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Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in

tutto o in parte, agli enti pensionistici che gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L’articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l’intero disposto della presente direttiva.

……

Sopprimere il paragrafo 1

Motivazione

Un controllo efficiente è particolarmente importante per i piccoli regimi pensionistici professionali. Non dovrebbero quindi essere concesse eccezioni a favore dei piccoli regimi pensionistici professionali.

Or. en

Emendamento 100, presentato da Renato Brunetta e José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici che gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L’articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l’intero disposto della presente direttiva.

Soppresso

PE 295.986/48-134 32/49 AM\438623IT.doc

IT

Motivazione

La facoltà concessa agli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della direttiva gli enti con meno di 100 affiliati e beneficiari dovrebbe essere soppressa in quanto tale disposizione discriminerebbe le piccole e medie imprese (PMI) che, peraltro, sono particolarmente numerose in alcuni Stati membri privandole senza motivo del livello di protezione assicurato dalla direttiva.

Or. fr

Emendamento 101, presentato da Astrid Lulling Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici che

gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L’articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l’intero disposto della presente direttiva.

1. Gli Stati membri applicano tutte le disposizioni della presente direttiva agli enti pensionistici che gestiscono regimi con più di 20 aderenti e beneficiari.

Motivazione

E' importante prevedere una regolamentazione che non esclude di primo acchito i salariati delle PMI.

Or. fr

Emendamento 102, presentato da Christopher Huhne Articolo 5, paragrafo 1

Regimi pensionistici pubblici e di minore rilevanza

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici che

gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L’articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l’intero disposto della presente direttiva.

Enti pensionistici pubblici e regimi di minore rilevanza

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici con meno di cento aderenti e/o beneficiari. L’articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l’intero disposto della presente direttiva.

AM\438623IT.doc 33/49 PE 295.986/48-134

IT

Motivazione

L'eccezione dovrebbe essere applicata agli enti e non ai regimi. L'attuale formulazione significa che sarebbe possibile per un ente di beneficiare da un regime leggero anche se avesse migliaia di membri e di beneficiari tutti i iscritti a regimi pensionistici con meno di 100 aderenti o beneficiari.

Or. en

Emendamento 103, presentato da Astrid Lulling Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità.

2. Gli Stati membri applicano gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono regimi pensionistici professionali stabiliti per legge.

Motivazione

E' importante prevedere una regolamentazione che non escluda di primo acchito le istituzioni stabilite per legge.

Or. fr

Emendamento 104, presentato da Alejandro Agag Longo e José Manuel García-Margallo y Marfil

Articolo 6, lettera a) a) “ente pensionistico aziendale o

professionale” (in prosieguo: “ente

pensionistico”), un ente, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e

lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti, o tra l'ente pensionistico ed il singolo lavoratore, autonomo o subordinato;

a) “ente pensionistico aziendale o professionale” (in prosieguo: “ente

pensionistico”), un ente distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e

lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti, o tra l'ente pensionistico ed il singolo lavoratore, autonomo o subordinato;

PE 295.986/48-134 34/49 AM\438623IT.doc

IT

Motivazione

E' preferibile definire gli ENAP con la maggiore ampiezza possibile - secondo pilastro - e che la loro configurazione non dipenda dalle esclusioni o peculiarità di ogni Stato membro o del sistema finanziario in cui operano (capitalizzazione, ripartizione o fondo interno). La

definizione deve essere indipendente dall'ambito di applicazione della direttiva e coniugare tale approssimazione con il riconoscimento delle peculiarità e realtà nazionali.

Or. es

Emendamento 105, presentato da Renato Brunetta e José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 6, lettera a) bis (nuova)

Gli Stati membri possono affidarne la gestione, in tutto o in parte, a altri enti finanziari che operano per conto dell'ente pensionistico.

Motivazione

La definizione di "ente pensionistico aziendale professionale" dovrebbe essere opportunamente completata da una disposizione che precisi il considerando n. 13

autorizzando espressamente gli Stati membri a affidare la gestione dell'ente pensionistico, in toto o in parte, a altri istituti finanziari (società di investimento, istituti bancari, società di assicurazioni) che operano per conto dello stesso ente pensionistico, conformemente alle disposizioni di alcuni Stati membri.

