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al 17 febbraio 2015 e saranno determinate, per ogni obbligazione, nel seguente modo:

[

*1,44;0%

]

CPTFEMU è l’indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell’Euro-Zone su base mensile (l’ “Indice CPTFEMU”). L’Euro-Zone è attualmente composta da 12 stati membri. L’Indice potrebbe subire delle variazioni in caso di allargamento dell’Euro-Zone a nuovi paesi membri . L’Indice CPTFEMU è rilevabile su EUROSTAT pubblicazione “Statistics in Focus”, Economy and Finance, Theme 2. Bloomberg ticket: CPTFEMU

CPTFEMUt é il valore dell’Indice CPTFEMU del novembre 2005, novembre 2006, novembre 2007, novembre 2008, novembre 2009, novembre 2010, novembre 2011, novembre 2012, novembre 2013.

CPTFEMUt-1 é il valore dell’Indice CPTFEMU rilevato 12 mesi prima della corrispondente rilevazione al tempo t a cui si fa riferimento per il calcolo delle cedole. La tabella che segue evidenzia le date alle quali verrà effettuata la rilevazione dell’Indice CPTFEMU per il calcolo delle nove cedole successive alla prima.

(data di pagamento della cedola)

t CPTFEMUt CPTFEMUt-1

17 febbraio 2007 1 novembre 2005 novembre 2004 17 febbraio 2008 2 novembre 2006 novembre 2005 17 febbraio 2009 3 novembre 2007 novembre 2006 17 febbraio 2010 4 novembre 2008 novembre 2007 17 febbraio 2011 5 novembre 2009 novembre 2008 17 febbraio 2012 6 novembre 2010 novembre 2009 17 febbraio 2013 7 novembre 2011 novembre 2010 17 febbraio 2014 8 novembre 2012 novembre 2011 17 febbraio 2015 9 novembre 2013 novembre 2012

Circa i possibili “eventi” di turbativa inerenti all’indice dell’inflazione europea si veda l’art. 5 del Regolamento in Appendice e il successivo punto 11.

8. Tasso di rendimento effettivo e modalità di calcolo di tale rendimento

Il rendimento annuo lordo delle obbligazioni è variabile in relazione all’andamento dell’Indice CPTFEMU.

Pertanto:

• se la variazione annuale dell’Indice CPTFEMU dal secondo al decimo anno di vita del prestito risultasse pari al 4,50% e ipotizzando che rimanesse costante fino a scadenza, l’investitore riceverebbe una cedola lorda pari al 4% (3,50% al netto della ritenuta fiscale vigente) per il primo anno di vita del prestito e del 6,48% (5,67% al netto della ritenuta fiscale vigente) dal secondo al decimo anno, conseguendo un rendimento annuo lordo pari al 6,068% (5,592% al netto della ritenuta fiscale vigente);

• se la variazione annuale dell’Indice CPTFEMU dal secondo al decimo anno di vita del prestito risultasse pari al 2,20% e ipotizzando che rimanesse costante fino a scadenza, l’investitore riceverebbe una cedola lorda pari al 4% (3,50% al netto della ritenuta fiscale vigente) per il primo anno di vita del prestito e del 3,168% (2,772% al netto della ritenuta fiscale vigente) dal secondo al decimo anno, conseguendo un rendimento annuo lordo pari al 3,238% (2,834% al netto della ritenuta fiscale vigente);

• se la variazione annuale dell’Indice CPTFEMU dal secondo al decimo anno di vita del prestito risultasse costantemente negativa o pari a zero, l’investitore riceverebbe una cedola lorda pari al 4,00% (3,50% al netto della ritenuta fiscale vigente) per il primo anno di vita del prestito e nessuna cedola dal secondo al decimo anno di vita del prestito, conseguendo un rendimento annuo lordo pari al 0,407% (0,356% al netto della ritenuta fiscale vigente).

A scadenza resta garantito in ogni caso il rimborso del capitale nominale investito.

9. Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi

Il Prestito scadrà il 17 febbraio 2015. Il pagamento degli interessi avrà luogo per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

10. Diritti e vantaggi connessi agli strumenti finanziari; modalità, termini e condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo

Le Obbligazioni incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria.

11. Eventi straordinari inerenti all’indice CPTFEMU

Qualora nel corso della vita del prestito vengano apportate modifiche alla Base di calcolo dell'Indice CPTFEMU, l'Agente di Calcolo apporterà tutte le rettifiche eventualmente necessarie, anche ai valori passati dell'Indice CPTFEMU, al fine di mantenere inalterata la posizione dei possessori delle obbligazioni.

12. Durata del Prestito ed eventuali scadenze intermedie

Dieci anni. Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni.

13. Decorrenza del godimento

17 febbraio 2005.

14. Modalità di ammortamento del Prestito e relative procedure di rimborso

Il Prestito sarà rimborsato in un’unica soluzione il 17 febbraio 2015 tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari (100%). Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato del prestito.

15. Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni oggetto dell’operazione rispetto ad altri debiti dell’Emittente già contratti o futuri

Nessuna.

16. Natura ed estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del Prestito (pagamento interessi e rimborso capitale)

Nessuna.

17. Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e per quanto concerne il capitale decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile. L’emittente trarrà vantaggio dal verificarsi di eventi di prescrizione degli interessi e del capitale.

18. Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi è applicabile: 1) se percepiti da soggetti residenti, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%; 2) se percepiti da soggetti non residenti la ritenuta del 12,50% (D.Lgs. 1°

aprile 1996, n. 239).

Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all’art. 6 del citato D.Lgs. 239/1996.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all’art. 67 1° comma lett. c-ter del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni realizzate da soggetti residenti sono assoggettate ad imposta sostitutiva nelle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del T.U.I.R. e secondo i regimi di cui gli artt. 5 – 6 e 7 del D.Lgs. 461/97. Ai sensi dell'art. 23 lett. f/2 del T.U.I.R., DPR 22/12/1986 n. 917, le plusvalenze di cui alla lett. c-ter dell'art. 67 comma 1, realizzate da soggetti non residenti, sono escluse da tassazione in Italia.

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