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Efficacia probatoria delle informazioni acquisite nel rispetto della procedura

LIMITI ALLA SCAMBIO D'INFORMAZIONE E TUTELA INDIRETTA DEL CONTRIBUENTE

2.2 I PRINCIPI CHE REGOLANO E LIMITANO LO SCAMBIO DI INFORMAZION

2.3 Efficacia probatoria delle informazioni acquisite nel rispetto della procedura

Altro punto centrale che necessità di un approfondimento è la tematica del valore probatorio delle informazioni acquisite dallo Stato richiedente, per il tramite dello scambio informazioni realizzatosi con altra amministrazione straniera UE. Nel nuovo modello UE ha prevalso la logica di vincoli e di limiti posti alla collaborazione amministrativa, senza che gli effetti giuridici attenessero ai divieti, con l’unica eccezione della tutela di interessi o pretensivi o relativi a divulgazioni di segreti o all’ordine pubblico. Il che ha attribuito alla direttiva un’elasticità all’acquisizione delle informazioni tra gli Stati coinvolti che potrebbero temperare la rigidità degli schemi formali procedimentali. Il rischio che si corre è ovvio: potrebbero essere trasmesse allo Stato richiedente informazioni oltre gli stessi vincoli di legalità ed equivalenza, se lo Stato adito ritenesse di farlo. Queste però non potranno poi essere automaticamente efficaci ed acquisite come elementi di prova dall’amministrazione richiedente, per la preclusione dell’art. 16 quinto comma della direttiva n. 16 del 15.02.2011101. Le informazioni acquisite e trasmesse senza che lo Stato richiedente sia in grado di fornire informazioni equivalenti o senza rispettare le norme interne, non corrispondendo al modello comunitario, non costituiranno,

101 Art. 16 comma 5 specifica: Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti

degli stessi, ottenuti dall’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente in conformità della presente direttiva possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un’autorità di tale Stato membro. Anche il regolamento 904/2010, che disciplina la cooperazione tra amministrazioni tributarie in

materia IVA all’art. 56 si occupa di precisare il valore probatorio delle informazioni oggetto di trasmissione :

Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità del suo paese.

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infatti, elementi di prova per l’amministrazione richiedente. La direttiva predetermina anche gli effetti, nell’ambito dell’utilizzazione delle informazioni dello Stato richiedente che è, di solito, rimesso all’autonomia procedimentale e processuale dell’ordinamento di riferimento. La reciproca autonomia degli ordinamenti e delle relative procedure, coinvolti nello scambio d’informazioni, era la ragione per cui veniva esclusa l’eventuale irregolarità o illegittimità commesse dall’amministrazione adita, per poi travolgere, secondo il modello dell’invalidità derivata, la validità degli atti dell’Amministrazione richiedente se fondati su tali informazioni. La nuova direttiva vuole incidere sull’efficacia stessa della collaborazione amministrativa, creando le condizioni affinchè lo Stato impositore possa disporre di informazioni su soggetti o su imponibili pur sottoposti alla sua giurisdizione tributaria, ma che si trovano fuori dal suo territorio. Il 5 comma dell’art. 16 della direttiva sulla cooperazione fiscale incide sull’elemento probatorio disponendo che le relazioni, attestati e altri documenti, o relativecopie conformi o estratti ottenuti per il tramite dello scambio di informazioni UE possono essere adotti come elementi di prova dallo Stato richiedente allo stesso modo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un autorità di tale Stato Membro. Le amministrazioni coinvolte nello scambio si devono attenere al rispetto della procedura comunitaria. Questa procedimentalizzazione produce un effetto interno agli ordinamenti: quella della diretta incidenza sulla fondatezza degli atti impositivi. La scansione procedimentale diviene da vincolo comunitario diventa condizione per l’efficacia probatoria. IL rispetto della procedura non assicura però sempre un effetto probatorio automatico per l’amministrazione richiedente. Infatti prevedendo che le informazioni e i documenti possano essere adotti come prova allo stesso modo d’informazioni e documenti equivalenti, trasmessi dall’autorità nazionale, introduce una sorta equivalenza, tra informazioni e documenti acquisiti dall’estero e quelli di

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origine nazionale che si esprime sul dato formale. Tale equivalenza giustifica quindi un controllo dei requisiti formali delle informazioni, documenti, copie e degli attestati questo perché la provenienza estera non può infatti giustificare una deroga al rispetto delle regole formali. Queste impongono all’amministrazione nazionale e al giudice di verificare la sicurezza della provenienza del documento, la competenza dell’autorità che l’abbia emesso, l’oggetto ed i soggetti a cui si riferisce, la sottoscrizione, la data ed ecc…; questo controllo di corrispondenza risponde all’obiettivo eurounitario di impedire che l’importante effetto probatorio, assicurato dal rispetto della procedura della direttiva, sia prodotto senza una corrispondenza dei requisiti formali che sul piano interno sono sempre richiesti per l’utilizzazione delle prove documentali dell’amministrazione nazionale. In sostanza come affermato da autorevole dottrina102 la provenienza estera delle informazioni non potrebbe giustificare un indebolimento dei requisiti probatori nazionali alimentando il recupero di imposte con atti impositivi che, nell’ordinamento interno sarebbero stati considerati infondati. SI tratta di rafforzare il limite della legalità, già indicato dall’art. 17 della direttiva, che dovrebbe impedire allo Stato richiedente di utilizzare come elementi di prova informazioni acquisite fuori degli schemi legali procedimentali nazionali e con poteri d’indagine sconosciuti al suo ordinamento. Perciò si dovrebbe escludere l’efficacia probatoria di tutte le informazioni acquistate dall’amministrazione adita o in difformità di schemi legali nazionali o con un esercizio di poteri incoerente, ingiustificato e sproporzionato.

102 DI PIETRO A., la collaborazione comunitaria all’accertamento, a cura di GLENDI C. e UCKMAR V.,

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Capitolo 3

Il Contribuente e la cooperazione amministrativa tra diritti non