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ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE – (DOCUMENTAZIONE GIÀ IN VOSTRE MANI) -

Presidente

Procediamo col punto n. 8 all’ordine del giorno avente ad oggetto:

“Elezione del Difensore Civico comunale”. Vi ricordo che la votazione del Difensore Civico avviene a scrutinio segreto. La parola al Sindaco per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.

Sindaco

Io chiedo la sospensione di cinque minuti del Consiglio Comunale in modo che i Capigruppo si possano ritrovare per vedere se si può trovare una mediazione possibile. Chiedo quindi al Presidente di mettere in votazione questa sospensione.

Presidente

Prendiamo atto della richiesta del Sindaco. Se non vi sono Consiglieri che obiettano, sospendiamo i lavori. Nessuno pone obiezione, i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 22.10.

SOSPENSIONE Presidente

Riprendiamo i lavori del Consiglio dopo la sospensione. Avevo precedentemente detto che il voto avverrà con scrutinio segreto e con l’espressione di una preferenza sulla scheda elettorale. Ai sensi dell’art.

42 del Regolamento, provvedo a nominare tre scrutatori che coadiuvino il Presidente nella funzione dell’Ufficio Elettorale e nomino gli scrutatori nelle persone del Consigliere Lorenzi, del Consigliere Riganti e del Consigliere Dozzi. Precediamo con la presentazione del punto all’ordine del giorno. La parola al Sindaco.

Sindaco

Semplicemente per rendere tutti edotti del percorso che abbiamo compiuto. Il problema è stato esaminato per la prima volta mi pare il

due di febbraio nella prima Conferenza dei Capigruppo; i Capigruppo presenti, anche quelli di Minoranza, hanno deciso dei criteri, dei criteri in base ai quali hanno subito provveduto a selezionare le domande dei candidati.

Sono state selezionate quattro domande, ripeto, sulla base di criteri concordati tra Maggioranza e Minoranza, è stato dato il compito alla sottoscritta, al rappresentante del Consiglio Comunale Pignatelli Gianluca e al Segretario, il compito di fare dei colloqui con questi quattro candidati. I colloqui sono stati regolarmente fatti, rispetto a questi quattro colloqui questa Commissione ha deciso che tre dei candidati potevano avere le caratteristiche, le qualità e le competenze per la funzione per la quale si erano proposti. Sono state fatte altre tre conferenze dei Capigruppo, subito dopo i colloqui una Conferenza dei Capigruppo in cui si è preso atto del risultato dei colloqui, la terza con l’assenza di tutti i Capigruppo di Minoranza, la quarta e ultima qualche giorno fa, con la presenza di qualche Consigliere di Minoranza e qui si è concluso l’iter. Noi pensiamo che da un punto di vista di democrazia ci sia stata la più ampia richiesta e il più ampio spazio di partecipazione per tutti. In Conferenza dei Capigruppo la Minoranza non ha espresso un proprio candidato, procediamo ora all’elezione e vediamo come vanno le elezioni.

Presidente

Grazie Sindaco. Non vi sono Consiglieri iscritti a parlare, procediamo quindi con la votazione. Prego i Consiglieri di esprimere il proprio voto sulla scheda. Procediamo allo spoglio delle schede.

SPOGLIO SCHEDE I risultati dello scrutinio sono i seguenti:

- 12 voti per Tasca – - 4 voti per Puglisi – - un voto per Maggioni – - una scheda bianca – - una scheda nulla -

Il risultato dello scrutinio appena letto è stato verificato con l’assistenza degli scrutatori all’uopo nominati. Non è stato raggiunto il quorum previsto per l’elezione del Difensore Civico.

Ha chiesto di intervenire il Sindaco, ha la parola.

Sindaco

Allora abbiamo perso un’importante occasione per dare forza ad una funzione di garanzia prevista dal nostro Statuto, non dallo Statuto stilato da questa Maggioranza, ma dallo Statuto stilato dalle Amministrazioni precedenti. Secondo me abbiamo perso una grande occasione, trattasi di funzione istituzionale rispetto alla quale tutti abbiamo detto di volerci impegnare. La Minoranza non è stata in grado di proporci un nominativo unitario, riprenderemo il percorso con la speranza che la collaborazione sia di tenore e di spessore superiore a quello mostrato fino a qui.

Presidente

Grazie. Procediamo con l’ordine del giorno a vostre mani.

