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La fase procedimentale in cui si svolge la procedura estintiva: il

In base a quanto statuito negli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 758/ 1994 e coerentemente con la ratio deflativa che ha ispirato tale

110In questo senso, cfr. Cass., Sez. III, 9 settembre 2002, Fagone, cit. Per ap-

profondimenti sul divieto di analogia, si rinvia per tutti a G. VASSALLI, voce Analogia

nel diritto penale, in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, p. 158 ss.; G. MARINUCCI, L’analo-

gia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1254 ss.; G. CONTENTO, Interpretazione estensiva e analogia, in A.M.

STILE, a cura di, Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Napoli,

1991, p. 3 ss.; O. DIGIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vin-

colo della legge, Milano, 2006.

111Cass., Sez. III, 9 settembre 2002, Fagone, cit.

112In tali termini si veda ancora Cass., Sez. III, 9 settembre 2002, Fagone, cit.;

nonché Cass., Sez. III, 27 marzo 2003, Piacquadio, in Cass. pen., 2004, p. 1028, nella quale è stato rimarcato che l’operatività della speciale causa di estinzione delle con- travvenzioni antinfortunistiche è subordinata (anche) alla esecuzione del pagamento previsto dall’art. 21 comma 2, d.lgs. n. 758/1994, entro il termine di trenta giorni.

normativa, la fase procedimentale in cui può essere avviata la procedura estintiva in questione dovrebbe essere unicamente la fase iniziale delle indagini preliminari.

Non per caso i primi commentatori del decreto la avevano definita come «una sorta di parentesi iniziale delle indagini pre- liminari» destinata a concludersi (in caso di esito positivo) con un decreto di archiviazione113, o come una «sorta di oblazione

pre-processuale»114.

La lettera della legge, infatti, statuisce che l’organo di vigi- lanza, di norma, dovrebbe impartire al contravventore la prescri- zione indicandogli i termini per l’adempimento non appena ab- bia constatato una delle contravvenzioni regolarizzabili elencate dal d.lgs. n. 758/1994115.

La inequivocità di questo dato normativo è stata sostenuta anche dalla Corte costituzionale in due ordinanze di rigetto del 1998, rispettivamente nn. 121 e 415. In entrambe queste deci- sioni i giudici del Palazzo della Consulta hanno affermato che «è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell’estinzione del reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all’interno della fase delle indagini preliminari, ed è finalizzata – in caso di adempi- mento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione com- messa – alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l’esercizio dell’azione penale»116.

113Così T. PADOVANI, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, cit., p. 1168. 114La definisce in tal modo T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, cit.,

p. 382.

115In argomento cfr. S. DOVERE, Il progetto di riassetto e riforma delle norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, cit., p. 665, il quale parla a tal proposito di “ca- duta delle barriere endo-procedimentali”.

116Le due pronunce in questione sono: Corte cost., ord. 9 aprile 1998, n. 121 e

13.1. L’estensione dell’ambito di operatività anche al dibattimento L’idea però che l’ambito di operatività di questa causa estin- tiva sia circoscritto nel ristretto spazio delle indagini preliminari è stata contestata da una parte della dottrina, che, al contrario, ha ammesso la possibilità di avviare la procedura estintiva anche in altre fasi del procedimento penale117.

Secondo i sostenitori di questo diverso orientamento, nel giudizio di bilanciamento di interessi in gioco tra le barriere tem- porali stabilite dal legislatore e le funzioni di deflazione proces- suale dell’istituto dovrebbe prevalere il secondo. Più precisa- mente, nei casi ‘patologici’ in cui il contravventore ravveduto non sia stato messo dall’organo di vigilanza in condizione di accedere alla procedura estintiva, il giudice potrà rimetterlo nei termini an- che in una fase processuale diversa da quella delle indagini, pro- prio perché l’obiettivo deflativo è da ritenersi sovraordinato ri- spetto a quello dell’ossequio rigoroso dei limiti temporali118.

