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Borsa Italiana, acquisite le informazioni di cui ai commi precedenti, nonché verificato, ove previsto, che il prospetto sia pubblicato, sia reso disponibile il

Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, importi periodici

3. Borsa Italiana, acquisite le informazioni di cui ai commi precedenti, nonché verificato, ove previsto, che il prospetto sia pubblicato, sia reso disponibile il

documento informativo o il documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti, ammette alle negoziazioni gli strumenti di nuova emissione, dandone comunicazione al mercato a seguito dell’efficacia dell’operazione dalla quale rinvengono gli strumenti finanziari di nuova emissione ovvero della comunicazione ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti Consob.

4. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

Articolo IA.2.1.10

(Obblighi informativi per l’esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale)

In occasione dell’esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l’emittente comunica al mercato secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1:

a. entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione, i termini dell’operazione;

b. entro le ore 12.00 del giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione, l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell’autorità competente, ove previsto e non disponibile nei termini di cui alla lettera a).

Articolo IA.2.1.11

(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus)

1. Agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IA.2.5 per l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 2.6.2 commi 1, 3 e 11 del

Regolamento.

Con le medesime modalità, comunicano a Borsa Italiana:

a) l’entità del provento di gestione, la sua data di stacco nonché la data di pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione “ex diritto” deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto;

b) i giorni del mese nei quali il valore del patrimonio netto (NAV) dell’OICR o il valore ufficiale dell’ETC/ETN non viene calcolato a causa di una festività che riguarda il mercato principale di quotazione delle componenti del portafoglio oppure il Paese d’origine dell’agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata entro due giorni di mercato aperto precedenti ciascun mese di riferimento;

c) qualora l’OICR li preveda: il livello di protezione, il livello di garanzia e il valore del multiplo;

d) l’ora, il minuto ed il secondo in corrispondenza del quale si verifica una condizione che possa determinare una variazione nelle condizioni di prezzo alle quali è negoziato lo strumento (quali a titolo esemplificativo eventi di cd. restrike/reset) oppure una condizione cd. risolutiva, che comporta l’estinzione degli ETC/ETN. Tale comunicazione è effettuata senza indugio e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) minuti dopo il suo verificarsi (indicando almeno il codice ISIN, il codice di negoziazione, l'attività sottostante, il fattore di cd. restrike/reset e il prezzo di reset) secondo le modalità previste dall'art. IA.2.5.1 e previa anticipazione:

i. per telefono al seguente numero +39 02 72426280 (FI&SeDeX&ETFP Compliance and Operations Unit); e

ii. per e-mail a: infofi&[email protected];

e) la decisione di rimborso in conseguenza della liquidazione degli ETF, ETC ed ETN. Tale comunicazione è effettuata senza indugio e in ogni caso entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per il rimborso.

2. Gli emittenti ETF e ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano a Borsa Italiana in ciascun giorno di borsa aperta nel formato elettronico da essa previsto:

a) l’ultimo valore della quota o azione (NAV) nel caso di ETF o l’ultimo valore ufficiale nel caso di ETC/ETN;

b) il numero di quote o azioni o strumenti finanziari in circolazione.

3. Gli emittenti ETF e ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano a Borsa Italiana l’information provider o il sito internet, e ogni successiva variazione, per il tramite del quale è assicurata la messa a disposizione del pubblico e il regolare aggiornamento delle seguenti informazioni:

- valore dell’indice di riferimento dell’ETF indicizzato o strutturato o del sottostante dell’ ETC/ETN;

- qualora l’ETF lo preveda, valore del cushion;

- valore dell’iNAV dell’ETF calcolato almeno ogni 60 secondi ed espresso in Euro;

- documento contenente le informazioni chiave (KID), per ETC/ETN.

Articolo IA.2.1.12

(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato MIV)

1. Gli emittenti ammessi alle negoziazioni sul Segmento Professionale del mercato MIV comunicano periodicamente a Borsa Italiana il valore aggiornato del patrimonio netto (NAV), su base almeno semestrale e comunque al ricorrere di circostanze che incidono significativamente sul suo valore. In ogni caso, gli emittenti preavvisano a mezzo telefono con congruo anticipo Borsa Italiana circa l’inoltro delle menzionate comunicazioni. Tale disposizione non si applica alle SPAC come previsto dall’articolo 4.3.9 comma 1.

Articolo IA.2.1.13

(Obblighi delle società di diritto estero)

1. Alle società di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla presente Sezione.

2. L’emittente, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alla presente Sezione, deve contattare al più presto Borsa Italiana per concordare le relative modalità.

3. Le società estere emittenti azioni componenti l’indice FTSE MIB devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena l’organo sociale competente abbia approvato le operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni e nel caso di impedimenti oggettivi all’osservanza delle disposizioni di cui alla presente Sezione devono comunque fissare le date di decorrenza delle operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni, in modo da non farle coincidere con il terzo venerdì di ciascun mese solare o con i tre giorni immediatamente precedenti.

4. In occasione di modifiche del capitale sociale, le società estere emittenti azioni componenti l’indice FTSE MIB devono comunicare a Borsa Italiana la variazione dell’ammontare e la nuova composizione del capitale. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo alla data in cui la modifica del capitale sociale è divenuta efficace in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili all’emittente.

Sezione IA.2.2

Pagamento degli interessi, degli importi periodici,