• Non ci sono risultati.

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONAL

Nel documento FALLIMENTO E SOCIETA' SOPORTIVE. (pagine 53-61)

ISTITUZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONAL

39 M COCCIA A DE SILVESTRI O FORLENZA L FUMAGALLI-L.

3.5 LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONAL

Le Federazioni Sportive sono soggetti dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 242/1999 (c.d. “Decreto Melandri”), così come risulta modificato per effetto del d.lgs. n. 15/2004, svolgono , l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Uno dei temi più dibattuti in dottrina, riguarda la natura giuridica delle federazioni nazionali. Anche se sono nate tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento, come espressione dell’associazionismo verticale, ovvero come associazioni private di secondo grado di altrettante associazioni private di base40 , dunque prima dell’entrata in vigore della legge n. 426/1942, la circostanza che questa legge, all’art 5, le qualificava come organi del CONI, aveva ingenerato il convincimento che avessero anch’esse la stessa natura dell’ente, ossia natura pubblicistica.

La tesi pubblicistica ha dominato per lungo tempo anche in considerazione di una significativa giurisprudenza , sia civile41 , che

40

C. ALVISI, Autonomia privata e autodisciplina sportiva, Milano, 2000, pag. 7

41

Cass. Civile, SS. UU. , 28 giugno 1968, n.2028, in Riv. Dir. Sport., 1968, pag. 290; Cass. Civile, SS. UU. , 26 ottobre 1989 n. 4399 in Riv. Dir. Sport.,

54

amministrativa42, che si era pronunciata in tal senso. Ulteriore elemento che corroborava la tesi pubblicistica, si rinveniva nell’art.2 comma 2 del d.p.r. n. 536/1974, anche se questa norma limitava la definizione dell’art. 5 legge n. 426/1942, statuendo che le federazioni sono organi del CONI “relativamente all’esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza”. Quando è stato osservato da più parti che la dizione organi contenuta nell’art. 5 legge n. 426/1942 non poteva essere interpretata in senso tecnico, in quanto altri e diversi erano in realtà gli organi del CONI, ha cominciato a prendere forma la tesi privatistica, incentrata sulla natura delle federazioni come associazioni non riconosciute. Va considerato, sotto questo punto di vista, l’art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 242/1999, il quale prevede che le federazioni sportive hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, precludendo ogni loro incardinamento nel CONI in qualità di organi. La circostanza che lo stesso art. 15, prevedendo al precedente comma la possibilità che l’attività delle federazioni possa avere valenza pubblicistica in relazione a suoi specifici aspetti, insieme ad altri dati come la disposizione dell’art. 10 della legge n. 91/1981, che prevede la possibilità di ricorrere alla Giunta nazionale del CONI avverso le delibere federali di revoca dell’affiliazione, nonché la legittimazione delle federazioni al controllo sull’equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche, per delega del CONI, hanno aperto la strada

1990, I , pag.57; Cass. Civile, SS. UU. , 25 febbraio 2000 n. 46, in Guida al

diritto, 2000, pag. 16

42

Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607, in FRATTAROLO, 1979, 128 ss. ; TAR Toscana, I, 19 giugno 1998 n. 411; Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999 n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 1993 n. 1112, in Foro Amm. , 1993, pag. 2480. In questa ultima sentenza, in particolare, si legge che le Federazioni sportive “…aventi geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute assumono la veste di organi del CONI e partecipano della natura pubblicistico – autoritativa di quest’ultimo, allorché operano all’esercizio di poteri di organizzazione e di disciplina delle attività sportive, inerenti alle finalità del CONI; TAR Lazio, III, 23 gennaio 1994 n . 1361.

55

alla tesi cosiddetta mista o della doppia natura43, sulla quale hanno finito con il concordare gran parte della dottrina e della giurisprudenza. Con il d.lgs. n. 15/2004, che ha mantenuto la natura pubblica del CONI, qualificandolo però come “Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, la natura privata di queste Federazioni risulta ulteriormente rafforzata.

Per quanto riguarda la disciplina delle Federazioni Sportive Nazionali, il punto di riferimento è rappresentato dall’art. 15 d.lgs. n. 15/2004, nonché dalle disposizioni dello Statuto adottato dal CONI. Da queste norme risulta che le federazioni hanno composizione mista, dal momento che ad esse possono essere associate sia le società che le associazioni sportive nonché, qualora sia previsto dallo Statuto, singoli tesserati. La legge, in particolare l’art. 15 comma 5 e comma 6 del d.lgs. 15/200444 , mantiene il regime del cosiddetto “doppio riconoscimento” delle federazioni sportive, prevedendo un primo riconoscimento, a fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, ed un secondo riconoscimento, inerente alla concessione della personalità giuridica di diritto privato, a norma del d.p.r. n.361/2000, previo riconoscimento ai fini sportivi. Le modifiche introdotte, hanno però determinato elementi

43

Cfr. in giurisprudenza Cons. Stato Sez. VI, 5 marzo 2012, n. 607,. La sentenza in commento ha ad oggetto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dall’Automobile Club Italia contro la sentenza del Tar Lazio n. 10838 del 23 ottobre 2006; TAR Catania, 13 agosto 2003 n. 1290; Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 4228; Cass. Civile, SS. UU. ,9 maggio 1986 n. 3901 e n.3902;

Cass. Civile, SS. UU. , 11 ottobre 2002 n. 14530; In dottrina: R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato,

Napoli, 1997, pag. 39; C. VIDIRI, Natura giuridica e potere regolamentare

delle federazioni sportive nazionali, in Foro. It, 1994, I, pag. 141

44

Così recita il 5° comma della norma: “ Le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale; mentre il 6° comma statuisce: “ Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale

