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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari

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AM\438623IT.doc PE 295.986/48-134

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

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2004

Commissione per i problemi economici e monetari

8 maggio 2001 PE 295.986/48-134

EMENDAMENTI 48-134

PROGETTO DI RELAZIONE di Othmar Karas (PE 295.986) PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO RELATIVA ALLE ATTIVITÁ DI ENTI PENSIONISTICI PER LAVORATORI AUTONOMI O SUBORDINATI

Proposta di direttiva COM(2000) 507 – C5-0596/2000 – 2000/0260(COD)

Testo della Commissione Emendamenti

Emendamento 48, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 1

(1) Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

(1) Poiché i sistemi pensionistici pubblici sono sempre più sottoposti a pressione e vedono frequentemente ridotti pertanto da alcuni Stati membri il loro livello di prestazioni, si ricorrerà sempre più in futuro ai regimi pensionistici aziendali per integrare i sistemi pensionistici pubblici.

Occorrerebbe pertanto rafforzare i sistemi pensionistici privati senza però mettere in dubbio l'importanza dei sistemi pensionistici pubblici.

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva sull'attività degli enti pensionistici aziendali e professionali. Nel primo considerando non si dovrebbe pertanto porre l'accento sul mercato interno dei servizi finanziari, bensì affrontare la questione dell'importanza del

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PE 295.986/48-134 2/49 AM\438623IT.doc

IT

rafforzamento del regime aziendale e professionale nel sistema pensionistico a tre pilastri e della particolare importanza delle direttive in questione.

Or. de

Emendamento 49, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 2

(2) Sono già stati compiuti notevoli

progressi nell'instaurazione di tale mercato interno, consentendo alle istituzioni

finanziarie di operare in altri Stati membri e garantendo un livello elevato di

protezione degli utenti dei servizi finanziari.

(2) Poiché i regimi aziendali e professionali rivestono una funzione integrativa, occorre prestare attenzione ad elevate norme qualitative, che corrispondano ai regimi pensionistici pubblici.

Motivazione

Il considerando proposto dalla Commissione non ha alcun nesso con la direttiva proposta.

L'emendamento non necessita di ulteriori illustrazioni e si rimanda alla motivazione all'emendamento 48.

Or. de

Emendamento 50, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 3

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano sia realizzato entro il 2005.

(3) I regimi pensionistici devono prevedere un'adeguata protezione di determinati rischi relativi alla vita umana.

Caratteristiche qualitative peculiari degli enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati sono la protezione dei rischi biometrici (morte, longevità, invalidità) nonché la garanzia dei contributi versati.

Motivazione

Il sistema pensionistico non è in primo luogo un processo di formazione del capitale, bensì la protezione socialmente adeguata di determinati rischi relativi alla vita umana. "È vero che i mercati dei capitali devono essere al servizio dei pensionati e non viceversa."

(Comunicazione della Commissione “Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi”, pag. 13).

Or. de

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AM\438623IT.doc 3/49 PE 295.986/48-134

IT

Emendamento 51, presentato da Werner Langen Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis.) Le norme prudenziali previste dalla direttiva dovrebbero garantire egualmente un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati mediante rigorosi norme di vigilanza nonché consentire una efficiente gestione dei regimi aziendali e professionali introducendo, per quanto riguarda

l'investimento dei capitali, la libertà di scegliere tra un approccio qualitativo ed uno quantitativo.

Motivazione

L'obiettivo dei sistemi pensionistici di raggiungere il livello di protezione più elevato

possibile mediante una minimalizzazione dei costi e la salvaguardia di un adeguato livello di sicurezza, può essere raggiunto sia mediante un approccio qualitativo sulla base del

"principio di cautela" che mediante opportune disposizioni quantitative di investimento, miranti in modo ottimale all'obiettivo del regime pensionistico. Va pertanto prevista una libertà di scelta tra i due approcci, in particolare tenendo presente che la maggior parte dei sistemi di vigilanza europei non hanno esperienze col "principio di cautela".

Or. de Emendamento 52, presentato da Astrid Lulling

Considerando 4 ter (nuovo)

L'adozione della presente direttiva è soltanto una tappa, seppure determinante, sulla via della creazione di un vero mercato unico dei fondi pensionistici, nell'interesse dei pensionati, eliminando gli ostacoli che si frappongono alla libera scelta di un fondo pensionistico del secondo pilastro e alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

Motivazione

La Commissione ha annunciato una comunicazione sugli ostacoli fiscali nel settore dei fondi pensionistici transfrontaliere necessari per creare il mercato unico delle pensioni

complementari.

Or. fr

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PE 295.986/48-134 4/49 AM\438623IT.doc

IT

Emendamento 53, presentato da John Purvis Considerando 4 quater (nuovo)

In alcuni Stati membri gli enti che si occupano della previdenza pensionistica professionale svolgono un ruolo vitale nei sistemi delle pensioni di vecchiaia e di protezione sociale. In vista

dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dei sempre maggiori problemi concernenti il finanziamento dei sistemi pensionistici statali, questi enti assumeranno un'importanza sempre maggiore nel futuro e il loro compito è pertanto fondamentale per raggiungere l'obiettivo di mantenere e rafforzare il modello sociale europeo.

Motivazione

Mantenere l'attuale livello del modello sociale dovrebbe essere una aspirazione minima.

