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3. L'assunzione

3.2 L'esame del testimone esperto

Il progressivo utilizzo della scienza ai fini della ricerca della verità processuale ha come conseguenza il coinvolgimento sempre più frequente di soggetti esperti, chiamati a fornire il loro parere tecnico a supporto del soggetto processuale che lo ha invocato; necessariamente, le aule giudiziarie si tingono di sfumature ancor più misteriose e di difficile decifrazione, di quanto già lo siano, specie al comune cittadino, ma anche agli attori del processo che, giocoforza, sono privi di quelle conoscenze. Emerge perciò la necessità di imparare a gestire questi nuovi protagonisti, sia nel momento di attacco durante il controesame, che di difesa dagli attacchi della controparte. Infatti, «è facile collaborare con l'avvocato per preparare una lista di domande da porre all'esperto avversario, ma è quasi sempre impossibile attrezzare l'avvocato a capire se la risposta sia giusta»148.

Queste ultime considerazioni ci permettono di riconoscere l'importanza dell'esame incrociato come momento cruciale in cui 147 L'art. stabilisce: “Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o

sospeso all'esercizio di una professione o di un'arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal

testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in

procedimento connesso”;

l'esperto viene “messo a nudo” e analizzato nelle competenze ma soprattutto nelle incompetenze, così da evidenziare una difficoltà nella corretta ricezione processuale delle conoscenze dello scienziato; «il contraddittorio appare lo strumento più idoneo per cercare di infrangere le inconfessate solidarietà di categoria che legano tra loro gli esperti di una determinata disciplina»149. Attraverso tale attività

scienziati e giuristi si affrontano su un terreno comune ad entrambi, e per questo neutro, così da far convivere il loro reciproco linguaggio e argomentazioni150.

La presenza di testimoni esperti evoca però un elemento patogeno del sistema, che risiede nel rapporto tra i diversi saperi sul campo di battaglia, in modo da trasformare la reciproca compatibilità in contaminazione151.

Un elemento che l'esame mette in primo luogo in evidenza è quello della “tendenziosità e partigianeria” dell'esperto; molto spesso la parte, accusa o difesa che sia, cerca in ogni modo di concretizzare le proprie tesi e raggiungere la prova di proprio interesse, finanche ad arrivare ad utilizzare fattori impropri, come la disponibilità dell'esperto a sostenere comunque una teoria, che tende a divenire “di parte”, non necessariamente rispondente a verità. Ciò ha delle ripercussioni negative, in particolare la possibilità di introdurre un esperto portatore d i bad science o di conoscenze, pur se qualificate, lesive di

un'autentica dialetticità del sapere tecnico-scientifico152.

Il secondo punto evidenziato dal contraddittorio è il difficile controllo condotto dal giudice e dalle parti, causato dall'inevitabile divario culturale che essi patiscono con lo scienziato153.

149 RIVELLO P., La prova scientifica, cit., p. 164. 150 Ivi, p. 165.

151 DE CATALDO L., Esame e controesame nel processo penale, cit., p. 259. 152 DOMINIONI O., La prova penale scientifica, cit., pp. 263-264.

153 TARONI F. – CHAMPOD C. Riflessioni sulla valutazione della prova

scientifica, in Giust. Penale., 1993, III, p. 247 ss., secondo i quali tra l'altro i

Possono però essere previste delle particolari forme di assunzione garantistiche; il giudice ad esempio può consentire ai consulenti di parte di presenziare all'intero dibattimento, in deroga all'art. 149 norme att. c.p.p.; oppure, ex art. 189 ult. parte c.p.p. può esercitare poteri particolarmente incisivi, consentendo all'esperto di esporre i risultati del proprio operato attraverso un discorso autonomo da lui organizzato, piuttosto che attraverso le domande di parte, o ancora allestire un esame simultaneo dei diversi esperti, controllandosi a vicenda.154

Come anticipato a inizio paragrafo, l'esame incrociato è il momento in cui il testimone esperto viene sottoposto ad uno “screening” al fine di evidenziare lacune e mancanza di scientificità; così, la parte può contestare la competenza del perito o del consulente, indagando su quegli elementi che formano la qualifica professionale, quali i titoli di studio, pubblicazioni, esperienze155; le domande

dovranno essere poste con molto garbo e cautela per evitare che queste vengano percepite come un attacco alla capacità del teste piuttosto che alla inadeguatezza della competenza, che è ciò che si vuol veramente sottolineare; può anche essere attaccata la teoria generale di riferimento, indagando su alcuni punti, quali la teoria che è stata utilizzata nel caso in questione156; se sia stata verificata con

perito e dei fatti sui quali le conclusioni del perito sono basate. La ragione è che la maggior parte dei giuristi non dispone di una propensione scientifica che permetta di contestare o accettare l'ammissibilità della testimonianza del perito. 154 DOMINIONI O., La prova penale scientifica, cit., pp. 267-272.

155 DE CATALDO L., Esame e controesame nel processo penale, cit., p. 261. 156 Ibidem, dove analizza un caso pratico di esame in cui è possibile cogliere le

abilità dell'avvocato nell'intento di indebolire le conclusioni dell'esperto, senza neppure entrare nel merito della questione. D. «Nella sua preparazione, molto di quanto lei ha appreso ha a che fare con assunti teorici sul comportamento umano e sviluppo della personalità, è esatto?» R.« E' esatto». D. «Ma la maggior parte di queste teorie sul comportamento umano non sono state convalidate in modo scientifico, non è vero?» R. «Beh, per molte esiste una considerevole prova a livello clinico». D. «Abbiamo già discusso sulla inaffidabilità delle prove cliniche, non è così?» R. «Sì». D. «Quindi, le sue conclusioni sono in effetti basate su un certo tipo di convinzioni, non è vero?» R. «E' così». D. «Ora, se io ho un altro tipo di convinzioni, posso arrivare a conclusioni diverse, esatto»? R.

sperimentazione e se riscuota approvazione nel mondo scientifico157;

ancora, è necessario che il testimone esperto dimostri di poter rispettare le condizioni di ammissibilità della perizia, rappresentata dall'aiuto a favore del giudice nello svolgere indagini o acquisire dati che richiedono competenze di cui egli è sprovvisto158; condizioni che

vengono violate quando ci rendiamo conto che ciò che è stato esposto dall'esperto poteva essere conosciuto anche dal comune cittadino, ma che non era stato in grado di percepire a causa dell'utilizzo di concetti di difficile comprensione.