Consiglio Comunale del 22 Marzo 2007 Punto n. 4)

VARIANTE N. 14 AL VIGENTE PRG PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI – (D.LGS. N. 114/98 – L.R. N. 14/99 – R.R. N. 3/2000 – D.G.R. N. 15701/16/2003 E S.M.I.) ADOTTATA AI SENSI DELL’ART.

25 DELLA L.R. N. 12/2005 CON LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L.R. 23/1997. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DEFINITIVA -

Presidente

Punto n. 9 all’ordine del giorno avente a oggetto: “Variante n. 14 al vigente PRG per le attività commerciali – (D.Lgs. n. 114/98 – L.R. n.

14/99 – R.R. n. 3/2000 – D.G.R. n. 15701/16/2003 e S.M.I.) adottata ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 12/2005 con la procedura di cui all’art. 3 della L.R. 23/1997. Controdeduzione alle osservazioni presentate e approvazione definitiva”. Illustra il provvedimento l’Assessore Simonetti.

Architetto interviene prima Lei allora? Approfittiamo della Sua presenza e Le diamo subito la parola Architetto. Prego.

Arch. Maraniello

Questa Variante al PRG che riguarda le attività commerciali e dovrebbe disciplinare le attività commerciali sotto l’aspetto urbanistico sul territorio trevigliese, è stata adottata il 3 aprile 2006 in scadenza della precedente Amministrazione. È stata pubblicata e sono pervenute due osservazioni. Ne abbiamo già parlato in Commissione Consiliare, se volete posso brevemente dirvi il percorso effettuato per questa Variante e non tanto il contenuto quanto gli studi preparatori per il contenuto poi di questa Variante che consiste nell’introduzione di 4 o 5 articoli nelle norme tecniche di attuazione del PRG, ma che sono state precedute da un puntuale e molto attento studio sul territorio sulla consistenza o sull’ubicazione, sulle capacità commerciali, su una serie di strutture relativamente all’aspetto commerciale.

Questo studio è andato anche un po' oltre l’analisi complessiva del territorio, raccomandando all’Amministrazione in fase di redazione di un nuovo strumento urbanistico, ha dato dei suggerimenti relativamente ad alcune situazioni esistenti che secondo chi ha condotto questa ricerca vanno affrontate. Hanno individuato degli assi di aree di particolare importanza che andrebbero rivisitati, incrementati, incentivati affinché le

attività commerciali possano trovare un luogo dove potersi insediare e prestare un certo servizio e di un certo livello.

Quello che all’Amministrazione precedente negli studi che sono stati fatti e nel documento di inquadramento relativamente alla redazione dei P.I.I. avevamo già individuato alcune situazioni del territorio che andavano riviste e sono state riprese anche da questo studio, approfondite ecc. – In particolare mi riferisco al viale De Gasperi per effetto del quadruplicamento ferroviario che viene ad assumere una particolare importanza per quanto riguarda l’accessibilità alla stazione ferroviaria che è il nostro punto che diventerà uno dei maggiori punti di ingresso alla Città da parte di chi utilizzerà il trasporto su ferro, così come la via Mazzini per chi utilizzerà la stazione Ovest ecc., hanno suggerito una riqualificazione di queste zone in funzione delle due stazioni ferroviarie. E poi sono stati adottati questi nuovi articoli da introdurre nelle norme tecniche di attuazione che sono state oggetto di ampia discussione con la Commissione Consiliare di allora e insieme alla Commissione Consiliare abbiamo redatto questi nuovi articoli di norme.

Quindi calandoci un po' nella realtà, sia per quanto attiene all’aspetto urbanistico generale, come del resto questa è una Variante, e sia per quanto riguarda l’attività commerciale esistente e i bisogni di queste attività esistenti e alcune prescrizioni – io dico alcune perché sono prescrizioni dove sono state inserite e dettate in zone dove è possibile dotare queste attrezzature di tutti i servizi necessari, in particolare del parcheggio. Laddove invece ci troviamo in situazioni particolari come potrebbe essere la zona A, anzi come è la zona A, cioè il centro storico, dove non abbiamo degli spazi disponibili e dove la nostra morfologia urbana è particolarmente fitta e che non ci consente di avere disponibilità di spazi per parcheggi, queste zone sono in pratica zone che derogano, che non si può pretendere dal cittadino che si vada a insediare con un’attività commerciale, che predisponga un certo numero di parcheggi in rapporto alla superficie di vendita.

