3. Processi sensibili
4.1. Organizzazione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020
4.1. Organizzazione aziendale
In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l’attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che facciano richiesta di erogazioni pubbliche per conto di GeMS deve essere attribuito formale potere in tal senso.
I soggetti muniti di poteri verso l’esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l’esterno devono richiedere l’intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte ad ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda. La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà. L’impiego dei fondi ottenuti deve essere trasparente e monitorato. La medesima trasparenza deve risultare dal rendiconto.
4.2. Divieti
È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione della normativa e/o dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
I suddetti divieti, così come quelli appresso specificati, si applicano a tutti i Destinatari.
È fatto divieto in particolare di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l’immagine dei prodotti della Società o società da essa controllata (cd. brand image). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’ODV;
c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di
Parte Speciale Prima : Malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche
rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
d) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
e) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.
5. Procedure specifiche
5.1. Utilizzo dei finanziamenti
I fondi ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella domanda.
L’impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l’impiego dei fondi, e la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni.
5.2. Trasparenza
La Società deve seguire, nella richiesta di erogazioni pubbliche, regole che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell’ODV tutta la documentazione di supporto.
La richiesta di finanziamenti o erogazioni in generale deve essere comunicata all’ODV.
Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell’ambito del processo devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all’ODV.
5.3. Regole
I destinatari del Modello dovranno attenersi - oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello - alle disposizioni del Codice Etico e alla procedura per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, alla procedura per i rapporti con la pubblica amministrazione e alla procedura omaggi, e ciò sia in Italia sia all’estero.
Devono essere rispettate le procedure previste per la prevenzione dei reati informatici.
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6. Ricorso a servizi di terzi
Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.
Eventuali deleghe a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.
7. Controllo Interno
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all’ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
8. I controlli dell’ODV
8.1. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
La Società segnalerà all’Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell’ambito dei controlli di primo livello.
La Società fornirà all’ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.
All’ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
8.2. Attività dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l’Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell’ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Prima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.
L’ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.
Parte Speciale Seconda: Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
PARTE SPECIALE SECONDA
- Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)
(art. 25 D.lgs. n. 231/2001)
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1. Finalità e struttura della parte speciale seconda
La Parte Speciale Seconda si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.
In particolare, in prosieguo si procederà a:
− elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
− indicare i principi generali di comportamento da osservare;
− indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
− fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
2. Le fattispecie di reato nei confronti della pubblica amministrazione (PA) ritenute di rischio rilevante
▪ Concussione (art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio (24), abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di male ingiusto.
Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l’eventualità che tale reato possa costituire Reato Presupposto per la responsabilità diretta dell’ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l’estremo
(24) Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell’interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.
Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale
«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».
Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:
«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
Parte Speciale Seconda: Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
del vantaggio o dell’interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.
▪ Corruzione per l’esercizio della funzione o dei poteri (art. 318 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest’ultimo cfr. art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
L’attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d’ufficio (ad esempio: rilascio di un’autorizzazione dovuta).
La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.
▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l’offerente). L’attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell’omissione di un atto d’ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d’ufficio (ad esempio: rilascio di un’autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).
La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.
▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell’ipotesi che non via sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l’ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).
▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.
Secondo la giurisprudenza, l’induzione indebita può consistere in un’attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest’ultimo, non ne annienta la liberta di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.
▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
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Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, se l’offerta o la promessa non vengono accolte.
L’istigazione è configurabile sia con riferimento alla corruzione per l’esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio.
▪ Aumenti di pena
La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d’ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-quater (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.
▪ Sanzioni interdittive per i reati di corruzione
La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (modificando l’art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all’interno dell’ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l’applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.
▪ Ravvedimento operoso per i reati di corruzione
La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell’art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Il reato si configura allorché “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.
▪ Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea (25)
(25) Il reato di cui trattasi, unitamente ai reati di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) di cui appresso, è stato inserito fra i reati presupposto contemplati nell’art. 25 del Decreto 231 con la modifica di detto articolo apportata dal D.lgs. 14.7.2020 n. 75, sempre che il fatto costituente reato offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea. A quest’ultimo proposito va precisato che il D.lgs. n.75 sopra menzionato è stato emanato in "Attuazione della direttiva UE 2017/1371
Parte Speciale Seconda: Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La previsione ricade nell’ambito del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea (26).
Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l’imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell’attività concretamente svolta.
▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea (27)
Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l’imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell’attività concretamente svolta.
▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea (28)
Il reato si configura, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Sanzione: reclusione da uno a quattro anni.
Il citato D.lgs. 14.07.2020 n. 75 ha ristretto l’ambito della portata della norma, rispetto alla precedente formulazione, operando su tre distinti fattori: a) rispetto all'oggetto, la violazione commessa dal pubblico soggetto deve riguardare una regola di condotta (e non ad es. una regola di natura organizzativa); b) rispetto alla fonte, tale regola violata deve essere specifica ed
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).
(26) Alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
(27) Vedasi nota 22.
(28) Vedasi nota 22.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020
espressamente prevista da una fonte di rango ordinario, cioè dalla legge o da un atto avente forza di legge; c) rispetto al contenuto, la regola non deve lasciare spazi di discrezionalità.
Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l’imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell’attività concretamente svolta.
▪ Allargamento della responsabilità per danni causati all’Unione Europea
In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 25 del D.lgs. 231/2001 la responsabilità̀ è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.
(29)
3. Processi sensibili
GeMS, attraverso l’analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili, nell’attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, o verso la Comunità Europea (Parlamentari, funzionari), verificando l’esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.
I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:
a) rapporti con uffici del lavoro, ASL, VV.F., enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse e nelle ispezioni da parte degli stessi
b) rapporti con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza c) visite di idoneità, collocamento, assunzioni obbligatorie d) rapporti con consulenti e collaboratori esterni
e) rapporti con uffici ministeriali e degli enti locali
f) rapporti concernenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro, la tutela dell’ambiente, anche con ricorso
f) rapporti concernenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro, la tutela dell’ambiente, anche con ricorso