D. lgs 231)
2. Le fattispecie di reati presupposto di impiego di lavoratori in violazione di
Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.
In particolare, in prosieguo si procederà a:
- elencare il Reato Presupposto compreso nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
2. Le fattispecie di reati presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.LGS. 231/2001)
▪ Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286)
Il reato si manifesta quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato.
Le pene sono aumentate: (i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Il reato si configura nei confronti di chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020
delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti (55).
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
3. Processi sensibili
I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all’affidamento di appalti nonché al ricorso di manodopera dipendente da terzi attraverso agenzie interinali o società cooperative.
Il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società è ritenuto nella sostanza impossibile.
4. Principi generali di comportamento
4.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
4.2. I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale
(55) È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Parte Speciale Nona: Impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 Pag. 134
del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all’estero.
4.3. È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.
4.4. La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.
5. Procedure specifiche
5.1. GeMS per lo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale rifiuta ogni discriminazione basata su razza, lingua, sesso, religione, credo politico e condizione sociale e garantisce principi di trasparenza e imparzialità.
5.2. Le funzioni interessate dal processo di assunzione del personale, nel caso che si effettuino assunzioni di personale residente in paesi diversi dall’Italia, devono effettuare opportuni controlli e accertamenti in merito alla documentazione attestante il permesso di soggiorno.
5.3. Per il rispetto delle regole e dell’osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, GeMS si è dotata di una procedura per la Selezione del Personale.
5.4. I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere specifiche garanzie.
In particolare nei suddetti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:
a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
b) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all’art. 22;
c) di essere a conoscenza dell’art. 603-bis c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;
d) di impegno a rispettare i divieti sopra specificati;
e) di impegno a rispettare le disposizioni e i divieti indicati in questa Parte Speciale;
f) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l’accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele,
g) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con il Modello.
Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola
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che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico addendum.
6. I controlli dell’ODV
6.1. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
La Società segnalerà all’Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell’ambito dei controlli di primo livello.
La Società fornirà all’ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.
All’ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
6.2. Attività dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l’Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Ottava, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.
Parte Speciale Decima: Reati tributari
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PARTE SPECIALE DECIMA
- Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (art. 25-quinquiesdecies)
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
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