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PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,

PIACENZA, CASTRO GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA. Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabili e dentro, o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica.

Volendo Noi rettifcare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tale riguardo da’ Consigli provinciali de’ nostri dominj al di quà dal Faro;

arcivescovi, vescovi ed a’ componenti i Capitoli tanto cattedrali che collegiali, come anche a’ parrochi.

14. Sarà in oltre permessa la sepoltura nelle chiese di tutti que’ conventi religiosi che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall’abitato di ciascun comune.

Con tale norma, veniva precisato che la costruzione del camposanto era a carico del

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

ART. 1. In ogni comune de’ nostri reali dominj al di qua dal Faro sarà stabilito un camposanto fuori dall’abitato per la inumazione de’ cadaveri umani.

2. La costruzione de’ camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garantire la salute pubblica, ad inspirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifche degli uomini illustri.

3. La costruzione de’ camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fne del milleottocentoventi.

La spesa di quest’opera è a carico de’ comuni rispettivi. Gl’Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietarj, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un’opera tanto interessante la salute pubblica.

4. I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l’occuperà, senza accordare verun compenso: se poi sia di proprietà privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente.

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà defnitivamente risoluta dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza.

5. In que’ comuni dove si trova costrutto il camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l’apertura: e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo, dentro, o fuori dall’abitato.

Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del sindaco e degli eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia, col certifcato della seguita pubblicazione, a cura del sindaco, sarà depositata nello archivio comunale, ed un’altra in quello dell’Intendenza.

6. Chiunque dopo l’apertura del camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell’abitato, o ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia sanitaria. 7. Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de’ camposanti, al modo d’inumare i cadaveri umani, a’ monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fssato un regolamento del nostro Ministro degli affari interni.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrate e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l’adempimento.

Comune, esso doveva edifcare il camposanto al di fuori dell'abitato, senza però specifcare a che distanza minima dall'abitato, ma nel caso in cui il Comune non avesse provveduto alla costruzione del cimitero, si permetteva l'edifcazione di camposanti privati, che dovevano rispettare il limite di cento passi dall'abitato, altresì era permesso il seppellimento nei conventi religiosi che fossero ubicati ad almeno cento passi dall'abitato comunale.

Rimaneva comunque previsto per i membri del Clero la possibilità di essere sepolti all'interno delle Chiese, cui erano preposti.

Dunque molto rilevante per la maturazione della materia vincolistica cimiteriale è apprendere il passaggio dai trentacinque metri dell'Editto di Saint-

Cloud ai quasi ottanta metri di rispetto del R.D. n.

2159 del 12 settembre 1828.

Successivamente, Vittorio Emanuele II, promulga la Legge sanitaria degli Stati Sardi, L. 20 novembre 1859, n. 3793, cd Legge Rattazzi, con la quale si istituivano i Consigli sanitari. Tale normativa fu estesa successivamente a tutta l'Italia, dopo l'unifcazione. In particolare tale legge recitava:

Art. 20. I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri...

Art. 31. Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate da regolamenti approvati con Decreto Reale, fermo intanto le discipline vigenti.

Questa normativa in materia sanitaria non indica distanze particolari da osservare nell'edifcazione dei cimiteri, conferendo ai Consigli sanitari la funzione di emettere pareri nella costruzione dei cimiteri, implicitamente assoggettando al controllo

dell'Autorità sanitaria le decisioni dei Municipi in materia cimiteriale.

La successiva legge sanitaria, L. 24 dicembre 1888, n. 5849, ex art. 57, che stabilisce:

Art. 57 : “Dal momento della destinazione di un terreno

a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni entro il raggio di duecento metri.”

A livello di ricostruzione storica della consistenza del vincolo cimiteriale, questa norma è stata il primo dettato che parlava espressamente del limite metrico dei duecento metri, come spazio da adibire a fascia di rispetto.

Infatti, le successive leggi sanitarie che affrontarono la materia cimiteriale, in particolare, il R.D. 1 agosto 1907, n. 636, capo terzo Della Polizia Mortuaria, art 196, e la successiva L. 11 giugno 1922, n. 880.

Secondo il dettato R.D. 1 agosto 1907, n. 636:

Art 196. Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni, entro il raggio di duecento metri...quando le condizioni locali lo richiedono potrà essere permesso di costruire nuovi cimiteri, conservare e ampliate quelli già in uso, a distanza minore di duecento metri dall'abitato...

