• Non ci sono risultati.

FALLIMENTO E SOCIETA' SOPORTIVE.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "FALLIMENTO E SOCIETA' SOPORTIVE."

Copied!
185
0
0

Testo completo

(1)

1

INDICE

PREFAZIONE

p.5

CAPITOLO

1.

NOZIONE

DI

SPORT

ED

EVOLUZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

p.7

1.1 Nozione di sport: da disciplina puramente di

svago e dilettantistica, ad attività agonistica e

professionistica

p.7

1.2 Evoluzione della pratica sportiva: cenni storici

p.9

CAPITOLO 2. ORDINAMENTO GIURIDICO

SPORTIVO

p.15

2.1 I tre aspetti del diritto sportivo

p.15

2.2 L’ordinamento giuridico sportivo

p.16

2.3 Principali leggi applicate in ambito sportivo

p.19

(2)

2

2.5 Autonomia dell’ordin

amento sportivo rispetto a

quello ordinario (ai sensi della legge n.280/2003)

p.23

2.6 La giustizia sportiva: tra autonomia e connessione

con la giustizia ordinaria

p.27

CAPITOLO 3. SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO

SPORTIVO. GLI ORGANI DELLO SPORT E DEL

CALCIO,

LE

ISTITUZIONI

SPORTIVE

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

p.35

3.1

Il CIO

p.36

3.2

La FIFA

p.39

3.3

La UEFA

p.44

3.4

Il CONI

p.48

3.5 Le Federazioni Sportive Nazionali

p.53

3.5.1 La FIGC

p.58

3.6 Le Discipline Sportive Associate

p.61

3.7 Gli Enti di Promozione Sportiva

p.63

3.8 Le Leghe

p.67

(3)

3

CAPITOLO 4. SOCIETA’ SPORTIVE E LORO

EVOLUZIONE

p.72

4.1 Le Associazioni Sportive Dilettantistiche: l’art.90

legge 27 dicembre 2002, n.289 (finanziaria 2003)

p.72

4.2 Le Società Sportive Professionistiche, evoluzione

della disciplina: dalla riforma federale del 1966 alla

legge 23 marzo 1981, n.91 (e sua successiva

modifica con legge n.586/1996)

p.87

4.2.1 Dalla riforma FIGC del 1966 alla legge

n.91/1981

p.87

4.2.2 La legge n.91\1981 e la causa non lucrativa

delle società sportive

p.93

4.2.3Dalla legge n.91/1981 alla legge n.586/1996 p.101

4.3 Attuale

disciplina

delle

società

sportive

professionistiche:

tra

normativa

speciale

e

codicistica

p.113

CAPITOLO 5. LA PARTICOLARE DISCIPLINA

DEL

FALLIMENTO

DELLE

SCOCIETA’

SPORTIVE

p.138

(4)

4

5.1.1 Il fallimento

p.141

5.1.2 il concordato preventivo: liquidatorio e in

continuità

p.148

5.2 Disciplina attuale del fallimento delle società

sportive professionistiche e disciplina precedente

alla costituzione delle società sportive in forma di

società

di

capitali:

la

questione

della

assoggettabilità delle società sportive alle procedure

concorsuali

p.155

5.3 Conseguenze del fallimento di una società di

calcio professionistica: il trasferimento del titolo

sportivo

p.162

5.4 Il “fallimento pilotato”, una particolare ipotesi a

cui sempre più spesso si fa riferimento nel mondo

del calcio; difficoltà di concreta applicazione di tale

procedura

p.168

CONCLUSIONI

p.172

(5)

5

PREFAZIONE

Il fenomeno dello Sport occupa una posizione di primo piano nel panorama sociale ed economico moderno, sia nazionale che internazionale. Da questo emerge la necessità che esso sia organizzato sulla base di criteri e regole che devono garantire le condizioni della sua praticabilità (per tutti), in un contesto di correttezza giuridica, prima che sportiva.

Specificamente il sistema sportivo ha bisogno di uno studio approfondito e di una disciplina di questo settore da parte del diritto anche alla luce del sensibile incremento dei casi di fallimento che affliggono molte società sportive, in particolar modo quelle del calcio professionistico e della rilevanza sociale e mediatica di queste crisi “patologiche” delle società calcistiche.

Obiettivo di questa tesi è quello di andare ad analizzare gli aspetti specifici e speciali delle Società Sportive evidenziando la loro evoluzione storica nel passaggio da Società Sportive Professionistiche a Società di capitali per arrivare ad approfondire la peculiare disciplina del fallimento delle società sportive calcistiche.

Il primo e secondo capitolo del presente lavoro si soffermano sulle origini delle società sportive, i tratti organizzativi ed istituzionali dei soggetti dell’ordinamento sportivo e gli ordinamenti giuridici.

Il terzo capitolo è dedicato all'analisi dei soggetti dell'ordinamento sportivo, dalla nascita del Coni e la sua struttura a quella delle varie federazioni sportive e leghe, analizzando la natura giuridica di questi enti per arrivare poi ad approfondire la loro evoluzione storica.

Il quarto capitolo tratta gli aspetti specifici delle società sportive e la loro evoluzione. Dopo una analisi della natura giuridica delle

(6)

6

associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e della loro differenza, si passano in rassegna le evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema, concentrando l’attenzione sulla legge del 23 marzo del 1981 n. 91, che costituisce il primo e principale intervento del legislatore in materia di diritto sportivo, e sulle sue successive modificazioni tramite legge n.586/1996. Oggetto di una attenta analisi sarà anche l’ art 90, legge n.289/2002 riguardante la particolare disciplina delle società sportive dilettantistiche.

Infine il quinto ed ultimo capitolo entra nel cuore del problema dello squilibrio della gestione economico-finanziaria che colpisce molte società sportive. In special modo è esaminata la disciplina attuale del fallimento delle società sportive professionistiche confrontandola con la disciplina precedente alla costituzione delle società sportive in forma di società di capitali, con richiamo alla “legge fallimentare”.

Di particolare rilievo è l’analisi del c.d. “fallimento pilotato”, una ipotesi a cui sempre più spesso si fa riferimento nel mondo del calcio e l’ estrema difficoltà di concreta applicazione di tale procedura.

(7)

7

CAPITOLO 1

NOZIONE DI SPORT ED EVOLUZIONE DELLA

PRATICA SPORTIVA

1.1 NOZIONE DI SPORT: DA DISCIPLINA PURAMENTE DI

SVAGO E DILETTANTISTICA, AD ATTIVITA’ AGONISTICA E PROFESSIONISTICA

Non è facile ricavare una definizione chiara e univoca del termine “sport” a causa dell’ampiezza con il quale tale termine viene adoperato, che tende ad abbracciare una attività ludica, ma anche educativa e talora professionale.

Infatti, se guardiamo alla nozione che possiamo ricavarne da vocabolari ed enciclopedie, notiamo che l’“attività sportiva” viene spesso classificata come una attività intesa a sviluppare le capacità fisiche e insieme psichiche dell’individuo. Essa però viene altresì descritta come il complesso degli esercizi e delle manifestazioni in cui tale attività si realizza, praticati nel rispetto di regole codificate da appositi enti, sia per spirito competitivo (differenziandosi così dal giuoco in senso proprio), sia, fin dalle origini, per mero divertimento e senza quindi quel carattere di necessità e di obbligo proprio di ogni attività lavorativa1.

