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La sospensione del procedimento penale »

Un altro passaggio saliente della procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro è co- stituito dalla sospensione del procedimento penale.

In base a quanto sancito nell’art. 23 d.lgs. n. 758/1994 il procedimento penale avente ad oggetto uno dei suddetti reati è sospeso dal momento stesso dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., fino al momento in cui il pub- blico ministero riceve dall’organo di vigilanza la comunicazione dell’adempimento (art. 21, comma 2) o dell’inadempimento (art. 21, comma 1) della prescrizione prima, e del(l’eventuale) paga- mento tempestivo in sede amministrativa, poi.

La funzione di questa norma è di fondamentale importanza ai fini della tenuta dell’intera procedura estintiva; tramite essa si evita che il tempo necessario allo sviluppo di tutte le fasi del meccanismo estintivo di cui al Capo II del decreto finisca con l’essere computato ai fini della prescrizione del reato. L’arco di tempo in cui si svolge la procedura è difatti piuttosto lungo: si va

dai nove, dieci mesi di una ipotesi normale, ad oltre dodici mesi per i casi di proroga straordinaria del termine.

La sospensione del procedimento penale è dunque un prov- vedimento necessario per non frustrare le esigenze di tutela sottese alla contravvenzione accertata: diversamente ci sarebbero dav- vero poche possibilità di impedirne l’estinzione per il sopravve- nuto decorso dei termini di prescrizione.

In questi casi, quindi, costituendo la disposizione dell’art. 23 una di quelle ‘particolari disposizioni di legge’ che determi- nano la sospensione del corso della prescrizione del reato ai sensi dell’art. 159, comma 1 c.p., si verifica che il dies a quo della pre- scrizione, pur iniziando a decorre dalla data della tempestiva iscrizione della notitia criminis nel registro degli indagati, resta sospeso fino a quando non pervenga al p.m. una delle notizie di cui agli artt. 21 e 22, comma 2.

La scelta di disporre in tali casi la sospensione del processo è peraltro ricca di importanti implicazioni anche sulle dinamiche di svolgimento della procedura estintiva di cui agli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994. Essa incide sensibilmente sulla fisionomia or- dinaria del processo penale comportando come conseguenza l’assunzione da parte dell’organo di vigilanza delle vesti di unico soggetto titolare tanto delle funzioni di inquirente, tanto di quelle di giudicante e la contestuale degradazione dell’Autorità giudizia- ria a mero ‘soggetto’ con funzioni notarili.

Infatti, nei casi di puntuale rispetto di tutte le fasi della pro- cedura estintiva, il p.m. a cui sia pervenuta la comunicazione da parte dell’organo di vigilanza del tempestivo e corretto adempi- mento di entrambe le condizioni estintive richieste dalla legge, sarà ‘obbligato’ a richiedere il decreto di archiviazione; al g.i.p. spetterà l’unico compito di ‘controllare’ la regolare osservanza di tutte le fasi della procedura, dovendo esclusivamente limitarsi a verificare «gli aspetti formali di una partita che si gioca in sede extraprocessuale»124. Ciò significa che la punibilità di un fatto co-

stituente reato viene in tali circostanze integralmente gestita al di

fuori del processo dall’organo di vigilanza e dal privato, essendo li- mitato il ruolo dell’autorità giudiziaria allo svolgimento di una funzione di verifica della legittimità della procedura; il corretto espletamento dei propri compiti da parte dell’organo di vigi- lanza, ed il tempestivo e completo adempimento dei propri ob- blighi derivanti dall’ingiunzione delle prescrizioni da parte del privato autore del reato, finiscono praticamente con l’imporre al- l’autorità giudiziaria la rinuncia all’esercizio dell’azione penale.

Pur tuttavia, non si può negare che la regola della sospen- sione del procedimento penale, che tanto condiziona la fisiono- mia di questo meccanismo estintivo, sia tutt’altro che ferrea, es- sendo ammessa la eventualità per l’organo requirente di com- piere validamente diversi atti processuali durante questo lasso di tempo.

