• Non ci sono risultati.

6. Le indicazioni degli organismi europei

1.1 Financial disclosure

Il sistema americano poggia su una struttura di estrema trasparenza nei rapporti tra chi detiene poteri pubblici ed il resto della cittadinanza. Considerando che gli interessi economici privati rappresentano il più grande fattore di rischio per il verificarsi di situazioni di corruzione o comunque di utilizzo dei poteri pubblici per fini personali, il regime di pubblicità riservato alla financial

disclosure dei soggetti che ricoprono cariche di un certo livello nelle

pubbliche funzioni incarna il massimo grado di trasparenza: non solo si risolve nell'invio di dichiarazioni estremamente dettagliate sulla propria situazione economica agli organi di controllo amministrativi previsti dalla legge, ma tale dichiarazione è anche resa disponibile nei confronti di chiunque ne faccia richiesta, garantendo così il ruolo di controllo dell'opinione pubblica, fondamentale in un sistema democratico efficiente.

Nello specifico, esistono vari tipi di dichiarazioni da fornire, che si differenziano, in primo luogo, sulla base del momento in cui devono essere presentate. La prima di queste deve essere presentata da tutti i soggetti che ricoprono uffici pubblici di un certo livello, in tutti e tre i poteri dello Stato, e che abbiano esercitato le loro funzioni per più di sessanta giorni nel corso dell'anno solare, da presentare entro il 15 maggio dell'anno successivo; le informazioni qui contenute sono estremamente dettagliate e compongono in sostanza l'intero assetto economico-finanziario del soggetto. A questo primo tipo si affianca una seconda tipologia di dichiarazione, sostanzialmente contenente le medesime voci, che deve essere presentata dagli stessi soggetti di cui sopra, entro i trenta giorni

dall'assunzione dell'ufficio. Sulla base di un raffronto tra le due dichiarazioni , gli organi competenti138 sono chiamati a verificare il

quantum o il quo-modo degli incrementi e delle perdite, così da poter

stabilire eventuali relazioni con le attività compiute nell'esercizio della funzione139.

Le qualità dello strumento sono evidenti: il regime di pubblicità permette una maggiore affidabilità dei soggetti controllati, i quali saranno incoraggiati a comportarsi secondo ciò che l'opinione pubblica ritiene conforme, nonché un effettivo strumento a favore del popolo che può in ogni modo controllare di persona la congruenza della situazione delle cariche pubbliche rispetto alla legge.

D'altro canto è stato obiettato che una reazione popolare potrebbe comportare conseguenze solo in termini di non-rinnovo della fiducia140, dunque solo nei confronti delle cariche elettive; inoltre, un

controllo simile si struttura evidentemente in un momento successivo al compimento dell'improprietà: venendo meno il carattere della prevenzione viene meno anche la tutela al rapporto fiduciario tra popolo ed istituzioni, una delle finalità della normativa sul conflitto di interessi141. Pertanto, la public financial disclosure

necessita dell'accompagnamento di altri strumenti che garantiscano la natura preventiva dell'apparato normativo.

Tra l'altro, critiche non sono mancate anche dal punto di vista delle eventuali conseguenza dannose sulla privacy degli interessati, i quali sono sempre maggiormente posti sotto la luce dei riflettori

138 I supervising ethics offices sono diversi a seconda dell'organo o della funzione esercitata; per i membri del governo, l'organo competente è l'Office of Government Ethics.

139 Cfr. A. Pertici, Il conflitto di interessi dalla definizione alla disciplina tra Italia e Stati Uniti d'America, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2002, pag. 96ss. 140 È però associato un reale strumento di reazione, affidato all'Attorney General,

contro chiunque ometta o falsifichi intenzionalmente le informazioni fornite: l'Attorney General potrà intentare una causa civile contro tale soggetto, con possibilità di condanne di vario tipo, la più aspra delle quali può arrivare fino a diecimila dollari.

141 Cfr. A. Pertici, Il conflitto di interessi dalla definizione alla disciplina tra Italia e Stati Uniti d'America, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2002, pag. 102.

anche per avvenimenti che poco hanno a che fare con l'attività pubblica che svolgono; ed in ciò contribuiscono fortemente i media, che ingenerano nei cittadini sempre maggiori curiosità e sospetti nei confronti delle istituzioni142. Come già argomentato trattando della

confidential disclosure che pare riservata ai membri del governo

italiano, tali osservazioni sembrano comunque sommergere se poste in paragone con l'interesse al corretto svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei medesimi.

La financial disclosure, oltre a consentire un controllo da parte dei cittadini, costituisce soprattutto mezzo di controllo da parte degli organi competenti: questi si occuperanno infatti di verificare la veridicità e completezza delle informazioni fornite, nonché l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi. Proprio sulla base di eventuali situazioni pericolose, gli organi di controllo si occuperanno di proporre dei rimedi143 che eliminino la situazione di conflitto

rispettando il principio del minimo mezzo, analizzando le singole situazioni caso per caso: sarà quindi concluso un accordo etico tra l'organo e colui che ha presentato la dichiarazione, contenente il regime cui quest'ultimo sarà sottoposto. Se da un lato il sistema presenta il vantaggio di essere adattabile ad una moltitudine di situazioni ampiamente diverse tra loro, d'altro canto è stato rilevato come si apra la strada anche a trattamenti differenziati per situazioni sostanzialmente simili144.

142 Cfr. A. Stark, Conflict of interest in American Public Life, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2000, pag. 256ss. 143 Le proposte risolutive della situazione di conflitto di interessi possono

provenire anche dal medesimo soggetto interessato, il quale sarà poi sottoposto ad un regime tendenzialmente meno stringente; sul punto vedi C. Marchetta La legislazione italiana sul conflitto di interessi. La Legge 20 Luglio 2004, n. 215. Orientamenti applicativi, criticità e prospettive di riforma, Giuffré, 2013, pag. 45ss.

Documenti correlati