ALLEGATO B BANDO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 23.12.13, n. 2078 - Costituzione dell'ASP "Città di Bologna" dall'unificazione delle ASP
"Giovanni XIII" e "Poveri Vergognosi" di Bologna. (BUR n. 27 del 29.1.14) Note
Viene costituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014 - l’ASP “Città di Bologna” con sede a Bologna, dall’unificazione delle ASP “Giovanni XXIII” e “Poveri Vergognosi” di Bologna che contestualmente cessano giuridicamente”;
Sono soci dell’ASP “Giovanni XXIII” il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
Come risulta dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di Bologna - gli enti pubblici territoriali aderenti hanno approvato, con gli atti di seguito elencati, la loro partecipazione in qualità di soci all’ASP unificata e la proposta di statuto:
- deliberazione del Consiglio comunale di Bologna n. 452 del 18 novembre 2013 ad oggetto
“Approvazione del progetto di unificazione delle ASP, della bozza dello statuto e dello schema della convenzione della costituenda ASP unica”;
- deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n. 61 del 18 novembre 2013 ad oggetto
“Unificazione delle ASP bolognesi “Giovanni XXIII” e “Poveri Vergognosi”. Approvazione dell’Accordo di programma finalizzato al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, dello Statuto e dello schema di Convenzione della costituenda
“ASP Città di Bologna”;
La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha approvato il progetto di unificazione delle ASP di che trattasi, come risulta dall’estratto della deliberazione n. 222 dell’adunanza n. 29 del 7 novembre 2013 del Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima e che la stessa ha sottoscritto, unitamente al Comune ed alla Provincia di Bologna, la convenzione di cui all’articolo 6, comma 3 della proposta di Statuto.
Viene approvato lo statuto dell’ASP “Città di Bologna” nel testo allegato alle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale di Bologna più sopra indicate ed alle deliberazioni delle Assemblee dei soci delle ASP che si unificano (deliberazione ASP “Giovanni XXIII” n. 2 del 2013 e deliberazione ASP “Poveri Vergognosi” n. 21 del 2013), fatta salva la necessità che lo stesso venga adeguato a quanto osservato in premessa;
Viene richiesto al Presidente dell’Assemblea dei soci dell’ASP “Città di Bologna” di trasmettere a questa Amministrazione entro il 31 gennaio 2014 il testo dello Statuto contenente gli adeguamenti segnalati in premessa e che si intendono qui richiamati;
Il 31 gennaio 2014 è il termine entro il quale dovranno insediarsi gli organi dell’ASP “Città di Bologna.
Dal 1 gennaio 2014 alla data di nomina dell’Amministratore unico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2014, il legale rappresentante dell’ASP è il Sindaco del Comune di Bologna.
La sede legale dell’ASP “Città di Bologna” è ubicata a Bologna in via Marsala, 9; l’Assemblea dei soci nella sua prima seduta provvederà a identificare un nuovo indirizzo o a confermare quello indicato, dandone comunicazione a questa Amministrazione;
Viene richiesto al Sindaco del Comune di Bologna di dare comunicazione, entro 45 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dell’avvenuto insediamento degli organi dell’ASP e dei nominativi dei componenti.
LOMBARDIA
D.p.g.r. 3 febbraio 2014 - n. 654
Costituzione della Commissione di controllo delle Aziende di servizi alla persona Lombardia» e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15 c. 1;
−−la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed intregrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della decima legislatura;
Richiamate:
−−la d.g.r. X/1044 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto «Determinazioni in attuazione degli articoli 12 e 15 della l.r. 1/2003» con la quale si è determinata anche la nuova composizione della Commissione di controllo delle ASP;
−−la d.g.r. X/1224 del 10 gennaio 2014 avente ad oggetto «Nomina dei componenti della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona« con la quale sono stati nomi-nati i componenti della Commissione di controllo delle ASP;
Visto il c. 1 dell’art. 15 della l.r. 1/2003 il quale dispone la costituzione della Commissione di controllo delle ASP con decreto del Presidente della Giunta regionale; Dato atto, altresì, che la Commissione di controllo delle ASP si insedia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul BURL;
Stabilito che all’atto dell’insediamento della Commissione di controllo delle ASP, ciascun componente deve presentare una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue modifiche ed integrazioni, attestante l’accettazione dell’incarico, l’assenza di condizioni di incompatibilità all’incarico di cui al presente provvedimento, nonché l’assenza di conflitto di interessi come meglio specificati dalla d.g.r. X/1044/2013 - allegato A;
Ricordato che l’incarico dei componenti della Commissione di controllo delle ASP decorre dalla data di insediamento sino al 31 dicembre 2015;
Ricordato, altresì, che per effetto delle disposizioni della d.g.r. X/1044 del 5 dicembre 2013 la Segreteria della Commissione è composta da un dirigente con ruolo di Segretario e da un fun-zionario indicati dal Direttore Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato;
Vista la nota del Direttore Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato prot.
