4. Legge 218 del 1995: art 30
4.1. Oggetto della disciplina
E’ necessario analizzare le principali questioni relative all’ambito di applicazione della norma in esame per capire ciò che rientra nell’orbita gravitazionale dell’art 30 e ciò che vi rimane fuori.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono, in generale, tutti quelli aventi ad oggetto gli aspetti di natura economica e sono riconducibili al c.d. “regime patrimoniale secondario”130 in contrapposizione al c.d. regime
patrimoniale primario, consistente nell’obbligo dei coniugi di
130 C. CAMPIGLIO, F. MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale,
contribuire ai bisogni della famiglia, che è riconducibile ai rapporti personali tra coniugi e dunque all’art 29131.
Ricade, pertanto, nell’orbita di applicazione dell’art 30 la disciplina prevista al Capo VI del Libro I, Titolo IV del codice civile (art 156 c.c. ss.).
Com’è noto, secondo il nostro ordinamento, il regime patrimoniale legale tra i coniugi, in mancanza di una diversa volontà è costituito dalla comunione legale dei beni. I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo nell’atto di celebrazione del matrimonio oppure scegliere un regime convenzionale ad hoc stipulato mediante atto pubblico (art 162 c.c.)132.
Spetterà alla legge applicabile regolare il regime della titolarità dei beni acquistati, il regime di amministrazione e di disponibilità dei beni stessi ed il conseguente regime di responsabilità patrimoniale133.
131 La distinzione tra regime patrimoniale primario e regime patrimoniale secondario
non è stata tuttavia seguita, ai fini della determinazione della giurisdizione, per quanto concerne l’applicazione del regolamento Bruxelles I che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, è ritenuto operante indifferentemente dal tipo di rapporto patrimoniale. In senso diverso troviamo, ad esempio, Trib. Firenze, 20 maggio 2003, decr. Nessuna influenza sulla disciplina italiana ha avuto l’entrata in vigore del regolamento Roma II che esclude dal proprio ambito di applicazione “le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi e da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo al legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio” (art 1, comma 2, lett, b). Escludono i rapporti patrimoniali tra coniugi dal loro ambito di applicazione anche il regolamento Roma I (art 1, comma 2, let c) e il regolamento n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (art 1, comma2).
132 C. VERDE, Le convenzioni matrimoniali (giurisprudenza critica), UTET, 2003,
passim.
133 V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, op. cit., p. 87.
Rientra nell’ambito dell’art 30 la capacità di concludere, modificare o estinguere le convenzioni matrimoniali eventualmente previste dal diritto richiamato dal medesimo articolo, nonché di compiere gli atti di ordinaria o straordinari amministrazione relativi ai beni coniugale, qualora essa si risolva in ulteriori requisiti rispetto alla capacità giuridica o di agire134.
Tra le capacità, o incapacità, speciali viene solitamente annoverata anche la incapacità della donna maritata135, salva la disapplicazione delle norme straniere che la contemplano, in quanto contrarie all’ordine pubblico136.
Dovrebbe, altresì, essere tuttora sussunta nell’art 30 anche la disciplina delle convezioni prematrimoniali, purché – al momento della celebrazione del matrimonio- non mutino i presupposti sottesi ai criteri di collegamento indicati dall’art 30137. Alla stregua di questa
impostazione, si deve allora riconoscere ai nubendi anche la facoltà di concludere prima del matrimonio un accordo sulla scelta della legge applicabile ai loro futuri rapporti coniugali. La validità e l’efficacia di
134 R. CLERICI, Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 1067.
135 MOSCONI, Capacità nel diritto internazionale privato, in Digesto civ., II,
Torino, 1988, p. 233, inquadra tale incapacità nella norma di conflitto relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi in virtù della più stretta connessione con questi ultimi.
136 Sulla contrarierà all’ordine pubblico, CARRELLA, art 18 disp. prel. cod. civ. in Commentario alla riforma del diritto italiano della famiglia, I, p. 128.
137 Ferma restando l’ammissibilità di tali convenzioni in case al diritto richiamato,
un simile preventivo inquadramento di esse nella norma di conflitto sui rapporti patrimoniali tra coniugi è stato sostenuto dalla prevalente dottrina. Tra le opinioni dissenzienti troviamo invece BARIEL, art 19 disp. prel. cod. civ., p. 189. Un successivo mutamento delle situazioni o circostanze assunte quali criteri di collegamento dall’art 30 fungerà da condizione risolutiva delle convenzioni medesime.
quest’ultimo restano subordinata non solo alla celebrazione del matrimonio, ma altresì alla sussistenza, una volta costituito il rapporto coniugale, di uno dei requisiti previsti dall’art 30 comma 1138.
Al di fuori del regime patrimoniale della famiglia, non è escluso che possano rientrare nell’orbita di applicazione dell’art 30 anche altri aspetti di natura patrimoniale.
Certamente non rientrano in tale disposizione la disciplina degli obblighi alimentari tra coniugi e tra genitori e figli139, delle successioni140, dei rapporti patrimoniali tra genitori e figli141 e la
disciplina del potere di ciascun coniuge di assumere obbligazioni per i bisogni della famiglia ed il conseguente regime di responsabilità patrimoniale142.
