4. Legge 218 del 1995: art 30
4.2. Efficacia temporale dell’art 30
Per comprendere l’efficacia temporale della norma in questione, non si può prescindere dall’analisi del combinato disposto presente agli artt. 72 e 73 della legge 218 del 1995. Il primo stabilisce il momento determinante per l’applicazione delle nuove disposizioni di conflitto; il secondo abroga la disciplina previgente.
La soluzione adottata si fonda su un criterio di carattere processuale, prevedendo l’art 72 che “la presente legge si applica in tutti i giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato”.
Un’interpretazione della norma citata, aderente al suo tenore letterale, impone quindi di distinguere tra rapporti oggetto di contenzioso, per i quali viene prevista una soluzione espressa, e rapporti non controversi che rimangono al di fuori dell’ambito di efficacia di detta norma, sicché resta da identificare quali siano rispetto ad essi i principi di diritto intertemporale applicabili148.
Quanto ai primi rapporti, si desume che nei giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge si applichino le previgenti norme di conflitto, con la conseguenza che, nella materia che qui
148 I. VIAREGO, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, op. cit., p. 20.
interessa, i rapporti patrimoniali tra coniugi rimarranno in questa ipotesi sottoposti all’art 19 disp. prel. cod. civ.
Riguardo invece ai giudizi iniziati successivamente, essi verranno regolati, per espresso dettato legislativo, in base alle nuove norme, a meno che il rapporto in causa verta su situazioni esaurite prima dell’entrata in vigore della legge.
In proposito, la Relazione governativa al disegno di legge spiega che la non operatività della riforma rispetto “alle situazioni giuridiche create ed interamente esaurite” anteriormente alla sua entrata in vigore rappresenta l’unica eccezione al principio della immediata applicazione della medesima e trova giustificazione nell’intento di tutelare l’aspettativa delle parti a vedersi applicare a quelle situazioni “che sono state create in conformità a tale previgente sistema e che hanno esplicato i loro effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge” il diritto indicato dalle previgenti norme di conflitto149.
Del tutto irrisolto dalla norma dell’art 73 è, infatti, il problema della individuazione del sistema di conflitto applicabile a questo genere di rapporti nel caso in cui essi non siano oggetto di un contenzioso: qualora cioè non sia possibile ricorrere, come criterio discretivo, all’atto introduttivo dell’azione giudiziaria, per assenza della stessa, qual è il momento nel quale viene fissata la decorrenza dell’applicabilità delle nuove norme di conflitto?
149 In Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XI Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti, riprodotta in GAJA (a cura di), La firma del diritto internazionale privato e processuale, 1994, p. 401 ss.
Molteplici sono i casi in cui, a seguito del mutamento delle norme di diritto internazionale privato, si verifica un cambiamento di legge applicabile ed eventualmente di regime. Tale cambiamento può avvenire anche nel caso in cui si realizzi una coincidenza della legge alla quale conducono i criteri di collegamento operanti in base all’art. 19 disp. prel. cod. civ. e all’art 30 della legge 218 a causa dell’accoglimento nell’attuale sistema di conflitto del meccanismo del rinvio150.
Diverse sono le soluzioni prospettabili di fronte all’individuazione di quale sia il diritto intertemporale applicabile ai rapporti in esame. In primo luogo, si potrebbe sostenere151 che, in assenza di un’apposita disposizione legislativa, si debba ricorrere ai principi generali dell’ordinamento e quindi alla regola sulla successione delle leggi nel tempo posta dall’art 11 delle preleggi, che ne sancisce l’irretroattività. Di conseguenza, agli effetti del regime matrimoniale prodottisi anteriormente al 1° settembre 1995 si dovrebbe applicare la regolamentazione prevista dall’art 19 disp. prel. cod. civ., mentre a
150 Si pensi al caso in cui due coniugi, l’uno svizzero e l’altra italiana al tempo della
celebrazione del matrimonio, domiciliati in Italia, si trovino ad avere in seguito la medesima cittadinanza per effetto dell’acquisto di quella svizzera da parte della moglie. Competente a regolare i loro rapporti risulta il diritto svizzero in base sia alla norma previgente (in virtù dell’operare del criterio della cittadinanza del marito al momento della celebrazione del matrimonio) sia a quella attuale (in virtù del criterio della cittadinanza comune dei coniugi). Tuttavia, a questa coincidenza della legge richiamata non corrisponde l’applicabilità in concreto del medesimo diritto perché il richiamo operato dell’art 30 all’ordinamento giuridico svizzero deve tener conto del rinvio a sua volta effettuato da quest’ultimo alla legge che in base alle proprie norme di conflitto considera competente, determinandosi così, nell’esempio prospettato, l’applicabilità di quella italiana, in quanto legge del domicilio comune dei coniugi.
