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rica all’interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all’uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

Con la modifica al comma 5, introdotta al Senato, si modi-fica l’art.158, comma 1, lett. h-bis) del “Codice della Stra-da”, che vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, prevedendo che in caso di sosta nelle apposite aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale di un’ora, non trova applicazione durante le ore notturne, dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.

Le competenze dei Comuni

Il comma 6 rinvia a provvedimenti dei Comuni, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, in conformità ai propri ordinamenti, come previ-sto dall’art. 7 del “Codice della strada”, per disciplinare l’in-stallazione la realizzazione e gestione delle Infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progres-sivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Il comma 7 consente ai Comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di Infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una even-tuale suddivisione in lotti.

Si prevede inoltre, con il comma 8, che soggetti pubblici o privati possano richiedere al Comune, ovvero all’Ente pro-prietario o al gestore della strada, anche in ambito extraur-bano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazio-ne e l’eventuale gestiorealizzazio-ne delle Infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un’area a pubblico accesso o per un insieme di esse, qualora il Comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso.

Le agevolazioni e le semplificazioni procedurali Il comma 9 prevede la facoltà dei Comuni di concedere la riduzione o l’esenzione del Canone di occupazione di suolo pubblico e della Tosap per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il Canone di occupa-zione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle Infrastrutture di ricarica senza considerare

gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella di-sponibilità del pubblico.

In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione il comma 10 dispone che, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possano richie-dere il pagamento per l’intero periodo agevolato del Ca-none di occupazione di suolo pubblico e della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30% dell’im-porto.

Il comma 11 prevede una semplificazione procedurale per la realizzazione delle Infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, disponendo che sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui ri-sulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di te-lecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elet-trica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero. Tale dichiarazione va comunicata all’Ispettorato del Ministero competente per territorio ed in tali casi i soggetti interes-sati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

Il comma 12 dispone che l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 120/2020, stabilisca le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica de-stinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelie-vo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricari-ca in ambito pubblico in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Il comma 13 dispone inoltre l’obbligo che le concessio-ni, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 120/2020 di conversione, compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio venga-no dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Di conseguenza, dovranno essere aggiornati il “Piano nazio-nale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” e il “Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali”.

Le semplificazioni amministrative e l’attuazione Il comma 14 abroga i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 23 del Dl. 9 febbraio 2012, n. 5, che prevedono l’applicazione della disciplina della “Scia” per la realizzazione delle In-frastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nonché il rinvio ad un decreto del Mit, di concerto con il MinAmbiente, per individuare le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.

Il comma 16 infine rinvia ad un Regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 120/2020 del Dl. n. 76/2020, l’adozione di disposizioni integrative e modificative del regolamento di attuazione del Codice della strada, in coerenza con l’art.

57 in commento.

Art. 59 - Meccanismo dello “scambio sul posto altro-ve” per piccoli Comuni

Sempre in tema di fonti di energia rinnovabili, l’art. 59 qui in commento estendeva ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti il meccanismo dello “scambio sul posto altrove” cioè lo scambio sul posto senza obbligo di coinci-denza tra i punti di prelievo e di immissione, per incentiva-re l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

In base alle attese, il Provvedimento avrebbe dovuto generare un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti e un miglioramento della spesa dei sogget-ti interessasogget-ti. Infatsogget-ti, lo “scambio sul posto” è una forma agevolata di accesso al mercato per soggetti che, oltre a consumare energia, abbiano anche il ruolo di produttore di energia, in particolare da fonti rinnovabili. Tali soggetti possono immettere in rete l’energia prodotta in eccesso dai propri Impianti e prelevare dalla stessa rete l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni, con una forma compensativa sotto il profilo finanziario, posto che il prez-zo dell’energia immessa è più basso di quella prelevata.

Lo “scambio sul posto altrove” vuol dire che non sussiste un obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete. È in sostanza sufficiente la coincidenza della intestazione del-le utenze, per cui si può produrre energia in un edificio e prelevare in forma agevolata in altro edificio o struttura dello stesso soggetto.

Nel corso dell’iter al Senato, è stato soppresso il comma 1, e quindi i Comuni destinatari di tale disposizione non possono utilizzare tale meccanismo.

Art. 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica Con l’art. 61 si prevede di definire una serie di misure per la semplificazione autorizzativa, a livello nazionale e loca-le, per adeguare la rete di distribuzione dell’energia elettri-ca ma per evitare una normativa disomogenea sull’intero territorio italiano mediante linee guida nazionali, adottate dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni culturali e del Ministro dell’Ambiente, ac-quisita l’intesa della Conferenza Unificata, linee che do-vranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche iter semplificati per interventi di minor impatto ter-ritoriale.

Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare

appli-cazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ra-gione del limitato impatto sul territorio nonché sugli inte-ressi dei privati, in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

Le Regioni dovranno adeguare le proprie disposizioni en-tro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle “Linee-gui-da” e devono essere applicabili i principi generali dell’at-tività amministrativa, nelle more dell’adozione delle linee guida medesime, ai procedimenti autorizzativi delle infra-strutture appartenenti alle reti di distribuzione.

La norma prevede altresì che il “Sinfi” (“Sistema infor-mativo federato delle infrastrutture”) sia utilizzato anche per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei Progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni, da un lato dovranno fornire dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura am-bientale, archeologico, urbanistici), dall’altro si potranno avvalere del Sistema informativo per agevolare la valuta-zione di impatto dei Progetti sul territorio.

Art. 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’ade-guamento di Impianti di produzione e accumulo di energia

L’art. 62 innova la vigente disciplina relativa alla costru-zione e all’esercizio degli Impianti di energia elettrica, inserendo i commi da 2-bis a 2-ter all’interno dell’art. 1 del Dl. 7 febbraio 2020, n. 7, convertito dalla Legge n.

