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presentazione dell’istanza

te di tutta la documentazione afferente al procedimento è riscritto dal n. 4. Le modifiche apportate al comma 7 precisano anche che rientrano nella documentazione da pubblicare qualsiasi informazione raccolta e le osserva-zioni e i pareri comunque espressi e che tra i pareri da in-cludere nella pubblicazione rientrano anche quelli emessi in base all’art. 20, vale a dire quelli sull’istanza presentata dal proponente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.

Anche queste modifiche sono finalizzate a consentire il superamento della Procedura di infrazione n. 2019/2308.

Valutazione dell’impatto e provvedimento di “Via” - comma 1, lett. m)

Con la lett. m) si modifica e si integra l’art. 25 del “Codice ambientale” che disciplina la fase della valutazione de-gli impatti ambientali e il provvedimento di “Via” per dare certezza ai termini per la conclusione del procedimento di

“Via” statale.

Una prima modifica significativa è la bipartizione del pro-cedimento di valutazione, attraverso la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti delle opere neces-sarie all’attuazione del “Pniec”.

Ciò avviene mediante:

- la precisazione, inserita nel comma 2 dell’art. 25, che disciplina modalità e termini per addivenire al rilascio del provvedimento di VIA, che esclude l’applicabilità di tale disposizione per i progetti necessari all’attuazione del

“Pniec”. Di conseguenza il comma 2 riguarda solamente i progetti estranei al “Pniec”;

- l’inserimento di un nuovo comma 2-bis che reca una di-sciplina simile a quella del citato comma 2 e dedicata ai

“Progetti Pniec””

Un’altra modifica riguarda l’ipotesi di inerzia in caso di consultazioni transfrontaliere. In questo caso, si stabilisce che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissio-ne “Via”-“Vas” si sia espressa, il Direttore geCommissio-nerale della competente Direzione generale del Ministero dell’Ambien-te provvede, entro 60 giorni e sulla base del parere dell’I-spra acquisito entro il termine di 30 giorni, alla trasmis-sione del provvedimento di “Via” al MinAmbiente per la conseguente adozione.

Ulteriori modifiche sono finalizzate al dimezzamento dei termini previsti per l’emanazione del provvedimento di

“Via”, prevedendo che:

- il Ministro dell’Ambiente vi provvede entro 30 giorni;

- il concerto del Mibact deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta.

E’ stabilito, poi, che l’adozione del provvedimento di “Via”

è rimessa alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri, non solo nei casi già previsti dal testo precedente5, ma anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni a decorrere dall’avvio del procedimento.

Per quanto riguarda la valutazione dei “Progetti Pniec” si prevede che:

- la “Commissione tecnica Pniec” si esprime entro il ter-mine di 170 giorni dalla pubblicazione della documen-tazione presentata dal proponente, predisponendo lo schema di provvedimento di “Via”;

- nei successivi 30 giorni, il Dg del Ministero dell’Ambiente adotta il provvedimento di “Via”, previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Mibact entro il termine di 15 giorni;

- nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimen-to di VIA è adottaprovvedimen-to entro il termine già previsprovvedimen-to in via generale dall’art. 32, comma 5-bis;

- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, acquisito, il parere dell’I-spra entro il termine di 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni.

Il numero 3) integra il comma 4 dell’art. 25 e stabilisce che le condizioni ambientali contenute nel provvedimento di

“Via” definiscono anche le linee di indirizzo da seguire nel-le successive fasi di sviluppo progettuanel-le delnel-le opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contene-re e limitacontene-re gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del Progetto.

Provvedimento unico in materia ambientale - comma 1, lett. n) e o)

Le lettere n) e o) apportano una serie di modificano, sem-pre con la finalità di velocizzare il procedimento, in modo significativo gli artt. 27 e 27-bis del “Codice ambientale”

che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del provvedimento unico ambientale statale e regionale che, su istanza del proponente, può essere emesso dall’Auto-rità competente e che include, oltre al provvedimento di

“Via”, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del Progetto.

È prevista la riduzione a 10 giorni del termine di attivazione dell’Autorità competente, decorrente dalla presentazione

5 Cioè in caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento di “Via” da parte del Ministro dell’Ambiente o per l’espressione del concerto da parte del Mibact.

dell’Istanza da parte del proponente così come si dispone in merito alla tempistica della pubblicazione dell’avviso al pubblico inerente all’avvio e l’oggetto del procedimento in base al quale:

- la pubblicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla verifi-ca documentale;

- entro lo stesso termine, l’Autorità competente provveda all’indizione di una Conferenza di servizi decisoria.