Potrà pure essere permesso di eseguire opere di manutenzione e di ampliamento nelle abitazioni o negli edifzi di qualsiasi specie preesistente alla promulgazione della L 21 dicembre 1899 n 473, che si trovino a distanza minore di duecento metri;

tale norma confermava la consistenza della fascia di rispetto cimiteriale previsto dall'art 56 L 22 dicembre 1888 n 5849, istituendo la distanza di duecento metri.

la quale:

Art. unico: All'art 196 Testo Unico delle Leggi sanitarie

approvato con regio decreto 1' agosto 1907 n 636, è sostituito il seguente:

“i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifci o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri”.

Queste due leggi sanitarie utilizzano la stessa dimensione metrica di duecento metri per la fascia di rispetto cimiteriale, con la differenza che, nel dettato del 1907, si utilizzava il centro del terreno cimiteriale come punto di partenza per il calcolo del raggio dei duecento metri di fascia di rispetto, mentre nel nuovo dettato del 1922 mutava tale orientamento, facendo dipendere la dimensione della fascia di rispetto sulla distanza lineare tra impianto cimiteriale e centro abitato, così come ripreso dal Legislatore del 1934.

CRITICA ALLA DISTANZA METRICA DEI DUECENTO METRI PER I PERCOLATI CADAVERICI E LE NUOVE TECNOLIGIE DI SEPOLTURA CHE RIDUCONO AL MINIMO GLI SVERSAMENTI.

Punto di partenza di tale critica è la ratio precipua del vincolo cimiteriale, che abbiamo individuato nell'interesse igienico-santario.

La disamina di questa critica, dovrà passare attraverso gli elaborati tecnico scientifci in materia di sversamenti cadaverici nei terreni limitrof ai cimiteri, le varie tecniche di sepoltura e di trattamento del cadavere, come in precedenza

defnite.

Gli elaborati tecnici in materia sono unanimi nel ritenere non adeguatamente affrontato il problema dell'inquinamento da percolati cadaverici.

Condiviso però è il punto di arrivo degli studi scientifci in materia, poiché tutti gli esperti sono d'accordo nel ritenere il cimitero un luogo a limitato impatto ambientale, dunque a limitato inquinamento, a tal proposito dal punto di vista microbiologico, gli studi fno ad ora condotti sulla diffusione di germi patogeni all’esterno di cimiteri ritengono che tale pericolo sia molto limitato e circoscritto ad una distanza di dieci metri dai cimiteri a prevalente sistema di inumazione, ciò porta a concludere che nei casi di cimiteri a prevalente sistema di tumulazione la diffusione di germi patogeni all'esterno dei cimiteri tenda a zero.112

Inoltre, all'interno dei Piani Regolatori Cimiteriali troviamo articoli dedicati all'edifcazione di loculi con tecniche adeguate, così da ridurre al minimo possibili infltrazioni di sostanze organiche inquinanti nel terreno, imponendo un edifcazione secondo le norme antisismiche nei comuni a rischio, creando cimiteri quasi ermetici.

La premessa effettuata potrebbe indurci a ritenere infondato il vincolo cimiteriale fssato in duecento metri, stanti i risultati scientifci che non avvalorano tale consistenza della fascia di rispetto, aprendo la strada ad un intervento legislativo in materia, che riduca la consistenza del vincolo, potendolo eliminare o ridurre a poche decine di metri dai

112 D. Fogli, Tecniche di trattamento dei cadaveri che si adottano nei cimiteri e loro

rapporto con l'ambiente www.ibbacostruzioni.it/fles/download.php?doc=9,

centri abitati.

È necessario però analizzare la consistenza del vincolo cimiteriale in duecento metri in base alle tecniche di sepoltura e di trattamento del cadavere. In caso di cremazione, la prassi degli operatori del settore funerario, dopo aver ricevuto il conferimento di incarico delle onoranze funebri e quindi essersi informati circa l'esequie da effettuare, è quella di procedere con l'allestimento di una cassa semplice in legno dolce con spessore nel punto minimo di 2,5 centimetri, senza cassa interna di zinco113, disponendo all'interno della bara solo un

tappetino interamente biodegradabile, o di una barriera più resistente per i trasporti superiori ai cento chilometri, per evitare lo sversamento di liquidi nel tempo del trasporto e del successivo trasferimento presso il forno crematorio, avendo cura di rimuovere eventuali apparecchi elettronici cardiaci, cd. Pacemaker.