Questo condivisibile ragionamento è stato avallato di re- cente da una pronuncia della Suprema Corte del 2006119, con la

quale è stato affermato a chiare lettere che nell’ipotesi in cui l’or- gano di vigilanza non abbia attivato la procedura estintiva di cui agli artt. 20 ss., il giudice del dibattimento che accerti tale colpe- vole inerzia dell’organo di vigilanza può emettere un’ordinanza di sospensione del procedimento penale ed invitare con la medesima gli interessati a provvedere al pagamento della sanzione ammini- strativa. Ciò perché rientra «nel potere del Giudice del dibatti- mento – una volta verificata la omessa comunicazione agli inte- ressati della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa – concedere un termine, sospendendo il pro-

117R. GIOVAGNOLI, La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in

materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in Mass. giur. lav., 1998, p. 383.

118In questo senso cfr., R. GIOVAGNOLI, La definizione in via amministrativa delle

contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, cit., p. 383; S. DOVERE, Il

progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cit., p. 665.

cesso, trattandosi di un istituto di procedibilità a beneficio del- l’indagato non vincolato necessariamente all’iniziativa del p.m. ed alla fase preliminare del giudizio.

Sarebbe illogico e contrario alle esigenze di economia pro- cessuale annullare un provvedimento giurisdizionale di merito per provvedere ex post al pagamento di una sanzione ammini- strativa cui si poteva provvedere nel corso del giudizio prima della sua conclusione»120.

In ogni caso, ove mai tale orientamento (a nostro sommesso avviso condivisibile) dovesse essere disatteso dalla successiva giu- risprudenza di merito o di legittimità, non è da escludere la pos- sibilità che venga sollevata una questione di legittimità costitu- zionale per difetto di ragionevolezza121 rispetto all’art. 3 Cost.

dell’art. 20 d.lgs. n. 758/1994, nella parte in cui limita il ricorso alla procedura estintiva alla fase delle indagini preliminari anche quando sia accertato in dibattimento che la sua mancata attiva- zione sia dipesa da una erronea o negligente valutazione dell’or- gano di vigilanza. In tali circostanze la soluzione più conforme ai principi costituzionali e rispettosa del favor rei è costituita (piut- tosto che dal semplicistico riconoscimento al contravventore della facoltà di richiedere al giudice la c.d. oblazione discrezio- nale ex art. 162 bis c.p.) dalla rimessione nei termini del contrav- ventore per la procedura estintiva speciale da parte del giudice del dibattimento.

120Testualmente, Cass., Sez. III, 20 gennaio 2006, P., n. 6331.

121Per approfondimenti sul principio di ragionevolezza e sul suo sempre più

frequente utilizzo da parte della Corte costituzionale, cfr. F. PALAZZO, Offensività e ra-

gionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 350 ss.; G. INSOLERA, Principio di eguaglianza e controllo di ra-

gionevolezza sulle norme penali, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, 3ª ed., To- rino, 2007, p. 313 ss.; ID., Controlli di ragionevolezza e riserva di legge in materia pe-

nale: una svolta sulla sindacabilità delle norme di favore?, in Dir. pen. proc., 2007, p. 671 ss.; V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia pe-

nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 739 ss.; ID., Il principio di offensività nel diritto

penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, p. 264 ss.; O. DIGIOVINE, Il sindacato di ragionevolezza della Corte co-

stituzionale in un caso facile. A proposito della sentenza n. 394 del 2006, sui “falsi elet- torali”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 100 ss.

A far presagire una probabile pronuncia favorevole della Corte costituzionale è una recente decisione della stessa avente ad oggetto il diverso (ma grossomodo affine) art. 27 d.P.R n. 488/1988, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui, disciplinando l’ir- rilevanza penale del fatto nel processo penale minorile, non an- noverava anche la fase dibattimentale nell’elenco tassativo delle fasi procedimentali in cui tale causa di non punibilità (ispirata anch’essa, tra le altre cose, da esigenze deflative) poteva essere ri- levata122.

14. L’ipotesi specifica delle notizie di reato non pervenute all’or-

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