1

estratto da Enciclopedia Treccani 2017: http://www.treccani.it/enciclopedia/sport

(8)

8

Per quanto attiene all’ evoluzione del suo significato terminologico, non essendo chiara l’etimologia di questo vocabolo, possiamo comunque ipotizzare che la parola di stampo inglese “sport” discenda dal francese antico “déport”, da cui a sua volta deriva l’italiano “diporto”.

Andando a ritroso nei secoli, infatti, è possibile porre in evidenza come l’attività sportiva abbia avuto origini puramente ludiche e ricreative, indicando dapprima il generico passatempo o il divertimento all’aperto, poi l’attività fisica mirante all’efficienza corporale (ora meglio definita col termine “educazione fisica”), infine ognuna di quelle discipline atletiche che impegnano energie fisiche e talvolta psicofisiche con fini ricreativi e salutistici.

Tale applicazione fisica eseguita, a differenza del lavoro, solo per svago, senza il carattere di obbligatorietà e necessità e senza guadagno, in seguito prenderà il nome di “sport dilettantistico”, ossia una disciplina esercitata appunto per puro diletto, in modo marginale rispetto all’occupazione lavorativa principale del praticante, e totalmente sprovvista di lucro.

Progredendo con gli anni, alla pratica dilettantistica dello sport si affiancò la sua pratica professionistica: ciò accade quando l’atleta rende la pratica sportiva l’attività prevalente, se non esclusiva, della propria esistenza, quando riceve un compenso da tale pratica, e quando al servizio del singolo sportivo o della squadra-team in cui esercita la attività sportiva viene allestita una complessa organizzazione economica, amministrativa e scientifico-sanitaria.

Quindi possiamo definire lo sport “professionistico” come una attività sportiva ma, a differenza dello sport “dilettantistico”, praticata con le forme della continuità e come attività esclusiva remunerata, secondo

(9)

9

precisi impegni contrattuali non occasionali, al pari di una attività lavorativa2.

1.2 EVOLUZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA: CENNI STORICI

Sin da epoche remote numerose attività atletiche furono praticate nel mondo antico, sia in Oriente sia in Occidente , con carattere ora sacrale, ora educativo, ora agonistico o come forma di preparazione militare. Fu per la prima volta in Grecia, durante la civiltà ellenica, che lo sport assunse le caratteristiche di un fenomeno di larga diffusione e di costume, per taluni aspetti simile a quello dei tempi moderni, sia per numero e importanza delle competizioni, sia per il loro accurato regolamento. L’evoluzione dello sport in Grecia coincise fondamentalmente con la storia delle Olimpiadi Classiche, comprendenti gare di corsa, lotta, pugilato e competizioni ippiche. Esse si prolungarono per circa dodici secoli: dalla prima edizione del 776 a.C. all’ultima del 393 d.C..

Tre motivi di fondo ispirarono il movimento sportivo in Grecia: il primo, di carattere eugenetico e religioso, atteneva alla concezione ellenica dell’uomo come misura di tutte le cose e dunque anche della natura; il secondo, di carattere estetico, nasceva dal culto della bellezza e quindi del corpo umano come suo simbolo concreto; il terzo motivo, di carattere funzionale, concerneva l’educazione militare della gioventù. Anche se inizialmente le Olimpiadi classiche erano caratterizzate da un accentuato aspetto esclusivamente ludico, in seguito la specializzazione

2

T. BONGO, Lo sport professionistico tra ordinamenti e business, in

Complementi di diritto dell’economia, a cura di Mauro Giusti e Elisabetta

(10)

10

degli atleti per la conquista degli allori olimpici e una graduale decadenza dei costumi portarono al professionismo. All’affermazione di questo primo esempio storico di pratica professionale dello sport contribuì anche la formula olimpica secondo cui, insieme al vincitore della competizione, si onorava anche la città di cui egli era originario (infatti, ogni polis di una certa rilevanza era dotata di impianti di notevoli dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive e l’allenamento degli atleti). Inizialmente le città così celebrate si limitarono a provvedimenti simbolici in favore dei propri campioni, che poi si evolsero in riconoscimenti sempre più concreti come l’esenzione dalle imposte, l’alimentazione a spese dell’amministrazione cittadina, fino ad arrivare a un vero e proprio premio in denaro (sino ad un ammontare di 500 dracme).

Nell’Italia antica l’attività sportiva non conobbe lo sviluppo e la ricchezza di motivazioni mostrati in Grecia. Degni di nota in tal senso sono solamente gli Etruschi, che celebravano giochi sportivi per lo più in occasione di cerimonie funebri, ma anche nell’ambito di spettacoli organizzati dalle comunità in concomitanza di solennità cittadine e di particolari eventi politici. In tutte queste circostanze, accanto a gare simili a quelle note anche nel mondo greco (corsa, pugilato, competizioni ippiche), erano comuni danze, esibizioni di acrobati e giocolieri e combattimenti cruenti, che ci rivelano una spiccata inclinazione di quel popolo verso l’elemento ludico e spettacolare. In epoca Romana, durante l’età repubblicana, le singole attività sportive erano largamente praticate esclusivamente per una esigenza di formazione militare: corsa, salto, lancio del disco e del giavellotto erano le specialità più diffuse prima dell’era cristiana, quando cominciarono a essere organizzate manifestazioni sportive di stampo greco. Più tardi, in età imperiale, si affermarono i giochi circensi, il cui contenuto sportivo era solo relativo, mentre prevalevano le caratteristiche di uno spettacolo cruento: lotta, pugilato, pancrazio, ma soprattutto scontri armati uomo

(11)

11

contro uomo (ludi gladiatori) e uomo contro belva (venationes), nonché corse di bighe e quadrighe, erano le specialità più seguite e praticate in anfiteatri di notevoli dimensioni di cui erano dotate le più importanti città latine (tra cui impossibile non citare il celebre “Anfiteatro Flavio” o “Colosseo” in Roma). Questi spettacoli, già in grave decadenza con l’indebolirsi del dominio romano, e combattuti aspramente dal cristianesimo, sono praticamente scomparsi quando cadde l’Impero d’Occidente, e solo poco più a lungo durarono nell’Impero d’Oriente, dove nel 520 d.C. l’imperatore Giustino decretò infine la soppressione di tali giochi.

In epoca alto medioevale l’attività sportiva fu quasi del tutto trascurata, ma una notevole ripresa si registrò nel periodo dei Comuni, soprattutto per l’equitazione, che dava luogo a giostre e tornei talvolta degeneranti in manifestazioni sanguinose.

E’ comunque con il Rinascimento che lo sport, non più legato a presupposti di ordine etico e religioso, cominciò ad affermarsi con le sue caratteristiche attuali.

Nelle corti rinascimentali italiane gli allievi, oltre che nelle lettere, venivano educati alla pratica dell’equitazione, del tiro con l’arco, della scherma e della lotta.

A partire dal ‘700, in particolare in Gran Bretagna, si cominciarono a porre le basi regolamentari per la pratica di molti sport e si dette inizio anche all’esercizio di altre e innovative discipline sportive.

Proprio In Inghilterra, infatti, nel 1886 J. S. Douglas, marchese di Queensberry , formulò un regolamento, che resta tuttora alla base delle norme del pugilato moderno e, un secolo prima (nel 1780), lord Derby istitui’ la classica corsa ippica che porta tutt’oggi il suo nome. Ancora in Gran Bretagna nel 1856 si disputò la prima competizione di canottaggio: l’ormai tradizionale regata tra le università di Oxford

(12)

12

e Cambridge; infine come non ricordare che anche il calcio moderno (il Football) ha le sue origini in Inghilterra, per la larga diffusione di tale pratica sportiva nei collegi universitari del Regno Unito. Ciò portò in seguito, nel 1863, alla fondazione della Football Association (the F.A.), prima e modello di tutte le federazioni calcistiche mondiali.