151 In tal senso GIACALONE, Disposizioni transitorie e finali (artt. 72-74), in
CAPOTORTI (a cura di), Il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in Il Corriere giuridico, 1995, p. 1268.
quelli successivi a tale data la disciplina posta dall’art 30 della legge n. 218.
Tale conclusione, che pur si fonda su un presupposto teorico corretto, non convince pienamente, in quanto, da un lato porta, sul piano pratico, a un sezionamento dei rapporti in esame e, dall’altro, conduce a conseguenze incompatibili con l’applicazione dell’art 72. Quest’ultimo, disponendo che la nuova legge si applichi a tutti i giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore, attribuisce ad essa di fatto efficacia retroattiva; si giungerebbe quindi ad accogliere soluzioni differenti per gli effetti del regime matrimoniale prodottisi nel medesimo periodo, cioè anteriormente al 1° settembre 1995, a seconda che essi siano o non oggetto di un’azione giudiziaria, rimanendo nel primo caso sottoposti alla legge individuata in base alle attuali norme di conflitto, mentre nel secondo a quelle previgenti.
La medesima obiezione può essere opposta ad una seconda soluzione, ugualmente configurabile: applicare cioè la riforma soltanto ai rapporti patrimoniali derivanti da matrimoni celebrati successivamente alla data della sua entrata in vigore; restando invece i rapporti relativi a matrimoni avvenuti anteriormente, sebbene ancora in corso, soggetti alla precedente legge. Ora, non si può negare che tale soluzione offra l’indubbio vantaggio di garantire l’unità della disciplina applicabile al regime matrimoniale e quindi del regime stesso, con la conseguenza di tutelare l’affidamento dei soggetti nella permanenza della situazione
normativa esistente al momento in cui, con il matrimonio, si è definito l’assetto patrimoniale della famiglia.
Tuttavia, essa, è obbiettabile sotto due aspetti: da un lato per il contrasto, come visto, con l’art 73, e dall’altro dato che si fonda su un presupposto teorico piuttosto discutibile. Infatti, affermare che la nuova legge non si applica ai rapporti patrimoniali tra coniugi derivanti da un matrimonio celebrato anteriormente alla sua entrata in vigore significa considerare tali rapporti, ancora in corso e produttivi di effetti al momento considerato, alla stregua di situazioni passate152.
E’ evidente il carattere artificioso di tale ricostruzione, provato peraltro dal fatto che nell’ipotesi in cui si instauri in relazione a questi un’azione giudiziaria, il giudice dovrà, in virtù dell’art 72, applicare invece la nuova normativa di conflitto. Inoltre, sembra lecito ritenere che l’esigenza di tutela dell’affidamento153 riposto dai coniugi nella
disciplina giuridica inizialmente in vigore per i loro rapporti non assuma una rilevanza tale da giustificare, indipendentemente da ogni altra considerazione, la ultrattività della legge precedente154.
Da quanto sopra esposto emerge con evidenza la complessità del problema della successione nel tempo delle norme di diritto
152 In tal modo si attribuisce al matrimonio, presupposto per l’istaurarsi dei rapporti
di cui si discute, funzione di parametro distintivo tra rapporti pendenti e non, mentre sembra evidente che essendo proprio da quel momento che essi prendono vita, non possono considerarsi allo stesso tempo già esauriti. Tuttavia, questa tesi è stata accolta in giurisprudenza in materia di cittadinanza nelle sentenze della Corte di cassazione del 22 febbraio 1978 n. 903 (in Giur. It., 1978, I, 1, p. 1926 ss.) e del Tribunale di Milano del 17 maggio 1990(in Riv. dir. int. priv. proc., 1991, p. 760 ss).