Or. en

Emendamento 54, presentato da Piia-Noora Kauppi Considerando 5

(5) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, devono essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il

principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

(5) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, devono essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il

principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche, compresi gli enti che offrono regimi pensionistici professionali basati su fondi di

investimento, oltre a regimi individualmente gestiti e ciò

indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

(5)

AM\438623IT.doc 5/49 PE 295.986/48-134

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Motivazione

Questo emendamento mira a raggiungere l'obiettivo della direttiva di coprire tutti i regimi EPAP, compresi i fondi pensionistici professionali basati sui fondi di investimento che operano a titolo del secondo pilastro e i regimi pensionistici professionali finanziati e gestiti individualmente.

Or. en

Emendamento 55, presentato da Werner Langen Considerando 5

(5) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, devono essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il

principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

(5) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, devono essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice compresi gli enti e i regimi pensionistici che operano sulla base di fondi di investimento e che operino secondo il principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

Motivazione

Occorre specificare che i sistemi pensionistici che operano sulla base di fondi di

investimento, quali ad esempio il AS-System tedesco o il Pensions-Investmentfonds-System (PIF) austriaco, possono essere inclusi in linea di principio nella direttiva.

Or. de Emendamento 56, presentato da Astrid Lulling

Considerando 6 (6) Gli Stati membri devono conservare tutte

le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi di protezione sociale.

(6) In virtù del principio di sussidiarietà gli Stati membri devono conservare tutte le loro competenze per quanto concerne

l'organizzazione dei loro sistemi di protezione sociale e di procedure

decisionali per quanto riguarda il ruolo che intendono svolgere nell'ambito del primo, secondo e terzo pilastro su cui si basa l'assicurazione di vecchiaia dei salariati, dei lavoratori indipendenti e dei congiunti

(6)

PE 295.986/48-134 6/49 AM\438623IT.doc

IT

collaboratori nei vari paesi..

Motivazione

Occorre fare riferimento al principio di sussidiarietà, il quale comporta che gli Stati membri abbiano anche la responsabilità per quanto riguarda il ruolo dei tre pilastri.

Or. fr

Emendamento 57, presentato da Astrid Lulling Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Nell'organizzazione delle attività degli enti di pensione professionale, gli Stati membri sono peraltro tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 del Trattato concernente la parità tra uomini e donne nonché dell'articolo 13 concernente le discriminazioni basate sul sesso; la loro legislazione in materia di pensioni

professionali dovrebbe essere conforme alle disposizioni della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone, senza

distinzione di razza o di origine etnica, nonché con quelle della direttiva 2000/78/CE del Consiglio relativa alla creazione di un contesto generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.

Motivazione

In virtù del"mainstreaming" , occorre menzionare la necessità di rispettare le disposizioni del trattato e della legislazione concernente la parità tra uomini e donne.

Or. fr

Emendamento 58, presentato da Astrid Lulling Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) Poiché gli enti pensionistici

professionali sono chiamati a svolgere un

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AM\438623IT.doc 7/49 PE 295.986/48-134

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ruolo essenziale in vista della sicurezza, della durabilità e dell'efficacia della protezione sociale volta a garantire un livello di vita decente al momento della vecchiaia, il loro sviluppo si trova al centro dell'obiettivo di rafforzamento del modello sociale europeo.

Motivazione

Occorre sottolineare non soltanto l'aspetto del mercato interno per i servizi finanziari ma anche il ruolo sociale che gli istituti di pensione professionale possono svolgere.

Or. fr

Emendamento 59, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 8

(8) Le istituzioni finanziarie cui già si applica un quadro normativo comunitario vanno di regola escluse dal campo

d'applicazione della presente direttiva.

Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è

importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

(8) Le istituzioni finanziarie cui già si applica un quadro normativo comunitario vanno di regola escluse dal campo

d'applicazione della presente direttiva.

Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali,

occorrerebbe includere tali prestazioni nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Occorrerebbe concedere alle imprese di assicurazione vita la possibilità di beneficiare pienamente della direttiva. Secondo la proposta della Commissione l'articolo 20 della direttiva riguardante le attività transfrontaliere non dovrebbe applicarsi alle imprese di assicurazione vita. Tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere concessa anche a queste ultime per motivi di parità di trattamento.

Or. de

(8)

PE 295.986/48-134 8/49 AM\438623IT.doc

IT

Emendamento 60, presentato da Piia-Noora Kauppi Considerando 9

(9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi con meno di cento aderenti o beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.

Soppresso

Motivazione

Una supervisione efficiente è particolarmente importante per i piccoli regimi pensionistici professionali e non dovrebbero essere previste deroghe.

Or. en

Emendamento 61, presentato da Renato Brunetta e José Manuel García-Margallo y Marfil Considerando 9

(9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi con meno di cento aderenti o beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.

Soppresso

Motivazione Cfr. motivazione dell'articolo connesso.

Or. fr

Emendamento 62, presentato da Astrid Lulling Considerando 9

(9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi con meno di cento aderenti o

(9) Il campo di applicazione della presente direttiva si estende a tutti gli enti

pensionistici professionali del secondo pilastro, che operano secondo il modo di

(9)

AM\438623IT.doc 9/49 PE 295.986/48-134

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beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.

capitalizzazione, e costituisce quindi il legame tra i regimi legali di sicurezza sociale del primo pilastro e la

capitalizzazione privata a fini di previdenza relativa al terzo pilastro. Occorre pertanto limitare la possibilità che gli Stati membri escludano dal loro campo di applicazione gli enti che gestiscono regimi con un numero limitato di affiliati o di beneficiari allo scopo di evitare che le PMI, in

particolare quelle la cui manodopera è per buona parte femminile, si astengano da offrire ai loro salariati l'affiliazione a un ente pensionistico professionale.