A suggello della rinascita del movimento sportivo un po’ in tutti i paesi avanzati, nel 1894, il barone De Coubertin ripristinò, durante un congresso alla Sorbona di Parigi, i Giochi Olimpici, che ebbero luogo nella loro prima versione moderna ad Atene nel 1896. Tali manifestazioni si svolgono ancora adesso ciclicamente in Stati di tutto il globo terrestre, destando un interesse e raccogliendo un seguito planetario.

Nei primi secoli del ‘900, e soprattutto nel periodo tra il primo dopo guerra e l’inizio del secondo conflitto mondiale, l’attività sportiva viene concepita per lo più come attività formativa del carattere e del fisico dell’individuo. In particolar modo in Italia e in Germania, a causa di particolari ideologie, l’“educazione fisica” venne resa obbligatoria all’interno delle scuole e delle colonie estive e ogni giovane ragazzo aveva l’obbligo di praticare una attività sportiva e di partecipare a competizioni specificamente organizzate.

Dal secondo dopoguerra in poi il movimento sportivo è andato acquistando un rilievo sempre crescente nella vita sociale di ciascun paese e ha assunto una dimensione universale. Lo sport costituisce, infatti, l’unico ‘alfabeto’ comune tra popoli e nazioni di diverse dimensioni economiche, politiche e culturali. Della sua importanza e dei vantaggi che lo sport può offrire alla gioventù si sono resi conto i vari governi, che si pongono l’obiettivo di approntare sempre maggiori strutture e risorse per la sua diffusione e la sua pratica.

Questa universalità di intenti trova la sua massima espressione sia nelle competizioni internazionali, prima fra tutte i Giochi Olimpici (estivi e

(13)

13

invernali), sia in manifestazioni sportive a carattere regionale: Giochi del Commonwealth, Giochi Panamericani, Giochi Panasiatici, Giochi Panafricani, Giochi del Mediterraneo. Inoltre sono sempre più importanti e frequenti manifestazioni internazionali nei singoli sport e nelle singole discipline: campionati mondiali di calcio, campionati mondiali di atletica, Coppa Davis di tennis, Coppa America di Vela, etc. Negli ultimi decenni una crescente attenzione è stata riservata anche alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive per soggetti portatori di disabilità psicofisiche e sensoriali. Lo sport ha così assunto una ulteriore e importantissima funzione di integrazione sociale e di miglioramento della qualità vita dei “diversamente abili” che troppo spesso vengono ingiustamente posti ai margini della società moderna. Infatti, se in un primo momento la pratica sportiva è stata intesa soprattutto come evoluzione della fase terapeutico-riabilitativa del disabile, ben presto essa si è venuta affermando anche come attività agonistica, senza per questo perdere di vista l’obiettivo dell’integrazione sociale del singolo atleta. In campo internazionale la principale manifestazione sportiva riservata ai diversamente abili è rappresentata dalle “Paralimpiadi”, che si disputano sin dal 1960 (“Roma 1960”) al termine delle Olimpiadi, nel medesimo paese organizzatore della rassegna olimpica3.

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una ulteriore evoluzione del fenomeno sportivo, che trae origine dalla “commercializzazione” dello sport.

Le attività sportive risultano ormai legate alla logica del mercato, tanto sotto il profilo della organizzazione delle gare quanto sotto quello della loro trasmissione audiovisiva e della pubblicità che la accompagna.

3

estratto da Enciclopedia Treccani 2017: http://www.treccani.it/enciclopedia/sport

(14)

14

Sempre maggiore importanza rivestono società di investimento e manager che traggono profitto attraverso lo sfruttamento delle doti e dell’immagine degli atleti più bravi e famosi. Tutto questo ha fatto si che lo sport, costituendo un importante veicolo di investimento di grandi risorse economiche, abbia assunto un’enorme rilevanza a livello globale, soprattutto a seguito del repentino sviluppo di grandi paesi quali Cina, India, Russia, per i quali lo sport rappresenta un volano per la crescita sociale ed economica interna4 .

4 F. FIGAUX, Il diritto disciplinare dello sport, in Riv. Dir. Sport., 1997, 386

(15)

15

CAPITOLO 2

ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

Passiamo ora brevemente ad analizzare quella branca del diritto di recente sviluppo, che si pone il compito di sovrintendere e regolare il mondo dello sport in ogni suo aspetto, al fine di uniformare la disciplina di questo settore sia a livello nazionale che internazionale.

2.1 I TRE ASPETTI DEL DIRITTO SPORTIVO

Con la locuzione “diritto sportivo” si indicano, nella prassi e nella

scienza giuridica, tre diversi aspetti di un medesimo fenomeno. In senso proprio il termine diritto sportivo indica il complesso delle

norme, delle regole e delle prescrizioni che promanano dalle fonti

tipiche delle istituzioni sportive nazionali e internazionali. In una seconda accezione, più ampia ma strettamente collegata alla

precedente, l’espressione diritto sportivo è riferita non solo al mero aspetto della normazione, ma anche a quello degli istituti, degli atti, dei soggetti e delle organizzazioni attinenti alla fenomenologia giuridica del mondo sportivo. Infine, secondo una terza prospettiva, il diritto sportivo individua quella parte della legislazione e della normativa statale che

disciplina la materia sportiva all’interno dei singoli paesi. L’origine del diritto sportivo, inteso sia come normazione tipica delle

istituzioni sportive, sia come complesso di svariati elementi costitutivi, ha avuto origini piuttosto recenti, nella seconda metà del XIX sec., allorché furono create le prime associazioni sportive, poi riunite in

(16)

16

federazioni sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Ancora più recente è la comparsa del diritto sportivo inteso quale particolare settore della legislazione statale, in quanto l’interesse dei poteri pubblici verso lo sport si è rivelato piuttosto tardi, e cioè soltanto quando lo sport ha iniziato ad assumere una dimensione socialmente ed economicamente ragguardevole.

2.2 L’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

Ogni qualvolta due o più individui si vanno ad aggregare (formando una squadra, una città, una Nazione, ecc.) occorrono delle regole che gestiscano quel determinato gruppo di persone e che creino una serie di diritti e doveri che bilanciandosi puntino al benessere della collettività. Nel caso le regole riguardino una Nazione possiamo chiamare questo insieme di regole “ordinamento giuridico generale” che ha come scopo il così detto bene comune ed è contraddistinto dal concorso di tre fattori: a) una pluralità di persone; b) una normazione; c) una organizzazione 5. Nel caso in cui invece le regole riguardino una squadra di calcio, un team di ciclismo, ecc. siamo di fronte ad un ordinamento particolare, il quale si rivolge al conseguimento di un interesse specifico. Infatti nello studio e nell’elaborazione del diritto sportivo il maggior problema dottrinale, non privo tuttavia di cospicui riflessi pratici, è senza dubbio rappresentato dalla configurabilità di un vero e proprio “ordinamento giuridico sportivo”, in aderenza alla nota teoria sulla “pluralità degli ordinamenti giuridici”6. La maggioranza della dottrina e buona parte

5

M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. Trim. Dir.