Pertanto il vincolo cimiteriale nella consistenza dei duecento metri dal centro abitato non è giustifcato nel caso della cremazione, in quanto non si ravvedono motivi igienico-sanitari che lo giustifchino per assenza di sversamenti cadaverici. Anche il Legislatore è intervenuto con l'art 4 della L. 30 marzo 2001, n. 130 escludendo la sussistenza del vincolo cimiteriale nei terreni limitrof ai cimiteri di sole urne cinerarie.

In caso di inumazione, la prassi degli operatori

113 Si rammenta, che nella prassi degli operatori del settore funerario è

possibile l'uso della doppia cassa legno-zinco anche per la cremazione, che in quel caso avverrà in forni speciali in grado di incenerire anche lo zinco, nei casi di estumulazione o esumazione anzitempo, quando il cadavere non sia del tutto mineralizzato e su parere del medico della ASL sia necessario un trasferimento della salma in una nuova bara in zinco sigillata, per il deterioramento eccessivo della bara in cui si trova il cadavere al momento dell'esumazione o estumulazione.

del settore funerario, dopo aver ricevuto il conferimento di incarico e le informazione relative alla scelta di tale tipo di sepoltura, che avviene in spazi del cimitero concessi gratuitamente dal Comune per un periodo limitato di dieci anni, allestiscono nel rispetto dell'art 75 DPR 10 settembre 1990, n. 285 , il cadavere all'interno di una cassa in legno dolce, senza cassa interna in zinco, munita solo di tappetino interamente biodegradabile, o di una “barriera” per il caso di trasporto della salma per oltre cento chilometri, per essere così disposto nella terra semplice ed avere una decomposizione totale sia del cadavere sia della cassa.

Nonostante si possa pensare che il vincolo cimiteriale, in caso di cimiteri da inumazione o a prevalente sistema di inumazione, sia giustifcato per gli sversamenti necessari, che un corpo in decomposizione all'interno di una semplice bara in legno possa rilasciare nel terreno, gli studi scientifci condotti a riguardo dimostrano che i potenziali inquinanti chimici, provenienti dalla decomposizione dei cadaveri sono carbonio, ammoniaca, cloruri, solfati, sodio, potassio114, che

nel corso di una inumazione decennale si azzerano, infatti nel prima anno di inumazione la presenza di tali sostanze inquinanti si dimezza, nel secondo anno diviene un quarto, andando grandemente scemando ed annullandosi al decimo anno115.

Da un punto di vista microbiologico la diffusione di germi patogeni all’esterno di cimiteri comporta un pericolo molto limitato e circoscritto nella immediata vicinanza del cimitero, a circa dieci

114 D. Fogli, ibidem, p. 3. 115 D. Fogli, ibidem, p. 4.

metri.

Quanto invece alla tutela delle falde acquifere dall’inquinamento da percolati cadaverici nel caso di inumazioni, il vincolo cimiteriale, consistente in una fascia di rispetto di duecento metri, è opportuno nel caso di presenza di pozzi per il consumo di acqua da bere da parte dell'uomo ed animali. Nel caso di corsi d'acqua limitrof al cimitero, si ritiene invece suffciente osservare una distanza di almeno trenta metri, mentre si osserva una distanza di almeno dieci metri dai cimiteri per le scoline di campi coltivati116.

Da tale studi si può dire che la consistenza del vincolo cimiteriale in duecento metri, nel caso di cimiteri da inumazione o a sistema prevalente di inumazione, è giustifcata per motivi di tutela della falda acquifera nel caso di presenza di pozzi d'acqua da bere per uomini ed animale, ma non è giustifcata per motivi microbiologici, per i quali è suffciente una fascia di rispetto di dieci metri, né per motivi di tutela della falda acquifera nel caso di corsi d'acqua limitrof ai cimiteri, per i quali è suffciente una fascia di rispetto di trenta metri e nel caso di scoline di campi coltivati adiacenti ai cimiteri, per le quali è suffciente una fascia di rispetto di dieci metri.

