• Non ci sono risultati.

(Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Anche al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle misure di sostegno alle attività produttive alle esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 con una dotazione di 4 miliardi di euro per l’anno 2021. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati per il rifinanziamento per l’anno 2021 di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell’anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 .

2. Con decreti adottati ai sensi del comma 1, nel rispetto del limite delle risorse disponibili possono essere, altresì, definite le disposizioni occorrenti per l’operatività delle misure di sostegno economico-finanziario rifinanziate ai sensi del comma 1, la proroga dei termini di efficacia della misura e dei termini procedimentali nonché la misura dei benefici concessi. Con i medesimi decreti, può essere disposto che, fatte salve disposizioni più restrittive, le misure di sostegno economico-finanziario trovino applicazione nei confronti delle imprese che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Gli schemi dei decreti di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti di cui al presente comma possono essere adottati anche in assenza del parere delle Commissioni parlamentari

3. Con successivi provvedimenti normativi possono essere introdotte e finanziate a valere sul fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2021, ulteriori misure di sostegno economico-finanziario in coerenza con le misure di contenimento adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 19 del 2020. Con i medesimi provvedimenti normativi sono definiti criteri e modalità per la concessione dei benefici previsti, applicando ove possibile, procedure analoghe a quelle già utilizzate per la concessione di misure di sostegno economico- finanziario previste dall’allegato di cui al comma 1, nonché le disposizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa.

4. Per le misure finanziate ai sensi del presente articolo, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 194.

(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)

l. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma I-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 195. (Esigenze Parlamento)

194 1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 2021.

ART. 196.

(Fondo 394 Internazionalizzazione imprese)

1. Per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;

c) all’articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

ART. 197.

(Promozione lingua e cultura italiana all'estero) ART. 198.

(Promozione made in Italy) ART. 199.

(Servizio civile) ART. 200.

(Fondo sviluppo isole minori) ART. 201.

(Fondo nazionale montagna) ART. 202.

(Fondo valorizzazione aree svantaggiate confinanti con RSS) ART. 203.

(Contributi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243) ART. 204.

(Lotta incendi boschivi) ART. 205.

(Volontari emergenze Prot. Civile) ART. 206.

(Meccanismo unionale Protezione Civile nell'ambito UE) ART. 207.

(Fondo assistenza disabilità grave prive del sostegno familiare) ART. 208.

(Fondo non autosufficienze) ART. 209.

(Care Giver) ART. 210.

195 ART. 211.

(Missioni di pace) (Rifinanziamento missioni internazionali) ART. 212.

(Investimenti) ART. 213.

(Fondo solidarietà nazionale) ART. 214.

(Pesca e acquacoltura) ART. 215.

(Istituti culturali (2570 e 2571) ART. 216.

(Rifinanziamento funzionamento musei e istituti) ART. 217.

(Arte contemporanea cap 7707) ART. 218.

(Politiche asilo) ART. 219.

(Fondi per la tutela del rischio idrogeologico) ART. 220.

(Collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina) ART. 221.

(Fondo crisi di impresa) ART. 222.

(Investimenti, varie misure) ART. 223.

(Fondo attuazione Direttive EU) ART. 224.

(Rimodulazione FSC) ART. 225.

(Rimodulazioni stanziamenti di bilancio) ART. 226.

(Sport e periferie) ART. 227.

(Fondazione per il trasferimento tecnologico Enea Tech) ART. 228.

(Tutela patrimonio culturale) ART. 229.

(Fondo grandi progetti) ART. 230.

(Fondo Unico spettacolo) ART. 231.

(Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, ecc.)

ART. 232.

196 ART. 233.

(Incremento del Fondo edifici di culto e urgenti lavori di conservazione e restauro degli edifici di culto) ART. 234.

(Rifinanziamento Fondazione libri italiani accessibili – LIA) ART. 235.

(Ripiano debiti regioni per anticipazione interventi di soccorso imprese danneggiate da calamità) (20 milioni di euro per l’anno 2021 su tavola manovra)

ART. 236.

(Misure a sostegno dell’imprenditoria femminile in agricoltura) ART. 237.

(Fondo per la promozione del turismo in Italia) ART. 238.

(Incremento risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane) ART. 239.

(Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio enti locali) ART. 240.

(Misure di sostegno delle politiche abitative) (Potenziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

ART. 241.

(Mantenimento in efficienza e piena operatività strumento militare navale) ART. 242.

(Garante della privacy) ART. 243. (Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

197

ALLEGATI ALLA SEZIONE I