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transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

Soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 114, in conseguenza del quale il paragrafo 3, che prevede un'autorizzazione preventiva in caso di attività transfrontaliere, può decadere.

Or. de Emendamento 126, presentato da Piia-Noora Kauppi

Articolo 10 Gli Stati membri stabiliscono che gli enti

pensionistici aventi sede nel loro territorio redigano conti annuali ed una relazione sulla gestione annuale. I conti annuali e la

relazione sulla gestione annuale devono dare un quadro fedele della situazione

patrimoniale, di quella finanziaria nonché

Ogni Stato membro stabilisce che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio redigano conti annuali ed una relazione sulla gestione annuale. I conti annuali e la

relazione sulla gestione annuale devono dare un quadro fedele della situazione

patrimoniale, di quella finanziaria nonché

AM\438623IT.doc 45/49 PE 295.986/48-134

IT

del risultato economico dell'ente

pensionistico. Tali documenti devono essere coerenti e debitamente approvati da una persona autorizzata responsabile della revisione contabile dei conti annuali.

del risultato economico dell'ente

pensionistico. Tali documenti devono essere coerenti e debitamente approvati da una persona autorizzata responsabile della revisione contabile dei conti annuali.

Motivazione

Non è chiaro nella proposta originaria della Commissione quale Stato, se lo Stato di origine o lo Stato ospitante, dovrà verificare, regolamentare o controllare un ente situato in un altro Stato membro. Così facendo si darebbe agli Stati membri una discrezionalità in materia di interpretazione troppo vasta.

Or. en

Emendamento 127, presentato da Piia-Noora Kauppi Articolo 11, paragrafo 1

1. In funzione della natura del regime pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4.

1. In funzione della natura del regime pensionistico, ogni Stato membro assicura che le istituzioni situate nel suo territorio forniscano le informazioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4.

Motivazione

Non è chiaro nella proposta originaria della Commissione quale Stato, se lo Stato di origine o lo Stato ospitante dovrà verificare, regolamentare o controllare un ente situato in un altro Stato membro. Così facendo si darebbe agli Stati membri una discrezionalità in materia di interpretazione troppo vasta.

Or. en

Emendamento 128, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 11, paragrafo 3, lettera d)

d) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle possibilità di investimento ed il portafoglio di

investimento effettivo, come pure

informazioni sull'esposizione al rischio ed ai costi degli investimenti.

d) la gamma delle possibilità di investimento ed il portafoglio di

investimento, come pure informazioni sulle opportunità ed i rischi degli investimenti di capitale.

PE 295.986/48-134 46/49 AM\438623IT.doc

IT

Motivazione

La formulazione "opportunità e rischi" sembra più chiara di "esposizione al rischio". Si dovrebbe inoltre sopprimere la frase "quando l'aderente sostiene il rischio di investimento" in quanto da un lato un aderente dovrebbe disporre in ogni caso di tali informazioni e,

dall'altro, nella direttiva si dovrebbe abbandonare del tutto la distinzione tra "defined contribution" e "defined benefit". Questa distinzione non è qui necessaria e, se formulata in modo così netto, può dare risultati sbagliati. Possono esservi rischi biometrici anche nei sistemi in cui gli aderenti sostengono da soli il rischio degli investimenti (ad esempio per i prodotti analoghi all'assicurazione sulla vita basata su fondi). Sistemi a "defined

contribution" puri non dovrebbero essere pertanto l'errato parametro di ogni cosa. E in un sistema privo di qualsiasi rischio biometrico o di costi non possono esservi certamente

aderenti (anche nel senso del termine e della definizione), bensì solo proprietari e associati di un prodotto di risparmio e di investimento senza carattere assistenziale.

Or. de

Emendamento 129, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) (nuovo)

Le misure adottate dalle autorità

competenti nei confronti dell’ente a norma dell'articolo 14;

Motivazione

Tale disposizione mira a rafforzare la sicurezza degli aderenti.

Or. de

Emendamento 130, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 11, paragrafo 5 (nuovo)

Nell'ambito delle attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20 le informazioni

destinate agli aderenti e ai beneficiari devono essere fornite perlomeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'attività ed eventualmente conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro.

