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Le altre fasi della procedura estintiva »

Come si è avuto già modo di anticipare in apertura di questo capitolo, la procedura estintiva delineata dal decreto non si esau- risce certo nel momento della prescrizione; anzi, si può dire che questo ne rappresenti solamente la premessa (tendenzialmente)

102In tal senso, cfr. T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, cit., p. 380. 103In argomento si veda ancora T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,

irrinunciabile. Come ha chiarito in più di una pronuncia la giuri- sprudenza di legittimità, l’epilogo della procedura disciplinata dal capo II del d.lgs. n. 758/1994 è subordinato al verificarsi di due ulteriori condizioni: l’adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in sede ammi- nistrativa di una somma di denaro pari al quarto del massimo del- l’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa104.

12.1. La verifica dell’adempimento della prescrizione

Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l’organo di vigilanza, ai sensi del- l’art. 21 d.lgs. n. 758/1994, verifica se il contravventore abbia provveduto ad adempierla secondo le modalità ed i termini in essa indicati.

Questa verifica può avere due possibili esiti: nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti (nell’ipotesi definita da alcuni ‘fisio- logica’)105 il corretto adempimento della prescrizione, il contrav-

ventore viene ammesso a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’am- menda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento- venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al p.m. l’avvenuto adempimento della prescrizione e l’eventuale pagamento della somma, così il p.m. richiede l’archiviazione.

Diversamente, nel caso in cui l’organo di vigilanza constati l’inadempimento della prescrizione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato ne dà comunicazione al p.m. ed al contravventore; analoga comunicazione dovrà inviare anche quando accerti il mancato pagamento nei termini previsti dalla legge. In tal modo, da un lato si vuole mettere il p.m. nelle con- dizioni di dare libero corso all’esercizio dell’azione penale tem-

104Da ultimo, in questi termini cfr. Cass., Sez. III, 9 febbraio 2005, Maratea, in

Cass. pen., 2006, p. 2206; Cass., Sez. III, 9 settembre 2002, Fagone, ivi, 2003, p. 313; conforme è anche Cass., Sez. III, 15 febbraio 2002, Canali, ivi, 2003, p. 603.

poraneamente sospesa; dall’altro si intende consentire al con- travventore di attivarsi per riuscire ad essere ammesso quanto meno alla procedura secondaria di cui all’art. 24, comma 3, del decreto106.

12.2. Il pagamento della somma in sede amministrativa

Il secondo requisito richiesto dalla legge per il completa- mento della procedura estintiva in esame è il pagamento da parte del contravventore, che abbia già adempiuto la prescrizione, di una somma in sede amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione contestata, paga- mento che deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’organo di vigilanza.

Nonostante l’apparente chiarezza di questa ulteriore dispo- sizione, la Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a pro- nunciarsi sulla possibilità di ritenere integrato ugualmente il meccanismo estintivo anche quando l’adempimento di questa se- conda condizione sia avvenuto oltre i termini indicati dall’art. 21, comma 2.

I giudici di legittimità hanno però fugato ogni dubbio riba- dendo quanto già detto (peraltro in termini abbastanza inequi- voci) dal legislatore, vale a dire che l’inosservanza tempestiva anche di quest’ultima condizione impedisce la realizzazione dell’ef- fetto estintivo. Secondo il loro corretto avviso, tale interpreta- zione «trova conferma nella formulazione del co. 2 del cit. art. 24, in base al quale il p.m. richiede l’archiviazione, se la contrav- venzione è estinta ai sensi del comma 1, ossia se l’adeguamento alle prescrizioni è avvenuto nei termini e se il contravventore ha provveduto al pagamento previsto dall’art. 21 co. 2»107.

Il fatto che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inam- missibilità non rappresenta un argomento forte a sostegno della

106T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, cit., p. 382.

107Così, Cass., Sez. III, 9 febbraio 2005, Maratea, cit.; nello stesso senso cfr.

tesi contraria; la natura vincolante di questo termine la si evince dal fatto che l’intero procedimento di estinzione è chiaramente «improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà», nonché dal fatto che la legge espressamente stabilisce la non esercitabilità dell’azione penale solo nei casi in cui la procedura estintiva si sia perfezionata in tutti i suoi estremi.

Ad avvalorare tale conclusione conducono, del resto, anche il carattere eccezionale «della trasformazione di un illecito da pe- nale in amministrativo e della complessiva ratio della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull’esigenza del sollecito ripri- stino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiari intenti deflativi. Tali considerazioni inducono a ribadire il principio in base al quale nei casi in cui, per la minore gravità de- gli illeciti commessi e/o anche per altri motivi connessi, lo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l’e- stinzione del reato con l’adempimento dell’obbligazione ammini- strativa, la trasformazione dell’illecito penale in illecito ammini- strativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere ecce- zionale, solo se attuata nei termini previsti e, comunque, prima del processo, ma non più quando lo Stato, di fronte all’inerzia dell’interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo»108.

Appare allora chiaro che se il contravventore ottemperi tem- pestivamente alla prescrizione, ma tardivamente (oltre cioè i pre- detti trenta giorni) al pagamento in sede amministrativa, il reato non si estingue: seppure nel silenzio della legge, anche il termine per il pagamento deve essere considerato, difatti, un termine pe- rentorio109.

Ragionando diversamente, e ritenendo anche in questa circo- stanza estinto il reato, si finirebbe per forzare il dato letterale della norma legittimandone una applicazione analogica, notoriamente non consentita dall’art. 14 delle c.d. preleggi ed, implicitamente,

108Così, Cass., Sez. III, 9 febbraio 2005, Maratea, cit.

109In tal senso si veda Cass., Sez. III, 24 luglio 1998, Marzadro, in Ig. sic. lav.,

1998, p. 556, in un passaggio di questa sentenza è, difatti, rilevata «la evidente natura perentoria di tale termine».

dall’art. 25, comma 2 della Costituzione, sia per il tenore eccezio- nale delle disposizioni in parola, sia per la loro natura schietta- mente penalistica110. Inoltre, in tal modo si contravverrebbe anche

a quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 in combinato disposto con l’art. 21 comma 1, perché l’adempimento tardivo del pagamento si tradurrebbe in un ritardo immotivato sine die dell’obbligo di de- nuncia al p.m. da parte dell’organo di vigilanza111.

Infine, appare altrettanto inconferente «il richiamo all’art. 24 co. 3 d.lgs. n. 758/1994 che prevede una, del tutto diversa, causa estintiva del reato (in caso di adempimento della prescri- zione in termine superiore a quello accordato o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza), considerato che in questi casi è prevista una valutazione discrezionale del comportamento del contravventore, alla quale soltanto può far seguito l’eventuale oblazione con le modalità di cui all’art. 162 bis c.p., comunque implicante l’osservanza di un termine peren- torio per il pagamento estintivo»112.

13. La fase procedimentale in cui si svolge la procedura estintiva:

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