Or. fr

Emendamento 106, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 6, lettera d)

6. d) “prestazioni pensionistiche”, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti, a carattere vitalizio o

temporaneo o “una tantum”, liquidate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure al

raggiungimento di un'età predeterminata, nonché le prestazioni, sotto forma di pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte, quando siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra;

d) “prestazioni pensionistiche”, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti, al raggiungimento dell'età pensionabile per gli assicurati e i vedovi fino al decesso, e nei casi di invalidità;

pensioni di orfano conformemente alle disposizioni nazionali degli Stati membri.

AM\438623IT.doc 35/49 PE 295.986/48-134

IT

Motivazione

Con la sua proposta la Commissione ha iniziato soltanto a definire le prestazioni

pensionistiche di vecchiaia. Non è tuttavia possibile adottare una direttiva sull'attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati senza definirvi esattamente il loro

contenuto. Le prestazioni pensionistiche per lavoratori autonomi andrebbero definite tali solo se prevedono prestazioni fino al decesso, prestazioni di reversibilità o di invalidità. Il regime pensionistico non è in primo luogo un processo di formazione del capitale bensì una

protezione socialmente adeguata di determinati rischi relativi al corso della vita. La

formazione del capitale è un mezzo per raggiungere il fine, e deve dunque essere subordinata al fine vero e proprio

Or. de

Emendamento 107, presentato da Othmar Karas Articolo 6, lettera d)

d) “prestazioni pensionistiche”, le prestazioni erogate sotto forma di

pagamenti, a carattere vitalizio o temporaneo o “una tantum”, liquidate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure al raggiungimento di un'età

predeterminata, nonché le prestazioni, sotto forma di pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte, quando siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra;

d) “prestazioni pensionistiche”, le

prestazioni che perseguono l'obiettivo di una protezione finanziaria a vita e che prevedono pagamenti a carattere vitalizio. A complemento delle predette prestazioni può essere stipulata la protezione di altri rischi quali, ad esempio, i casi di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure, sotto forma di pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte.

Motivazione

La protezione a carattere vitalizio rientra tra le caratteristiche essenziali di un regime

pensionistico per i lavoratori autonomi e subordinati, che dovrebbe prevedere normalmente il pagamento di un vitalizio. L'emendamento mira a sottolineare tale caratteristica principale della pensione, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire finanziariamente il beneficiario per tutta la durata della sua vita. La copertura dei rischi supplementari va offerta come una clausola complementare. Questo emendamento sostituisce l'emendamento originario all'articolo 6, lettera d).

Or. de Emendamento 108, presentato da Piia-Noora Kauppi

Articolo 6, lettera d) d) “prestazioni pensionistiche”, le

prestazioni erogate sotto forma di

pagamenti, a carattere vitalizio o temporaneo

d) “prestazioni pensionistiche”, le prestazioni il cui scopo è di fornire prestazioni per tutta la vita e che sono

PE 295.986/48-134 36/49 AM\438623IT.doc

IT

o “una tantum”, liquidate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure al raggiungimento di un'età

predeterminata, nonché le prestazioni, sotto forma di pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte, quando siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra;

erogate sotto forma di pagamenti, a carattere vitalizio o temporaneo o “una tantum”, liquidate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure al raggiungimento di un'età predeterminata, nonché le prestazioni, sotto forma di

pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte, quando siano

complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra;

Motivazione

Occorre prevedere una certa flessibilità sul modo in cui dovrebbe essere utilizzata la

pensione professionale per coprire i rischi della longevità. Per integrare, ove possibile, tutti i regimi pensionistici professionali nell'ambito dei sistemi, questo emendamento propone la formulazione "prestazioni per tutta la vita". Questa formulazione rende più esplicito che il rischio di longevità possa essere coperto dal ricorso a una annualità limitata o a un piano di ritiro.