Poi c'è stata tutta una scrematura o un fissare relativamente alle superfici di vendita consentite che sono quelle della piccola distribuzione fino alla media distribuzione che va fino a 250 mq., fino a 600 e poi fino a 2.500, in particolari zone e con particolari vincoli ed è stata prevista l’esclusione assoluta della grande distribuzione di vendita. Alla grande distribuzione di vendita viene consentito solo l’ammortamento, se ne ricorrono ovviamente i presupposti della struttura esistente. Ovviamente per gli ampliamenti delle grandi strutture di vendita piuttosto che delle medie strutture di vendita, per gli ampliamenti devono garantire lo standard prescritto relativamente alla

superficie in ampliamento stesso. Non so se sono stato chiaro e quindi passerei alle osservazioni.

Voi avete nel fascicolo sia una copia delle osservazioni stesse e poi le mie controdeduzioni di carattere tecnico con una breve sintesi dell’osservazione stessa. Sono osservazioni dove almeno una è molto articolata, la n. 1.

La n. 1 è stata presentata dal Sig. Rota Mauro il 5 luglio 2006 – ecco, le osservazioni sono state oggetto di discussione in Commissione Consiliare, credo in due Commissioni Consiliari se non ricordo male – allora questo Sig. Rota Mauro chiede la modifica del punto 4 – lettera c) dell’art. 71 delle norme, che prevede per i nuovi esercizi di media superficie di vendita il reperimento dello standard per parcheggio, ad esclusione della zona omogenea A. Evidenzia che tale disciplina, applicandosi anche alla zona B1, che ha le stesse caratteristiche storiche e morfologiche della zona A, inibisce il possibile utilizzo dei piani terra degli edifici in tale zona e lungo le principali radiali poste tra la prima e la seconda circonvallazione. Sostanzialmente lui assimila la zona B1 alla zona A del centro storico in termini di disponibilità di spazio e pertanto chiede che la normativa sulle superfici a standard per il reperimento dei parcheggi venga articolata ulteriormente, differenziando tra M.S.1 - medie strutture di vendita da 251 a 600 mq.

ed M.S.2 – medie struttura da 601 a 2.500 mq. e differenziando a sua volta le stesse tra le sotto-zone B1 e B; tra le zone B in particolare per le zone B1, assimilando la zona B1 alla zona A – centro storico e pertanto chiede ... e poi evidenzia anche che questo si rende necessario per l’ammodernamento della rete commerciale, come pure ritiene necessario favorire interventi sugli assi commerciali, contrariamente allo sforzo di analisi del tessuto urbano di cui alla ricerca richiamata dalla deliberazione 22/2006 a supporto della Variante in argomento, viene vanificato.

Le controdeduzioni sono: Si rileva che il contenuto dell’osservazione richiama l’art. 71.5 – lettera c) e non quanto da lui probabilmente erroneamente indicato e relativamente a tale proposta si ricorda che la seconda Commissione Consiliare ha valutato con attenzione l’intero articolo 71, modificando quanto proposto dal progettista nel testo come adottato. Una particolarità di questa Variante è stata che è stato dato incarico a un professionista esterno, ma che in sede di Commissione Consiliare non riuscendo a venirne fuori, nel senso che c’era un problema di rapporto di distanza fra il progettista e il Comune in termini chilometrici, non di distanza di intenti, allora queste norme sono state scritte dal Settore Urbanistico e di volta in volta sottoposte e discusse con la seconda Commissione Consiliare. Poi dopo sono state sottoposte

al progettista che le ha condivise. Pertanto il mio richiamo è solo a questo fatto, che questo articolo è stato particolarmente studiato, riarticolato, rivisitato ecc. dalla seconda Commissione Consiliare.

Quello che sostiene il Sig. Rota io personalmente lo condivido perché le zone B1 sono molto simili al centro storico. Però io non posso esprimere un parere di accettazione di una proposta del genere, considerato che è un’adozione e quindi su proposta di una Commissione Consiliare e quindi di carattere politico.

Assessore Simonetti

In questo l’Amministrazione, siccome è di carattere politico, ne propone l’approvazione, quindi l’accoglimento dell’osservazione per le ragioni che ha espresso l’Arch. Maraniello, ma che non esplicita in quanto la sua posizione è tecnica, ma politicamente ne condividiamo l’opportunità e quindi la proposta nostra su questa osservazione è la sua accoglibilità.