Pubbl., 1958, pag. 219

6

(17)

17

della giurisprudenza sono ormai orientate nel senso di riconoscere l’esistenza di un ordinamento giuridico sportivo con caratteristiche di autonomia e di originarietà, anche se poi si tende ad applicare nelle organizzazioni sportive i tre elementi generalmente ritenuti costitutivi e tipici di ogni ordinamento giuridico, ossia: “plurisoggettività” , “normazione" , e “organizzazione”7

, andiamo quindi a ritrovare all’interno dell’ordinamento sportivo le stesse caratteristiche dell’ordinamento generale.

Con “plurisoggettività” si intende la presenza di un certo numero di soggetti destinatari delle norme proprie dell’ordinamento. Nell’ordinamento sportivo i soggetti possono essere persone fisiche (atleti, dirigenti, giudici, ausiliari, sostenitori), raggruppamenti associativi (associazioni, circoli, club, sezioni) o altre entità eterogenee (giornali, case editrici sportive, imprese produttrici di oggetti sportivi). Tali soggetti, uniti dal perseguimento della comune finalità di migliorare i risultati atletici e attuare così il ‘progresso sportivo’, entrano a far parte dell’ordinamento attraverso un atto formale denominato tesseramento per le persone fisiche e affiliazione per le entità associative. All’interno delle singole categorie soggettive esistono poi svariate differenziazioni che possono riguardare lo status personale (per es., atleti dilettanti e professionisti, juniores e seniores e simili) o il valore sportivo desunto da fatti classificatori (per es., società di serie A, B, C).

La locuzione “normazione” sta ad indicare il complesso delle norme gerarchicamente ordinato in un sistema volto a regolamentare ogni fatto ritenuto rilevante all’interno dell’ordinamento. L’ordinamento è costituito da un complesso di prescrizioni, contenute in atti giuridicamente individuati (statuti, regolamenti organici e tecnici) che

7 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir.

(18)

18

stabilisce diritti, obblighi, poteri e facoltà in capo ai soggetti. Questo insieme di norme dà vita, attraverso mutue interconnessioni, a un ‘sistema’ gerarchicamente strutturato e culminante in alcuni principi fondamentali (ad es.: lealtà sportiva, uguaglianza tra i competitori) che, articolandosi per norme subordinate, garantiscono l’integrazione e la completezza dell’ordinamento.

L’”organizzazione”, infine, rappresenta il complesso degli apparati nazionali e internazionali addetti alla cura dello sport e dotati di funzioni normative, di poteri autorganizzativi, oltre che di potestà punitive e di composizione dei conflitti interni. L’organizzazione è forse l’elemento più importante dell’ordinamento sportivo poiché, oltre a rendere possibile l’azione dei soggetti dell’ordinamento sportivo, esercita su di essi un potere-autorità che limita la libertà di ciascuno in nome dell’interesse collettivo; e ne è anche l’aspetto più appariscente, in quanto quello sportivo è un mondo traboccante di istituzioni di ogni genere (federazioni, unioni, leghe, comitati). All’interno dell’ordinamento sportivo quindi possiamo trovare sia regole tecniche, quali i regolamenti di gioco contenenti tutte le informazioni su come si svolge concretamente l’attività, che disposizioni disciplinari, ove sono elencate le sanzioni che vengono comminate a chi non rispetta le regole del gioco, del fair play, oppure si rende protagonista di comportamenti non consoni alla manifestazione o contrari alle regole di ordine pubblico e buon costume.

Per rendere effettive ed efficaci le regole viene messa in atto una sinergia tra poteri istituzionali statali (es. forze di polizia) e poteri arbitrali (es. l’arbitro e i suoi assistenti) che vigilano sul corretto svolgimento dell’evento e che hanno il dovere di far rapporto agli organi amministrativi e giudiziari, in modo che essi possano mettere in atto tutte le dovute procedure per punire chi non rispetta le regole. Nell’elencare le varie regole che sono presenti nell’esercizio di un’attività sportiva non dobbiamo dimenticare le norme anti-doping che

(19)

19

sono uno strumento essenziale per contrastare il fenomeno dell’abuso di sostanze dopanti, proibite per legge, che oltre a minare la salute dell’atleta inquinano la competizione sportiva falsandone i valori reali ed i risultati conseguiti dagli atleti stessi.

2.3 PRINCIPALI LEGGI APPLICATE IN AMBITO SPORTIVO

Passiamo ora ad analizzare in breve quali leggi statali sono state emanate dal legislatore nazionale per regolamentare la vita sportiva nel nostro Paese. Per farlo non possiamo però prescindere da un’analisi diacronica dei rapporti intercorsi tra lo Stato e le varie associazioni sportive che progressivamente andavano a nascere e poi evolversi, anche grazie ai sempre maggiori rapporti che si venivano a creare con l’autorità statale.

Le prime associazioni sportive, nate nella seconda metà del XIX secolo tra gli stessi atleti, avevano come unico scopo l’esercizio in comune dell’attività sportiva. Questi organismi si sono poi trasformati progressivamente in enti in cui il coinvolgimento degli interessi economico-patrimoniali è rilevante fino ad arrivare alla attuale dimensione di business con importanza nazionale ed internazionale. Una autorevole dottrina8 descrive il processo diacronico dei rapporti tra Stato e sport individuando tre fasi principali:

Una prima fase (seconda metà dell’ottocento) in cui «si assiste alla nascita spontanea della comunità sportiva organizzata, caratterizzata fin da allora da una propria normazione, sia pure embrionale, e da proprie

8

A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento

(20)

20

strutture. In questa fase l’ordinamento giuridico nazionale si disinteressa sostanzialmente al fenomeno sportivo, in quanto l’attività sportiva viene considerata favorevolmente come attività individuale, svolta a fini di svago, di addestramento, di sanità».

Nella seconda fase (prima metà del Novecento) «si ha una decisa presa di coscienza del fenomeno sportivo da parte dell’ordinamento generale. Si comincia a pensare all’ordinamento sportivo come ordinamento giuridico in senso tecnico. Viene emanata la L. n. 426 del 16 febbraio del 1942 che, riconoscendo al CONI natura di ente pubblico, attua il più importante collegamento tra ordinamento sportivo e ordinamento generale».

Infine nella terza fase «il fenomeno sportivo assume punte di collegamento con altri tipi di interessi prevalentemente di natura economico-patrimoniale. L’associazione sportiva si trasforma da organismo associativo libero in impresa sostanzialmente commerciale... Si ha la presa di coscienza del professionismo sportivo e dei suoi problemi di tutela giuridica ed economica... Si impone una maggiore presenza statale nel settore, cui si collega inevitabilmente un restringimento dell’area di libertà e di autonomia dell’ordinamento sportivo a vantaggio di quello statale».

