie da tutelare in ambito cimiteriale, si precisa che i luoghi destinati all’inumazione, all’aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fsiche e per il livelli della falda acquifera102. Inoltre l’area destinata a cimitero deve essere priva di acque, facilmente scassabile, priva di rocce103. Questi presupposti devono essere rispettati per garantire una zona cuscinetto per la dispersione degli inquinati liquidi e gassosi.

E’ da sottolineare, come la fascia di rispetto dei duecento metri di vincolo cimiteriale possa essere inquadrata come fascia di dispersione degli inquinanti derivanti dai percolati cadaverici presenti nei terreni limitrof ai cimiteri, ma dallo studio dei lavori preparatori del Testo Unico Sanitario e dallo studio dei lavori preparatori e dallo stenografco dei lavori delle commissioni affari di culto, relativi alle leggi che hanno successivamente modifcato l’art 338 Testo Unico Sanitario, non si rintracciano i motivi scientifci, che dimostrino l’esigenza del rispetto di questa fascia di rispetto, nella misura di duecento metri, ricorre solo

102 Art 68, DPR 685/1990. 103 Art 57, DPR 285/1990.

l’esigenza di tutela della falda acquifera dall’inquinamento derivante dai percolati cadaverici.104

Analizzando studi medico-scientifco105 in materia di processi litici nei terreni adiacenti ai cimiteri, si dimostra, che il principio litico nei terreni adiacenti alle aree cimiteriali non è maggiore rispetto a quello presente nei terreni vergini, questo porta a concludere che non sia presente inquinamento nei terreni limitrof ai cimiteri, come sostenuto anche da medici igienisti106 i quali hanno dimostrato che il pericolo di infezioni da cimiteri ben impiantati e tenuti non esiste, pertanto le ragioni igienico sanitarie della fascia di rispetto cimiteriale divengono indifferenti.

Su tali cognizioni medico-scientifche si è ritenuto pertanto indagare la ratio dei duecento metri del vincolo cimiteriali, come distanza mutuata da eventuali altre normative.

In tale indagine, è risultato che, attualmente, i duecento metri risultano una distanza individuata come distanza di dispersione degli inquinanti nelle zone di rispetto107, da numerose norme e direttive. Quindi partendo dalle norme e dalle direttive, che

104 Stenografco, Camera dei Deputati,Legislatura II, Commissione I, seduta del

27 giugno 1956, p. 696.

105 Del Vecchio, Ricerche sul principio litico nel terreno dei cimiteri,(contributo allo studio del fenomeno di d'Herelle nell'ambiente fsico), per il Dott. Gaetano Del Vecchio, estratto da “l'igiene moderna”, rivista d'igiene e ingegneria

Sanitaria, Anno XXVIII-N2-Febbraio 1935- AXIII, MILANO, Off.Grafca La Cisalpina S.A., si deve osservare che nonostante la vetustà dell'opera citata, essa sia l'unico esempio di opera scientifca, che esamina la presenza di inquinamento nei terreni adiacenti ai cimiteri, dimostrando l'inesistenza di aggravio dell'inquinamento dovuto ai percolati cadaverici.

106A. Celli, Manuale dell’igienista, Utet, quarta edizione, 1911, v. 2, p. 647,

parte a cura di D. Spataro.

107Direttive ove si stabilisce il criterio in base al quale si delimita la zona di

rispetto con il criterio temporale, basato sul calcolo dei tempi di sicurezza impiegato dagli inquinanti per essere assorbiti, per degradare e decadere, supportati da studi ed analisi idrogeologiche, idrochimiche ed ambientali.

individuano la zona di rispetto, per evitare l’inquinamento idrico, come fascia di duecento metri, si ritiene che il Testo Unico Sanitario, defnendo i vincoli cimiteriali come fasce di duecento metri, li abbia inquadrati indirettamente come fasce di rispetto, ciò viene avvalorato dai seguenti riferimenti:

- ex art 21 D. L. 152/1999, ove si individua la fascia di duecento metri dal luogo di captazione o di derivazione della falda acquifera, in materia di fascia di rispetto per garantire la salubrità delle acque destinate al consumo umano;

- ex Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinati al consumo umano, ove si stabilisce che le zone di rispetto sono delimitate con criterio geometrico, con cui si assume quale zona di rispetto, una superfcie di raggio non inferiore a duecento metri intorno alla captazione. Con la possibilità di modifcarne l’estensione in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa idrica da tutelare108;

- ex Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici, ove al punto 2, si stabilisce il divieto di spandimento dei liquami, mediante aspersione, irrorazione, distribuzione superfciale ed interramento negli strati superfciali nelle zone di rispetto di duecento metri dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici;

- ex Legge Regionale Lombardia 26/2003, secondo la quale le zone di rispetto sono individuate dalla Regione con un raggio di duecento metri rispetto al punto di captazione o derivazione e possono essere

modifcate da parte dei Comuni interessati ex art 42 co 3 LR 26/2003.

