ALLEGATO B BANDO REGIONALE
IL RECEPIMENTO DEL’ACCORDO ;
Si procede al recepimento dell’Accordo sopra indicato, allegato al presente provvedimento (allegato omesso)
DGR 27.12.13 n. 1729 - Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni/Prov. Autonome, ai sensi dell'art. 4 del decreto lgs 28 agosto 1997, n. 281 sulla "definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite".(BUR n. 5 del 29.1.14)
Note
Si procede al formale recepimento nell’ordinamento regionale dell’Accordo sopra richiamato e viene istituito presso l’Agenzia Regionale, che ne garantisce il coordinamento, un Tavolo regionale, con la composizione individuata nella proposta di adozione del documento tecnico dell’ARS (nota prot. n. 6591/2013 sopra richiamata) e cioè:
- il Direttore del Centro Regionale di Riferimento per le malattie Emorragiche dell’Istituto Gaslini;
- un referente per ciascuna Azienda sanitaria/IRCCS/Ente equiparato del SSR;
- un funzionario del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
- un delegato dell’Associazione ARLAFE.
Viene demandato al Tavolo regionale, come sopra individuato:
* la definizione del percorso assistenziale integrato per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell’erogazione dei LEA, in particolare, con riferimento a:
• la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;
• il processo di cura, che puo' includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
• la gestione delle emergenze emorragiche e l’attuazione del relativo modello assistenziale, in accordo col GORE, di cui alla DGR 1392/2005;
• la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia;
* l’identificazione dei Presidi di diagnosi e cura delle MEC (ai sensi del DM 279/2001) sul territorio ligure, in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle MEC, che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unità operative funzionalmente collegate, al fine dell’istituzione, con successivo provvedimento della Giunta Regionale, della Rete regionale dei Presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, ferma restando l’individuazione dell’Istituto G. Gaslini, quale Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Emorragiche e il Rischio trombotico ereditario;
* la definizione dei collegamenti tra la rete dei Presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC e le altre strutture regionali e interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente affetto da MEC;
* l’individuazione delle attività che i Presidi accreditati per la diagnosi e la cura delle MEC sono tenuti a svolgere, ai sensi di quanto definito nella parte II dell’Allegato a) dell’Accordo
Stato/Regioni 66/2013;
* l’elaborazione di un programma attuativo dell’Accordo 66/2013 che individui:
• le specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
• le modalità di raccolta dati e dell’attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro Nazionale malattie rare presso l’ISS;
• le modalità di approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, con il coinvolgimento delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali;
• le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori sanitari, dei medici di base e dei pediatri di libera scelta.
Viene assegnato al suddetto Tavolo regionale un termine di tre mesi dalla costituzione, con provvedimento Direttore Generale del Dipartimento Salute, per l’adozione degli atti sopra indicati;
Sono demandate all’ARS:
- le azioni di monitoraggio, nonché di controllo sull’appropriatezza prescrittiva dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC;
- la predisposizione di una relazione annuale per l’Assessorato alla Salute.
PIEMONTE
DGR 23.12.13, n. 21-6940 - Programma per la gestione dei rischi sanitari di responsabilita' civile delle A.S.R.. Definizione degli elementi costitutivi e delle modalita' di gestione del Programma per il biennio 2014-2015.( BUR n. 5 del 30.1.14)
Note PREMESSA
La Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali.
A tal fine, sin dal 2005, gestisce, un programma assicurativo che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.
Il Programma regionale per la copertura dei rischi di natura sanitaria biennio 2012-2013, risulta composto come di seguito delineato:
Fondo speciale regionale, costituito sul bilancio regionale per un ammontare stabilito in Euro 26 milioni per ciascuna annualità, destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono
sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro, per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, rispetto ai quali il Fondo interviene per i sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 1 milione per sinistro;
polizza Primary – primo livello assicurativo - a garanzia dei sinistri di valore eccedente Euro 500 mila per sinistro e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro, per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella per i quali la polizza interviene con franchigia di Euro 1 milione per sinistro e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro;
polizza Excess Layer – secondo livello assicurativo – a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo.
