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Evento infortunio

Nel documento INFORTUNIE MALATTIE PROFESSIONALI (pagine 56-71)

L’assicurazione infortuni dal 1883 ad oggi: principali tappe della storia dell’Inail

Capitolo 2. Evento infortunio

Riferimenti normativi10

Il legislatore ordinario, nel 1963, delegò il Governo a emanare un nuovo testo unico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che compendiasse tutte le disposizioni regolanti la materia.

La delega fu attuata con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con il quale fu promulgato il nuovo Testo Unico il cui impianto, peraltro, sostanzialmente riprodusse quello del Regio Decreto n. 1765 del 1935 da cui il Testo Unico deriva.

Successivamente al T.U., in data 23 febbraio 2000, è stato approvato il D.lgs. 38/2000, in attuazione dell'art. 55 della L. 144/99, pubblicato sulla G.U. del 1° marzo 2000 ed il conseguente decreto ministeriale "attuativo" di cui all'art.13, comma 3 (Tabelle delle menomazioni, tabella indennizzo danno biologico, tabella dei coefficienti), pubblicato sul S.O. n.119 della G.U. n.172 del 25 luglio 2000.

Per quanto riguarda le principali norme, una menzione particolare meritano:

 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

 Legge n. 68 del 17 marzo 1975 (Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - GU n. 87 del 2-4-1975).

 Legge n. 780 del 27 dicembre 1975 (Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale - GU n. 19 del 22-1-1976).

 Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).

 Legge n. 88 del 9 marzo 1989 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - GU n. 60 del 13-3-1989, S.O. n. 1).

 Legge n. 257 del 27 marzo 1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - GU n. 87 del 13-4-1992, S.O. n. 64 ).

 Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza - GU n. 178 del 1-8-1994 ).

 D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997 (Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

 Legge n. 493 del 3 dicembre 1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici - GU n. 303 del 28-12-1999).

 Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144 del 17 maggio 1999 - GU n. 50 del 1-3-2000).

 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi 241-246 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - GU n. 300 del 28-12-2007, S.O. n. 285) che ha istituito presso l'Inail il Fondo per le vittime dell'amianto.

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 Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura - GU n. 169 del 21-7-2008).

 Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, artt. 8-9-10 e 11. Testo coordinato con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - GU n. 101 del 3-4-2008, S.O. n. 108 ).

 Legge n. 122 del 30 luglio 2010, art. 7 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - GU n. 176 del 30-7-2010, S.O. n. 174 ), che attribuisce all'Inail le funzioni svolte in passato da parte dell'ISPESL e dell'IPSEMA.

 Legge n. 183 del 4 novembre 2010, artt. 4 e 5 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - GU n. 262 del 9-11-2010, S.O. n. 243 ).

 Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 (Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n.

244 – GU n. 72 del 29-3-2011).

 Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - GU n. 300 del 27-12-2011, S.O. n. 276), che prevede l’abrogazione degli istituti relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, ed il passaggio all’Inail dell’intera materia degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

 Legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - G.U. 22-08-2013).

 Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 (Approvazione dell'aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – GU n. 212 del 12-09-2014).

Articolazione essenziale del Testo Unico

Esso si suddivide in un titolo primo riguardante il settore dell’industria, in un titolo secondo relativo al settore dell’agricoltura, in un titolo terzo concernente i regimi speciali e in un titolo quarto che comprende le tabelle dell’inabilità permanente e quelle delle malattie professionali.

La nostra esposizione atterrà esclusivamente al titolo riguardante l'industria, salvo il riferimento agli altri titoli quando ciò si renderà necessario per ragioni di chiarezza espositiva.

Il titolo I, relativo all'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore dell'Industria, comprende 10 Capi:

I Attività protette (art. 1)

Il Oggetto dell'assicurazione (artt. 2 e 3) III Persone assicurate (artt. 4 - 8) IV Datori di lavoro (artt. 9 - 65)

V Prestazioni (artt. 66 - 125)

VI Gli istituti assicuratori (artt. 126 - 130)

VII Disposizioni speciali per le malattie professionali (artt. 131-139) VIII Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi (artt. 140 - 177) IX Assistenza ai grandi invalidi (artt. 178 - 189)

X Disposizioni generali, transitorie e finali Punti di interesse medico-legale sono:

a) Le attività protette (Capo I, art. 1)

L'art. 1, relativo alle attività protette, fissa i criteri generali dai quali deriva l'obbligatorietà dell'assicurazione infortunistica; detta, cioè, le condizioni ed i limiti entro i quali si realizza il primo presupposto della tutela assicurativa e cioè l'ambito delle lavorazioni protette.

b) Le persone assicurate (Capo III, art. 4)

Costituiscono il secondo presupposto della tutela assicurativa.

c) La definizione di infortunio e di malattia professionale (Capo II, artt. 2 e 3).