Nell’ottica di questa evoluzione numerosi sono stati gli interventi legislativi statali che hanno modificato la struttura del fenomeno sportivo in Italia, di cui qui di seguito ci limitiamo a riportare i principali:

L. n. 426/1942, la quale attribuisce al CONI natura di Ente pubblico, affidandogli i compiti di presiedere all’organizzazione e al potenziamento dello sport, definendo le federazioni sportive nazionali come organi del CONI;

(21)

21

D.P.R. n. 530/1974, contenente il regolamento di attuazione della L. n. 426/1942, ora D.P.R. 28 marzo 1986;

L. n. 91/1981, concernente norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti; Tale disposizione risulta essere un baluardo fondamentale in quanto attribuisce importanti poteri alle federazioni nazionali dei vari sport ovvero: 1) il potere di affiliazione (la società sportiva senza affiliazione non può essere iscritta nel Registro delle Imprese e pertanto non può svolgere la propria attività.); 2) il potere di chiedere lo scioglimento della società in caso di gravi irregolarità gestionali; 3) il potere di approvazione delle federazioni sulla gestione in genere e sugli atti di straordinaria amministrazione; 4) il potere di ottenere dalle società di capitali la comunicazione di ogni avvenuta variazione dello statuto o dei cambiamenti degli amministratori/revisori dei conti9;

L. n. 398/1991, riguardante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Legge Costituzionale n. 3/2001 riguardante il rovesciamento del criterio di riparto delle materie di competenza legislativa regionale e statale: ai sensi dell’art 117 della Costituzione in materia sportiva gli enti locali hanno competenza legislativa concorrente;

L. n. 280/2003, che riconosce l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale e ne delimita i limiti di autonomia10.

L. n. 146/2014 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive,

9

data la centralità della normativa in questione ai fini della nostra analisi, se ne rinvia l’approfondimento al quarto capitolo della presente Tesi

10

(22)

22

di riconoscimento della protezione internazionale, nonché' per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno11.

2.4 ATTI INTERNI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO

Le normative nazionali emanate dal legislatore devono essere accompagnate necessariamente da disposizioni interne all’ordinamento sportivo che, a volte recepiscono e integrano le disposizioni statali, a volte, nella maggior parte dei casi, sono indipendenti e servono per il normale svolgimento dell’attività sportiva e la sua gestione. I principali atti emanati dagli organi sportivi sono:

- Statuto del CONI;

- Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate;

- Statuti delle varie Federazioni sportive;

- Regolamenti delle discipline sportive (norme tecniche);

- Decreti legge di modifica statutaria o recepimento delle norme statali emanati dal CONI;

- Principi di giustizia sportiva; - Codice di giustizia sportiva; - Normativa antidoping.

11

è solo l’ultimo di una serie di disposizioni in materia di contrasto alla violenza nello sport

(23)

23

2.5 AUTONOMIA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO RISPETTO

A QUELLO ORDINARIO (AI SENSI DELLA LEGGE 280/2003)

L’ordinamento sportivo può essere definito come “un insieme organico di regole (tecniche e disciplinari) applicabili alle diverse federazioni sportive ed ai differenti soggetti (atleti e non) operanti al loro interno; un ordinamento giuridico autonomo operante all’interno di quello statale e che, dal punto di vista istituzionale, vede collocato al vertice un ente pubblico, il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), al quale fanno capo le diverse federazioni sportive …”12. Si ritrovano dunque all’interno dell’ordinamento sportivo le stesse caratteristiche dell’ordinamento generale, ma la relazione tra i due ordinamenti è improntata ad un rapporto di autonomia, nonostante l’indubbia derivazione dell’ordinamento sportivo da quello ordinario.

Siffatta autonomia è sancita in particolare dalla legge n. 280/2003, all’art 113, con l’avvertenza però che trattasi pur sempre di un’autonomia che deve soggiacere a dei limiti, essendo comunque l’ordinamento sportivo, per certi profili, subordinato all’ordinamento generale14. Pertanto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo è “temperata” dall’eventuale rilevanza, nel contesto dell’ordinamento

12

M.R. SPASIANO, La giustizia sportiva innanzi al giudice amministrativo:

problemi aperti, in Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Milano, Giuffrè, 2009, pag. 103-116

13

legge n.280/2003, art 1, comma 1: “La Repubblica riconosce e favorisce

l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”

14

legge n.280/2003, art 1, comma 2: “I rapporti TRA L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA sono regolati

in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”

(24)

24

generale, di situazioni soggettive che vengano in considerazione contestualmente allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale concetto viene sottolineato da un autorevole autore, secondo cui: «l’ordinamento sportivo si pone doverosamente all’interno di una dimensione derivata e non originaria, questo comporta che l’ordinamento sportivo nazionale si scontri inevitabilmente con l’ordinamento statale, proprio perché agisce nel territorio dello Stato; il primo è infatti un ordinamento che deriva da quello statale, che, oltre a tollerarlo, deve conferirgli il carattere della giuridicità. L’ordinamento sportivo nazionale è dunque un ordinamento giuridico di settore che, anche se non dotato di sovranità, è caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia»15.

L’ordinamento sportivo tende quindi a rivendicare propri spazi “decisionali” all’interno del proprio ambito, riguardo alla determinazione delle regole “tecniche” e “di settore”, cui devono attenersi i membri del medesimo.

La stessa legge n.280/2003, al successivo art. 2, stabilisce che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Viene, pertanto, confermata ancora una volta l’autonomia dell’ordinamento sportivo, e la conseguente insindacabilità, da parte del

15

M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in

(25)

25

Giudice statale, nell’ambito delle decisioni “tecniche”, per le quali occorre una particolare competenza. Quindi, in base a questa normativa, presso tutte le Federazioni nazionali devono essere istituiti organi di giustizia sportiva che siano scelti sulla base di criteri obiettivi di professionalità, terzietà ed imparzialità, il cui mandato sia indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. La giustizia sportiva, luogo in cui si manifesta maggiormente l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non può però prescindere, in ottemperanza del secondo comma dell’art. 1 legge n.280/2003, dall’applicazione dei princìpi in materia di “giusto processo”, di cui all’art. 111 Costituzione. Nel rispetto di detti principi il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione 22 ottobre 2003, ha approvato i “principi di giustizia sportiva”, che devono essere recepiti nei regolamenti delle singole Federazioni, e dai quali risulta evidente il recepimento del principio del giusto processo nell’amministrazione delle controversie in ambito sportivo.

Da sottolineare l’importanza che riveste la teoria del “pluralismo giuridico” nella genesi della legge n.280/2003, e quindi ai fini dell’affermazione della tesi sull’ autonomia dell’ordinamento sportivo. Il “Principio Pluralista” trova fondamento nella Costituzione, in particolare nell’art 2 Cost., a tenore del quale «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», ma anche negli art 3 e 18 Cost., secondo cui: «E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del Paese (art 3, comma 2, Cost.)», e «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (art 18, comma 1, Cost.)». Le norme citate affermano il principio

(26)

26

della libertà delle formazioni sociali nei confronti dello Stato, in quanto veicolo per il riconoscimento e la promozione dei diritti personali individuali. Infatti, secondo un’autorevole dottrina “all’interno della Costituzione il principio pluralistico viene configurato in modo tale da costituire la negazione di ogni forma di totalitarismo statuale, ma anche di ogni forma di organicismo, dato che le formazioni sociali vengono così garantite e tutelate, ma non per salvaguardare un valore ad esse intrinseco, bensì in quanto funzionali alla piena esplicazione dei diritti della persona”16. La centralità del pluralismo giuridico ai fini della elaborazione della stesura della legge n.280/2003 è stata rimarcata da ampia parte della dottrina: alcuni autori definiscono il principio pluralista proprio come “l’architrave su cui si fondano i presupposti (teorici) del diritto sportivo”17

, ma anche altri studiosi ricostruiscono i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo (e di conseguenza quelli tra giustizia statale e giustizia sportiva) sulla base della teoria della pluralità degli ordinamenti18. D’altro canto anche la giurisprudenza non ha omesso di far presente l’importanza del pluralismo giuridico come principio fondante dell’ordinamento sportivo, circostanza che si evince espressamente dalla Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione della stessa legge n.280/2003, che si apre proprio con un espresso richiamo a questa teoria: “L’ordinamento sportivo – inteso quale insieme organico di regole tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni sportive – è tradizionalmente

16

G.MANFREDI, La pluralità degli ordinamenti giuridici nella costituzione

italiana, in AA.VV., studi in onore di G. Chiarelli, Milano, 1973, I, pag. 61

17

M. ANTONIOLI, Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e

ordinamento sportivo, in Dir. proc. Amm., 2005, pag. 1029

18

citiamo tra di essi M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti

(27)

27

riconosciuto quale ordinamento autonomo, secondo la nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici”19.

