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I finanziamenti “interinali”

2. DOVERI E OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

2.4. La facoltà di ricercare “nuova finanza”

2.4.2. I finanziamenti “interinali”

Esiste una terza categoria di finanziamenti potenzialmente prededucibili se contratti nell’ambito della procedura di concordato preventivo133, che non devono essere confusi con i finanziamenti ponte. Si tratta dei c. d. finanziamenti “interinali”134, i quali sono regolati dal primo comma dell’articolo 182-quinquies, che così recita:

“Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.

In poche parole l’autorizzazione per questi finanziamenti può essere richiesta dagli amministratori al tribunale anche dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, purché un professionista designato dalla società e in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo 67 L. F., attesti “che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei

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Anche i finanziamenti disciplinati all’articolo 182-quinquies L. F. sono applicabili pure agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

31 creditori”, ovviamente dopo aver analizzato “il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione”

I crediti relativi a tale finanziamenti saranno prededucibili135 ai sensi dell'art. 111 legge fall., e possono essere richiesti dal debitore anche per il solo caso in cui sia depositata la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161136, comma 6, legge fall. (cioè presentando la domanda di ammissione al tribunale, ma riservandosi di depositare in un successivo momento il piano, la proposta e la relativa documentazione) 137..

L'autorizzazione rilasciata dal tribunale può avere, altresì, ad oggetto il pagamento di crediti sorti anteriormente ed essenziali per la prosecuzione dell’attività aziendale e funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori, sempre attestati in tal senso dal professionista nominato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all' art. 67, comma 3, lett. c), legge fallimentare138. Anche in questo caso risulta essere evidente la ratio che si cela dietro a questa disposizione: il legislatore ha inteso favorire il mantenimento in vita dell’impresa in crisi permettendole di acquistare i beni e servizi essenziali ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale, purché tale mantenimento in vita porti dei benefici anche ai suoi creditori. Infatti non di rado accadeva che in mancanza del pagamento di eventuali debiti già scaduti, i fornitori “strategici” si

135

Anche per la prededuzione dei finanziamenti interinali in dottrina esistono due tesi contrapposte: secondo la prima la prededuzione opera già contestualmente al piano di concordato, mentre secondo l’altro filone di pensiero la prededuzione opera solo in caso di successivo fallimento.

136

È la norma che tratta il concordato preventivo con riserva.

137

F. BRIOLINI, I finanziamenti alle società in crisi dopo la legge n. 134/2012, in Banca borsa e titoli di

credito, n. 6, Giuffrè, parte I, 2013, p. 670; U. TOMBARI, Principi e problemi di diritto societario della crisi, in Diritto societario e crisi d’impresa, Torino, Giappichelli, 2014, p. 21.

138

La suddetta regola è dettata dal quarto comma della medesima norma (182-quinquies L. F.), essa viene trattata solo brevemente in quanto non risulta essere specificatamente di pertinenza con le argomentazioni che tratto.

Così recita tale comma: “Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”.

32 rifiutassero di proseguire il rapporto commerciale, con conseguenze spesso drastiche sulla crisi societaria139.

Per cui nei casi in cui la società debitrice richiede al tribunale l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti ai sensi del primo comma dell’articolo 182-

quinquies L. F., l’attestatore è chiamato a verificare il complessivo fabbisogno

finanziario sino all’omologazione e ad attestare la funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori sociali140.

La verifica che deve essere eseguita dall’esperto è duplice: in primo luogo egli deve compiere un analisi comparata circa i possibili scenari che possono concretamente essere praticati dalla società, in secondo luogo deve certificare che rispetto ad una procedura liquidatoria i creditori sarebbero soddisfatti in misura inferiore141.

È ovvio che l’attestatore, nel redigere tale relazione, deve tener conto anche del peso finanziario della prededuzione di cui godrebbero tali crediti interinali, ossia il loro impatto sulla generale composizione creditoria142.

In altri termini, l’asseveratore non deve limitarsi a fotografare la situazione finanziaria esistente al momento della redazione della relazione, ma deve effettuare una valutazione prospettica dei flussi finanziari. Conseguentemente , l’esperto è tenuto a verificare sia l’utilità del finanziamento rispetto agli obiettivi, sia la ragionevole probabilità che l’impiego del denaro nei modi previsti nel piano possa comportare una soddisfazione dei creditori migliore rispetto all’ipotesi in cui non si prestasse tale concessione di credito143.

Inoltre il legislatore puntualizza che la suddetta valutazione deve essere operata calcolando il fabbisogno finanziario sino alla data presunta del decreto di omologazione che chiude la procedura di concordato preventivo (dies a quem), mentre il dies a quo è individuato nel giorno in cui viene rilasciata l’attestazione,

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I. L. NOCERA, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, in Fallimento e le altre

procedure concorsuali (Il), n. 12, Ipsoa, 2013, p. 1466.

140 I. L. NOCERA, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, p. 1466. 141

I. L. NOCERA, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, p. 1466.

142 I. L. NOCERA, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, p. 1466. 143 I. L. NOCERA, L’attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali, p. 1466.

33 che solitamente coincide con quello di deposito della domanda di ammissione in cancelleria del tribunale144.

Per concludere l’analisi dei finanziamenti interinali è utile leggere anche il secondo e terzo comma del medesimo articolo:

“II. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. III. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti”.

Il secondo comma consente quindi di richiedere la contrazione di finanziamenti interinali in una fase in cui sono ancora pendenti le trattative coi creditori o addirittura in una fase ove esse non sono neppure iniziate; il medesimo comma, inoltre, individua i suddetti finanziamenti anche solo per entità o tipologia. Infine, a norma del terzo comma il tribunale può autorizzare la società debitrice a concedere pegno o ipoteca allo scopo di ottenere gli stessi finanziamenti145.

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