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Quando il nuovo denaro trovava una circolazione gia` sufficiente, sollecitava i prezzi; allora l’emissione era tendenzialmente inflazioni-

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L’EMISSIONE DI MONETA

stica. Quando trovava una circolazione gia` ‘‘gonfia’’, consolidava la spinta inflazionistica in atto e la stimolava ulteriormente.

Come pero` si nota, l’emissione puo` essere inflazionistica anche qualora la nuova moneta abbia una completa copertura nella riserva aurea, a causa di moneta fiduciaria troppo abbondante o di un mer- cato degli scambi molto teso.

Come pure si nota, in questo quadro ormai ampio degli effetti, ogni spinta od ogni controspinta puo` svilupparsi sia in presenza sia in assenza di spesa pubblica finanziata con un’emissione monetaria. In al- tri termini, lo Stato puo` essere visto come tutti gli altri soggetti (im- prese e famiglie) che operano sul mercato delle merci. Certo, essendo l’operatore piu` grande, quando opera con la spesa pubblica lo Stato puo` determinare una spinta inflazionistica, sia quando la moneta era coperta da riserva aurea, sia quando eccedeva questa riserva.

Qui interessava soltanto tracciare alcune linee semplici e chiare di un argomento assai vasto e complicato, soprattutto per sventare l’im- pressione o la convinzione che lo Stato possa, in qualche modo cer- care di tornare ad attingere largamente ad un mezzo di copertura, che resta invece un ricordo relegato a semplice teoria.

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L’ESIGENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA

VI.

L’ESIGENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA

In questo capitolo preme ribadire la necessita` che tutto il settore pubblico dell’economia, e quindi non solo lo Stato, copra puntual- mente e completamente le sue spese, con le imposte o con il debito pubblico (se sono spese d’investimento) o con le entrate del patrimo- nio. L’ipotesi lerneriana e` dunque davvero un paradosso.

I mezzi finanziari occorrono anche all’entrata dei bilanci pubblici per acquistare i beni e le prestazioni che danno senso e misura ad ogni servizio ceduto gratuitamente. E bisogna sempre ricordare che solo lo Stato, quando lo poteva fare, poteva ricorrere all’emissione di moneta, ma solo eccezionalmente.

VI.1. Il pareggio di bilancio consolidato

La regola della copertura viene rispettata, ogni anno, quando gli enti pubblici iscrivono nel bilancio entrate in quantita` uguale alle spese o viceversa, mantenendo sempre il pareggio finanziario. Solo lo Stato, infatti, puo` iscrivere piu` spese che entrate quando compila il suo bilancio in disavanzo, essendo l’unico ente pubblico che puo` per- mettersi un deficit spending, cioe` un disavanzo spendibile. Sembra un concetto filosofico riuscire a dimostrare di poter spendere qualcosa che non si ha materialmente a disposizione, e rappresenterebbe un’i- potesi temeraria per qualsiasi privato.

Messi tutti assieme, i bilanci di tutti gli enti formano il bilancio consolidato di tutta la pubblica amministrazione; un bilancio che mate- rialmente esiste solo nelle statistiche ma che, ove esistesse, sarebbe in pareggio (salvo il disavanzo proprio dello Stato) perche´ tutti gli impe- gni pubblici possano venire assolti.

Nulla vieterebbe che in questo bilancio consolidato il disavanzo di alcuni enti venisse coperto con l’avanzo di altri; che qualche vuoto di

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risorse venisse cioe` colmato con un travaso di risorse. E molti riten- gono ancora che sia lo Stato a dover coprire i disavanzi degli altri enti, mentre nella realta` cio` avviene in misura modesta. Il pareggio del bi- lancio consolidato deriva semplicemente dal pareggio di quello di ogni singolo ente; ossia da una parificazione generale tra tutte le spese da un lato, e tutte le imposte, il debito pubblico e i proventi patrimoniali dall’altro. Se vi sono travasi di risorse, essi si collegano al fatto che lo Stato moderno accentra sempre maggiormente il potere tributario per ragioni di politica fiscale, di equita` impositiva etc., e la legge l’obbliga pertanto a trasferire ad altri enti quella parte di provento fiscale che prima, con un potere tributario decentrato, questi ultimi si procura- vano da soli (10 per cento del provento della vecchia IGE, una quota del provento sull’imposta dei carburanti, etc.).