Molti altri autorevoli autori hanno ribadito la imprescindibile necessità di garantire una forma di autonomia all’ordinamento sportivo nei confronti di quello statale, precisando che «la percezione della indispensabilità di una struttura in senso ordinamentale volta alla regolamentazione della fenomenologia sportiva è maturata in parallelo con l’acquisizione da parte di quest’ultima di un carattere di sempre maggior complessità, e l’emersione di questa sempre più articolata normazione tecnica, in un settore affatto ignoto all’ordinamento statale, ha costituito l’incontrovertibile dimostrazione della indispensabilità, oltre che dell’ autonomia, della dimensione giuridica sportiva»20

, e riconoscendo che «Lo Stato applica nei confronti del fenomeno sportivo il principio della sussidiarietà e riconosce il livello di governo più vicino e più efficiente al fenomeno da regolare: l’autogoverno degli sportivi»21.

2.6 LA GIUSTIZIA SPORTIVA: TRA AUTONOMIA E

CONNESSIONE CON LA GIUSTIZIA ORDINARIA.

Con l’espressione “giustizia sportiva” si intende il complesso degli organi previsti non dalle leggi statali, ma dagli Statuti e dai Regolamenti federali per dirimere le controversie insorte tra atleti, associazioni di appartenenza e federazioni.

19

relazione consultabile sul sito parlamento.it

20

P.F. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975

21

A. MANZELLA ,La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, in

(28)

28

La giustizia sportiva è resa indispensabile dalla sua capacità, a differenza di quella statale, di assicurare tempi rapidi di definizione delle controversie sottoposte alla sua cognizione22, cosa fondamentale nel mondo dello sport in cui le competizioni hanno spesso una durata limitata a qualche mese.

Ai fini della nostra analisi prenderemo come riferimento il sistema di giustizia della FIGC il quale, per il fatto di essere certamente il più articolato e studiato, può essere assunto come pilota rispetto agli altri sistemi di giustizia sportiva che sono articolati in moduli più semplificati.

Elemento tipico del sistema di giustizia sportiva è il cosiddetto “vincolo di giustizia”, ossia una clausola rinvenibile negli Statuti e nei Regolamenti di ogni Federazione sportiva nazionale che impone agli aderenti due obblighi fondamentali:

Il primo obbligo è quello dell’accettazione e del rispetto delle norme tecniche e dei provvedimenti federali nello svolgimento delle gare e nelle fasi precedenti e successive ad esse . Ad esempio l’art 26 dello Statuto federale della FIGC prevede che tutti i soggetti inquadrati all’interno della Federazione “si impegnano ad accettare le decisioni degli organi federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all’attività sportiva, o comunque relative alla loro appartenenza alla FIGC”.

Il secondo e più rilevante obbligo è quello di adire, per le controversie insorte tra gli affiliati nell’ambito sportivo, esclusivamente gli organi federali. Tale vincolo comporta la preclusione per i tesserati a rivolgersi per la risoluzione di tali controversie alla giustizia ordinaria, ovvero all’Autorità giudiziaria ordinaria e al giudice amministrativo. Tuttavia,

22

G. VIDIRI, Il caso Maradona: la giustizia sportiva e la giustizia ordinari a

(29)

29

nei confronti di alcune federazioni tale vincolo è limitato, ed è prevista la possibilità di ricorso in ultima istanza al TAR del Lazio per controversie non aventi, o non esclusivamente aventi, carattere tecnico e disciplinare. In caso di mancato rispetto del divieto come sanzione è prevista l’immediata espulsione del tesserato dalla federazione di appartenenza23.

Per quanto riguarda l’analisi degli organi della giustizia sportiva è necessario ancora far riferimento allo statuto della FIGC, unitamente al Codice di Giustizia Sportiva. In base al combinato disposto delle relative norme e a seguito della recente riforma del 2014, si delinea una organizzazione del sistema di giustizia sportiva su vari livelli:

I “Collegi Arbitrali” presso le varie Leghe (Lega Nazionale Professionisti; Lega Pro; Lega Nazionale Dilettanti). Organi a composizione mista la cui funzione, oltre a quella consultiva, è quella di evitare il ricorso alla giustizia sportiva attraverso la funzione conciliativa e arbitrale. La differenza tra i procedimenti di giustizia sportiva di tipo semi-giurisdizionale da quelli di tipo arbitrale risiede nella terzietà dell’organo giudicante rispetto alle parti: nel caso del procedimento arbitrale le parti sono “equidistanti” dal Collegio, non essendo ad alcuna di essa riconosciuta una posizione privilegiata nella sua formazione, ovvero nell’accesso alla funzione di giustizia da esso svolta. Nel procedimento di tipo semi-giurisdizionale tale aspetto di terzietà manca e l’ente competente a dirimere la controversia appare essere “organo” di una delle parti 24 .

23

l’art 26-ultimo comma dello statuto federale della FIGC prevede infatti che “ogni azione tendente ad eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC”

24

L. FUMAGALLI, La risoluzione delle controversie sportive: metodi

giurisdizionale, arbitrali e alternativi di composizione, in Riv.Dir. Sport,

(30)

30

Il “giudice sportivo nazionale” e i “collegi di giudici sportivi” (Giudici sportivi territoriali) giudicano in primo grado per qualunque infrazione relativa ai campionati e alle competizioni organizzate dalle singole Leghe (serie A, serie B, Lega Pro,…).

La “Corte Federale di Appello” e “Corte Sportiva di Appello” presso la FIGC. Massime autorità di garanzia nell’ordinamento della FIGC, che giudicano in ultima istanza sulle varie controversie di giustizia sportiva

che si presentano nel calcio italiano e si occupano di interpretare

i regolamenti federali e, a livello disciplinare, a giudicare in ultima istanza situazioni in cui sono coinvolti dirigenti della FIGC, delle Leghe

e dell' AIA (Associazione Italiana Arbitri).

Il “Collegio di Garanzia dello Sport” istituito presso il CONI. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di Garanzia costituisce organo di giustizia di ultimo grado. Il Collegio di Garanzia è competente “a giudicare avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 BIS dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il CONI. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell’art. 12 BIS dello Statuto del Coni. In

(31)

31

tal caso la relativa istanza è proposta dal CONI o, suo tramite, dalle Federazioni” 25.