AM\438623IT.doc 47/49 PE 295.986/48-134

IT

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcuna disciplina linguistica. Tuttavia, ognuno dovrebbe ricevere informazioni sulla sua pensione nella lingua che capisce. Negli Stati membri in cui vigono particolari regimi linguistici, ad esempio multilinguismo ufficiale, si dovrebbero applicare le disposizioni in materia.

Or. de Emendamento 131, presentato da Wilfried Kuckelkorn

Articolo 11 bis (nuovo)

Obbligo d’informazione verso i

rappresentanti d‘interesse degli aderenti e dei beneficiari:

Gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni destinate agli aderenti e ai beneficiari siano trasmesse anche ai loro rappresentanti d’interesse, in particolare alle parti sociali.

Motivazione

Gli aderenti e i beneficiari avrebbero in tal modo la possibilità di beneficiare delle competenze dei rappresentanti di interessi nella valutazione delle informazioni.

Or de Emendamento 132, presentato da Wilfried Kuckelkorn

Articolo 11 bis (nuovo)

Diritti degli aderenti e dei beneficiari:

aderenti e beneficiari hanno il diritto di chiedere all'autorità competente, nel caso di attività transfrontaliere ai sensi

dell'articolo 20 all'autorità dello Stato membro ospitante, un'indagine ove ritengano che l'ente non soddisfi ad un requisito ai sensi dell'articolo 9

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede nessun tipo di diritti per gli aderenti e i beneficiari. Il fatto che esista una via istituzionalizzata che consenta agli aderenti e ai

beneficiari di esprimere riserve nei confronti degli enti rafforzerà la sicurezza dei sistemi. Nel Regno Unito si sono affermati sistemi quali il Pension Ombudsman o l'OPRA che prevedono tali vie.

Or. de

PE 295.986/48-134 48/49 AM\438623IT.doc

IT

Emendamento 133, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché ogni tre anni, e comunque in modo tempestivo dopo rilevanti mutamenti della politica

d'investimento, tutti gli enti aventi sede nel loro territorio comunichino la loro politica d'investimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine. A tal fine essi inviano un documento illustrante i principi della loro politica di investimento, nella quale siano specificati i metodi di misurazione del rischio e le tecniche di gestione del rischio utilizzati e l'allocazione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché ogni due anni, e comunque in modo tempestivo dopo rilevanti mutamenti della politica

d'investimento, tutti gli enti aventi sede nel loro territorio comunichino la loro politica d'investimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine. La prima

comunicazione può avvenire tre anni dopo l'autorizzazione. A tal fine essi inviano un documento illustrante i principi della loro politica di investimento, nella quale siano specificati i metodi di misurazione del rischio e le tecniche di gestione del rischio utilizzati e l'allocazione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

Motivazione

Il termine di tre anni appare eccessivamente lungo a fronte della volatilità sui mercati finanziari.

Or. de

Emendamento 134, presentato da Philippe Herzog Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché ogni tre anni, e comunque in modo tempestivo dopo rilevanti mutamenti della politica

d'investimento, tutti gli enti aventi sede nel loro territorio comunichino la loro politica d'investimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine. A tal fine essi inviano un documento illustrante i principi della loro politica di investimento, nella quale siano specificati i metodi di misurazione del rischio e le tecniche di gestione del rischio utilizzati e l'allocazione strategica delle attività in relazione alla

1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché ogni tre anni, e comunque in modo tempestivo dopo rilevanti mutamenti della politica

d'investimento, tutti gli enti aventi sede nel loro territorio comunichino la loro politica d'investimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine. A tal fine essi inviano un documento illustrante i principi della loro politica di investimento, nella quale siano specificati i principi di investimento etico e socialmente

responsabile, i metodi di misurazione del rischio e le tecniche di gestione del rischio

AM\438623IT.doc 49/49 PE 295.986/48-134

IT

natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

utilizzati e l'allocazione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

Motivazione

La responsabilità sociale delle EPAP deve essere esplicitamente presa in considerazione nelle politiche di investimento.

Or. fr

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