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3. La casistica giurisprudenziale

3.2 Il caso di Como

La vicenda348, che vede Stefania Albertani come imputata, è molto

travagliata, e si caratterizza soprattutto per le note di crudeltà che compongono l'episodio.

L'Albertani giunge alla ribalta delle cronache giudiziarie per aver ucciso la sorella e tentato di uccidere i genitori; l'incipit della vicenda può essere ravvisato nella gelosia che l'imputata provava nei confronti della sorella, e l'odio verso i genitori quando, a seguito del crollo economico e finanziario della ditta di proprietà del padre349,

quest'ultimo decide di comprare, con i pochi soldi rimasti, una abitazione alla sorella dell'imputata, acquisto che quest'ultima cercherà ad ogni modo di impedire, sia con stratagemmi ed inganni350 ed, infine,

con l'omicidio della sorella, bruciandone poi il corpo e seppellendolo nel giardino. Per allontanare i sospetti da sé, inscena la fuga della sorella, mediante finte lettere con la quale ella si autoaccuserebbe della crisi della società; tuttavia, commette qualche errore351 che spingono

gli inquirenti a installare delle microspie nella abitazione attraverso le quali scoprono il tentativo, sventato dalla polizia stessa, di omicidio da parte di Stefania Albertani dei genitori.

Il processo si incentra sulla capacità di intendere e di volere della donna, che quindi viene sottoposta a perizia. L'esame condotto dalla difesa evidenzia una condizione patologica di tipo psicotico che 348 Trib. Como, G.u.p., sentenza 20 maggio 2011 n. 536, imp. Albertani, in Riv. it.

medicina legale e dir. sanitario, fasc.1, 2012, pp. 251 ss, con nota di MESSINA

G., I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica nel giudizio sull'imputabilità. 349 Crisi provocata dalla stessa Albertani sottraendo ingenti somme di denaro dai

conti della società all'insaputa della famiglia.

350 L'Albertani, ad esempio, è riuscita a farsi nominare intermediaria dell'operazione, ostacolandola e ritardando l'acquisizione, anche mediante l'invenzione di un finto avvocato che assisteva all'operazione mediante invio di

mail false.

351 La donna si impossessa delle carte di credito della sorella, e convince continuamente i genitori a non denunciare la scomparsa della sorella, fatti che appaiono sospetti alla polizia.

avrebbe escluso la capacità, mentre il perito della pubblica accusa ha evidenziato disturbi istrionici e dissociativi che, tuttavia, non hanno leso l'imputabilità352. Il giudice critica entrambe le perizie, perché

condotte esclusivamente mediante colloqui clinici, come se fosse avvertita la necessità di un contributo proveniente da qualche sapere “superiore”. Egli perciò decide di disporre una seconda perizia nominando, anche in questo caso, il Prof. Pietrini e il Prof. Sartori.

Come nella precedente vicenda giudiziaria, i due esperti si avvalgono, oltre che dei tradizionali test, anche degli strumenti neuroscientifici. In particolare, la donna viene sottoposta in primo luogo a semplici colloqui per evidenziare le congruenze tra le sue dichiarazioni e gli elementi di indagine in mano agli inquirenti. Successivamente, viene sottoposta all' Iowa Gambling Test353 e al Test

d i Hiling, che misura l'impulsività del soggetto, all'esito del quale la donna appare incapace di controllarsi354.

Per valutare l'esistenza del ricordo del delitto i periti sottopongono l'imputata all' I.A.T. che dimostra l'amnesia affermata dalla donna, escludendo quindi un suo tentativo di simulazione.

Ulteriori indagini peritali si sono incentrate sulla morfologia del cervello, mediante risonanza magnetica funzionale, che evidenzia una riduzione del cingolo anteriore, una zona deputata al controllo degli impulsi.

Infine, è stata condotta anche una indagine genetica che ha evidenziato il possesso di tre alleli nella versione sfavorevole, che aumenterebbero il rischio di aggressività ed antisocialità.

352 CORDA A., Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma

della dimensione processuale, cit., p. 510.

353 Test con il quale un soggetto viene invitato a partecipare ad un gioco dal quale si ricavano vantaggi nel lungo periodo solo se si accetta di perdere nell'immediato; sottoposta a questo test, l'Albertani ha dimostrato di volere immediatamente la ricompensa, non riuscendo ad attendere, e ciò spiegherebbe i comportamenti impulsivi che l'hanno fatta incastrare.

354 OVADIA D., Il caso di Como e le neuroscienze in tribunale, in Blog “Mente e psiche”, 2011, www.lescienze.it.

Sebbene sia possibile criticare alcuni aspetti, questi sono, agli occhi dell'organo giudicante, superabili e impotenti rispetto alle potenzialità applicative degli esami peritali condotti.

Principalmente, presta il fianco ad accuse innanzitutto l'utilizzo dell'I.A.T. su un soggetti affetti da psicosi, dato che non vi erano studi attendibili in questo ambito355.

Ancora, dubbi risiedono nell'utilizzo di tecniche di neuroimaging per l'indagine della morfologia cerebrale; non sappiamo infatti quale sia la misura normale delle varie parti del cervello, per cui inferire dalla riduzione di una di queste un certo effetto, come la suddetta incapacità di trattenere gli impulsi, può sfociare in esiti controversi356.

Infine, anche l'esame genetico potrebbe apparire non assolutamente efficace; abbiamo evidenziato che il possesso delle varianti sfavorevoli degli alleli contribuisce ad una maggior probabilità di commettere atti criminosi, ma ciò esclusivamente qualora il soggetto in questione sia cresciuto in un ambiente familiare dannoso, come ad esempio l'essere stato vittima di maltrattamenti in tenera età, che, tuttavia, non hanno fatto parte della infanzia dell'imputata357.

Nonostante dette considerazioni, come evidenziato tra l'altro dallo stesso tribunale di Como, gli strumenti neuroscientifici non sono penetrati nel processo con l'intento di introdurre una rivoluzione “copernicana”, bensì un aiuto, sicuramente da accogliere358.

Alla luce di ciò, quindi, risulta comprensibile che il quadro diagnostico della seconda perizia si caratterizzi per un esito complesso, ben articolato, che ha esaminato in maniera completa l'imputata mediante strumenti innovativi, a seguito dell'invito del G.U.P. di incrementare le potenzialità della perizia con indagini più efficienti, 355 Ibidem

356 Ibidem 357 Ibidem

358 CORDA A., Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova, cit., p. 19.

che non fossero solo i colloqui e test psicodiagnostici. Tuttavia il giudice non ha eretto la prova neuroscientifica a “prova regina, ma come “corroboration” e complemento della tradizionali indagine clinica, così da fornire risposte meno discrezionali.359 Il giudice perciò

avverte come incontrollabile la volontà di aderire alle conclusioni di tale perizia, non (sol)tanto per l'utilizzo di metodiche di ultima generazione, ma proprio in ragione del quadro esaustivo delineato, della serietà del metodo applicato che ha attribuito all'indagine peritale quelle caratteristiche che ogni perizia dovrebbe avere per essere considerata “ben effettuata”360.

Il G.U.P. quindi decide di seguire l'impostazione diagnostica dei due esperti, riconoscendo il vizio parziale di mente , senza tuttavia concedere, con qualche perplessità, le circostanza attenuanti a causa della particolare intensità del dolo361.

359 Ibidem

360 MESSINA G., I nuovi orizzonti della prova(neuro)scientifica nel giudizio

sull'imputabilità, cit., p. 252.

361 Si obietta infatti come sia possibile non concederle ad un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo della personalità.