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Rimodulazione misure fiscali a tutela dell’ambiente e della salute pubblica ART. 174

(Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 635, nell’ultimo periodo, dopo la parola: “semilavorati,” sono aggiunte le seguenti: “incluse le preforme,”;

b) al comma 637, nella lettera a), dopo le parole: “il fabbricante” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali”;

c) al comma 638, le parole: “, come materia prima o semilavorati,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642.”;

d) nel comma 643, le parole: “euro 10”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 25”;

e) al comma 645, in fine, dopo le parole: “rappresentante fiscale” sono inserite le seguenti: “, obbligato in solido con i medesimi”;

f) il comma 647 è sostituito dal seguente: “647. L’attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata sulla base dei poteri e delle prerogative di cui all’articolo 18 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per i soli fini di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.”; g) il comma 650, è sostituito dal seguente: “650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad

171 euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

h) il comma 651 è sostituito dal seguente: “651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.”;

i) nel comma 652, le parole: “dal 1° gennaio 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2021”. 2. All’articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”.

Relazione illustrativa

Si premette che l’articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell’ordinamento nazionale una nuova imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici, c.d. MACSI. Tale imposta e determinata in base al peso dei medesimi manufatti immessi in consumo nel territorio nazionale e l’accertamento delle somme dovute all’erario è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali, redatte dai soggetti obbligati, che devono contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito tributario in questione.

Con il comma 1 della disposizione normativa in illustrazione si intende, in primo luogo, con la lettera a), fornire una più precisa definizione di “MACSI semilavorati”, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto dell’imposta. Con la lettera b) si intende integrare il comma 637, lett. a), dell’art.1 della legge n. 160/2019, così da includere nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. In tal modo la struttura del tributo risulta maggiormente coerente con il circuito di mercato e peraltro in parte sovrapponibile a quella dell’imposta sulle bevande edulcorate prevista dalla medesima legge n. 160/2019, con la quale condivide, seppur limitatamente, il comparto sul quale va a gravare. Ciò con evidenti ricadute di ordine positivo in termini di semplificazioni procedurali sia per gli operatori economici incisi che per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, deputata alla gestione dell’imposta. Contestualmente con la modifica di cui alla predetta lett. a), viene soppresso nel comma 638, con la lettera c) della norma in illustrazione, il riferimento “alle materie prime e ai semilavorati” in quanto ridondante. Sempre con la lettera c) viene introdotta la previsione, nel medesimo comma 638, per cui il soggetto non obbligato al pagamento dell’imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

Con la lettera d) è modificato il successivo comma 643 che attualmente prevede che l’imposta in questione non sia dovuta qualora, dalle predette dichiarazioni trimestrali emerga un debito complessivo, relativo ai MACSI immessi in consumo nel trimestre cui la dichiarazione si riferisce, di 10 euro. Al di sotto di tale soglia il soggetto obbligato è anche esentato dal presentare la citata dichiarazione di consumo. Tale soglia risulta essere assai modesta e rischia, pertanto, di creare gravosi adempimenti amministrativi per talune imprese a fronte del pagamento di modestissime somme di denaro. In tal senso, con la modifica prevista dallo schema di norme in illustrazione, la medesima soglia di esenzione viene elevata al più ragionevole valore di euro 25.

172 Con la lettera e) viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI, rinforzando così la pretesa erariale.

Nella medesima direzione va l’intervento di integrale sostituzione del comma 647 della legge n. 160/2019 previsto dalla lettera f) che consente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare, anche in questo distinto settore tributario, i poteri ad essa ordinariamente conferiti dall’art. 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise) nell’espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui MACSI. Per i soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

Con la lettera g) si intende attenuare nel minimo e nel massimo, l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta sui MACSI ai sensi del comma 634 e successivi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160; con la stessa disposizione sono attenuate altresì gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della citata dichiarazione trimestrale.

Con la lettera h) si intende sostituire il comma 651 allo scopo di declinare più puntualmente, in coerenza con il dettato legislativo, l’ambito di applicazione sia dello strumento di attuazione, ovverosia il provvedimento del direttore dell’Agenzia, sia del previsto provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, in modo da assicurare uno snellimento delle procedure e degli oneri amministrativi garantendo al contempo un efficace sistema di controllo.

Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera i) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento.

Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021 la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste in via sperimentale, dall’articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ART. 175.

(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax) 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;”;

b) al comma 664, lettera a), dopo le parole “al condizionamento” sono inserite le seguenti: “ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento”;

c) al comma 666, le parole “dal fabbricante nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dai soggetti di cui al comma 664, lettera a)” e le parole: “dallo stesso soggetto” sono sostituite dalle seguenti: “dagli stessi soggetti”; d) il comma 674 è sostituito dal seguente: “674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

e) al comma 676, le parole: ”dal 1°gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2021”. Relazione illustrativa

173 Si premette che l’articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell’ordinamento nazionale una nuova imposta su particolari tipologie di bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Lo schema di articolato in illustrazione mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.

La vigente disposizione identifica come tali, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l’obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all’atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell’esercente l’impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.

Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.

In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell’impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all’applicazione dell’imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.

In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si è provveduto ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.

Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si è provveduto ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.

Si evidenzia, inoltre, che, con la modifica apportata dalla lettera d) al comma 674, si intende attenuare, nel minimo e nel massimo, l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta sulle predette bevande edulcorate nonché attenuare gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell’accertamento del tributo in questione.

Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera e) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento

Titolo III

Disposizioni in materia di riscossione