153 In tal caso l’affidamento non deriva da un atto di autonomia della volontà, come
invece accade nei rapporti contrattuali.
internazionale privato in relazione ai rapporti patrimoniali tra coniugi, che, da un lato, essendo rapporti di durata, postulano un interesse alla “stabilizzazione” degli effetti prodotti nel corso della loro esistenza; dall’altro, non essendo la scelta iniziale della disciplina internazionalprivatistica fondata su una manifestazione di volontà, non sembra doversi attribuire a tale interesse un valore così cogente da escludere ogni operatività su di essa della nuova legge. A ciò si aggiunga che, una volta riconosciuto nell’attuale sistema di conflitto un certo ruolo all’autonomia delle parti in funzione alla designazione della legge applicabile, non si può escludere che tale autonomia possa incidere sulla definizione dalla questione in esame.
A questo punto, siamo in grado di trovare la soluzione che meglio consenta di garantire le esigenze presenti nella vita internazionale dei soggetti interessati, tenendo conto delle caratteristiche proprie di questo genere di rapporti e considerando, dal punto di vista del nostro attuale sistema di diritto internazionale privato, quale tipo di protezione esso intenda attribuire a tali esigenze.
Punto di partenza è la presa in considerazione delle situazioni giuridiche create nel corso dei rapporti in oggetto anteriormente al mutamento della legge, la cui indubbia esigenza di tutela può trovare conferma nel dato normativo, il quale fa salva l’applicazione delle previgenti norme di diritto internazionale privato alla situazione esaurite prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Per situazioni esaurite, qualora tale nozione venga in rilievo in relazione a tali rapporti patrimoniali di durata, si intende sia quei casi in cui il regime matrimoniale ha espletato interamente i suoi effetti prima del momento introduttivo del giudizio, sia gli atti o negozi, posti in essere nel normale svolgimento dei rapporti patrimoniali tra coniugi – ed indipendentemente dalla circostanza che questi siano o meno controversi - che abbiano già dato luogo a titolarità in capo ai coniugi o responsabilità nei confronti di terzi155.
Stabiliti in questo modo i limiti dell’operatività retroattiva della nuova disciplina di conflitto, si può ritenere che, in linea generale, al di fuori delle situazioni indicate, essa si applicherà ai rapporti in corso tra coniugi già sposati al momento della sua entrata in vigore sin dal tempo della celebrazione. Ciò significa che la liquidazione del regime patrimoniale avverrà secondo l’ultimo diritto applicabile per tutto il periodo della vita matrimoniale.
Nel caso, invece, in cui i coniugi abbiano interesse a mantenere la medesima legge che regolava in precedenza i loro rapporti, essi possono ricorrere all’esercizio dell’autonomia della volontà riconosciuta loro dalla nuova norma di conflitto.
155 Si pensi al caso del creditore particolare dei coniugi, il quale al momento del
sorgere del debito poteva vantare una certa pretesa sul patrimonio della comunione vigente come regime matrimoniale. Qualora, a seguito del cambiamento della legge applicabile, sia subentrata la separazione dei beni, sembra ragionevole ritenere che egli non debba subire da tale modifica una lesione del proprio diritto, anche se non fatto ancora valere in giudizio.
Utilizzando tale via si giunge così a qualificare come esauriti anche rapporti che non possono essere considerati giuridicamente definiti, in quanto ancora suscettibili di essere rimessi in discussione dinanzi all’autorità giudiziaria.
In definitiva, è evidente come l’intento del legislatore sia quello di favorire il più possibile l’applicazione della nuova legge, ricorrendo nel contempo alla differenziazione dallo stesso postulata tra situazioni passate e situazioni in corso, per assicurare la tutela delle particolari esigenze di stabilità che caratterizzano, nei termini evidenziati, questo tipo di rapporti.
E’ giusto considerare come sarebbe stato preferibile se il legislatore avesse omesso il riferimento ad un criterio di carattere processuale onde fissare nel tempo la presa in considerazione del problema di diritto intertemporale e si fosse limitato a stabilire in principio l’applicabilità del nuovo diritto internazionale privato alle situazioni in corso alla data della sua entrata in vigore, rimanendo invece quelle esaurite in tal momento sotto l’impero delle vecchie norme156.
5. Proposta di regolamento europeo in materia di regimi