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La non obbligatorietà nell'attivazione della procedura di scambio di informazion

LIMITI ALLA SCAMBIO D'INFORMAZIONE E TUTELA INDIRETTA DEL CONTRIBUENTE

2.1 La non obbligatorietà nell'attivazione della procedura di scambio di informazion

Con riferimento al tema della collaborazione internazionale in materia fiscale, gli Stati membri hanno più volte motivato l’adozione di disposizioni discriminatorie adducendo l’impossibilità di garantire altrimenti l’efficacia dei controlli, la prevenzione dell’evasione e più in generale, la coerenza dei propri sistemi tributari. L’interpretazione della Corte di Giustizia, delle disposizioni UE che hanno per oggetto la cooperazione inter-amministrativa transnazionale, ed in particolare di quelle che riguardano i poteri, gli obblighi ed i limiti, pur non annoverando queste alcun riferimento ai diritti dei singoli, ha permesso di ricavare un meccanismo al servizio e la tutela degli obbligati tributari48. Così, attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo scambio d’informazione è usato come uno strumento di tutela, quando impedisce che l’esercizio di un diritto o di un’agevolazione fiscale sia sottoposto al preventivo adempimento degli obblighi formali. Il Lussemburgo nella causa Futura Partecipation49 ha sostenuto che l’applicazione di disposizioni fiscali

nazionali che stabiliscono una differenza di trattamenti di materia di riporto delle perdite a seconda che il contribuente non residente abbia calcolato i profitti e le perdite in base alla legge nazionale oppure in base ad un a legge straniera sia giustificata dell’esigenza di garantire accertamenti fiscali chiari e precisi; tali

48 MARIN F., in lo stato della fiscalità nell'Unione Europea : l'esperienza e l'efficacia dell'armonizzazione,

Università di Bologna Alma Mater Studiorum, dottorato di ricerca in diritto tributario europeo, capitolo 2, lo scambio d’informazione tra gli stati membri, anno 2003.

49 Sentenza della Corte del 15/05/1997, caso Futura c-250/1995, Conclusioni dell’Avvocato Generale Stix-

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controlli sono efficaci soltanto qualora tutta la documentazione e la contabilità siano sempre disponibili in Lussemburgo e quindi le autorità fiscali nazionali possano consultarle repentinamente senza preavviso. La Danimarca ha utilizzato la medesima motivazione nel caso Vestergate50 per motivare la differenza di trattamento tra soggetti residenti in materia di detrazione spese professionali a seconda che un corso di formazione professionale si svolga nel territorio dello Stato o in quello di un altro Paese membro. La Finlandia nella causa Danner51 ha

giustificato l’applicazione di talune disposizioni fiscali interne che negano la deducibilità dei contributi all’assicurazione volontaria contro la vecchiaia versati ad enti previdenziali stabiliti in altri Stati Membri, adducendo l’impossibilità per le autorità fiscali nazionali di “controllare e quindi di assoggettare efficacemente ad imposta le pensioni o altre prestazioni erogate da regimi gestiti da enti previdenziali stranieri a persone residenti in Finlandia. Questo perché, sebbene “le autorità finlandesi possono imporre agli enti previdenziali nazionali di informare le autorità fiscali di ogni versamento, esse non hanno tale potere nei confronti degli assicurati all’estero. A parere della Corte l’argomento delle difficoltà di ordine amministrativo nell’accertare fatti o situazioni localizzate all’estero non costituisce un legittimo motivo di interesse generale, idoneo a giustificare l’adozione di misure fiscali restrittive delle libertà fondamentali sancite dal Trattato CE. In realtà l’efficacia dei controlli fiscali può essere salvaguardata tramite il ricorso a misure meno restrittive rispetto all’adozione di legislazioni tributarie discriminatorie; più precisamente, ciascuno Stato membro può ottenere le notizie necessarie per stabilire correttamente l’ammontare dell’imposte sul reddito grazie alla collaborazione degli altri Paesi membri dell’Unione Europea. Tanto più che “il contesto per uno scambio di informazioni di questo tipo esiste già in forza della Direttiva n. 77/799/CEE

50 Sentenza CGE del 10/06/1999, Causa 55/98.

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concernente la reciproca assistenza fra le autorità tributarie degli Stati membri”. Secondo la Corte UE l’attuazione di uno scambio di informazioni il più completo possibile oltre che per realizzare la collaborazione fra gli Stati membri, risulta essenziale anche al fine di assicurare la tutela dei diritti dei contribuenti, persone fisiche e giuridiche e, più in generale, per preservare il principio della giustizia fiscale all’interno della comunità. Ad esempio nel caso Wielockx52, l’applicazione del diritto olandese dava vita ad una discriminazione nei confronti di un soggetto che pur essendo residente in un altro Paese membro percepiva la totalità dei suoi redditi nei Paesi Bassi, ossia nello Stato in cui svolgeva la propria attività lavorativa, trovandosi quindi, da un punto di vista fiscale, nella medesima situazione di un residente che svolgeva la stessa attività. Anche in questo caso in considerazione della possibilità dello Stato Membro di procedere allo scambio di informazioni ai sensi della direttiva n. 77/799/CEE, la Corte ha garantito la tutela degli interessi del contribuente stabilendo che questo, benchè residente in uno Stato membro diverso da quello in cui svolgevano la propria attività lavorativa, avevano diritto alla detrazione dall’imponibile della parte dei redditi destinati alla costituzione della riserva di vecchiaia. Nella causa Persche53 la CGE, afferma in linea con le precedenti sentenze in argomento54, che nulla impedisce alle autorità fiscali dello Stato membro di imposizione di richiedere ad un soggetto passivo che voglia ottenere la deduzione fiscale delle donazioni, eseguite a favore di enti stabiliti in un altro Stato membro, di fornire lui stesso le prove occorrenti, tale Stato membro non può invocare la necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali per giustificare una normativa nazionale che impedisca assolutamente al soggetto passivo di produrre tali prove. Inoltre, le autorità fiscali interessate possono rivolgersi, in applicazione

52 Sentenza C-84/95 DEL 11/08/1995 punto 26; nello stesso senso sentenza Schumacker C-279/93 del

14.12.1995, punto 43.

53 C-318/07 sentenza del 27 gennaio 2009,

54 C-386/04 sentenza del 14 settebre 2006, centro musicologia Walter Stauffer punti 49 e50 . In questo senso

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della direttiva 77/799 (ora la direttiva n . 16/2011), alle autorità di un altro Stato membro per ottenere ogni informazione che risulti necessaria per determinare correttamente l’imposta dovuta da un contribuente. Tale direttiva prevede, infatti, nell’intento di prevenire la frode fiscale, la facoltà per le amministrazioni fiscali nazionali di chiedere informazioni che non possano procurarsi esse stesse.55

La tutela del contribuente viene garantita riconoscendogli la possibilità di documentare e provare, il diritto alla detrazione dell’onere sostenuto, all’estero o a favore di enti esteri, l’amministrazione tributaria invece potrà usufruire degli strumenti di cooperazione amministrativa in suo possesso per accertarne la sussistenza e i requisiti di detraibilità dell’onere sostenuto, nel rispetto del norme nazionali tributarie che lo prevedono; in tal modo vengono scongiurati i rischi di ingiuste diminuzioni della pretesa tributaria per gli Stati Membri e allo stesso tempo si evitano ingiuste discriminazioni a discapito dei contribuenti.