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finanziari emessi da soggetti aventi altri titoli già ammessi alla quotazione in borsa italiana

TAVOLA 1: AZIONI

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle azioni deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.00, 3.08, e, nel caso la domanda abbia ad oggetto la prima ammissione di azioni, 1.09 e 4.00.

2. Nel caso l’emittente abbia azioni già quotate, le informazioni di cui ai richiamati punti 1.13, 1.14, 2.05 e 3.08 possono essere omesse. Peraltro, nel caso in cui l’emittente si avvalga della procedura di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento dovrà essere prodotta la dichiarazione prevista dal comma 1, lettere a) e b) dei medesimi articoli.

3. Nel caso l’emittente si avvalga della procedura di cui all’articolo 2.4.4 del Regolamento - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo - dovranno essere comunicati i risultati dell’offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell’eventuale consorzio di garanzia.

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Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero qualora l’emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE o extracomunitari.

TAVOLA 2: CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI

Alla domanda di ammissione alla quotazione di certificati rappresentativi di azioni devono essere allegati:

1. La documentazione di cui al punto 1.01 della Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, relativa all’emittente le azioni rappresentate. Nel caso in cui l’emittente le azioni rappresentate non abbia alcun titolo quotato, anche la documentazione di cui ai punti 2.01, 2.02 e 3.00 relativa all’emittente medesimo.

2. La documentazione di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, punti 1.00 e 2.00, relativa all’emittente i certificati rappresentativi delle azioni.

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Qualora le azioni rappresentate siano di diritto estero e non siano già quotate nella Borsa Italiana, l’emittente le azioni deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l’emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l’emittente medesimo è soggetto;

- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- limitatamente all’emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell’emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l’emittente ha la sede principale.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero qualora l’emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE.

TAVOLA 3: OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni bancarie garantite devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.1, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.07, 2.00, 3.00, 4.00.

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Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell’emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;

- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l’emittente ha la sede principale;

- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l’emittente ha la sede principale.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero qualora l’emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni emesse da enti locali devono essere allegati i documenti di cui alla Tavola 3.2, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 2.00.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero qualora l’emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08 e 2.00.

2. Nel caso l’emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2.4.4 medesimo;

- nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell’offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell’eventuale consorzio di garanzia.

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Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero qualora l’emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione alla quotazione di ABS devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.4, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 2.00, 3.00.

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Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell’emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;

- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario, tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l’emittente ha la sede principale.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o qualora siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero l’emittente o il garante abbiano già

strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE.

TAVOLA 4: WARRANT

Alla domanda di ammissione alla quotazione di warrant deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07 e 2.00.

2. Nel caso l’emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2.4.4 medesimo;

- nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell’offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell’eventuale consorzio di garanzia.

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Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

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Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all’emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l’omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall’emittente ovvero qualora l’emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE.

Sezione IA.1.3

Documentazione da produrre a seguito della

presentazione della domanda di ammissione alla