E’ anche oggetto di modifica il periodo relativo alle osser-vazioni da parte del pubblico interessato, prevedendo che le osservazioni medesime possono riguardare non solo la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di inci-denza se necessaria e l’autorizzazione integrata ambien-tale ma anche tutti gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale, osservazioni che pos-sono essere presentate, entro 60 giorni, termine ripristi-nato dal Seripristi-nato, al posto dei 30 giorni previsti nel Decreto Legge.

Sono modificati anche i termini previsti per l’integrazione della documentazione di cui al comma 7 dell’art. 27 del

“Codice ambientale”, che sono dimezzati prevedendo che la richiesta di integrazioni possa essere avanzata dall’au-torità competente entro 15 giorni (anziché 30) e che la presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni (anziché 30).

È inoltre ridotto da 180 a 90 giorni il periodo di sospensio-ne dei termini per la presentaziosospensio-ne della documentazio-ne integrativa che può essere concesso, una sola volta, dall’Autorità competente.

Un’altra modifica riguarda la pubblicazione delle integra-zioni documentali, che deve avvenire sempre e immedia-tamente, e non solo qualora l’Autorità competente moti-vatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico.

Sono ridotti anche i termini previsti per il nuovo avviso al pubblico relativo alle integrazioni che deve essere pubbli-cato entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse e o l’au-torità competente deve disporre entro 5 giorni (anziché i 15) dalla ricezione delle integrazioni, che il proponente trasmetta un nuovo avviso al pubblico e che ciò avvenga entro i successivi 10 giorni (anziché 15).

Il n. 4) riscrive il comma 8 dell’art. 27 del “Codice”, che norma il caso di consultazioni transfrontaliere. In questo caso si stabilisce che la conferenza di servizi deve essere indetta, come chiarito in sede di esame del Senato, entro 5 giorni dalla verifica della completezza documentale ov-vero in caso di richieste di integrazioni dalla data di ricevi-mento delle stesse.

Relativamente alla Conferenza di servizi, il nuovo testo stabilisce che:

- deve configurarsi come conferenza decisoria;

- per i “Progetti Pniec”” deve contemplare la partecipa-zione, in ogni caso, del Direttore generale del Ministero dell’Ambiente o di un suo delegato e del Direttore gene-rale del Mibact o di un suo delegato;

- deve, nell’ambito della propria attività, prendere in con-siderazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione.

Un’ultima modifica riguarda la disposizione secondo cui la decisione di rilasciare i titoli autorizzativi “assorbiti” nel provvedimento unico è assunta sulla base del provvedi-mento di “Via”, adottato dal Ministro dell’Ambiente di con-certo con il Mibact.

Le modifiche operate dalla lettera o), relative al provvedi-mento unico regionale, sono decisamente più limitate e riguardano unicamente la tempistica del procedimento.

È infatti disposta:

- la riduzione da 15 a 10 giorni del termine di attivazione dell’Autorità competente,

- la riduzione a 30 giorni del periodo concesso al pubblico per la presentazione delle proprie osservazioni.

- la riduzione, inserita dal Senato, a 90 giorni (anziché 120) decorrenti dalla data di convocazione, del termine di conclusione della conferenza di servizi.

Osservatori per le verifiche di ottemperanza ex com-ma 1, lett. p), e comcom-ma 2

La lett. p) del comma 1 dell’art.1 integra il comma 2 dell’art.

28 del “Codice ambientale”, ove si consente all’autorità competente di istituire, d’intesa con il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambien-tali finalizzati a garantire la trasparenza e il supporto per l’effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle condi-zioni ambientali contenute nel provvedimento di “Via”.

L’integrazione in esame è volta a:

- demandare ad appositi decreti del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità operative di tali osservatori;

- individuare i criteri che devono informare l’emanazione dei Decreti ministeriali citati.

Il comma 2 invece stabilisce che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del primo Dm. Ambiente attuativo della lett. p), gli Osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo Decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.

