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Estremi del provvedimento di quotazione e data di inizio negoziazioni

La Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 4172 del 4 agosto 2005 ha ammesso alla quotazione ufficiale il Prestito di cui alla presente Nota Integrativa. Con successivo provvedimento fisserà la data di inizio delle negoziazioni.

IV - A

PPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

A

PPENDICI

R

EGOLAMENTO DEL PRESTITO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“MEDIOBANCA2005-2015INDICIZZATOALL’INFLAZIONEEUROPEACONMOLTIPLICATORE”

(Codice ISIN IT0003806855 )

Art. 1 - IMPORTO, TAGLI E TITOLI

Il prestito obbligazionario “Mediobanca 2005-2015 indicizzato all’inflazione europea con moltiplicatore” del valore nominale di massimi 100 milioni di Euro è costituito da n. 100.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Le obbligazioni componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione.

Art. 3 – GODIMENTO

Il prestito ha godimento 17 febbraio 2005.

Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E RIMBORSO

Il prestito, della durata di dieci anni, è emesso in data 17 febbraio 2005 e scadrà il 17 febbraio 2015.

Art. 5 – INTERESSI

Dalla data di emissione le obbligazioni fruttano sul valore nominale interessi lordi annui soggetti al regime fiscale di cui al successivo articolo 7 (divisore Act/Act, Following Business Day Convention, Unadjusted basis). (1)

La prima cedola lorda pagabile il 17 febbraio 2006 e relativa al primo anno di vita del prestito è pari al 4%.

Successivamente, dal secondo al decimo anno di vita del prestito, sarà calcolata una cedola annua lorda pari alla variazione annuale dell’indice dell’inflazione europea, esclusa la componente tabacco non rivisto (di seguito l’

“Indice CPTFEMU”), moltiplicata per un coefficiente.

Le nove cedole successive alla prima, soggette al regime fiscale di cui al successivo art. 7, saranno pagabili senza deduzione di spese il 17 febbraio di ogni anno a partire dal 2007 fino al 2015 e saranno determinate, per ogni obbligazione, nel seguente modo:

(1) Unadjusted Basis: qualora la data di pagamento

dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il calcolo degli interessi invece verrà effettuato senza posticipare il periodo di riferimento.

Following Business Day Convention: qualora la data di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale dovesse cadere in un giorno di chiusura della Borsa, incluso il caso di giorno non lavorativo, il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo in cui la Borsa sia aperta.

[ *1,44;0%]

CPTFEMU è l’indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell’Euro-Zone su base mensile (l’ “Indice CPTFEMU”). L’Euro-Zone è attualmente composta da 12 stati membri. L’Indice potrebbe subire delle variazioni in caso di allargamento dell’Euro-Zone a nuovi paesi membri . L’Indice CPTFEMU è rilevabile su EUROSTAT pubblicazione “Statistics in Focus”, Economy and Finance, Theme 2. Bloomberg ticket: CPTFEMU

CPTFEMUt é il valore dell’Indice CPTFEMU del novembre 2005, novembre 2006, novembre 2007, novembre 2008, novembre 2009, novembre 2010, novembre 2011, novembre 2012, novembre 2013.

CPTFEMUt-1 é il valore dell’Indice CPTFEMU rilevato 12 mesi prima della corrispondente rilevazione al tempo t a cui si fa riferimento per il calcolo delle cedole. La tabella che segue evidenzia, per ogni cedola successiva alla prima, il mese a cui si riferisce l’indice CPTFEMU da utilizzare per il calcolo delle singole cedole.

(data di pagamento della cedola)

t CPTFEMUt CPTFEMUt-1

17 febbraio 2007 1 novembre 2005 novembre 2004 17 febbraio 2008 2 novembre 2006 novembre 2005 17 febbraio 2009 3 novembre 2007 novembre 2006 17 febbraio 2010 4 novembre 2008 novembre 2007 17 febbraio 2011 5 novembre 2009 novembre 2008 17 febbraio 2012 6 novembre 2010 novembre 2009 17 febbraio 2013 7 novembre 2011 novembre 2010 17 febbraio 2014 8 novembre 2012 novembre 2011 17 febbraio 2015 9 novembre 2013 novembre 2012

Art. 6 - RIMBORSO

Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, il 17 febbraio 2015.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Art. 7 - REGIME FISCALE

Redditi di capitale: agli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi è applicabile: 1) se percepiti da soggetti residenti, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%; 2) se percepiti da soggetti non residenti la ritenuta del 12,50% (D.Lgs 1° aprile 1996, n. 239).

Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all’art. 6 del citato D.Lgs 239/1996.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all’art. 67 1° comma lett. c-ter del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni realizzate da soggetti residenti sono assoggettate ad imposta sostitutiva nelle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del T.U.I.R. e secondo i regimi di cui gli artt. 5 – 6 e 7 del D.Lgs 461/97. Ai sensi dell'art. 23 lett. f/2 del TUIR, DPR 1986 n. 917, le plusvalenze di cui alla lett. c-ter dell'art. 67 comma 1, realizzate da soggetti non residenti, sono escluse da tassazione in Italia.

Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli Interessi e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla stessa secondo la convenzione Following Business Day Convention (qualora la data di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale dovesse cadere in un giorno di chiusura della Borsa, incluso il caso di giorno non lavorativo, il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo in cui la Borsa sia aperta).

Art. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale,

decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 – QUOTAZIONE

Mediobanca, assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., chiederà alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alla quotazione ufficiale del prestito obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei titoli di Stato (M.O.T.).

Art. 11 – AGENTE PER IL CALCOLO

L’agente per il calcolo per il prestito è Mediobanca.

Art. 12 – VARIE

Tutte le comunicazioni di Mediobanca agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e Mediobanca sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria di Milano.

D

OCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso la sede di MEDIOBANCA S.p.A. in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milano e presso la Borsa Italiana S.p.A.

in Piazza degli Affari 6, Milano, sono disponibili:

− Prospetto di Quotazione depositato presso la Consob in data 30 dicembre 2004.

− Statuto sociale.

− Fascicolo completo di Bilancio d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2004.

− Fascicolo di Relazione Semestrale al 31 dicembre 2004.

− Fascicolo di Relazione Trimestrale al 31 marzo 2005.

− Foglio Informativo Analitico “MEDIOBANCA 2005-2015INDICIZZATO ALL’INFLAZIONE EUROPEA CON

MOLTIPLICATORE”.

V - S

OGGETTO

R

ESPONSABILE DELLA

N

OTA

I

NTEGRATIVA

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