Articolazione essenziale del D.lgs. 38/2000 Esso è articolato in 6 Capi.

I Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail)

II Disposizioni in materia di prestazioni

III Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure

IV Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestinoe del Casellario centrale infortuni

V Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione

VI Primi interventi di riordino dell’assicurazione infortuni in agricoltura Punti di interesse medico-legale sono:

a) Capo I, artt. 4, 5 e 6.

I predetti articoli hanno esteso la tutela assicurativa obbligatoria anche ai lavoratori dell’area dirigenziale (art. 4), ai lavoratori parasubordinati (art. 5) e agli sportivi professionisti (art. 6).

b) Capo II, art. 10.

Ha istituito una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del Testo Unico.

c) Capo II, art. 12.

Ha aggiunto un ultimo comma all’articolo 2 T.U. recante l’espressa disciplina del predetto infortunio in itinere.

d) Capo II , artt. 13 e 13 bis.

Viene introdotto, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico inteso come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.

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L’indennizzo viene erogato in capitale tra il 6 % ed il 15% ed in rendita dal 16%, nella misura indicata dall’apposita “tabella indennizzo danno biologico”.

Per le percentuali superiori al 15%, un’altra quota di rendita è erogata in relazione alla retribuzione dell’assicurato ed al coefficiente previsto dalla “tabella dei coefficienti”.

Le lesioni dell’integrità psicofisica sono valutate mediante un’apposita “tabella delle menomazioni”.

D

ENUNCIA D

INFORTUNIO11

Settore industriale

Il datore di lavoro, a norma dell’articolo 53 del T.U. 1124/65, è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’articolo 13 del T.U. entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Lo stesso termine (due giorni) decorre per l’obbligo di invio della denuncia da parte di qualsiasi datore del datore di lavoro (art. 56 del T.U.), all’Autorità di Pubblica Sicurezza almeno fino a quando non entreranno in piena attuazione i dettami di cui all’art. 32, comma 6, della L. 98/2013.12

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti che riguardano la Pubblica Amministrazione, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è previsto che l’Inail: “..trasmetta telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle Autorità di Pubblica sicurezza, alle Aziende Sanitarie Locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”.

Con circolare n. 22 del 2.4.98 l’Inail ha fornito chiarimenti interpretativi sugli obblighi del datore di lavoro precisando che il termine di due giorni decorre dalla data dell’adempimento sanitario.

Se si tratta d’infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte ovvero un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni la denuncia va inviata entro 24 ore con telegrafo o fax. La valutazione in merito all’effettivo “pericolo di morte” deve essere

11 A cura di AR Iugoli

12 Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014, l’Inail trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati Inail, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Inail, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

sempre confermata dall’area medico-legale prima di procedere alla contestazione di eventuale illecito amministrativo.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

L’infortunato può comunque presentare autonoma denuncia in caso di omissione della stessa da parte del datore di lavoro.

Da un punto di vista operativo la denuncia d’infortunio e il certificato medico devono indicare:

x il nome e cognome ed il codice fiscale, l’età, la residenza e l’occupazione della persona rimasta lesa;

x lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;

x la ditta, la ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

x il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;

x la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato anche con riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;

eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;

x il nome e cognome e l’indirizzo degli eventuali testimoni dell’infortunio.

Nella descrizione delle cause denunciate assumono importanza la natura e la precisa sede della lesione e le eventuali alterazioni preesistenti. Il DM 15 luglio 200513 ha modificato in parte l’art. 53 del T.U. prevedendo che il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio per via telematica sia esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l’Inail non ne faccia espressa richiesta qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore . La circolare n. 34 del 27 giugno 2013 ha stabilito modalità di invio telematico della denuncia di infortunio (e di malattia professionale) per le imprese (industriali ed agricole) e per le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le MP in gestione per conto dello Stato.

Si ricorda a tale proposito che l’art. 18, lettera r), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo per tutti i datori di lavoro di “comunicare in via telematica all’Inail nonché per loro tramite al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici, informativi, i dati e le informazioni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno escluso quello dell’evento

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal comandante della nave o del galleggiante sulla quale è avvenuto l’infortunio o in caso di loro impedimento dall’armatore alla sede Inail - Sede compartimentale del settore navigazione competente per territorio e all’Autorità Portuale o consolare competente.

La denuncia deve contenere:

x cognome e nome dell’infortunato, residenza, dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione, data e luogo di imbarco;

x nome della nave con indicazione del compartimento marittimo di iscrizione e numero del certificato assicurativo;

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x nominativo e ragione sociale dell’armatore con relativo numero di conto giorno e ora di infortunio;

x cause e circostanze dello stesso anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;

x natura e sede della lesione;

x generalità ed indirizzo di eventuali testimoni;

x rapporto delle cause denunciate ed eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia va segnalata sul Registro di bordo e inviata alla capitaneria di porto competente insieme al certificato medico. Dopo l’accertamento medico il marittimo infortunato dovrà sbarcare e sarà preso in carico dall’Istituto.