56

di confusione in ordine alla tipologia dei compiti svolti dalle federazioni. In primo luogo, se è vero che la conformità agli indirizzi e alle deliberazioni del CONI si spiega in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività delle federazioni, non risulta comprensibile perché tali attività a valenza pubblicistica non siano individuate dalla legge, né si comprende perché debbano essere individuate dallo Statuto del CONI che è fonte del tutto estranea alla tematica trattata45. Desta qualche perplessità anche la disposizione del 3° comma dell’art 15. d.lgs. n.15/2004 nella parte in cui prevede l’approvazione dei bilanci delle federazioni sportive nazionali da parte della Giunta nazionale del CONI, dal momento che risulta incompatibile tale disposizione con la natura delle federazioni di persone giuridiche private. D’altra parte la disposizione prevede che, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea, ma non prevede ulteriori conseguenze laddove tale organo proceda nuovamente all’approvazione del bilancio non approvato dalla Giunta.

Le federazioni sportive, quali associazioni riconosciute, devono essere rette da uno Statuto, oltre che da regolamenti interni. L’art 16 comma 1 d.lgs. n. 15/2004 definisce i principi a cui deve ispirarsi tale Statuto:

- il principio di democrazia interna;

- il principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

- il principio di equa rappresentanza di atleti ed atlete negli organi direttivi.

45

M. COCCIA - A. DE SILVESTRI - O. FORLENZA- L. FUMAGALLI-L. MUSUMARRA-L. SELLI , Diritto dello sport , Milano, 2008, pag.57

57

Già l’art. 5 comma 3 legge n. 426/1942, aveva attribuito alle federazioni sportive il potere di stabilire “con regolamenti interni, approvati dal Presidente del CONI, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l’esercizio dello sport controllato”. Sulla base di questa disposizione, erano stati emanati statuti e regolamenti, predisposti dalle assemblee e deliberati dai consigli federali. Statuti e Regolamenti poi modificati in virtù dell’art 14, ultimo comma, della legge n. 91/1981 che imponeva alle federazioni di adeguare il loro ordinamento alle norme della legge stessa entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Tali modifiche sono state apportate proprio in esplicazione del potere di autonomia privata spettante di regola a tutte le associazioni private. In tal modo la fonte del potere di modificare gli Statuti ed i Regolamenti federali risiede pur sempre, per quanto attiene all’autonomia di diritto privato delle federazioni, nel consenso degli associati, anche se tale potere si esercita, come sempre avviene nei gruppi organizzati secondo il modello prefigurato nel libro I del c.c. , attraverso il compimento di atti negoziali strutturalmente diversi dal contratto sociale, quali sono appunto le deliberazioni dell’assemblea46

.

Dagli artt. 15 e 16 d.lgs. n. 15/2004, si ricavano anche gli organi necessari delle Federazioni sportive. Tali organi restano in carica per quattro anni e sono:

a) il Presidente;

può essere eletto per due mandati esecutivi o per ulteriori mandati qualora raggiunga, ex art 16 comma 4 d.lgs. n. 15/2004, una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi; può essere, inoltre, rieletto per un terzo mandato esecutivo, secondo la

46

R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali

58

statuizione del comma 3 dell’art 16 d.lgs. n. 15/2004, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

b) l’organo di amministrazione federale;

per la cui composizione è prevista la necessità che sia garantita la presenza, in misura non inferiore al 30%, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla Federazione interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Statuti delle singole federazioni c) l’assemblea elettiva degli organi direttivi.

Per meglio approfondire la nostra analisi sulle federazioni sportive prendiamo ad esempio la Federazione Italiano Giuoco Calcio (FIGC).

3.5.1 LA FIGC (FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO)

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata fondata il 16 Marzo 1898 a Torino e il suo attuale presidente è Carlo Tavecchio. Nello stesso anno della sua fondazione la Federazione organizzò il primo campionato di calcio italiano: si trattò di un torneo disputatosi a Torino in una sola giornata, che venne vinto dal Genoa. La Federazione fu riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e fa parte dell'UEFA sin dalla nascita della confederazione europea, avvenuta nel 1954. La FIGC, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)47, ha sede a Roma, mentre l’attività legata alla nazionale di calcio ma anche le varie attività

47

59

riguardanti istruzione, formazione, abilitazione, inquadramento ed aggiornamento dei tecnici autorizzati a prestare attività nell'ambito dell'organizzazione federale, si svolge nel Centro Tecnico di Coverciano (FI).

Della FIGC fanno parte 7 componenti tra Leghe ed Associazioni: 1. Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A); 2. Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B); 3. Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO) ; 4. Lega Nazionale Dilettanti (LND) ;

5. Associazione Italiana Calciatori (AIC);

6. Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC); 7. Associazione Italiana Arbitri (AIA).

La FIGC dirige e organizza l'attività della nazionale maggiore di calcio e delle nazionali giovanili. La federazione inoltre supervisiona e controlla i campionati professionistici (Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro), i campionati a carattere dilettantistico di livello interregionale, Calcio a 5 e quello femminile (Serie D, Calcio a 5, calcio femminile), a livello regionale attraverso i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali e Locali. Promuove anche i tornei e le attività riservate ai settori giovanili.

Di seguito si riporta l’art. 2 dello Statuto FIGC, recante i Principi fondamentali:

- La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell’UEFA, del CIO, del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione;

60

- La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia;

- La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva;

- La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale;

- La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza;

- Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1. Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2. Le Norme Organizzative Interne Federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

61

Nel documento FALLIMENTO E SOCIETA' SOPORTIVE. (pagine 53-61)