Or. en

Emendamento 109, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 6, lettera h)

h) “rischi biometrici”, rischi relativi alla vita umana, compresi i rischi di morte e di invalidità ed i rischi legati alla

longevità;

Soppresso

Motivazione

Si viene in tal modo a sopprimere la definizione dei rischi biometrici. Poiché con

l'emendamento all'articolo 6, lettera d) il regime pensionistico viene definito in modo tale da coprire i rischi biometrici, una definizione dei rischi biometrici non è più necessaria.

Or. de Emendamento 110, presentato da Piia-Noora Kauppi

Articolo 6, lettera l)

l) “sede”:

per un ente pensionistico, lo Stato membro nel quale si trovano la sua sede legale o i suoi principali uffici amministrativi;

l) “sede”:

se si tratta di un ente pensionistico che è una entità giuridica unica, lo Stato membro nel quale si trovano la sua sede legale

AM\438623IT.doc 37/49 PE 295.986/48-134

IT

oppure, se non è una entità giuridica unica, i suoi principali uffici amministrativi;

Motivazione

Non è chiaro nella proposta originaria della Commissione quale Stato - Stato d'origine o Stato ospitante - dovrà verificare, disciplinare o controllare un ente situato in un altro Stato membro. Una simile misura darebbe agli Stati membri una discrezionalità eccessiva in materia di interpretazione.

Or. en

Emendamento 111, presentato da Alejandro Agag Longo e José Manuel García-Margallo y Marfil

Articolo 7 Gli Stati membri stabiliscono che gli enti

pensionistici aventi sede nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di regimi pensionistici ed alle attività ad essi collegate, incluse quelle relative alla loro politica d'investimento.

Gli Stati membri stabiliscono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di regimi pensionistici ed alle attività ad essi collegate, incluse quelle relative alla loro politica d'investimento.

Secondo la normativa in vigore negli Stati membri e conformemente a quanto indicato al precedente articolo 2, la presente

limitazione riguarda gli organismi che amministrano e dirigono gli EPAP.

Motivazione

Nella misura in cui gli EPAP non hanno personalità giuridica la disposizione potrebbe essere priva di contenuto qualora non venisse estesa la limitazione agli enti che li amministrano.

Or. es

Emendamento 112, presentato da Renato Brunetta e José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 7, paragrafo 2 (nuovo)

Se una istituzione disciplinata dall'articolo 4 gestisce le sue attività relative alle

prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo contabile separato, le attività di questo organismo si limitano

PE 295.986/48-134 38/49 AM\438623IT.doc

IT

alle operazioni relative alle prestazioni pensionistiche.

Motivazione

Come previsto all'articolo 7 gli enti regolamentati debbono limitare le loro attività alle operazioni relative alle prestazioni pensionistiche e alle attività che ne derivano direttamente.

Tuttavia, poiché una istituzione può anche essere una persona giuridica autonoma oppure un organismo contabile separato gestito da un ente disciplinato dall'articolo 4, tale limitazione delle operazioni si applica unicamente, in quest'ultimo caso, all'organismo contabile

interessato.

Or. fr

Emendamento 113, presentato da Othmar Karas Articolo 7, paragrafo 2 (nuovo)

Gli enti possono gestire le loro attività pensionistiche per i lavoratori autonomi e subordinati mediante un distinto quadro contabile. In tal caso solo l'attività di quest’ultimo è limitata alle attività pensionistiche.

Motivazione

Come previsto all'articolo 7, gli enti devono limitare la loro attività al regime pensionistico e alle attività ad esso direttamente connesse. Tuttavia, poiché un ente può rappresentare sia una persona giuridica indipendente che un quadro contabile separato, in quest'ultimo caso la limitazione fa riferimento alle sole attività svolte in tale contesto. Questo emendamento sostituisce la formulazione originaria dell'articolo 7, paragrafo 2 (nuovo).

Or. de

Emendamento 114, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 9 (-1) bis (nuovo)

L'attività di enti pensionistici per i

lavoratori autonomi o subordinati richiede un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui essi hanno sede.

AM\438623IT.doc 39/49 PE 295.986/48-134

IT

Motivazione

Considerando la responsabilità che gli enti si assumono per quanto riguarda il futuro pagamento delle pensioni, un'autorizzazione formale dovrebbe essere necessaria.