Certificazione di regolare esecuzione delle opere - comma 1, lett. p-bis)

La lett. p-bis) è stata inserita durante l’esame al Senato e prevede l’introduzione di un nuovo comma 7-bis all’art. 28 del “Codice ambientale”, secondo il quale il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di

veri-fica di assoggettabilità a “Via” o di “Via”, provvede alla tra-smissione all’Autorità competente della documentazione, che deve essere pubblicata tempestivamente sul sito isti-tuzionale dell’Autorità competente riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al Progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

Modifiche alla disciplina degli scarichi di acque terma-li - comma 1, lett. p-ter)

Anche la lett. p-ter), che riguarda la disciplina degli scari-chi di acque termali di cui all’art. 102 del Dlgs. n. 152/2006 è stata inserita dal Senato stabilendo che le condizioni previste dal “Codice ambientale” sono fra loro alternative.6 Progetti sottoposti a VIA statale - comma 1, lett. q) La lett. q) modifica l’allegato II alla parte seconda del “Co-dice ambientale”, che elenca i progetti sottoposti a “Via”

statale, al fine di allineare il testo dell’allegato a quello del corrispondente Allegato I della Direttiva “Via” individuando il valore di soglia, oltre la quale diviene obbligatoria la “Via”

statale in 200.000 tonnellate ma nel corso dell’esame al Senato, è stato ripristinato, solamente per il petrolio, la previgente soglia di 40.000 metri cubi.

Consultazioni transfrontaliere - comma 1, lett. r) La lett. r) integra la disciplina in materia di consultazioni transfrontaliere recata dall’art. 32 del “Codice ambienta-le” anche in questo in caso per superare i rilievi formulati dalla Commissione Europea in sede di Procedura di infra-zione 2019/2308.

A tal fine viene precisato che il Ministero deve:

- effettuare la notifica quanto prima e comunque conte-stualmente all’informativa resa al pubblico interessato;

- includere nella notifica le informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

Il numero 2) della lett. r), introduce poi un nuovo comma 5-ter all’art. 32 del “Codice”, che disciplina la procedura da seguire in caso di Progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull’ambiente italia-no, stabilendo che:

- le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane ed al pubblico interessato italiano;

- tali soggetti possono esprimere le proprie osservazioni entro 60 giorni (a fronte dei 30 giorni previsti dal Decre-to-legge);

- il Ministero dell’Ambiente, entro 60 giorni, provvede alla redazione e alla trasmissione del proprio parere, unita-mente alle osservazioni ricevute, all’Autorità competen-te dell’altro Stato membro.

Termine di efficacia delle modifiche introdotte (com-ma 3)

In base al comma 3, le disposizioni introdotte dall’ art. 1 in commento si applicano alle istanze presentate a parti-re dal tparti-rentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-legge, cioè dal 13 ottobre 2020.

Recepimento di norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (comma 3-bis)

Durante l’esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis) che prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’en-trata in vigore della legge di conversione, di uno o più de-creti del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Mini-stero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della Salute, con i quali sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambienta-le, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezio-ne dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della “Via”, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale previsti dall’Allegato VII alla parte seconda del

“Codice dell’Ambiente”.

Formazione del personale per valutazioni e autorizza-zioni ambientali (comma 4)

Il comma 4, come riscritto dal Senato, prevede che l’Ispra, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all’art. 17-bis del Dl. n. 195/2009, assicu-ra, tramite appositi Protocolli d’intesa con l’Autorità com-petente, la formazione specifica al personale del Ministero dell’Ambiente, con particolare riferimento a quello operan-te presso la Direzione generale compeoperan-tenoperan-te in maoperan-teria di valutazioni e autorizzazioni ambientali ma anche il sup-porto scientifico a questo personale.

Un’ulteriore modifica, non di poco conto, introdotta du-rante l’esame del Senato, riguarda l’eliminazione della clausola di invarianza finanziaria e la previsione di un contributo di 300.000 Euro per l’anno 2020 e di 700.000 Euro a decorrere dal 2021 che sarà erogato dal Ministero dell’Ambiente all’Ispra, sia per le finalità sopra indicate, sia per assicurare il funzionamento della Scuola stessa.

Art. 50-bis - Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali

6 L’art. 102 citato stabilisce che per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell’ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del “Codice dell’Ambiente”.

L’art. 50-bis è stato introdotto nel corso dell’esame del Dl. n. 76/2020 da parte del Senato e modifica l’art. 119 del Dlgs. n. 104/2010 (“Codice del Processo amministra-tivo”) per far rientrare nella procedura del rito abbreviato disciplinata dall’art. 119 le controversie relative all’autoriz-zazione unica per le infrastrutture lineari energetiche e le controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture ine-renti alla VAS, alla verifica di assoggettabilità e alla “Via”, a tutti i Provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall’art. 27 Dlgs.152/06, ai provvedimenti che defi-niscono l’Intesa Stato-Regione.

L’art. 50-bis in commento aggiunge la lett. m-septies) al comma 1 dell’art. 119 sopra ricordato.

In particolare, secondo la nuova norma, sono assoggettati al rito abbreviato i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative:

- all’autorizzazione unica per le Infrastrutture lineari energetiche, definite dall’art. 52-bis, comma 1, Dpr. n.