Arch. Maraniello

La seconda osservazione – ovviamente poi le votazioni vanno fatte su ogni osservazione – è molto più articolata e riguarda una serie di punti dei vari articoli, in particolare l’art. 71 che viene richiamato per un paio di volte, poi parla anche dell’art. 69 e del 72. Questa osservazione, essendo molto articolata, io ho fatto un po' di fatica a capire, nel senso che alcune questioni sono state lette da me in modo diverso rispetto a quello che l’osservante ha scritto, ma mi sono accorto di questa non corretta lettura, perché in questo periodo che stavamo guardando queste osservazioni e avevo già scritto le controdeduzioni, si è presentato un problema proprio che riguardava questo articolo e questo mi ha creato qualche problema, perché non conoscevo esattamente certe situazioni, per cui non potevo prevedere la questione che viene sollevata.

In particolare il problema è il P.I.P. – Quando all'interno di questa osservazione si parla di trasferimenti, io ho sempre inteso come subentro e questo ovviamente intendendo io una cosa diversa da quello che voleva dire l’osservante, la mia risposta era il subentro è disciplinato in questo modo, per cui quello che lei chiede è già previsto.

Però poi nel caso concreto il problema è molto serio, perché riguarda assegnazioni di aree all'interno del P.I.P. con una disciplina particolare, dove sono state cedute aree per quell’oggetto di tipo di commercio, con certe prescrizioni previste dal P.I.P. – Ora con questa norma noi andiamo a modificare quello che un signore o una società o chi per

esso, ha acquistato un’area a condizioni diverse, che sono io non dico più liberali, però quantomeno dovevano attenersi a regole di bando P.I.P. e non a regole sopravvenute successivamente.

Per cui ho chiesto che venisse presentato un emendamento su questo argomento, in modo da non creare problemi per le aree P.I.P., perché lì sono aree assegnate dal Comune e quindi mi sembra giusto e corretto che vengano salvaguardate certe condizioni iniziali e che non si possa stravolgere queste cose nel percorso e magari uno ha acquistato ieri e domani si trova in condizioni diverse per poterle attuare.

L’osservante è l’Arch. Enzo Bottinelli di Treviglio, richiama il punto 1 dell’art. 69 – comma 7 – ed evidenzia che l’Amministrazione, avendo concesso lotti nei vigenti P.I.P. senza limiti all’attività di vendita al minuto di qualsiasi categoria merceologica, propone di integrare il comma 7 del richiamato art. 69, introducendo i seguenti due nuovi commi. Tale prescrizione ha valore a far data dalla pubblicazione delle presenti norme, i lotti assegnati in data antecedente continueranno ad applicare le norme previgenti tale data.

Questo è stato proprio un elemento che io non conoscevo, perché io ricordo che nel P.I.P. 1 sono stati assegnati lotti – qualche lotto, se non ricordo male uno o due lotti – per attività commerciali, ma non conoscevo il bando del P.I.P. 2. Poi il punto 2 all’art. 71 – comma 5 – lettera c) chiede che la prescrizione venga estesa ai trasferimenti e agli ampliamenti e che il reperimento degli standard relativamente agli ampliamenti sia riferito alla sola superficie di questi e pertanto chiede la riarticolazione del comma in argomento e specifica il comma.

Se volete vi leggo le mie controdeduzioni punto per punto, perché sennò... per cui sul primo punto relativamente all’art. 69 io scrivo questo: Quanto proposto ad integrazione al richiamato articolo è ritenuto per la temporalità di vigenza delle norme non significativo il richiamo, in quanto le stesse sono comunque cogenti dal momento della pubblicazione dell’atto.

Per cui presa così non posso dire che la norma resta quella retroattiva;

se invece analizziamo l’argomento su quello che vi ho detto prima, è chiaro che va secondo me recepito il suggerimento dell’osservante. Si ritiene non accoglibile in quanto la previgente normativa è stata superata dalla nuova disciplina del settore commerciale.

Relativamente invece al punto 2, dove chiede che la prescrizione venga estesa ai trasferimenti o agli ampliamenti e che il reperimento degli standard relativamente agli ampliamenti sia riferito alla sola superficie

di questi e pertanto chiede la riarticolazione del comma come scrive, io suggerisco e gli dico:

L’articolato adottato non disciplina gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti – M.S.1 e M.S.2 – pertanto in accoglimento parziale dell’osservazione può essere aggiunto al comma in argomento quanto segue. Per l’ampliamento esercizi di M.S.1 o M.S.2 esistenti è richiesto il reperimento dello standard per parcheggio con esclusione della zona A limitatamente alle sole superfici in argomento. Per i trasferimenti sub-ingresso – tra parentesi ho messo – si rinvia alla precedente lettera a).

Nel fascicolo a voi sono state consegnate le norma adottate, perché io le avevo allegate, per cui se volete il testo adottato, dovrebbe essere in ogni vostra cartella.