55/2002 (“Misure urgenti per garantire la sicurezza del si-stema elettrico nazionale”, cd. “Decreto Sblocca-centrali”, prevedendo l’esclusione di una serie di interventi minori dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica, con conseguente loro sottoposizione ad un regime semplifi-cato. Tali interventi non comportano modifiche sul fronte dell’impatto ambientale in quanto una variazione positiva di potenza elettrica non superiore al 5% rispetto al Proget-to originariamente auProget-torizzaProget-to costituisce un ripotenzia-mento alquanto modesto rispetto alla dimensione iniziale dell’impianto.

La norma:

- definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente, i quali sono soggetti all’autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione

pre-ventiva al Mise;

- subordina a “Scia” la realizzazione degli interventi con-cernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esi-stenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale non connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30% delle cubature delle opere civili esistenti compresi, con una modifica introdotta dal Senato, anche gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole Sezioni di Centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio;

- descrive le diverse procedure di realizzazione degli Im-pianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigen-ze del settore elettrico. Con una modifica apportata dal Senato sono stati introdotti distinti regimi autorizzatori secondo le tipologie e le caratteristiche degli impianti in-teressati. Fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.

In particolare, gli Impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con Impianti di produzio-ne di eproduzio-nergia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti Impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per Impianti con potenza termi-ca installata superiore a 300 MW termici, dal Mise, se l’Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

b. procedura di modifica ex art. 12, comma 3, Dlgs. n.

387/03, ove l’Impianto di produzione di energia elet-trica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l’Impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occu-pazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente;

c. procedura abilitativa semplificata comunale se l’Im-pianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l’Impianto di

accumu-lo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;

d. la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attivi-tà libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, non-ché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte de-gli Enti territorialmente competenti, derivanti da speci-fiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del Sistema di distribuzione elettrica di riferimento..

Art. 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrut-turali irrigui e bacini di raccolta delle acque

L’art. 63 prevede l’adozione, entro 180 giorni dalla en-trata in vigore della presente Legge di conversione n.

120/2020, da parte del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’Am-biente, del Mibact e previo parere dell’Autorità di bacino distrettuale competente (modifica introdotta dal Senato) di un Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, compresa la tutela dei boschi vetusti presenti15, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo so-stenibile individuati fissati dall’Onu per il 2030, del Green New Deal europeo e della “Strategia dell’Unione europea per la biodiversità” per il 2030, che introduce misure di salvaguardia delle risorse destinate alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e di bonifica idraulica, strategiche per l’agricoltura ma anche per la fornitura idrica civile e industriale delle stesse aree al fine del miglioramento della funzionalità delle aree fore-stali ubicate nelle aree montane ed interne.

Viene altresì stabilito che gli interventi contenuti nella Se-zione A del Piano sono realizzati da Imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e delle Regioni e Province autonome sentiti gli Enti Parco nazionali e regionali.

Il comma 2 prevede che, nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle Politiche agrico-le, con apposito Dm. è approvato un Piano straordinario

15 Il Programma straordinario è composto da 2 Sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti. La Sezione B del Programma è destinata al sostegno della realizzazione di Piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’art. 6 del citato “Testo unico delle foreste e delle filiere forestali”, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idrauli-co irriguo e individua gli Enti attuatori.

Una modifica accolta dal Senato ha determinato l’inseri-mento in questa disposizione l’obbligo di privilegiare so-luzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per fa-vorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del ter-ritorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità.

Art. 63-bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari

Il nuovo art. 63-bis, introdotto dal Senato, modifica l’art 30-bis del Dl. n. 23/2020, convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di rifiuti sanitari, introdotto al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle Strutture sanitarie, che sono soggetti al regime dei rifiuti urbani, eliminando il limite temporale della durata della disposizione fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

La nuova disposizione stabilisce che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizza-zione presso le strutture sanitarie siano sottoposti al re-gime giuridico dei rifiuti urbani e stabilisce che la disposi-zione, finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia di “Covid-19”, resti in via stabile e non transitoria legata al periodo emergenziale.

Art. 64-bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnolo-gico e di semplificazione-

La norma inserita dal Senato dispone in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal “Rego-lamento recante norme per la messa in servizio ed uti-lizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi”

(Dm. n. 329/2004) che i proprietari dei serbatoi di Gpl di qualsiasi capacità comunicano ad Inail, entro 18 mesi dal-la data di entrata in vigore deldal-la Legge di conversione n.

120/2020 in commento, i dati delle attrezzature ancora da

sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione è motivata al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del “Covid-19” ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai sog-getti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’art. 103, comma 2, Dl. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020.16

L’Inail dovrà definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigo-re della Legge di conversione n. 120/2020, la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi aventi le suddette caratteristiche con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche e dovrà inviare al Mise, al MinLavoro e al MinSa-lute un’apposita relazione tecnica concernente l’attuazio-ne delle disposizioni sopra descritte.

Art. 64-ter - Clausola di salvaguardia

Importante disposizione introdotta dal Senato anche per evitare problemi di natura costituzionale. Infatti l’art. 64-ter stabilisce che le disposizioni del Dl. n. 76/2020 e della con-seguente Legge n. 120/2020 di conversione, si applichino alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, Questo significa che queste disposizioni non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli Statuti speciali di Regioni e Province autonome. Si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell’autonomia riconosciu-ta a riconosciu-tali Autonomie territoriali. Quesriconosciu-ta inidoneità deriva dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifi-co, si ha che norme di rango primario (quali quelle recate dal Decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli Statuti (che sono adottati con Legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle re-lative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali Enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei

prov-16 La norma legislativa ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi al permesso di costruire (di cui all’art. 15 del “Testo unico in materia edilizia” – Dpr. n. 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

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