In linea di principio è possibile distinguere 4 tipi di procedimento demandati agli organi di giustizia sportiva26 :

a) Un “procedimento tecnico”, che ha per oggetto le controversie concernenti l’organizzazione delle gare e la loro regolarità; b) Un “procedimento disciplinare”, finalizzato a reprimere i

comportamenti degli associati contrari ai principi cui deve essere informata l’attività sportiva;

c) Un “procedimento economico”, che riguarda la risoluzione di controversie di carattere economico, ossia controversie tra società sportive o individui (atleti, preparatori, dirigenti,…) affiliati alle istituzioni sportive, nelle quali una parte chiede all’altra l’adempimento di obblighi contrattuali ovvero il risarcimento di perdite economiche subite, in relazione a violazioni e illeciti contrattuali o extracontrattuali27. Il procedimento economico non è previsto in tutte le federazioni, mentre per alcune di esse si esperisce dinanzi ad organi precostituiti: è il caso della FIGC. La risoluzione delle controversie di carattere economico della FIGC è infatti affidata alla cognizione di tre diversi organi di giustizia: (i) la “commissione vertenze economiche” che è competente a giudicare, secondo il disposto dell’art 40 Cod. Giust. Sport. “delle controversie di natura economica tra le società (quali ad

25

Codice di giustizia sportiva, art 54

26

F.P. LUISO, in La giustizia sportiva, Milano 1975

27

M. COCCIA, Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di

(32)

32

esempio quelle relative alla determinazione in concreto del c.d parametro, o quelle concernenti il mancato adempimento di accordi per gare amichevoli) e si occupa sicuramente di questioni di carattere “civilistico”; (ii) i “collegi arbitrali” istituiti presso le Leghe Professionistiche per risolvere le “controversie concernenti l’attuazione del contratto” e assolvono funzioni giustiziali di tipo lavoristico; (iii) la “commissione tesseramenti”, organo competente a giudicare sulle questioni attinenti il tesseramento, lo svincolo, e il trasferimento dei tesserati, svolgendo sia funzioni di tipo lavoristico che civilistico.

d) Un “procedimento amministrativo” che si riferisce alla possibilità prevista da alcuni statuti di alcune federazioni di riformare o interpretare atti degli organi di governo. In particolare per il calcio, nel sistema normativo della FIGC, è prevista una “Corte federale” con competenza a decidere in tema di validità delle assemblee, sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di particolari soggetti, e sull’interpretazione e validità delle norme federali.

Senza questi meccanismi di imparziale controllo tecnico, disciplinare, economico, e statutario, l’ordinamento sportivo non parteciperebbe della giuridicità, cioè non sarebbe un ordinamento.

Nel codice della giustizia sportiva si prevede che il processo di giustizia sportiva si svolga nelle seguenti fasi:

- Fase 1. Avvio del procedimento:

I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati: (i) con atto di deferimento del Procuratore Federale; (ii) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Salva diversa previsione dello Statuto

(33)

33

federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore;

- Fase 2. Udienza dinanzi al “Giudice Sportivo”:

se non si è pervenuti ad un accordo con il Procuratore Federale sull’applicazione delle sanzioni, l’udienza è comunque esclusa nei casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale. L‘udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio ed è facoltà delle parti di essere sentite;

- Fase 3. Giudizio della “Corte Federale d’Appello”:

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile;

- Fase 4. Ricorso al T.A.R. del Lazio:

unico organo competente in materia di controversie sportive.

La possibilità data, in alcuni particolari casi di far ricorso al T.A.R. del Lazio per la composizione di controversie di natura sportiva non rappresenta l’unico esempio di interconnessione e collaborazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Ulteriori importanti ipotesi di tale nesso si rinvengono anche nelle disposizioni degli articoli 49 e 50 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali in particolare prevedono che:

(34)

34

Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente (art49, comma1);

Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport (art 49, comma 3);

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l’ufficio del Pubblico ministero (art 50, comma1);

Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l’illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all’ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l’intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati (art 50, comma 2).

(35)

35

CAPITOLO 3

SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO. GLI

ORGANI DELLO SPORT E DEL CALCIO, LE

ISTITUZIONI SPORTIVE NAZIONALI E

INTERNAZIONALI

Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, che abbiamo visto essere un ordinamento autonomo e distinto rispetto all’ordinamento giuridico generale, ancorché derivato perché necessita di riconoscimento da parte dell’ordinamento statale, operano una serie di soggetti che assumono un particolare rilievo per il ruolo e l’attività svolta. Infatti, per far sì che ogni tassello del complesso universo dello sport professionistico o amatoriale vada al proprio posto vi deve essere una organizzazione capillare. Tutto questo è possibile grazie sia al rapporto tra istituzioni statali e istituzioni sportive ma anche grazie al rapporto tra le istituzioni sportive stesse. Passiamo quindi a esaminare le maggiori istituzioni dello sport e a cercando di capire il loro funzionamento, e ponendo particolare attenzione a quelle che riguardano il mondo del calcio. In campo internazionale le figure organizzative tipiche dell’ordinamento sportivo sono rappresentate, da un lato, dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, dall’altro lato, dalle Federazioni Sportive Internazionali (FIFA, UEFA), mentre soggetti tipici dell’ordinamento sportivo italiano sono, da una parte il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e dall’altra le varie Federazioni Sportive Nazionali (FIGC, FIT,..) con tutti i soggetti che a loro volta ne fanno parte: le varie Leghe, Società, e Associazioni Sportive.

(36)

36

3.1 IL CIO (COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO)

Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale, in inglese ICO), massimo organismo sportivo mondiale, ha sede a Losanna, Svizzera, ed attualmente è composto di 105 membri attivi, e 32 membri onorari, comitati olimpici provenienti da tutti e 5 i continenti del mondo. E’ presieduto dal tedesco Thomas Bach.

Il CIO è stato fondato il 23 Giugno 1894 a Parigi da Pierre de Coubertin, barone francese, storico e pedagogista28. Fu durante il congresso internazionale del 23 giugno 1894, tenutosi alla Sorbona di Parigi, che De Coubertin annunciò per la prima volta l'idea di recuperare gli antichi Giochi Olimpici. Il congresso portò quindi all'istituzione del CIO, del quale de Coubertin divenne segretario generale. Presidente fu nominato il greco Demetrius Vikelas. Il congresso inoltre decise che la prima Olimpiade moderna si sarebbe svolta in Grecia, ad Atene. I primi Giochi si rivelarono un successo, il che convinse de Coubertin ad assumere in prima persona la guida del CIO, succedendo allo stesso Vikelas. Nonostante il successo iniziale, il movimento olimpico affrontò tempi duri, quando i Giochi del 1900

28

Nato da una famiglia aristocratica, venne ispirato da una sua visita ai college e alle università inglesi e americane, e si impegnò nel miglioramento del sistema educativo. Parte di questo miglioramento sarebbe stato affidato all'educazione sportiva, che pensava sarebbe stata una parte importante dello sviluppo personale dei giovani. Concepì una competizione internazionale per promuovere l'atletica e, grazie al crescente interesse mondiale per le olimpiadi antiche (dovuto anche ad alcune scoperte archeologiche avvenute poco prima ad Olimpia), escogitò una strategia per riportare in vita i Giochi Olimpici. Inoltre nel 1911 fondò due associazioni scout pluriconfessionali in Francia: gli Éclaireurs de France (EdF), da Nicolas Benoit, e gli Éclaireurs Français (EF) da Pierre de Coubertin. Le due organizzazioni si sono poi fuse per fondare gli Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEF). De Coubertin rimase presidente onorario del CIO fino alla sua morte, che avvenne in Svizzera, a Ginevra, nel 1937. Venne sepolto a Losanna. Egli fu anche l'ideatore della bandiera olimpica e di uno sport, il pentathlon moderno.