Motivazione

E' importante prevedere una regolamentazione che non escluda i salariati delle PMI.

Or. fr

Emendamento 63, presentato da Christopher Huhne Considerando 9

(9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi con meno di cento aderenti o beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.

(9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti con meno di cento aderenti o beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.

Motivazione

L'eccezione va applicata agli enti e non ai regimi. Secondo l'attuale formulazione sarebbe possibile per un ente di beneficiare da un regime leggero anche con migliaia di membri beneficiari qualora siano tutti affiliati a regimi pensionistici con meno di cento membri o beneficiari.

Or. en

(10)

PE 295.986/48-134 10/49 AM\438623IT.doc

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Emendamento 64, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 12

(12) In caso di fallimento dell'impresa che versa contributi ad un ente (in prosieguo:

“l’impresa promotrice”), gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti.

Occorre dunque che vi sia una netta

separazione tra l'impresa promotrice e l'ente.

(12) In caso di fallimento dell'impresa che versa contributi ad un ente (in prosieguo:

“l’impresa promotrice”), gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti.

Occorre dunque che vi sia una netta

separazione tra l'impresa promotrice e l'ente nonché una garanzia sui fondi

pensionistici degli enti.

Motivazione

La Commissione ritiene che per proteggere gli aderenti e i beneficiari dall'insolvenza del loro ente basti un'efficace vigilanza. Tuttavia, da un lato ciò non è possibile (l'autorità di vigilanza dovrebbe oltretutto abituarsi al principio, per essa in alcuni casi del tutto nuovo, della

vigilanza qualitativa (che richiede elevatissimi requisiti prudenziali), mentre dall'altro sussistono rischi di frode. Gli enti dovrebbero pertanto costituire un consorzio assicurativo sulle pensioni che intervenga in caso di insolvenza. Una siffatta struttura istituzionale obbliga inoltre gli enti a controllarsi vicendevolmente.

Or. de Emendamento 65, presentato da John Purvis

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) In linea di principio, i benefici erogati dagli enti pensionistici professionali dovrebbero essere sufficienti per una pensione per tutta la vita. Le eccezioni dovrebbero essere applicabili ai casi in cui i beneficiari dimostrino di stare utilizzando il capitale loro dovuto per lo scopo specifico di assicurare un adeguato fabbisogno finanziario per la pensione.

Motivazione

Quando si rinuncia a un regime è essenziale che le alternative siano adeguate per la pensione.

Or. en

(11)

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Emendamento 66, presentato da Werner Langen Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter.) Il volume delle prestazioni degli enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati dovrebbe prevedere

normalmente pagamenti a vita. Deroghe dovrebbero essere ammesse nei casi in cui i beneficiari dimostrano di destinare il capitale loro spettante ad una assicurazione di vecchiaia.

Motivazione

Tutti i sistemi pensionistici esistenti che operano sulla base del principio di capitalizzazione dovrebbero essere inclusi nel campo d'applicazione della direttiva. Nell’organizzazione di tali sistemi occorrerebbe concedere agli Stati membri la massima flessibilità.

Or. de Emendamento 67, presentato da Piia-Noora Kauppi

Considerando 13 quater (nuovo)

(13 quater) In linea di principio, i benefici erogati dagli enti per le pensioni

professionali dovrebbero essere sufficienti per tutta la vita. Le eccezioni dovrebbero essere applicabili ai casi in cui i beneficiari dimostrino di stare utilizzando il capitale loro dovuto per lo scopo specifico di assicurare un adeguato fabbisogno finanziario per la pensione.

Motivazione

Occorre prevedere una certa flessibilità circa il modo in cui utilizzare la pensione

professionale per coprire i rischi della longevità. Allo scopo di integrare, ogniqualvolta sia possibile, tutti i regimi attualmente esistenti finanziati mediante le pensioni professionali di anzianità, nell'ambito dei sistemi, in questo emendamento è stata proposta la formulazione

"benefici sufficienti per tutta la vita". Questa formulazione esplicita maggiormente che il rischio di longevità può essere coperto dall'acquisto di una annualità limitata o da un piano di ritiro.

Or. en

(12)

PE 295.986/48-134 12/49 AM\438623IT.doc

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Emendamento 68, presentato da Astrid Lulling Considerando 13 quinquies (nuovo)

(13 quinquies) La gamma delle prestazioni offerte dagli enti pensionistici professionali dovrebbe comprendere, a scelta, il

versamento di una pensione a vita, il versamento di una somma in conto capitale con una pensione ridotta, in caso di

prepensionamento o di riduzione

dell'attività professionale, il versamento sotto forma di capitale del valore dei diritti acquisiti o il versamento di una pensione anticipata ridotta. Se l'impresa di

affiliazione non provvede alla copertura dei rischi biometrici, vale a dire la longevità, l'invalidità professionale e le prestazioni ai sopravvissuti, gli enti offrono ai loro affiliati la possibilità di una simile

copertura. A tale riguardo gli enti hanno la scelta tra assumere a loro carico la

copertura dei rischi suddetti contro versamento di una remunerazione

chiaramente indicata oppure organizzare la conclusione di un contratto ad hoc con un altro ente.