In caso di tumulazione, la prassi degli operatori del settore funerario, dopo aver ricevuto il conferimento di incarico e le informazione relative alla scelta di tale tipo di sepoltura, che avviene in loculi orizzontali o verticali, singoli o doppi, in cemento armato per garantire solo la stabilità della sepoltura117 e non anche l'impermeabilità del loculo, 116 D. Fogli, ibidem, p. 5.

concessi118 a titolo oneroso dal Comune ai privati,

per un periodo di tempo variabile a seconda del regolamento comunale, che di norma varia dai quarantacinque anni minimo fno ad un massimo di novantanove, allestiscono nel rispetto dell'art. 76 DPR 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere all'interno di una cassa in legno dolce, con cassa interna in zinco, sigillata, lungo il perimetro, a caldo con acido muriatico e famma ossidrica per sigillare con lo stagno, o a freddo con siliconi chimici, parimente sigillanti, ma più fessibili e quindi garantenti una tenuta stagna della cassa in zinco maggiore rispetto a quella della sigillatura a caldo, soprattutto nel caso di eventi sismici o idro- geologici, salvo che l'evento sia di portata tale da comportare distruzione della cassa in zinco.

La sigillatura garantisce una tenuta stagna della cassa in zinco, portando il valore dello sversamento di sostanze organiche cadaveriche tendente a zero. Nella tumulazione è inoltre garantita l'assenza di inquinamento gassoso, in quanto ogni cassa, all'interno ha una valvola depuratrice autorizzata dal Ministero della Sanità con Decreto 29 settembre 2009, al cui interno vi sono carboni attivi, che purifcano le esalazioni gassose prodotte dalla decomposizione cadaverica.

Pertanto, nel caso della tumulazione, il vincolo cimiteriale nella consistenza dei duecento metri dal centro abitato, nel caso di cimiteri da tumulazione o a prevalente sistema da tumulazione, non risulta giustifcato da motivi di ordine igienico-sanitari, è giustifcabile in tal senso solo a titolo prudenziale

rischio.

118 Ex art 62 DPR 285/1990, le aree per le sepolture private sono concesse dal

per il caso si verifchino eventi accidentali sismici o idro-geologici, con due precisazioni, la prima è che l'evento accidentale sismico o idro-geologico sia di tale intensità da comportare il cedimento strutturale del loculo in cemento armato e la distruzione della cassa in zinco, la seconda è che anche in tal caso non sempre si realizzerebbero sversamenti cadaverici, in quanto la presenza di liquame cadaverico all'interno della cassa sigillata in zinco permane solo per due anni dalla tumulazione, dopodiché scompare per mineralizzazione e all'interno della cassa in zinco non rimangono liquami, quindi non possono verifcarsi sversamenti, residuando solo il problema microbiologico della presenza di germi patogeni, per i quali comunque, si è detto, il pericolo di contaminazione dei terreni è circoscritto a dieci metri dal cimitero.

Al termine, si può ritenere che il vincolo cimiteriale nella consistenza di duecento metri dal centro abitato non sia più giustifcato da ragioni igienico-sanitarie e se tale consistenza del vincolo è stata pedissequamente riproposta nei dettati legislativi, è probabile che, in forza degli studi scientifci in materia, si possa provvedere a ridimensionarla.

APPENDICE

EDITTO DI SAINT-CLOUD 1804

estratto da :

Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni della Giunta della Toscana, volume XVI, Firenze : Piatti, p. 4, https://books.google.it/booksid=mwaMqgTSk2wC&pg=PA4&dq=decret+imperial+sur+le+sepolture&hl=it&sa=X&ve d=0ahUKEwj-kOrZz_7LAhUHWCwKHRViC5MQ6AEIKDAC#v=onepage&q=decret%20imperial%20sur%20le %20sepolture&f=false

DÉCRET IMPÉRIAL sur les Sépultures.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les consttutons de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; le conseil d'état entendu, DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

Des Sépultures, et des lieux qui leur sont consacrés.

ART. 1.er Aucune inhumaton n'aura lieu dans les églises, te mples, synagogues, hôpitaux, chapeles publiques, et généralement dans aucun des édifces clos et fermés où les cityens se réunissent pour la célébraton de leurs cultes, ni dans l'enceinte des viles et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune des viles ou bourgs, à la distance de trente- cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumaton des morts.

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévaton. On y fera des plantatons, en prenant les précautons convenables pour ne point gêner la circulaton de l'air.

4. Chaque inhumaton aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte, aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée. 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvelement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouveles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destnés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II.

De l'établissement des nouveaux Cimetères.

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des artcles 1 et 2 du ttre I.er, d'abandonner les cimetères actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitatons, pourront sans autre autrisaton que cele qui leur est accordée par la déclaraton du 10 mars 1776, acquérir les

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