Riguardo alle donazioni, spetta al diritto richiamato dall’art 30, comma 1, la competenza di decidere sull’ammissibilità e sulla disciplina delle medesime qualora simili prescrizioni attengano al regime patrimoniale dei coniugi143. Spetta invece all’apposita norma, contenuta nell’art 56, la disciplina delle donazioni c.d. obnuzionali.
Maggiori dubbi sorgono con riguardo all’impresa familiare.
138 In particolare, almeno uno dei coniugi dovrà mantenere la cittadinanza o la
residenza nei confronti dello stato il cui ordinamento è stato oggetto dell’accordo di scelta. La validità di tale accordo sarà tuttavia vagliata alla stregua di una delle leggi indicate dall’art 30, comma 2.
139 Art 45, legge 218 del 1995. 140 Art 46 legge 218 del 1995.
141 Basti pensare all’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio, regolato dalla
legge nazionale del figlio ai sensi dell’art 36 della legge n. 218 del 1995.
142 Art 23 legge 218 del 1995.
143 VILLANI, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, II, 1996, p. 457 ss.
Secondo una parte della dottrina, l’impresa familiare, costituendo uno speciale istituto di diritto familiare a contenuto patrimoniale, rientrerebbe nell’art 30.
Per altra dottrina, invece, l’impresa familiare ha più collegamenti con il diritto dell’impresa. A quest’ultima dottrina aderiva anche la giurisprudenza formatasi nel vigore del precedente regime di diritto privato internazionale144. Tale orientamento giurisprudenziale doveva ritenersi valido esclusivamente nel periodo precedente alla riforma del diritto privato internazionale, nel quale la declaratoria di incostituzionalità145 dei criteri di rinvio fondati sulla legge nazionale del marito aveva creato una lacuna giuridica alla quale la giurisprudenza aveva correttamente attribuito un rimedio.
Infatti, diversamente dall’ordinamento precedente, la nuova norma di diritto privato internazionale prevede la piena parità tra i coniugi e, pertanto, consente di disciplinare anche l’impresa familiare all’interno dei rapporti di famiglia.
D’altronde, il fatto che i coniugi possano stabilire congiuntamente una legge applicabile ai propri rapporti patrimoniali equipara la disciplina del diritto di famiglia a quella che sarebbe stata determinata secondo la
144 Cass. sez. lav. 6 marzo 1999, n. 1917, RN, 1999,982: “ai fini della disciplina di
diritto internazionale privato, nel regime anteriore alla riforma introdotta con la legge 218 del 1995, è da escludere che l’impresa familiare di cui all’art 230 bis c.c. sia riconducibile ai rapporti di famiglia (art 17 prel.), ma si tratta di un rapporto contrattuale (art 25 prel.), fonte di diritti ed obblighi tra le parti, atteso che la costituzione dell’impresa familiare non è automatica, ma richiede la manifestazione di volontà delle parti che può essere espressa anche per fatti concludenti”.
disciplina delle obbligazioni contrattuali, al quale prevede la possibilità, per le parti, di applicare una legge convenzionale.
Più precisamente, deve ritenersi che l’impresa familiare vada regolata dall’art 30, legge 218 del 1995, per quanto concerne i rapporti interni alla famiglia; mentre ricada nelle altre norme di diritto privato internazionale per quanto concerne i rapporti verso i terzi146.
Un ultimo e più delicato aspetto attiene all’obbligo del mantenimento in caso di separazione e divorzio. Sotto tale profilo la dottrina è più ampiamente divisa.
Secondo una prima opinione, l’aspetto del mantenimento potrebbe legittimamente rientrare nell’ambito di applicazione dell’art 30 in quanto avente contenuto patrimoniale. Secondo questa interpretazione, il successivo art 31 regolerebbe solamente l’effetto in sé della separazione personale e del divorzio ma non quello del mantenimento. Secondo un’altra opinione, invece, l’art 31 regolerebbe l’intera disciplina dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi in caso di separazione o divorzio.
Quest’ultima interpretazione appare essere la più coerente poiché permette di disciplinare interamente gli istituti giuridici così come previsto nel nostro ordinamento ed impedirebbe la possibilità del verificarsi di inutili e deleteri rinvii a diversi ordinamenti normativi. In realtà, pur avendo contenuto economico, il diritto al mantenimento del
146 M. R. SAULLE, Famiglia e Diritto Internazionale, Iustitia, 1999, p. 306-315.
coniuge più debole scaturisce dai doveri nascenti dal matrimonio sotto il profilo personale e segnatamente dall’obbligo di assistenza materiale e di collaborazione. In tal senso, non risulta del tutto casuale che il criterio di collegamento previsto dall’art 31, legge 218 del 1995, sia analogo a quello previsto dall’art 29, legge 218 del 1995.
Vi è poi chi ricollega la disciplina del mantenimento a quella sugli alimenti per maggiore analogia con tale disciplina o perché, sotto il profilo internazionale, tali obblighi sono indistinguibili.
In questo senso, il criterio di collegamento più adeguato sarebbe quello imposto dall’art 45, legge 218 del 1995. Considerato che i criteri di rinvio del sistema di diritto internazionale privato dovrebbero essere interpretati secondo l’ordinamento di appartenenza e non secondo quello internazionale, potrebbe non ritenersi pienamente accoglibile quest’ultima soluzione147.
A riguardo, occorre solamente considerare che devono ritenersi prevalenti sulle norme interne, comprese quelle di diritto privato internazionale, quelle di natura internazionale in materia di alimenti, le quali estendono tale disciplina anche al mantenimento.