Motivazione

Occorre prevedere per gli enti del secondo pilastro la maggior flessibilità possibile, tanto per quanto concerne la gamma delle prestazione che la copertura dei rischi biometrici. L'opzione proposta per quanto riguarda gli ultimi in luogo di una copertura obbligatoria che viene generalmente assicurata nel primo pilastro comporterà, tra l'altro, una certa libertà di scelta nonché il rafforzamento della concorrenza tra i prestatari del servizio.

Or. fr

Emendamento 69, presentato da Othmar Karas Considerando 13 sexties (nuovo)

(13 sexties) Nella misura in cui l'impresa promotrice non preveda una copertura dei rischi biometrici, ad esempio longevità, inabilità al lavoro e pensione di

(13)

AM\438623IT.doc 13/49 PE 295.986/48-134

IT

reversibilità, gli enti sono tenuti a

concedere una corrispondente possibilità per una siffatta copertura che può essere esercitata soltanto in solido da parte di tutti i membri conformemente alle relative disposizioni nazionali. Gli enti possono scegliere a tal fine di assumersi essi stessi la predetta copertura contro un pagamento distinto oppure favorire la conclusione di un apposito contratto con un altro ente. Ciò vale anche nel caso l'aderente desideri assumere una garanzia per il rimborso dei contributi versati.

Motivazione

Nell'ambito del primo pilastro sono coperti normalmente i rischi biometrici quali la

longevità, l'inabilità al lavoro e la pensione di reversibilità. Nel terzo pilastro la copertura di tali rischi dipende dalla formulazione del singolo contratto mentre essi sono normalmente coperti dalle assicurazioni sulla vita. Benché molte buone ragioni militano a favore di una copertura obbligatoria nel secondo pilastro, ci si dovrebbe chiedere se anche in tal caso non si dovrebbe ammettere una certa libertà di scelta per la collettività dei membri. Tuttavia, per indurre i membri di un regime pensionistico aziendale a interrogarsi sulla propria situazione e possibilità pensionistiche, occorrerebbe fare obbligo agli enti di offrire in opzione la copertura dei rischi biometrici e di evidenziarne i relativi costi. Ciò può avvenire mediante l'ente stesso o una società (assicurativa) esterna. I vantaggi di una siffatta disciplina sarebbero:

· I membri verrebbero costretti a provvedere alla copertura delle lacune del loro regime pensionistico.

· La copertura obbligatoria dei rischi biometrici trasformerebbe di fatto diversi prodotti dei regimi pensionistici integrativi in prodotti assicurativi. Da ciò deriva il pericolo che questo mercato venga in pratica dominato dagli assicuratori. Una copertura facoltativa permette per contro di aumentare la concorrenza sul versante dell'offerta.

· La specificazione distinta dei costi crea un alto grado di trasparenza e di chiarezza per i futuri aderenti.

Questo emendamento sostituisce l'originario emendamento al considerando 13 ter (nuovo) e mira a perfezionare la formulazione e a sottolineare il carattere collettivo degli enti

pensionistici del secondo pilastro e quindi dell'opzione proposta di copertura complementare.

Or. de

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PE 295.986/48-134 14/49 AM\438623IT.doc

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Emendamento 70, presentato da Renato Brunetta e José Manuel García-Margallo y Marfil Considerando 13 septies (nuovo)

(13 septies) Al momento della conclusione dell'accordo di impresa o di filiale per la creazione del regime pensionistico professionale, la copertura del rischio di longevità è proposta ai futuri affiliati dell'ente pensionistico professionale. La presa a carico di questa categoria di rischi risulta da una decisione adottata secondo le pratiche e le modalità in vigore in ognuno degli Stati membri. Gli enti hanno la scelta di coprire essi stessi tali rischi o di

affidarne la copertura a un ente di cui alla direttiva 79/267/CEE. Ai futuri affiliati vengono fornite indicazioni precise sul costo della presa a carico di questi rischi.

Motivazione Cfr. la motivazione dell'articolo collegato.

Or. fr

Emendamento 71, presentato da Astrid Lulling Considerando 13 octies (nuovo)

(13 octies) Per assicurare a tutti gli affiliati a un ente pensionistico complementare il beneficio delle prestazioni, in particolare a coloro il cui percorso professionale è atipico o discontinuo a causa delle loro responsabilità familiari, occorre prendere misure adeguate tra l'altro in materia di tirocini, di attribuzione di periodi sotto forma di "baby-years" e/o anni di

istruzione, e/o di contributi volontari allo scopo di garantire la continuità

dell'affiliazione in caso di interruzione a causa di responsabilità familiari.

(15)

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IT

Motivazione

Come nella maggior parte dei regimi legali, i regimi professionali dovranno prevedere la continuità dell'assicurazione in caso di interruzione parziale o totale a causa di

responsabilità familiari.

Or. fr

Emendamento 72, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 14

(14) Gli enti sono prestatori di servizi finanziari e di conseguenza devono

soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e modalità di funzionamento.

(14) Gli enti sono prestatori di servizi finanziari e si assumono una notevole responsabilità per quanto riguarda il futuro pagamento di prestazioni pensionistiche aziendali; di conseguenza devono soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e modalità di funzionamento.

Motivazione

Occorrerebbe mettere in rilievo che gli enti non forniscono soltanto servizi finanziari bensì che essi si assumono anche una notevole responsabilità sociale.

