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2. Il factoring e la cartolarizzazione dei crediti

3.1 Factoring e sconto bancario

Partendo dal presupposto che lo sconto è un contratto mediante il quale l’istituto di credito (scontante) anticipa al cliente (scontatario) moneta attuale (importo del credito diminuito della commissione) e riceve moneta futura (credito verso terzi), ottenendo un guadagno attraverso la restituzione di una maggiore quantità di moneta attuale, è stato sostenuto in dottrina che sussisterebbe una certa affinità tra tale operazione e l’istituto del factoring con cessione con rivalsa (pro solvendo)208

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L’obiettivo dell’operazione di sconto, frutto di un’economia non più fondiaria bensì commerciale, è quello di consentire al cliente di ottenere, grazie alla collaborazione dell’istituto di credito, un’immediata disponibilità del credito non ancora esigibile209. In questo modo “il

207 In tal senso N. Visalli, I profili giuridici del factoring, in Rivista di Diritto Civile, II, 2002, p. 210, il quale ha sottolineato che “il contratto di credito è un negozio traslativo della proprietà di mezzi finanziari o,

per altri aspetti, è un contratto di restituzione. Ora nel factoring, sia che esso sia stipulato con rivalsa o senza, non si rinviene la messa a disposizione di mezzi finanziari: il factor accrediterà al fornitore il prezzo di acquisto dei crediti ceduti – fissato nel loro valore nominale – se e quando il debitore adempirà o entro il termine concordato”, precisando, altresì, che “in caso di cessione pro solvendo il fornitore deve restituire al factor le somme anticipategli, se il terzo debitore è inadempiente, per la semplice ragione che egli si è assunta la garanzia della solvenza di quest’ultimo”.

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In tal senso R.A. Capotosti, Assicurazione del credito e “factoring”, in Assicurazioni, 1972, p. 511 ss.; P. Messina, Sulla causa nel contratto di factoring, in contratto e impresa, 1999, p. 1065.

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“La cessione del credito, effettuata salvo buon fine Cfr. in proposito L. Ghia, I contratti di

98 professionista (inteso lato sensu) può convertire in fonti di finanziamento (normalmente a breve termine) i crediti vantati verso i propri clienti”210.

L’istituto di credito potrà, peraltro, procedere, a sua volta, allo sconto del credito rivolgendosi ad un’altra banca, attraverso l’operazione di risconto.

Nel caso in cui la banca effettui una cessione salvo buon fine, ovvero qualora il debitore non corrisponda quanto dovuto alla scadenza, il debitore potrà rivalersi sul cliente, ottenendo la restituzione delle anticipazioni concesse211.

Punti di contatto sembrerebbero ravvisarsi anche tra l’operazione di factoring con cessione pro soluto e lo “sconto a forfait”, con il quale alla banca, che rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del cedente, assumendo il rischio di insolvenza del debitore ceduto, viene corrisposta, in aggiunta al compenso dovuto, una provvigione di “star del credere”, similmente a quanto avviene nell’ipotesi di factoring con cessione pro soluto212.

L’operazione di factoring non può, tuttavia, a mio avviso, essere assimilata al contratto di sconto, sulla scorta della considerazione che le

210 F. Di Fonzo, Lo sconto bancario, in G. Cassano (a cura di), I singoli contratti, Padova, 2010, p. 1194.

211 La dottrina si è divisa sull’inquadramento dell’istituto, riconducendolo ora ad una vendita di crediti o di titoli di credito (in tal senso E. Minervini, Lo sconto bancario, Napoli, 1949, p. 71), ora ad un contratto di prestito, affine al contratto di mutuo (in tal senso A. Galasso, Contratti di credito e titoli

bancari, Padova, 1971, p. 162). Vi è anche chi ha visto nello sconto un contratto misto di prestito e di

vendita di crediti, considerando che “in caso di buon fine del titolo scontato, il prestito si risolve e si

perfeziona la vendita, mentre in caso di mancato pagamento la vendita si risolve e si perfeziona il prestito”. Così M. Bussani – M. Infantino, Cessione del credito e factoring, cit., p. 147. In tal senso P.