LA DISPOSIZIONE
* Viene garantita la continuità al programma per la copertura dei rischi di natura sanitaria della Regione
Piemonte, avviato fin dal 2005, prevedendo, per il biennio 2014-2015, i seguenti elementi costitutivi:
− Fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 52 milioni (Euro 26 milioni all’anno) destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro (per tutte le
casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, rispetto ai quali il Fondo interviene per i sinistri di valore compresi tra Euro 5 mila e Euro 1 milione per sinistro);
− due livelli assicurativi previsti, il primo – polizza “Primary” -, per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500 mila per sinistro e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro (per
tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, per i quali la polizza interviene con franchigia
di Euro 1 milione per sinistro e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro) e, il secondo – polizza “Excess Layer”, a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo;
* viene affidato alla Società di Committenza della Regione Piemonte– S.C.R. S.p.A. – istituita con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., il compito di espletare una gara ad evidenza pubblica per il piazzamento dei rischi sanitari di cui alla polizza “Excess Layer” - secondo livello assicurativo, sulla base di un capitolato tecnico formulato in collaborazione con l’AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino, tenendo conto delle analisi attuariali dei sinistri nella Regione, a decorrere dal 2005, nonché
delle specificità del mercato assicurativo della sanità;
* sono affidati all’AO Città della Salute e della Scienza di Torino, i compiti di seguito individuati:
− stipula e gestione, per conto della Regione Piemonte, dei contratti di assicurazione di cui al Programma, in conformità alla vigente normativa;
− svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
all’Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla
copertura dei costi derivanti dall’attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
− esternalizzazione, in conformità alla vigente normativa, del servizio di gestione sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo e non affidati alla gestione diretta dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti ex DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008.
* viene confermato, anche per il biennio 2014-2015, il modello organizzativo-gestionale, delineato con DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ed avviato con D.G.R. n. 55-12646 del 23.11.2009, per la definizione dei sinistri ricadenti nei limiti di valore del fondo regionale, prevedendo, ad integrazione e modifica dei precedenti atti deliberativi, l’assunzione, da parte dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti presso le Aree di Coordinamento sovrazonale, della responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR dell’Area di competenza di importo compreso fra Euro 5 mila e Euro 50 mila per sinistro, con decorrenza 1 gennaio 2014.
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DGR 23.12.13, n. 25-6944 - Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.i.m. in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Approvazione. .( BUR n. 5 del 30.1.14)
Note PREMESSA
La regione Piemonte, con D.G.R. n. 23-1332 del 29/12/2010 recante “ D.lgs. n.
150/2009.Attuazione e disciplina del Servizio sanitario Regionale ” ha deliberato di dare attuazione per le aziende ed enti del SSR a quanto previsto da tale normativa, tra cui la realizzazione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito denominati OIV) in sede aziendale.
Successivamente, con nota circolare alle aziende del SSR n. 20278 del 20/7/2011, la regione rinviava l’obiettivo di emanare le linee guida regionali per la realizzazione dei principi della riforma voluta dal legislatore con l’emanazione del D.lgs. n. 150/2009 ad avvenuto riassetto, territoriale ed organizzativo, delle aziende del SSR e, in particolare, per quanto riguardava la costituzione degli OIV, consentiva alle singole aziende di decidere autonomamente, nelle more dell’adozione delle linee guida regionali, di mantenere in vita, prorogandoli, gli esistenti Nuclei di Valutazione oppure, laddove singole realtà aziendali lo suggerissero, di nominare un nuovo Nucleo di Valutazione da mantenere in carica solo fino all’emanazione delle già più volte richiamate linee guida regionali.
L’art. 15, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, nella l. n. 135/2012, rende necessaria la prosecuzione dell’azione di controllo della spesa sanitaria, al fine di non compromettere l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione del Piano di Rientro stesso.
In applicazione della suddetta normativa è stato definito il Programma Operativo 2013-2015 che prosegue e rafforza il controllo della spesa sanitaria.