Or. de

Emendamento 73, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 15

(15) L'elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un ente che intenda gestire un regime pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

(15) Per verificare se un ente risponde ai requisiti posti per la sua attività,

occorrerebbe prevedere per tutti i casi un'autorizzazione preventiva. In tal modo si tiene conto della responsabilità che gli enti si assumono per quanto riguarda il futuro versamento delle pensioni.

Motivazione

Le proposte della Commissione prevedono unicamente che gli enti siano registrati. In tal modo viene meno la verifica del rispetto di tutti i requisiti da parte degli enti. Vista la

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responsabilità che gli enti si assumono per quanto riguarda il futuro versamento delle pensioni, un'autorizzazione formale dovrebbe essere necessaria.

Or. de

Emendamento 74, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 17

(17) Un’adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari dei regimi pensionistici è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le

informazioni concernenti la solidità

finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento dei diritti a pensione maturati, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.

(17) Un’adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari dei regimi pensionistici è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le

informazioni concernenti la solidità

finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento dei diritti a pensione maturati, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi nonché delle misure adottate dall'autorità competente nei confronti dell’ente.

Motivazione

Questa disposizione intende aumentare la sicurezza degli aderenti. Se essi vengono informati di eventuali misure delle autorità di vigilanza nei confronti del loro ente, per quest'ultimo si crea un incentivo a prevenire tali misure.

Or. de

Emendamento 75, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Un'adeguata informazione

dovrebbe significare anche che gli aderenti e i beneficiari ricevano informazioni nella loro madrelingua.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcuna disciplina linguistica. Tuttavia, ognuno dovrebbe ricevere informazioni sulla sua pensione nella lingua che capisce. Negli Stati membri in cui vigono particolari regimi linguistici, ad esempio multilinguismo ufficiale, si dovrebbero applicare le disposizioni in materia.

Or. de

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Emendamento 76, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 17 ter (nuovo)

(17 ter) Tutte le informazioni destinate agli aderenti e ai beneficiari dovrebbero essere trasmesse anche ai loro rappresentanti di interessi, in particolare alle parti sociali.

Motivazione

Gli aderenti e i beneficiari avrebbero in tal modo la possibilità di beneficiare delle competenze dei rappresentanti di interessi nella valutazione delle informazioni.

Or. de

Emendamento 77, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 17 quater (nuovo)

(17 quater) Conformemente al carattere aziendale del regime pensionistico, le decisioni degli enti in materia di regime pensionistico aziendale dovrebbero essere prese collettivamente, con la piena

partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Trattandosi di normative giuslavoristiche, l’organizzazione della co- partecipazione dovrebbe essere disciplinata conformemente alle legislazioni nazionali.

Motivazione

La co-partecipazione garantirà che le decisioni fondamentali prese dagli enti non siano contrarie agli interessi dei lavoratori.

Or. de

Emendamento 78, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 18

(18) La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti devono

La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti devono

(18)

PE 295.986/48-134 18/49 AM\438623IT.doc

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quindi presentare, almeno ogni tre anni, un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrà essere comunicato all'autorità competente e, su richiesta, anche agli aderenti e ai beneficiari del regime.

quindi presentare, almeno ogni due anni, un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrà essere comunicato all'autorità competente e, su richiesta, anche agli aderenti e ai beneficiari del regime.

Motivazione

Il termine di tre anni sembra inopportunamente lungo a fronte della volatilità sui mercati finanziari.

Or. de

Emendamento 79, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 19

(19) Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti devono disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Quando gli enti trasferiscono alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli

investimenti, l'informatica o la contabilità a società esterne, è opportuno estendere tali diritti d'informazione e diritti d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che svolgano la loro attività conformemente alle norme di vigilanza.

(19) Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti devono disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati nel territorio dello Stato membro d'origine e ospitante per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono

effettivamente alla gestione dei medesimi.

Quando gli enti trasferiscono alcune

funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli investimenti, l'informatica o la contabilità a società esterne, è opportuno estendere tali diritti d'informazione e diritti d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che svolgano la loro attività conformemente alle norme di vigilanza.

Motivazione

Nel diritto comunitario si applica normalmente il principio dell'autonomia procedurale dei diritti nazionali, in base al quale al diritto nazionale spetta di garantire il rispetto effettivo del diritto comunitario conformemente alle proprie procedure, cioè il principio della fiducia reciproca. Mediante questo emendamento gli Stati membri sono esortati a garantire mediante una loro legge d'attuazione che tale principio non si applichi nel caso dei controlli agli enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati.

Or. de

(19)

AM\438623IT.doc 19/49 PE 295.986/48-134

IT

Emendamento 80, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 22

(22) La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.

In particolare in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice. È necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

Motivazione

Per garantire la sicurezza degli aderenti e dei beneficiari non dovrebbero essere ammessi scoperti.

Or. de Emendamento 81, presentato da Othmar Karas

Considerando 22 (22) La copertura delle riserve tecniche

mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.

In particolare in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

(22) La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.

In caso di attività transfrontaliere le riserve tecniche vanno coperte conformemente alle norme vigenti nel paese d'origine dell'ente.

Motivazione

Una certa globalità e flessibilità nell'accertamento del saldo degli attivi è auspicabile.