G1.2014.0000460 del 17 gennaio 2014 che individua i componenti della Segreteria della Commissione come di seguito indicato:
Segretario:
Dott. Davide Sironi, Dirigente Giunta Regione Lombardia Funzionario Segreteria:
Daniela Ceriotti, Funzionario Giunta Regione Lombardia DECRETA
1 – di costituire, per le motivazioni addotte e secondo le modalità stabilite in premessa, la Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona, composta come segue:
dott. Paolo Diana Dirigente Giunta Regione Lombardia
dott. Fabrizio De Vecchi Dirigente Giunta Regione Lombardia
dott.ssa Gianpaola Danelli Dirigente Giunta Regione Lombardia
dott. Roberto Colangelo A.N.C.I. Lombardia
dott. Alberto Di Cataldo U.P.L.
2 – di stabilire che la Commissione di controllo si insedi entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
3 – di dare atto che la Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona deve rassegnare alla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato una relazione puntuale sull’attività svolta con cadenza semestrale, ferma l’annualità di cui al punto 3 del dispositivo della d.g.r. X/1224 del 10 gennaio 2014;
4 – di stabilire che l’incarico dei componenti della Segreteria della Commissione, in premessa individuati, decorrerà dalla data di insediamento della Commissione;
5 – di disporre la notifica del presente atto agli enti e ai soggetti interessati;
6 – di disporre la pubblicazione d
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA Viste:
−−la l.r. 13 febbraio 2003, N. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in
TOSCANA
DD 13.1.14, n. 235 - Del. GR 252/13 - Impianto del Sistema Informativo Regionale sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato (L.R.
82/09): pubblicazione modulistica di supporto a libero uso dei Comuni. (BUR n. 5 del 5.2.14)
Note
La L.R. 28 dicembre 2009, n. 82, “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e succ. mod. ed int stabilisce:
- all’art. 4, comma 2, che il comune nel cui territorio è ubicata la struttura rilascia l’accreditamento a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della struttura;
- all’art. 5, comma 2, che le strutture accreditate effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti entro un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 6, comma 3;
- all’art. 7, comma 1, che i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva;
- all’art. 7, comma 2, che gli operatori individuali sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare dal comune presso il quale sono domiciliati, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’art. 11, salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive;
- all’art. 8, comma 1, che i soggetti accreditati di cui all’art. 7, comma 1, effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori contenuti nel regolamento di cui all’articolo 11, ed all’art. 8, comma 2, che i soggetti accreditati effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2.
Il DPGR n. 15/R/2008 “Regolamento di attuazione dell’ articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” e succ. mod. ed int., ca sua volta stabilisce:
- all’art. 3, comma 1 che i legali rappresentanti delle strutture soggette ad autorizzazione presentino domanda per il rilascio dell’autorizzazione dichiarando il possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dallo stesso regolamento;
- all’art. 9, comma 1 che i legali rappresentanti delle strutture soggette a comunicazione di inizio attività
presentino tale comunicazione prima dell’inizio dell’attività stessa, attestando (comma 2) il possesso dei requisiti previsti.
Le informazioni saranno veicolate attraverso il sistema informativo regionale sull'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato, come da DGR n. 252 del 15/04/2013 che ne approva l’impianto, riguardano anche le autorizzazioni al funzionamento delle strutture e loro successive eventuali variazioni.
E’ stata predisposta la suddetta modulistica, strutturata in modo da contenere le informazioni che saranno oggetto di trasmissione dai Comuni alla Regione Toscana all’interno del succitato sistema informativo regionale, secondo il modello organizzativo approvato come parte integrante della succitata DGR n.
252/2013 e secondo le specifiche ad oggi prodotte dal Tavolo Tecnico Regionale per la produzione dei servizi SUAP;
Viene fornita la suddetta modulistica e relative istruzioni per la compilazione della domanda di rilascio dell’accreditamento e di verifica dell’attività svolta, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e per le domande inerenti il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e successive eventuali variazioni delle strutture, come da Allegato 2
SEGUONO ALLEGATI
PREVIDENZA