Altri travasi avvenivano tra enti pubblici ma in forza di leggi spe- ciali e per farli concorrere a spese che si ritenne opportuno accentrare in uno solo di essi. Queste altre somme, numerose e non forti, venivano travasate dal Comune al proprio ECA, all’Asilo Infantile, al Consorzio Provinciale Antitubercolare, al Patronato scolastico, all’Azienda dei tra- sporti pubblici etc., aiutandoli con un’entrata aggiuntiva a raggiungere il pareggio del loro bilancio. Di certo, come si notera`, non si parla di regioni e di loro competenze; infatti furono previste nel testo costituzio- nale del 1948 ma nacquero solo nel 1970. Con la loro nascita si pensava di creare un ente territoriale importante che dall’art. 117, vecchio testo, traeva le sue competenze esclusive e concorrenti nei confronti dello Stato. Con la legge costituzionale n. 3/2001, il rapporto si inverte, cioe` lo Stato assume una serie di competenze esclusive, mentre le regioni hanno competenze ‘‘residuali’’, mantenendo competenze concorrenti in misura, a parere di chi scrive, ancora troppo ampia. Si tratta di vedere quali ulteriori modificazioni subira` questa parte della Costituzione. Dopo pochi anni dall’entrata in vigore delle regioni, anche i piu` con- vinti sostenitori del sistema legislativo ed amministrativo regionale si ac- corsero, e se ne convinsero, che cio` aveva contribuito ad aumentare in modo esponenziale la spesa pubblica. Infatti, per il tipo di competenze che assunsero le regioni, i trasferimenti erariali si moltiplicarono, do- vendo garantire la capacita` di spesa, soprattutto di liquidita`, di cui le regioni ebbero sempre piu` bisogno. In questa breve asserzione si puo` gia` trovare, almeno in parte, una ragionevole spiegazione dell’aumento forte e costante del disavanzo di parte corrente, che unito agli interessi sul debito pubblico ha contribuito a provocare situazioni di dissesto fi- nanziario prolungate nel tempo e diffuse su tutto il territorio nazionale.

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L’ESIGENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Tornando al ragionamento dei c.d. ‘‘travasi di bilancio’’, vero invece che questo generale pareggio viene ormai raggiunto con parecchie forza- ture dello schema teorico ora delineato. E` purtroppo normale che l’ente pubblico preveda un introito complessivo piu` forte di quello obiettiva- mente prevedibile, oppure spese in quantita` minore di quelle che presu- mibilmente dovra` effettuare. Ed e` frequente che si preveda di coprire con il debito pubblico anche le spese normali (e non solo quelle di inve- stimento) per evitare il disavanzo, oppure di coprire con il debito pub- blico quello squilibrio tra spese ed entrate che non si puo` colmare diver- samente; sempre piu` spesso, cioe`, gli enti si appoggiano al debito pub- blico, oltre che alle imposte, per raggiungere e poi mantenere il pareggio del loro bilancio. Cio`, evidentemente, in linea preventiva.

In linea consuntiva, ossia quando i fatti finanziari previsti sono ac- caduti o non accadranno piu`, le forzature iniziali si sciolgono o si sco- prono, evidenziandosi nella spesa rinviata (perche´ gli incassi effettivi non bastarono ad onorarla tutta ed a tempo debito) o nella spesa non assunta (in difetto della copertura d’entrata richiesta per assumerla); forzature, queste ultime, che portano il pareggio effettivo ad essere so- stanzialmente diverso da quello previsto.