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2. L'esperienza europea

2.1 La Francia

La Francia non dispone di una disciplina ad hoc, prescindendo

corruzione pubblica e come potrebbe farlo l'Italia, Garzanti, Milano, 1993, pag. 136ss in cui si fa riferimento alla situazione, ad esempio, del miliardario Ross Perot, i cui investimenti avevano un'estensione tale per cui sarebbe stato presente un interesse finanziario personale in quasi ogni decisione cui sarebbe stato chiamato da presidente.

159 Al contrario, nel capitolo precedente sono state riportate le posizioni fortemente contrarie all'adozione di strumenti simili nel nostro ordinamento, che infatti non hanno trovato posto nella legge n. 215/2004: si può quindi dire che in nessun caso l'ordinamento italiano ha ritenuto i rimedi statunitensi integranti il principio del minimo mezzo.

anche da una specifica definizione normativa del conflitto di interessi. Ciò nondimeno l'esigenza di evitare situazioni di

ingérence160 è ben avvertita, tanto che dei saldi riferimenti ed una disciplina già rigorosa sono contenuti all'interno della Costituzione. In particolare, all'art. 23 sono individuate come incompatibili col mandato governativo una serie di situazioni quali, in primo luogo, lo svolgimento del mandato parlamentare, conseguenza della rigida applicazione del principio di separazione dei poteri statali, nonché la funzione di rappresentanza professionale a livello nazionale e di ogni impiego pubblico o attività professionale. La normativa di attuazione prevista dal II comma dell'art. 23 è stata emanata con l'ordinanza n. 1099 del 1958, all'interno della quale sono stabiliti i modi, i tempi e le condizioni per l'operatività di questo regime di incompatibilità da cui, in ossequio al mandato governativo, rimangono escluse le ipotesi di esercizio di attività imprenditoriale, per cui il legislatore ha comunque previsto l'estensione dell'applicabilità ai membri del Governo del regime di incompatibilità valevoli in materia per i parlamentari.

Un insieme di interventi rilevanti si sono poi succeduti nel corso degli anni '90, di cui si ricorda in particolare un pacchetto di leggi ispirato proprio alla regolazione dei rapporti tra politica ed economia in funzione di una moralizzazione dell'attività politica, da cui è derivata l'introduzione di alcuni nuovi strumenti: tra questi, un'importanza speciale riveste la previsione di un obbligo dichiarativo, da adempiere nei confronti della Commissione per la trasparenza finanziaria e l'attività politica, a carico di ogni membro dell'esecutivo, in cui esplicitare determinate informazioni relative alle propria situazione patrimoniale; tale obbligo va adempiuto entro due mesi dall'assunzione della carica e nuovamente entro due mesi

160 All'ordinamento francese è estraneo lo stesso termine di “conflitto di interessi”, facendo riferimento al medesimo concetto con il termine di ingerenza.

dal suo termine.

La normativa risultante in questo quadro per i membri dell'esecutivo si presenta in linea di principio come segue: le incompatibilità previste dalla Costituzione sono destinate ad avere effetto dopo un mese dalla nomina, ed in questo periodo il soggetto non potrà partecipare alle operazioni di voto; i membri del Governo non possono esercitare le funzioni di Presidente, di consigliere di amministrazione, di direttore generale di enti, istituti ed imprese pubbliche nazionali, né alcune funzioni direttive in determinate imprese e società private; le procedure di sostituzione e messa in aspettativa dei membri del Governo relativamente alle sue funzioni di dipendente pubblico avvengono secondo gli statuti delle relative amministrazioni; il membro del Governo che è stato oggetto di procedure di sostituzione percepisce, al momento della cessazione della carica e per i sei mesi successivi, un'indennità che copra la differenza di trattamento economico a lui spettante in qualità di membro del Governo, a meno che non intraprenda un'attività lavorativa remunerativa161.

Per quanto riguarda le incompatibilità post-carica, la normativa è contenuta in una disposizione del code pénal francese, l'art. 175. È qui definito il fenomeno solo in negativo, stabilendo che cosa non può essere fatto dai soggetti in passaggio dal settore pubblico ad un'impresa privata, onde evitare di incorrere nella sanzione penale; il divieto riguarda in particolare l'assumere incarichi o prestare collaborazioni, anche per interposta persona, presso enti e società sottoposti in precedenza alla loro sfera di attribuzioni162.

Gli organi preposti al controllo ed alla vigilanza sulla disciplina sono la predetta Commissione per la trasparenza finanziaria e

161 Cfr. A. Sciortino, Conflitto di interessi e cariche di governo, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 161.

162 Cfr. M. Argentati, La disciplina italiana del conflitto di interessi in una prospettiva di diritto comparato, in Diritto pubblico, 2009, vol. 15, fasc. 3, pag. 398.

l'attività politica, creata nel 1987, e il Servizio centrale di prevenzione della corruzione163, istituito nel 1993 ed alle dipendenze

del ministro della giustizia.

L'attenzione riservata in quest'ordinamento alla materia del conflitto di interessi è testimoniata anche da recenti iniziative destinate a supplire alla mancanza di una organica legislazione in materia di conflitto di interessi: nel 2010 una Commissione di studi è stata istituita al fine di formulare proposte finalizzate alla prevenzione o risoluzione di situazioni di conflitto di interessi nella vita pubblica, relativa non solo ai membri del governo ma anche a responsabili di stabilimenti pubblici o di pubbliche imprese, nonché all'individuazione di possibili miglioramenti delle regole deontologiche applicabili ai predetti settori di attività pubblica. Il risultato del lavoro della Commissione, espresso nel 2011, ha portato alla luce l'eccessivo riferimento a criteri repressivi del sistema francese, laddove un migliore apparato sarebbe garantito dall'individuazione di meccanismi preventivi che prescindano dall'individuazione di una definizione statica del conflitto di interessi,

a priori, poiché è impossibile riuscire in tal modo a riconoscere tutte

le possibili manifestazioni del fenomeno. La Commissione sottolinea inoltre l'opportunità di un rafforzamento delle regole deontologiche applicabili a chiunque operi nel settore pubblico; in tal senso pare essersi mosso anche il Presidente François Hollande con l'adozione, nel 2012, di una carta deontologica rivolta ai membri del governo. Sono qui valorizzati i principi di trasparenza nell'operato di tali

163 A questo organo si deve l'individuazione, all'interno di un rapporto del 2004, di una definizione del conflitto di interessi sia nel settore pubblico sia in quello privato, considerato come quella situazione in cui “una persona impiegata in un organismo pubblico o privato è titolare, a titolo privato, di interessi che potrebbero influire, o sembrare di influire, sul modo con il quale la persona medesima assolve alle sue funzioni e alle responsabilità che le sono affidate da tale organismo”.

Cfr. C. Marchetta, La legislazione italiana sul conflitto di interessi. La Legge 20 Luglio 2004, n. 215. Orientamenti applicativi, criticità e prospettive di riforma, Giuffré, 2013, pag. 63ss.

soggetti, i quali devono inoltre “dare prova di una perfetta imparzialità e prevenire qualsiasi sospetto di ingerenza dell'interesse privato nell'esercizio di funzioni governative”164 tramite una

dichiarazione degli interessi accessibile a chiunque; è inoltre previsto l'affidamento della gestione dei patrimoni mobiliari dei titolari di carica governativa a degli intermediari accreditati tramite il conferimento di un mandato in cui sia stabilita l'impossibilità di intervento dei primi nella gestione.

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