327/2001 (“Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità”);7

- agli atti riferiti alle infrastrutture lineari energetiche ine-renti: alla valutazione ambientale strategica alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambien-tale, a tutti i provvedimenti, di competenza statale o re-gionale, indicati dall’art. 27 del “Codice dell’Ambiente”8, nonché ai Provvedimenti che definiscono l’Intesa Stato-Regione.

Art. 51 - Semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di Infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche

L’art. 51 che contiene disposizioni finalizzate all’accele-razione e/o alla semplificazione delle procedure autoriz-zative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idri-che esistenti idri-che ricadono nel campo di applicazione della

“Via”, non ha subito modifiche durante l’esame del Dl. da parte del Parlamento.

Di conseguenza, è rimasto invariato il comma 1 che pre-vede l’individuazione, con uno o più Dpcm., degli interven-ti urgeninterven-ti finalizzainterven-ti al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali,

ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali assoggettate dal “Codice ambientale”):

- a “Via” statale (Allegato II della Parte Seconda del “Co-dice ambientale”);

- o a verifica di assoggettabilità a “Via” statale (Allegato II-bis del “Codice” medesimo).

Relativamente alle modalità e ai termini di emanazione dei citati Decreti, è rimasto confermato il termine del 31 dicembre 2020.

Per gli interventi previsti nel Dm. prevista prevede una specifica procedura volta a stabilire l’assoggettabilità o meno a “Via” o a verifica di assoggettabilità a “Via”, proce-dura che si articola in 2 fasi:

1. il proponente presenta al Ministero dell’ambiente e con-testualmente né da comunicazione al Mit, che nei succes-sivi 10 giorni trasmette le proprie osservazioni al Dicaste-ro dell’Ambiente, gli elementi informativi dell’intervento e quelli del sito, finalizzati a stabilire, in ragione della pre-sunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a “Via”, a “Vas”, oppure ne sono esenti;

2. il Ministero dell’Ambiente, entro 30 giorni dalla presen-tazione della richiesta, comunica al proponente l’esito del-la propria valutazione.

Il comma 2 dell’art. 51 prevede il prolungamento della du-rata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ri-cadono nelle categorie progettuali di cui agli Allegati II e II-bis stabilendo che la durata dell’efficacia del provvedi-mento di “Via” non può essere inferiore a 10 anni mentre per l’autorizzazione paesaggistica la durata è di 10 anni.

Art. 52 - Semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

L’art. 52, che è stato modificato nel corso dell’esame al Senato, introduce nel Testo Unico Ambiente, l’art. 242-ter (“Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica”) che au-menta le fattispecie relative alla possibilità di realizzare in-terventi e opere nei siti oggetto di bonifica (prima previste dai commi 7, 8,9 e 10 dell’art. 34 (“Modifiche al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione

7 - “si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli Impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi”. .

8 L’art. 27 citato dispone in merito alla possibilità di richiesta nonché il procedimento di rilascio, per i procedimenti di “Via” di competenza statale, di un provvedimento unico in materia ambientale, comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Il provvedimento unico include il rilascio del provvedimento di “Via” e comprende, tra l’altro, laddove necessario: l’autorizzazione integrata ambientale, nonché le autorizzazioni paesaggistica, culturale, riguardante il vincolo idrogeologico, antisismica.

delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurez-za di siti contaminati. Misure urgenti per la realizsicurez-zazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica”) del Dl. 12 settembre 2014, n.

133, convertito nella Legge n. 164/2014 (“Misure urgen-ti per l’apertura dei canurgen-tieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazio-ne burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”) ora espressamente abrogati). In buona sostanza, si tratta di una particolare procedura per favorire la realizzazione di interventi e ope-re nelle aope-ree che, anche se non diope-rettamente oggetto di interventi di bonifica, rientrano però all’interno del perime-tro di siti da bonificare.

La modifica apportata dal Senato riguarda l’integrazione del comma 4 dell’art. 242-ter con la lett. c-bis).

Il comma 4 specifica le procedure e modalità di caratte-rizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, in attesa della attuazione di quanto previsto nella procedura semplificata disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo del “Codice ambientale”.

La disposizione introdotta disciplina la procedura in caso di non superamento del livello di “concentrazioni soglia di contaminazione” (“csc”) stabilendo che se l’indagine pre-liminare di accerti che il livello delle “csc” non sia stato

La disposizione introdotta disciplina la procedura in caso di non superamento del livello di “concentrazioni soglia di contaminazione” (“csc”) stabilendo che se l’indagine pre-liminare di accerti che il livello delle “csc” non sia stato

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