(37)

37

(nella Parigi di de Coubertin) e del 1904 (a St. Louis) vennero inghiottiti dalle fiere internazionali all'interno delle quali si svolgevano, e ricevettero poca attenzione. Questa situazione cambiò in meglio dopo le Olimpiadi estive del 1906, e i giochi olimpici crebbero fino a diventare il più importante evento sportivo del mondo, all'interno del quale il nobile francese aggiunse dei particolari importanti come i 5 cerchi e il giuramento olimpico29. De Coubertin mantenne la presidenza del CIO fino ai Giochi del 1924 di Parigi, che si rivelarono un grande successo rispetto al primo tentativo del 1900. Successivamente cedette la presidenza al belga Henri de Baillet-Latour e si ritirò a vita privata. Da allora il Comitato Olimpico Internazionale ha visto una rapida ed importante evoluzione che lo ha portato all’attuale grandezza ed importanza.

I compiti istituzionali del CIO sono30 :

- Incoraggiare e supportare la promozione dell'etica nello sport così come l'educazione dei giovani con lo sport e dedicare i suoi sforzi affinché sia assicurato nello sport che il fair play prevalga e la violenza sia bandita;

- Incoraggiare e supportare l'organizzazione, sviluppo e coordinazione dello sport e delle competizioni sportive;

- Assicurare la regolare celebrazione dei Giochi Olimpici;

- Cooperare con organizzazioni pubbliche o private e autorità per sviluppare lo sport per creare luoghi sportivi e promuovervi la pace; 29 Estratto da 9 Colonne,www.9colonne.it/45194/nasce-il-comitato-olimpico-internazionale#.VcXL32jtlBc 30

(38)

38

- Muoversi per rinforzare l'unità e proteggere l'indipendenza del movimento olimpico;

- Agire contro ogni forma di discriminazione che riguardi il Movimento Olimpico;

- Incoraggiare e supportare la promozione dello sport femminile a tutti i livelli e in tutte le strutture nell'ottica del principio di uguaglianza;

- Combattere il doping nello sport;

- Incoraggiare e sviluppare provvedimenti che difendano la salute dell'atleta;

- Opporsi a qualunque abuso politico e commerciale degli atleti e dello sport;

- Incoraggiare e supportare gli sforzi delle organizzazioni sportive e autorità pubbliche per fornire futuro sociale e professionale agli atleti;

- Incoraggiare e supportare lo sviluppo dello sport per tutti; - Incoraggiare e supportare un comportamento sostenibile dal

punto di vista ambientale, per promuovere uno sviluppo sostenibile dello sport e chiedere che i Giochi Olimpici siano organizzati di conseguenza;

- Promuovere positivi rapporti tra i Giochi Olimpici e le città ospitanti e nazioni ospitanti;

- Incoraggiare e supportare iniziative che coinvolgano cultura ed educazione con lo sport;

(39)

39

- Incoraggiare e supportare attività per la International Olympic Academy (IOA) e altre istituzioni che si dedicano all'educazione olimpica.

Il CIO, di cui fanno parte i Comitati nazionali olimpici dei vari paesi (CONI per l’Italia), è quindi da considerarsi in realtà come un ente “parasportivo” in quanto, oltre al compito di assicurare la regolare celebrazione dei Giochi olimpici, persegue solo scopi di ordine educativo, culturale, etico e sociale che si riassumono nella difesa del movimento olimpico e della filosofia del dilettantismo sportivo.

3.2 LA FIFA (FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL

ASSOCIATION)

Le federazioni internazionali (es. FIFA, UEFA…), cui sono affiliate le federazioni sportive nazionali (FIGC,…), costituiscono, a differenza del CIO, degli enti sportivi ‘puri’, essendo titolari esclusivi del potere di disciplinare gli sport cui presiedono. Descrittivamente e in generale le federazioni assolvono i compiti di: (i) redigere le regole degli esercizi sportivi e delle gare, controllando che siano applicate; (ii) stabilire i calendari, il meccanismo e le formule delle competizioni; (iii) organizzarne o farne organizzare lo svolgimento e omologare i loro risultati; compilare e aggiornare le classifiche e le graduatorie dei titoli, etc,…

La Federazione Internazionale del Calcio, più diffusamente conosciuta come FIFA, è l’organo di maggior importanza e spessore del mondo del calcio moderno, del calcio a 5 e del beach soccer (anche se si tratta di

(40)

40

una organizzazione non profit nel maggio 2015 sono stati diffusi i dati del 2014 che registrano un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari31) . La FIFA fu fondata a Parigi il 21 Maggio 1904 dai delegati di 7 Nazioni (Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera) che scrissero il primo statuto della Federazione con lo scopo di unificare le regole del gioco del calcio rendendole più imparziali e chiare a tutti coloro che giocano al calcio: furono così gettate le basi per un successivo sviluppo di tale disciplina sportiva e della stessa Federazione32. I fondatori della FIFA scelsero, come regole da adottare per l’unificazione delle stesse all’interno della Federazione, le regole del gioco del calcio dell’IFAB (International Football Association Board), istituito nel 1886. Nel 1913 la FIFA venne riconosciuta come federazione all’interno dell’IFAB. Gli otto membri che compongono L'IFAB detengono un potere unico ed assoluto sulle regole del calcio, applicate negli stadi e sui campi dei cinque continenti. Il testo unico del regolamento di gioco del calcio dell' IFAB è vincolante per gli arbitri, gli assistenti dell'arbitro, i calciatori, i dirigenti, sia per il calcio maschile sia per il calcio femminile. Le regole calcistiche sono tassative in ogni nazione, e possono essere solo integrate a livello nazionale, senza essere modificate, relativamente alle gare fra calciatori di età inferiore ai 16 anni ed alle squadre femminili relativamente ad aspetti specifici, quali la dimensioni del terreno di gioco, la circonferenza e materiale del pallone, le dimensioni delle porte, la durata dei periodi di gioco, le sostituzioni. Il primo campionato del mondo di calcio organizzato dalla FIFA si svolse in Uruguay nel 1930 dall’idea dell’allora presidente Jules Rimet. A quell’edizione parteciparono solo 13 squadre (soprattutto per i costi elevatissimi di traversata oceanica per

31

L. TREMOLADA, Il Sole 24 Ore, 27 Maggio 2015

32

Traduzione da: The story of FIFA,

Riferimenti

Documenti correlati

Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale Prima prova scritta di Analisi Matematica 1 del 3 luglio 2012. (1) Fornire la definizione di integrale improprio per funzioni

Al centro della chiesa gli scavi di inizio Novecento hanno portato alla luce un pozzo (fig. Malgrado questo sia attestato unicamente da una fotografia e non riportato nelle

 Fiere di Parma Seconda giornata del salone MecSpe: in alto i visitatori, qui sopra lo stand della Overmach.. Traffico in tilt fino

Uno di questi quattro grafici è parte di quello della funzione dell’esercizio

Tuttavia, la quota di ricchezza posseduta da queste persone è continuata a crescere come avviene ogni anno a partire dal 2002, a eccezione della battuta

Dimostrazione: Se due spazi vettoriali V e W finitamente generati sono isomorfi, al- lora hanno la stessa dimensione perch´ e un’applicazione lineare biettiva trasforma basi in

Si dia una stima del numero minimo di cifre dopo la virgola necessarie per far s´ı che i poli a ciclo chiuso restino in un intorno al pi´ u di ampiezza 0.01 rispetto ai

Diversamente, il sistema disciplinare di diritto del lavoro, secondo la sua funzione tipica, ha natura marcatamente privatistica in ragione del corpus normativo a cui rimanda e