Tuttavia, ai sensi della sicurezza dei membri è auspicabile prevedere per le attività

transfrontaliere norme più rigorose. Le disposizioni relative alla copertura dei capitali delle riserve tecniche dovrebbero essere pertanto adottate nello Stato membro nel cui territorio ha sede l'ente pensionistico. In tal modo il considerando viene a coincidere con l'emendamento all'articolo 16. Il presente emendamento sostituisce l'emendamento originario al

considerando 22.

Or. de

(20)

PE 295.986/48-134 20/49 AM\438623IT.doc

IT

Emendamento 82, presentato da Wilfried Kuckelkorn Considerando 23

(23) Se l'ente non svolge attività

transfrontaliere gli Stati membri possono permettere che le riserve non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano adeguato per ripristinare la copertura integrale; devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Soppresso

Motivazione

Per garantire la sicurezza degli aderenti e dei beneficiari non dovrebbero essere ammessi scoperti.

Or. de Emendamento 83, presentato da John Purvis

Considerando 25 (25) Gli enti pensionistici sono investitori a

lunghissimo termine. Di norma le attività detenute dagli enti pensionistici non possono essere riscattate per scopi diversi

dall'erogazione di prestazioni pensionistiche.

Per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti devono poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi è opportuno stabilire regole di investimento fondate su principi qualitativi, che

obblighino gli enti ad operare con prudenza ma offrano loro una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente.

(25) Gli enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. Di norma le attività detenute dagli enti pensionistici non possono essere riscattate per scopi diversi

dall'erogazione di prestazioni pensionistiche.

Per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti devono poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi è opportuno stabilire regole di investimento fondate su principi qualitativi, che

obblighino gli enti ad operare con prudenza ma offrano loro una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente. Il rispetto della norma prudenziale esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura degli affiliati del fondo pensionistico

professionale individuale , utilizzando la

(21)

AM\438623IT.doc 21/49 PE 295.986/48-134

IT

proiezione attuariale delle passività quale elemento principale per determinare il relativo equilibrio degli attivi.

Motivazione

E' più specifico determinare l'equilibrio degli investimenti di un fondo sulla base di un profilo e di una proiezione delle passività determinati su base attuariale.

Or. en

Emendamento 84, presentato da Christopher Huhne Considerando 26

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero

movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi

prudenziali.

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per un periodo che non superi i due anni, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che

intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio. Ciò consentirà alle autorità competenti di far fronte alle esigenze di controllo collegate alla norma prudenziale, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

Motivazione

Questo emendamento è necessario ai fini della coerenza con gli emendamenti agli articoli 18, paragrafo 6 e 18, paragrafo 7. Un periodo transitorio di due anni è sufficiente per permettere agli investitori e alle autorità di controllo di attuare il principio della norma prudenziale.

Or. en

Emendamento 85, presentato da Piia-Noora Kauppi Considerando 26

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per un periodo appropriato che non superi i tre anni, gli Stati membri

(22)

PE 295.986/48-134 22/49 AM\438623IT.doc

IT

quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero

movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi

prudenziali.

devono godere di un certo margine

discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio. Ciò

consentirà alle autorità competenti di accettare le esigenze di controllo collegate alla norma prudenziale, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi

prudenziali..

Motivazione

Questi emendamenti sono necessari ai fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 18, paragrafo 7.

Un periodo transitorio può essere utile per aiutare gli investitori con una cultura insufficiente in materia borsistica o con elevate esigenze in materia di sicurezza ad accettare il principio prudenziale o assicurare che le autorità di controllo attuino i cambiamenti ai metodi di controllo resi necessari dall'applicazione di tale norma. Un periodo transitorio di tre anni è sufficiente.

Or. en

Emendamento 86, presentato da Theresa Villiers Considerando 26

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero

movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi

prudenziali.

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per un periodo appropriato che non superi i tre anni, gli Stati membri devono godere di un certo margine

discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio. Ciò

consentirà alle autorità competenti di accettare le esigenze di controllo collegate alla normativa prudenziale, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi

prudenziali..

(23)

AM\438623IT.doc 23/49 PE 295.986/48-134

IT

Motivazione

Un periodo transitorio è necessario affinché gli investitori e gli addetti ai controlli possano far fronte alla normativa prudenziale, per cui tre anni dovrebbero bastare.

Or. en

Emendamento 87, presentato da Werner Langen Considerando 26

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero

movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi

prudenziali.

(26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per un periodo appropriato non superiore a dieci anni, gli Stati membri devono godere di un certo margine

discrezionale quanto alle norme di cui all'articolo 18, paragrafo 7, in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, per consentire un graduale adeguamento delle autorità competenti alle condizioni di vigilanza connesse con il principio di cautela, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

Motivazione

Occorre specificare che il periodo transitorio di dieci anni è limitato a speciali disposizioni quantitative in materia di investimenti nel caso dell'articolo 18, paragrafo 7.

Or. de Emendamento 88, presentato da Piia-Noora Kauppi

Considerando 29 (29) Gli enti dovrebbero avere la possibilità

di prestare i loro servizi in altri Stati

membri. Questa facoltà può potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la

competitività delle imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della

(29´) Gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati

membri. Questa facoltà può potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la

competitività delle imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale che viene applicata

(24)

PE 295.986/48-134 24/49 AM\438623IT.doc

IT

normativa prudenziale. sotto il controllo dello Stato di origine. Ciò significa che, salvo qualora vi sia una eccezione esplicita, questa direttiva è basata sulla norma generale che soltanto lo Stato d'origine può legislare, disciplinare,

controllare o intervenire in altro modo nelle attività degli enti situati sul suo territorio..