In primo luogo, è sempre possibile per il p.m. richiedere l’ar- chiviazione nel caso in cui la notizia di reato risulti essere infon- data. Sebbene la legge sia silente in proposito, è pacificamente ri- conosciuto che su tale richiesta il g.i.p. si possa pronunciare no- nostante la sospensione del procedimento penale; anche perché, come rileva Padovani, «non avrebbe senso autorizzare la presen- tazione della richiesta, se su di essa il giudice non potesse espri- mersi»125.

Nel caso di decisione di accoglimento della richiesta, il proce- dimento deve considerarsi definito e le eventuali prescrizioni im- partite dall’organo di vigilanza prive di alcun effetto. Nel caso di rigetto, invece, il g.i.p. disporrà la formulazione dell’imputa- zione, differendola però al momento dell’eventuale fallimento della procedura estintiva in corso126.

Proprio tale eventualità sembra introdurre un’anomalia nel sistema, dal momento che finisce con il riconoscere al p.m. il po- tere di ingerirsi nell’incidente amministrativo del procedimento penale gestito dall’organo di vigilanza allo scopo di verificare

125T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, cit., p. 384.

126In questo senso si veda ancora T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,

l’infondatezza della notitia criminis, ammettendo la possibilità di archiviazioni nel merito, sebbene in assenza della condizione di procedibilità costituita dal corretto espletamento di tutte le fasi della procedura da parte dell’organo di vigilanza. Come è stato osservato, però, «attingere al merito, prima di aver verificato la corretta e valida instaurazione del rito, sarebbe macroscopico er- rore se ci fosse un processo; operazione ammessa, invece, se non vi sia ancora un’azione penale, come nel caso nostro (…). Non essendoci ancora azione e processo, non pare si debba, né si possa, verificarne pregiudizialmente la validità»127.

Naturalmente, la sospensione del procedimento per la con- travvenzione antinfortunistica non può in alcun caso estendersi anche ad un altro procedimento eventualmente riunito perché avente ad oggetto un reato connesso. Ciò significa che qualora ci si trovi, ad esempio, al cospetto di un procedimento penale per omicidio o lesioni colpose aggravate dalla violazione di una norma incriminatrice in materia antinfortunistica, le due vicende processuali dovranno necessariamente essere separate, andando avanti regolarmente quella per l’omicidio o la lesione, e restando sospesa per il tempo necessario per la eventuale regolarizzazione quella inerente alla contravvenzione128; sicché la tempestiva estin-

zione di quest’ultima non osterà alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna per il reato più grave (omicidio o lesione colposa aggravata).

In secondo luogo, durante questo arco di tempo possono es- sere consentiti anche l’assunzione di nuove prove tramite l’inci- dente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare (ad es. quelli ex artt. 354 o 360 c.p.p.) ed il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 ss. c.p.p.129.

127V. VALENTINI, Il meccanismo “ripristinatorio”, cit., p. 426. 128T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, cit., p. 385.

129Sebbene il sequestro probatorio non sia espressamente menzionato nell’art.

23, comma 3, tra gli atti esperibili durante la sospensione, si ritiene che anch’esso possa essere disposto con atto urgente, sempre che non sia già intervenuto per inizia- tiva della polizia giudiziaria al momento dell’accertamento dell’infrazione. Sul punto cfr. sempre T. PADOVANI, D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, cit., p. 384.

Se le prime due deroghe si spiegano facilmente con la com- prensibile intenzione del legislatore di impedire che la sospen- sione procedimentale vanifichi l’acquisizione di prove non su- scettibili di differimento, la terza, quella sul sequestro preven- tivo, si giustifica per l’esigenza di «garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro contro il pericolo rappresentato da apparec- chiature, impianti, ambienti in riferimento ai quali viene conte- stata l’inosservanza»130; difatti, se non fosse consentito l’utilizzo

di tale atto cautelare si correrebbe il rischio di lasciare esposti i lavoratori ad una situazione di pericolo già constatata131.

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