Per quanto riguarda invece la terza osservazione, chiede che la prescrizione venga estesa ai trasferimenti o agli ampliamenti e che il reperimento dello standard sia riferito alla sola superficie in ampliamento, proponendo la seguente riarticolazione del comma 5 – lettera e) e specifica. Su questo punto io propongo di aggiungere al primo rigo “anche gli ampliamenti nel modo che segue: nuovi esercizi o ampliamenti di M.S.1 o M.S.2 – omissis – per i trasferimenti ecc. – Per cui viene aggiunta solo questa parte al primo rigo dell’art. 71 – comma 5 – lettera e).

L’altro punto è l’art. 72: che la prescrizione venga estesa anche ai trasferimenti o agli ampliamenti e che la superficie minima di tali esercizi di somministrazione sia elevata a mq. 100 e non a mq. 50 come indicato. La norma rivisitata, proposta ecc. – Su questo l’articolo che riguarda la piccola distribuzione, in particolare gli esercizi all'interno del centro storico, dove è stato messo un limite di 50 mq. perché possano essere realizzate e insediate attività di questo genere, senza l’obbligo di parcheggi e ci riferiamo per esempio ai bar. Viene chiesto i 100 mq., questa è proprio una valutazione di tipo politico e quindi rimando a voi anche sotto questo aspetto.

Assessore Simonetti

Questo tema da 50 a 100 mq. al punto 3 dell’osservazione – art. 72 – io propongo l’approvazione, l’Amministrazione propone l’approvazione, quindi l’accoglimento di questo punto. Sull’ultimo punto dell’osservante che in realtà è il punto 4, erroneamente indicato come punto 3, è il punto 4. Poi ad integrazione di quanto evidenziato dall’Arch. Maraniello e mi scuso di non essere stato presente all'inizio del dibattito, questo atto è un atto di continuità amministrativa e volevo dirlo nella premessa, lo dico ora prima dell’avvio del dibattito consiliare. È evidentemente un provvedimento che trae il suo esordio dal mandato precedente, di

adeguamento alla normativa e interpretazione modalità di adeguamento, questo è un atto di continuità per il quale l’intervento dell’Amministrazione è quello di favorire il completamento dell’atto.

Teniamo presente che tutta questa normativa sarà poi oggetto di una sia rivisitazione all'interno del nuovo strumento urbanistico, anche se non dovrebbero esserci ragioni per particolari stravolgimenti.

Presidente

Grazie Assessore per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.

Dichiaro aperto il dibattito e invito i Consiglieri a iscriversi per i loro interventi. È iscritto il Consigliere Gatti, ha facoltà di intervenire.

Consigliere Gatti

Sì, era per presentare l’emendamento preannunciato per quanto riguarda l’osservazione n. 2 al punto 1. L’emendamento che propongo è quello di aggiungere all’art. 69 – comma 7 – il seguente periodo:

“Sono fatte salve le attività di vendita già autorizzate e quelle per le quali alla data di adozione della presente Variante sono già state assegnate aree nell’ambito dei piani degli insediamenti produttivi”.

Vi faccio avere il foglio. Poi, giacché ho la parola, volevo chiedere all’Arch. Simonetti, come procederemo poi con la votazione, visto che c'è un’osservazione che è molto articolata?

Assessore Simonetti

Relativamente all’argomento dice o alla discussione generale? Votiamo osservazione per osservazione e io voterei anche punto per punto e poi la votazione finale sull’approvazione definitiva.

Presidente

Non appare la Sua prenotazione Consigliere Merisi. È iscritto Consigliere Merisi, ha facoltà di intervenire.

Consigliere Merisi

Grazie Presidente. Volevo ingannare un po' l’attesa e riempire il tempo morto, ricordando come ha detto l’Assessore Simonetti prima che queste modifiche alle norme tecniche di attuazione in funzione del Piano Commercio siano partite molto tempo fa, con riunioni anche lunghe, sofferte, ponderose, alla presenza non solo di chi allora faceva parte della Seconda Commissione Consiliare, ma anche soprattutto

dalla presenza e con il preziosissimo apporto dell’Arch. Maraniello e di Gigi Giuliani, Dirigente del Settore specifico. È stato davvero un parto distocico, consentitemi il termine, ma alla fine non è stato partorito un

dalla presenza e con il preziosissimo apporto dell’Arch. Maraniello e di Gigi Giuliani, Dirigente del Settore specifico. È stato davvero un parto distocico, consentitemi il termine, ma alla fine non è stato partorito un

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