Or. de Emendamento 115, presentato da Piia-Noora Kauppi

Articolo 9, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono a

quanto segue:

1. Ogni Stato membro assicura, per quanto riguarda un ente situato nel suo territorio:

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione permetterebbe alle autorità degli Stati di origine di controllare il rispetto delle condizioni di funzionamento degli enti sebbene operino altrove. Tutto ciò sarebbe in contraddizione con il principio del controllo dello Stato di origine.

Or. en

Emendamento 116, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 9 punto 1 lettera a)

Condizioni per l’esercizio dell'attività

1. Gli Stati membri provvedono a quanto segue:

a) che l’ente pensionistico sia registrato;

Soppresso

Motivazione

Con l'introduzione di un nuovo paragrafo mediante l’emendamento 114, può decadere la lettera a) che prevede la registrazione.

Or. de

PE 295.986/48-134 40/49 AM\438623IT.doc

IT

Emendamento 117, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 9 paragrafo 1, lettera g) (nuovo)

Che gli enti costituiscano un fondo assicurativo sulle pensioni che intervenga in caso di insolvenza.

Motivazione

La Commissione ritiene che per proteggere gli aderenti e i beneficiari dall'insolvenza del loro ente basti un'efficace vigilanza. Tuttavia, da un lato ciò non è possibile (l'autorità di vigilanza dovrebbe oltretutto abituarsi al principio, per essa in alcuni casi del tutto nuovo, della

vigilanza qualitativa (che richiede elevatissimi requisiti prudenziali), mentre dall'altro sussistono rischi di frode. Gli enti dovrebbero pertanto costituire un consorzio assicurativo sulle pensioni che intervenga in caso di insolvenza. Una siffatta struttura istituzionale obbliga inoltre gli enti a controllarsi vicendevolmente.

Or. de

Emendamento 118, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 9 paragrafo 1, lettera h) (nuovo)

Che gli enti garantiscano agli aderenti almeno gli importi dei pagamenti sommati alla crescita nominale del prodotto interno lordo annuo. Si adotta a base del calcolo il tasso di crescita del prodotto interno lordo dello Stato membro in cui si svolgono le attività.

Motivazione

Una pensione rappresenta uno stipendio differito. Gli enti non adempiono al loro compito se non sono in grado di garantire agli aderenti almeno gli importi originariamente versati sommati alla crescita nominale del prodotto interno lordo annuo.

Or. de

Emendamento 119, presentato da Wilfried Kuckelkorn Articolo 9 paragrafo 1, lettera i) (nuovo)

Che gli enti si fondino sulla solidarietà e la

AM\438623IT.doc 41/49 PE 295.986/48-134

IT

non discriminazione basata sul sesso, l'età e i rischi sanitari suscettibili di influenzare la speranza di vita;

Motivazione

La solidarietà e la non discriminazione dovrebbero essere tratti caratteristici.

Or. de Emendamento 120, presentato da Philippe Herzog

Articolo 9, lettera j (nuova)

Le imprese di affiliazione, gli affiliati e i beneficiari siano rappresentati nei Consigli di amministrazione o nei Consigli di

sorveglianza degli EPAP.

Motivazione

La specificità degli enti pensionistici professionali comporta una rappresentanza degli interessati nella gestione o nel controllo.

Or. fr

Emendamento 121, presentato da Astrid Lulling Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri vigilano affinché l'ente offra ai suoi affiliati, a scelta e a talune condizioni,

a) la possibilità di ottenere una pensione anticipata ridotta, un versamento in conto capitale con una pensione ridotta, un versamento sotto forma di capitale per il valore dei diritti acquisiti;

b) a titolo di prestazione supplementari, la possibilità di ottenere il versamento di un vitalizio, di una pensione di invalidità e di una pensione di reversibilità, qualora tali prestazioni non siano già garantite. Il costo connesso a tali prestazioni viene indicato separatamente; l'importo non deve dipendere né dal sesso né da un esame medico. A prescindere dalla gamma delle

PE 295.986/48-134 42/49 AM\438623IT.doc

IT

prestazione offerte, gli Stati membri vigilano affinché gli enti offrano ai loro affiliati che riducono o interrompono la propria attività professionale per motivi familiari, la possibilità di completare i periodi, tra l'altro tenendo conto di "baby-years" e anni di istruzione, e mediante il versamento di contributi volontari per assicurare la continuità dei loro diritti.