Motivazione

Non è chiaro nella proposta originaria della Commissione quale Stato - se lo Stato di origine o lo Stato ospitante - dovrebbe controllare, disciplinare o sottoporre a revisione un ente situato in un altro Stato membro. Una simile formulazione darebbe agli Stati membri un margine di discrezione troppo ampio.

Or. en

Emendamento 89, presentato da Astrid Lulling Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) Per la creazione di un mercato unico degli enti pensionistici professionali, occorre prevedere una impostazione fiscale che garantisca un trattamento fiscale uniforme, indipendentemente dal paese di residenza dell'affiliato o del pensionato, e che eviti che i contributi e le prestazioni vengano sottoposti a doppia imposizione.

Motivazione

In mancanza di disposizioni in materia di fiscalità, la presente direttiva rimedia soltanto parzialmente agli ostacoli alla creazione di un vero mercato unico delle pensioni

complementari. Occorre, in attesa della comunicazione della Commissione sugli ostacoli fiscali, enunciare gli obiettivi, senza pronunciarsi sul sistema, in quanto tutti i sistemi dovranno essere esaminati, fermo restando che una soluzione pragmatica sarebbe l'imposizione all'entrata nel regime e l'esenzione dei ritiri all'uscita dal regime. Oltre a garantire un trattamento fiscale uniforme, indipendentemente dal paese di residenza, un simile regime renderebbe superflua la questione della divisione delle entrate fiscali.

Or. fr

(25)

AM\438623IT.doc 25/49 PE 295.986/48-134

IT

Emendamento 90, presentato da Karla M.H. Peijs Articolo 2

La presente direttiva si applica ad enti pensionistici aziendali e professionali.

Essa non si applica agli enti seguenti:

a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, o che sono elencati nell'allegato II di detto regolamento, e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive del Consiglio 79/267/CEE, 85/611/CEE, 93/22/CEE e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) agli enti che agiscono sulla base del principio di ripartizione;

d) agli enti tedeschi denominati

“Unterstützungskassen” e agli altri enti analoghi;

e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

La presente direttiva si applica ad enti pensionistici aziendali e professionali.

Essa non si applica agli enti seguenti:

a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, o che sono elencati nell'allegato II di detto regolamento, e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive del

Consiglio 79/267/CEE, 85/611/CEE, 93/22/CEE e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Motivazione

Un ente pensionistico aziendale o professionale è, ai sensi dell'articolo 6, un ente operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa o associazione di categoria, costituito al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti, o tra l'ente pensionistico e il singolo lavoratore autonomo subordinato. Sulla base di tale definizione gli enti elencati nel predetto articolo sono di per sé esclusi, per cui non è necessario menzionarli ancora una volta nell'articolo.

Or. de

(26)

PE 295.986/48-134 26/49 AM\438623IT.doc

IT

Emendamento 91, presentato da Alejandro Agag Longo e José Manuel García-Margallo y Marfil

Articolo 2, lettera f (nuova)

Qualora, sulla base della normativa in vigore negli Stati membri, gli EPAP non abbiano personalità giuridica e i requisiti definiti nella presente direttiva non possano essere loro richiesti, tali requisiti e

condizioni di funzionamento sono applicati agli organismi autorizzati che, per conto e a nome degli enti, realizzano le funzioni e esercitano le competenze proprie dello sviluppo delle attività di gestione delle prestazioni pensionistiche complementari.

Motivazione

Garantire il rispetto delle realizzazioni comunitarie per le peculiarità nazionali (Spagna, Portogallo e forse in parte Italia) giacché non vi è dubbio che la forma e la definizione dei sistemi nazionali di previdenza sociale complementare è di responsabilità esclusiva degli Stati membri. Nella misura in cui la direttiva potesse obbligare, anche se in modo indiretto e imparziale, a modificare la configurazione e la struttura propria di ogni Stato membro si produrrebbe una limitazione supplementare, in quanto la finalità della norma comunitaria è di ravvicinare le disposizioni di controllo prudenziale degli EPAP; si otterrebbe un effetto non voluto che inoltre non rientra nella base giuridica del progetto.

Or. es

Emendamento 92, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 4

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare gli articoli da 11 a 16 e gli articoli 18 e 19 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un’entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio.

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare la presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un’entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio

(27)

AM\438623IT.doc 27/49 PE 295.986/48-134

IT

Motivazione

Anche agli enti pensionistici occorrerebbe concedere la possibilità di trarre pieno profitto dalla direttiva. Secondo la proposta della Commissione l'articolo 20 della direttiva

concernente le attività transfrontaliere non dovrebbe applicarsi agli enti pensionistici.

Tuttavia, per motivi di parità di trattamento tale possibilità dovrebbe essere concessa anche agli enti pensionistici.

Or. de Emendamento 93, presentato da Christopher Huhne

Articolo 4 Gli Stati membri hanno facoltà di applicare

gli articoli da 11 a 16 e gli articoli 18 e 19 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un’entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio.

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare tutti gli articoli da 6 a 20 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla

direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un’entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio.

