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4. Neuroscienze ed elemento soggettivo del reato

4.3 La perizia sul dolo

Nel momento in cui ci addentriamo nel cuore del tema, relativo cioè all'attività peritale sull’elemento soggettivo, dobbiamo affrontare due problematiche: da un lato dobbiamo tradurre il dato penalistico in questione nel contesto strettamente scientifico; questo significa traslare nella logica e nel linguaggio delle scienze l'elemento soggettivo del reato; successivamente, dobbiamo affrontare il tema degli strumenti utili ad accertare l'elemento psichico, e capire quindi se le 374 Cass. Sez. 1, 22.02.1989; cfr. anche Cass. Sez. V, 21.03.1990.

neuroscienze possano essere effettivamente considerate un sapere maggiormente in grado, rispetto alle massime di esperienza, di garantire più affidabilità nell'indagine prospettata376.

Relativamente al primo aspetto, in psicologia forense, come punto di partenza di ogni ragionamento teorico e pratico spesso si richiama il fondamentale metodologico dell’individuazione del rapporto “norma- costrutto”, ossia la corretta individuazione del rapporto di traduzione tra il riferimento mentalistico contenuto nella norma giuridica e lo specifico costrutto del linguaggio delle scienze del comportamento377.

Quindi, qualora venga disposta una perizia per indagare sull'elemento soggettivo, il principale problema è quello di stabilire quale sia la specifica dimensione psichica che verrebbe sottoposta al vaglio dell’esperto.

La risposta al quesito passa in primo luogo dal chiarimento di un dubbio che, in tale sede, sorge a seguito della tendenza a far coincidere la consulenza sulla colpevolezza, che può essere considerata di tipo psicologico, con il cosiddetto “divieto di perizia psicologica” previsto dal secondo comma dell’art. 220 c.c.p. La stessa associazione delle parole “psicologo”, “perizia”, “imputato” sembrano materializzare l’operatività dell’art. 220 c.p.p.. Tuttavia, consulenza sulla colpevolezza e perizia psicologica divergono proprio in relazione alle dimensioni psichiche che vengono indagate; nel primo caso, infatti, facciamo riferimento al concetto di “disposizione psicologica temporanea” o “stato”378, termine più congruo rispetto a quello di

“atteggiamento”, maggiormente usato nel campo giuridico, poiché quest'ultimo ingloba una serie di significati diversi, riconducibili al 376 SAMMICHELI L. – SARTORI G., Accertamenti tecnici, cit., p.5.

377 Ivi, p.6.

378 Voce «disposizione», in GALIMBERTI U. (a cura di), Enciclopedia Garzanti di

Psicologia, Garzanti, Milano, 1999, p.110, dove si spiega che gli elementi della

disposizione sono il “tratto”, ossia la caratteristica stabile e permanente che rende un individuo diverso dagli altri, e lo “stato”, una disposizione psicologica temporanea.

modo di porsi verso un oggetto sociale, e quindi più distanti dal quadro psicologico379.

Nel secondo caso invece, l'oggetto psicologico considerato è la “personalità” o “carattere”, intesa come «l'insieme di caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che, nella loro integrazione, costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale nella molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova ad operare»380. Ne deriva l'importanza dell'elemento

temporale, idoneo a distinguere il campo di applicazione della perizia sulla colpevolezza e quello della perizia psicologica.

Affrontando adesso il problema relativo agli strumenti tecnici utilizzati per l'accertamento del dolo, occorre in primo luogo distinguere gli strumenti che vengono impiegati per tale finalità, definiti “di mind detection”, e le tecniche di lie detection, differenza che risiede nel fatto che quest'ultime riguardano la valutazione della sincerità delle affermazioni del dichiarante, mentre le tecniche sull’elemento soggettivo si riferiscono alla scientificità nella ricostruzione della disposizione soggettiva dell’imputato, prescindendo da qualsiasi sua dichiarazione in merito alla medesima, valutando perciò la veridicità delle intenzioni, e non del contenuto della dichiarazione381.

Un altro aspetto da sottolineare attiene alle due forme che possono assumere gli apporti tecnici sull’elemento soggettivo del reato; forme che schematicamente potremmo distinguere in due modalità principali: quelle che prevedono l’applicazione sul soggetto di una specifica tecnica in grado di rilevare le dimensioni psichiche indagate; e quelle che si limitano ad introdurre una conoscenza tecnica in grado di falsificare, nel caso concreto, la fondatezza della massima di comune 379 SAMMICHELI L.– SARTORI G., Accertamenti tecnici, cit., p.7.

380 Voce «personalità», in GALIMBERTI U. (a cura di), Enciclopedia, cit., p. 753. 381 SAMMICHELI L. – SARTORI G., Accertamenti tecnici, cit., p.9.

esperienza applicabile nella ricostruzione indiretta della volontà colpevole382.

Dopo aver introdotto gli strumenti neuroscientifici e le forme acquisibili nell'indagine sull'accertamento del dolo, occorre evidenziare quali possono essere gli ambiti in cui detta branca del sapere risulta utile. Si ritiene che essa possa trovare applicazione in quelle fattispecie di dolo «sottilmente sospese tra una lettura psicologica ed una normativa», come per esempio nella costruzione teorica della fattispecie del dolo eventuale, e, da un punto di vista giudiziario, in quelle tipologie di reati in cui il dolo si presta ad essere desunto in via presuntiva, ossia discendente dal fatto, come nei reati di tipo economico383.

Come ben sappiamo, la tutela penale in ambito fiscale, trova la propria sede nel decreto legislativo n. 74 del 2000, dal quale deriva l'obiettivo di incriminare i comportamenti di evasione sia a livello oggettivo, ma anche soggettivo, attraverso l'indagine circa la offensività e il “dolo specifico”384 dei suddetti comportamenti. Ne

consegue la necessità di affidarci a tutto ciò che il mondo scientifico mette a disposizione per giungere ad una prova decisiva dell'elemento soggettivo in tali reati.

Come abbiamo già rilevato quando si tratta di impiegare saperi scientifici nel contesto processuale, anche in tale ambito sorge la necessità di valutare se possano esserci limiti nell'utilizzo di una consulenza neuroscientifica sull'elemento soggettivo. In primo luogo, occorre capire se detta perizia sia riconducibile all’alveo delle perizie, vietate sulla «personalità e carattere dell’imputato» o «qualità 382 Ibidem

383 Ibidem

384 Categoria di dolo, nell'ambito della quale l'atteggiamento soggettivo è

riconducibile a quello del “dolo intenzionale”, presente in colui che abbia tenuto quella condotta “al fine” di raggiungere un certo risultato, DE FRANCESCO G.,

psichiche indipendenti da cause patologiche», ex art. 220 c.p.p. In secondo luogo, qualora superata positivamente questa prima preclusione, sarebbe necessario anche escludere una lesione della libertà morale, ai sensi dell’art. 64 e 188 c.p.p. che, come noto impediscono che, anche con il consenso dell’interessato, possano essere applicati «metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti». La dottrina, a proposito, rileva che le difficoltà risiedano esclusivamente quando l'apporto neuroscientifico contribuisca a valutare le dichiarazioni dell'imputato, mentre viene salvata la perizia finalizzata a falsificare la fondatezza della massima di comune esperienza385.