Motivazione Cfr la motivazione concernente gli emendamenti precedenti.

Or. fr

Emendamento 122, presentato da Othmar Karas Articolo 9 paragrafo 1, lettera a) (nuovo)

Gli Stati membri garantiscono anche che gli enti offrano agli aderenti la possibilità del pagamento di una pensione vitalizia nonché della copertura dell'inabilità al lavoro e della pensione di reversibilità quali eventuali prestazioni supplementari ove siffatte prestazioni non fossero già offerte dall'impresa promotrice. La procedura sarà conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia. Il prezzo corrisposto per la copertura di tali eventuali prestazioni va specificato distintamente, senza però essere subordinato al sesso o ad un esame medico personale.

Motivazione

Per indurre i membri di un regime pensionistico aziendale a interrogarsi sulla propria situazione e possibilità pensionistiche, occorrerebbe fare obbligo agli enti di offrire in opzione la copertura dei rischi biometrici e di evidenziarne i relativi costi. La decisione va presa a livello comunitario conformemente alle disposizioni nazionali vigenti e si applica pertanto a tutti i membri. I vantaggi di una siffatta disciplina sono esposti nella motivazione al considerando 13 ter. La rinuncia ad un esame individuale dei rischi fa sì che ai fini del calcolo del premio è determinante solo la politica di investimento dell'ente in questione, ossia gli investimenti speculativi potrebbero far aumentare i costi dei premi di rischio a carico dei membri, mentre il rigoroso rispetto del principio di cautela verrebbe ricompensato da premi

AM\438623IT.doc 43/49 PE 295.986/48-134

IT

proporzionalmente bassi. Anche i costi per l'assunzione di una protezione supplementare da parte dell'ente stesso dovrebbero essere specificati separatamente e alla collettività dei membri occorrerebbe concedere un’opzione in tal senso. Solo in tal modo si potrà impedire che l'argomento dei costi sia utilizzato dai fautori e dagli avversari in senso proprio, senza una possibilità di verifica (mentre i fattori ritengono che una siffatta protezione generi costi relativamente basi, le banche ed altri servizi finanziari parlano di perdite di rendita fino al 50%). Questo emendamento sostituisce l'originario emendamento al considerando 9, paragrafo 1, lettera a) (nuovo) e mira a perfezionare la formulazione e a sottolineare il carattere collettivo degli enti pensionistici del secondo pilastro e quindi dell'opzione proposta di copertura complementare.

Or. de

Emendamento 123, presentato da Renato Brunetta e José Manuel García-Margallo y Marfil Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri vigilano anche affinché l'ente pensionistico disponga delle capacità e della possibilità di versare le prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita direttamente o mediante un ente creato a norma della direttiva 79/627/CEE e affinché i costi corrispondenti siano chiaramente indicati agli affiliati.

Motivazione

La direttiva deve riflettere l'elemento comune a tutti i regimi di pensioni complementari degli Stati membri e determinante per caratterizzare una operazione di pensione professionale e distinguerla dalle operazioni di risparmio. Inoltre la possibilità di proporre lo svolgimento dell'operazione sotto forma di rendita, al momento in cui viene raggiunta l'età pensionabile, e il cui versamento è connesso alla durata della vita umana (rischio "longevità") deve poter essere offerta agli affiliati dall'ente pensionistico, direttamente oppure mediante un ente

La direttiva deve riflettere l'elemento comune a tutti i regimi di pensioni complementari degli Stati membri e determinante per caratterizzare una operazione di pensione professionale e distinguerla dalle operazioni di risparmio. Inoltre la possibilità di proporre lo svolgimento dell'operazione sotto forma di rendita, al momento in cui viene raggiunta l'età pensionabile, e il cui versamento è connesso alla durata della vita umana (rischio "longevità") deve poter essere offerta agli affiliati dall'ente pensionistico, direttamente oppure mediante un ente

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