Motivazione

Nella proposta originaria della Commissione, soltanto alcuni articoli devono essere applicati agli assicuratori sulla vita che desiderano anche occuparsi di pensioni professionali (secondo pilastro). La concorrenza tra fondi pensione e assicuratori sulla vita nelle attività in materia di pensioni del secondo pilastro dovrebbe essere soggetta alle stesse norme compresa l'esigenza di un ente giuridico separato (articolo 7).

Or. en

Emendamento 94, presentato da Werner Langen Articolo 4

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare gli articoli da 11 a 16 e gli articoli 18 e 19 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un’entità giuridica distinta. In tal caso

Gli Stati membri concederanno agli enti rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 79/267/CEE o della direttiva 85/611/CEE ovvero di apposite disposizioni degli Stati membri, la possibilità di essere soggette alla presente direttiva per quanto riguarda il loro regime pensionistico aziendale.

(28)

PE 295.986/48-134 28/49 AM\438623IT.doc

IT

detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva

79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio.

Motivazione

Poiché l'obiettivo principale della direttiva è quello di creare pari condizioni di concorrenza per tutti gli operatori di mercato nell'ambito del secondo pilastro, anche regimi pensionistici aziendali basati su fondi di investimento quali il tedesco AS-System o l'austriaco PIF

dovrebbero ricadere nel campo d'applicazione della direttiva. Una limitazione al ramo assicurativo non è equa.

Or. de Emendamento 95, presentato da Alejandro Agag Longo e José Manuel García-Margallo y

Marfil Articolo 4 Gli Stati membri hanno facoltà di applicare

gli articoli da 11 a 16 e gli articoli 18 e 19 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un’entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva

79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio.

Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare che l'amministrazione e la gestione degli EPAP avvenga, sulla base dei principi di cui al precedente articolo 2, da parte degli enti assicuratori autorizzati ad operare nel settore dell'assicurazione sulla vita a cui si riferisce la direttiva 79/267/CEE, assicurando in tal caso che gli attivi e gli obblighi degli EPAP siano

amministrati e gestiti in modo del tutto separato rispetto all'attività assicuratrice.

Motivazione

Non è ammissibile che gli EPAP costituiscano sezioni contabili separate in quanto si verificherebbe un ravvicinamento e una equiparazione non auspicabile tra le attività pensionistiche e quelle assicurative. Tuttavia, pare preferibile consentire agli enti

assicuratori che svolgano per conto del fondo pensioni (EPAP), in quanto quest'ultimo non ha personalità giuridica, l'attività di pensioni complementari di carattere professionale, sempre con garanzia della separazione delle attività. Questo modello esistente in Spagna e in altri Stati membri non è nuovo nel diritto comunitario (direttive sui fondi di investimento).

Or. es

(29)

AM\438623IT.doc 29/49 PE 295.986/48-134

IT

Emendamento 96, presentato da Werner Langen Articolo 4, paragrafo 2 (nuovo)

Gli enti disciplinati dalla direttiva

79/267/CEE o dalla direttiva 85/611/CEE ovvero da apposite disposizioni degli Stati membri e che per le loro attività di enti pensionistici desiderano rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, gestiranno i loro fondi patrimoniali e i loro impegni in una

persona giuridica o in un quadro contabile distinti.

a) Qualora si crei una persona giuridica distinta, questa è disciplinata interamente dalla presente direttiva.

b) Se un ente disciplinato dalla direttiva 79/267/CEE o dalla direttiva 85/611/CEE ovvero da apposite disposizioni degli Stati membri istituiscono un distinto quadro contabile per le loro attività di enti

pensionistici, queste vengono disciplinate dagli articoli 10-20 della presente direttiva.

Motivazione Cfr. emendamento all'articolo 4.

Or. de Emendamento 97, presentato da Piia-Noora Kauppi

Articolo 4, secondo capoverso (nuovo)

Gli enti di cui alla Direttiva 79/267/CEE che desiderano che le loro attività

concernenti le pensioni professionali siano soggette a questa direttiva possono gestire le proprie attività e passività nell'ambito di un ente giuridico separato o istituire una agenzia separata di compensazione. Se viene istituito un ente giuridico separato, sarà soggetto alle disposizioni della direttiva.

(30)

PE 295.986/48-134 30/49 AM\438623IT.doc

IT

Se un ente coperto dalla direttiva

79/267/CEE istituisce una agenzia separata di compensazione per svolgere le sue

attività in materia di pensioni professionali, tali attività saranno soggette agli articoli 10-20 della presente direttiva.

Gli enti che offrono regimi pensionistici professionali basati su fondi di

investimento dovrebbero anche avere la possibilità di istituire una agenzia di compensazione separata.

Motivazione

Allo scopo di incoraggiare la concorrenza nel mercato del secondo pilastro, sarebbe opportuno lasciare che numerosi tipi di enti offrano i loro prodotti pensionistici su tale mercato. Per assicurare la parità di condizioni di concorrenza per tutti i partecipanti a questo mercato, è essenziale dare ai fondi di investimento basati sugli EPAP, la possibilità di istituire una agenzia di compensazione separata in modo che anche tali istituzioni possano beneficiare dei vantaggi a cui ha fatto riferimento il relatore, cioè evitare costi inutili e spese burocratiche.

Or. en

Emendamento 98, presentato da Karla M.H. Peijs Articolo 5

Regimi pensionistici pubblici e di minore rilevanza

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici che gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L’articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l’intero disposto della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità.

Soppresso

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