L’Autorità di Pubblica Sicurezza qualora il lavoratore, in conseguenza di un infortunio grave, sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o prognosi superiore a trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, appena ricevuta la denuncia, deve inviare un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio14. Nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia la direzione provinciale del lavoro procede qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dal lavoratore o dai superstiti o dall’ Inail ad un’inchiesta sul luogo dell’infortunio (art. 56 T.U.) stilando entro 10 giorni dalla data del ricevimento della denuncia un processo verbale su apposita modulistica. Ove si configurino ipotesi di reato il processo verbale deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica Circondariale per territorio.

È previsto in caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell’Istituto assicuratore o degli aventi diritto, che il Magistrato adito, ove ritenga fondata la domanda, disponga che sia effettuata un’autopsia con la maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi (art. 63 del T.U.).

Settore Agricolo

L’infortunio sul lavoro in agricoltura è definito in analogia a quello considerato per l’industria nell’art. 210 del T.U. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono ai fini della denuncia le stesse disposizioni dell’industria.

L’art. 25, primo comma, del D.lgs. 38/2000 ha parzialmente modificato l’art. 238 del T.U. 1124/65 nella parte in cui si stabilisce che l’obbligo di denuncia degli infortuni agricoli è posto a carico del datore di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato e a carico del nucleo di appartenenza dell’infortunato per i lavoratori agricoli autonomi. Per quanto riguarda specificamente i coltivatori diretti, la tutela, si estende anche ad attività manuali diverse da quelle strettamente agricole purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all’attività principale;

connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo.

14A riguardo si segnala che il D.L. vo n.51/1998 “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado” ha previsto che le attività di inchiesta amministrativa in precedenza di competenza del Pretore venissero attribuite alle direzioni provinciali del lavoro –servizio ispezione a partire dal 2 giugno 1999.

Gli ambiti principali di tutela infortunistica peculiari del lavoro agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui campi, sono:

a) infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse;

b)infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole;

c) infortuni avvenuti nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo.

A mente del DM lavoro e previdenza sociale del 29 maggio 2001, il datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni dalla data di acquisizione del certificato medico, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Nel caso di infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell‘impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio è obbligato a darne notizia, entro ventiquattro ore, all' Autorità di Pubblica Sicurezza se l'infortunio è seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.

Settore Marittimo

L’infortunio sul lavoro nel settore marittimo fa riferimento alla normativa di cui al D.P.R.

1124/1965, con la sola eccezione che l’inabilità temporanea assoluta decorre dalla data di sbarco e non dalla data dell’accadimento dell’evento a bordo.

Sia nel settore industriale sia in quello agricolo, gli ufficiali sanitari e i medici non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro, né omettere la stesura dei relativi certificati medici (art. 97 e art. 237 del T.U.).

R

EGOLARITÀ DELL

EVENTO INFORTUNISTICO15

Nozione di infortunio sul lavoro

La definizione giuridica, ai sensi del T.U. 1124/65, del concetto di "infortunio sul lavoro" è desumibile dall'art. 2 che lo definisce come "…quell'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni".

La figura giuridica dell'infortunio sul lavoro risulta, quindi, costituita da tre elementi fondamentali che corrispondono a:

 involontarietà

 causa violenta

 occasione di lavoro Involontarietà

Si intende "involontario" quell'evento accidentale e fortuito pregiudizievole per l'integrità psico-fisica dell'assicurato; l'eventuale colpa nell'evento dello stesso assicurato, colpa collegata ad azioni di negligenza, imperizia e imprudenza, non esclude il riconoscimento come infortunio sul lavoro.

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Al contrario l'avere simulato un infortunio o l’averne dolosamente aggravato le conseguenze fa perdere il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge per avere provocato l'infortunio laddove si intravede il "dolo", ovvero la volontarietà dell'evento esclude l' esistenza dell'infortunio (art. 65).

Il riconoscimento di un evento come infortunio lavorativo non viene esclusa neanche in caso di dolo o per colpa di terze persone purché sempre sia presente la finalità di lavoro.

Dietro l'involontarietà si cela anche l'imprevedibilità e l'abnormità in relazione al normale andamento del lavoro.

L'incontro della causa violenta con l'organismo umano è il momento "sostanziale" dell'infortunio lavorativo.

Causa violenta

Dottrina ormai consolidata ha definito la causa violenta come "…quell'antecedente causale

Dottrina ormai consolidata ha definito la causa violenta come "…quell'antecedente causale

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