Ferro Luzzi, Lo sconto bancario, in Rivista di Diritto Commerciale, I, 1977, p. 143. E’ opportuno precisare che la giurisprudenza prevalente ha privilegiato la funzione di prestito. Ex multis Cass. Civ., n. 10689 dell’11 agosto 2000, in Banca, borsa e titoli di credito, 2002, p. 30; Cass. Civ., n. 5097 del 25 maggio 1994, in Giurisprudenza Commerciale , 1994, II, p. 759.

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Questo tipo di sconto, che è noto nella prassi bancaria come “sconto a tantum”, è assai raro nella prassi bancaria. Sul punto si veda R. Bianchi, Il factoring e i problemi gestionali che comporta, cit., pp. 70-71. E’ opportuno precisare che tale strumento è utilizzato prevalentemente nel commercio all’esportazione e all’importazione, in particolar modo quando viene ceduto il portafoglio di aziende in liquidazione o in caso di concordato preventivo con i creditori. In proposito G. Terranova, Sconto bancario, in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, 1989, p. 787.

99 due operazioni hanno quale punto di contatto l’anticipazione del credito213. E’ opportuno, infatti, tenere presente che nel contratto di factoring l’anticipazione del credito, che potrebbe anche uguagliare il valore del credito oggetto della cessione, non è un elemento essenziale del contratto e spesso è rimessa alla discrezionalità del cessionario214; il compenso che spetta al factor-cessionario non viene dedotto anticipatamente dal credito ceduto, bensì addebitato all’impresa finanziata e calcolato secondo criteri stabiliti nel contratto.

Occorre, inoltre, far presente che, in caso di inadempimento del debitore-ceduto, il factor potrà rivalersi sui finanziamenti corrisposti al fornitore-cedente, mentre nel contratto di sconto la banca dovrà rivalersi sull’importo sottoposto alla suddetta operazione bancaria e non sulla somma ricevuta dal soggetto (scontatario) che ha ceduto il credito o il titolo di credito215.

E’ il caso di rilevare, altresì, che mentre nell’operazione di factoring, il factor-cessionario valuterà la solvibilità del debitore ceduto, senza soffermarsi su quella del cedente, nello sconto il tasso di sconto sarà calcolato, facendo riferimento alla solvibilità del traente, nei cui confronti sarà possibile esperire un’azione di rivalsa, alla quale il factor può anche rinunciare.

L’operazione di factoring - si sottolinea infine - non si conclude nel momento in cui il debitore ceduto assolve alla sua obbligazione di pagamento, dovendo il factor corrispondere al fornitore la differenza tra

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In tal senso P. Messina, Sulla causa nel contratto di factoring, in Contratto e impresa, 1999, p. 1066; G. Fossati-A. Porro, Il factoring, cit., p. 144. Sul contratto di sconto , P. Ferro Luzzi, Lezioni di Diritto Bancario, Torino 2006, pp. 79 ss.

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Si tratta di un elemento strettamente connesso più ai rapporti di conto corrente esistenti tra le parti che ai requisiti strutturali del contratto. Sul punto P. Messina, Sulla causa nel contratto di factoring, cit., p. 1066.

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In tal senso U. Carnevali, I problemi giuridici del factoring, cit., pp. 309-310, il quale ha anche precisato che “l’interesse che il factor lucra per l’operazione di finanziamento non viene addebitato

100 l’ammontare del credito e le eventuali anticipazioni corrisposte al cedente, sottratta la commissione per l’attività prestata.

Nel caso in cui il debitore non paghi, il cedente dovrà restituire soltanto l’importo corrisposto quale anticipazione, e “non, come nello sconto, la somma resa a scontarsi”216.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, non appare possibile assimilare l’operazione di sconto 217

a quella di factoring, che presenta, peraltro, uno spettro funzionale più ampio218 e una complessità maggiore rispetto alla prima operazione219.