Concludendo ciò viene ribadito ex art 94 co 4 Codice dell’Ambiente, ove si statuisce che la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nelle zone di rispetto sono vietati gli insediamenti di una serie di strutture, tra le quali ex lettera e) risultano interdette le aree cimiteriali.

EVOLUZIONE QUANTITATIVA DELLA

DISTANZA PER IL RISPETTO DEL VINCOLO CIMITERIALE DALL'EDITTO DI SAINT-CLOUD ALLA LEGGE SANITARIA 1265 DEL 1934.

Avendo analizzato le ragioni del legislatore di istituire la fascia di rispetto cimiteriale ad una certa distanza dai centri abitati, bisogna chiedersi da dove deriva questa tutela.

La prima traccia di esigenza di rispettare una limite minimo indefettibile di metri, posti a “cuscinetto” del centro abitato, la rintracciamo all'interno dell' Editto di Saint-Cloud, cd Décret

Impréial sur les sépultures del 1804, decreto con cui

l'imperatore Napoleone imponeva la sepoltura dei cadaveri, fuori dalle mure della città, ad una distanza minima di trentacinque-quaranta metri dalla cinta urbana.

Questa norma venne recepita dal Regolamento di

Polizia Medica del 5 settembre 1806109, il quale agli

artt 75 e 77, stabiliva che:

74. È proibito il seppellire i cadaveri umani in altri luoghi che nei cimiteri.

Questi saranno necessariamente collocati fuori dall'abitato comuni.

75. Un eguale regolamento determinerà le distanze che rispetto ai luoghi abitati dovranno attendersi per la coltivazione dei terreni a risaia, o a prato marcito.

Tale Editto prevedeva l'applicazione di ciò che

già veniva specifcato nell'editto di Saint-Cloud ed in più rimandava a successivi regolamenti in materia di distanze dai centri abitati, attribuendo ai Comuni l'onere di dotarsi di un cimitero, ed a Commissioni Dipartimentali il compito di sopperire al mancato rispetto del dettato edittale, qualora vi fosse stato inadempimento delle Municipalità.

Il fne dell'editto era quello di evitare per i cittadini la consumazione di commestibili insalubri e la corruzione delle acque.

109

Editto Polizia Mortuaria 5 settembre 1806:

75. È proibito il seppellire i cadaveri umani in altri luoghi che nei cimiteri. Questi saranno necessariamente collocati fuori dall'abitato comuni.

76. Quei comuni che non hanno un cimitero collocato come sopra, lo faranno disporre al più tardi entro un biennio. La municipalità ne destinerà il luogo coll'approvazione del Prefetto; In caso di inadempimento per parte della Municipalità, la Commissione dipartimentale provvederà a spese del comune.

77. Un particolare regolamento stabilirà le discipline opportune per prevenire ogni inconveniente che può nascere dal troppo sollecito e non ben eseguito seppellimento dei cadaveri.

78. Un eguale regolamento determinerà le distanze che rispetto ai luoghi abitati dovranno attendersi per la coltivazione dei terreni a risaia, o a prato marcito.

79. Le commissioni dipartimentali, a misura delle circostanze provvederanno pure con parziale regolamento, perché la salute de' cittadini non risenta pregiudizio dal commercio di commestibili insalubri, dalla corruzione delle acque, dalle esalazioni derivanti da acque stagnanti, da ammassi di immondezze, da maceratoi, dalla mancanza della necessaria salubrità o polizia delle carceri, dalle case di lavoro forzato, degli spedali ed altri luoghi ne' quali è rinchiuso un numero di persone e generalmente da qualunque altra somigliante occasione capace di produrre malattia.

Altro passaggio storico determinante per le modifche del vincolo cimiteriale sono gli artt. 3, 12, 14 del Regio Decreto 12 dicembre 1828 n. 2159110,

emesso da Ferdinando I per il Regno delle Due Sicilie, che andava a modifcare la precedente legge sui camposanti di Ferdinando I, L. 11 marzo 1817 n.

110 R.D. 12 dicembre 1828, n. 2159, “Decreto prescrivente l’ultimazione

dell’opera de’ camposanti. Napoli, 12 Dicembre 1828.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE

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