(Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo.”.
2. All’articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto infine il seguente periodo: “La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”.
3. In relazione ai depositi costieri di oli minerali ed ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei predetti depositi sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
166 4. Per i depositi di cui al comma 3, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995, per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l’obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. “sistema INFOIL”, ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. La disposizione di cui al comma 1 uniforma le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell’art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.
In tale contesto, la norma consente di potenziare l’azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.
Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l’accisa, l’installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all’estrazione, in modo tale che sia consentito l’accesso autonomo e diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l’effettiva operatività di detti depositi.
Ciò agevola l’individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all’accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all’illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d’imposta. Al riguardo, si evidenzia che nell’ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:
- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.
Tenuto conto che l’incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40%, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall’attuazione della proposta normativa in rassegna potrebbe derivare un maggior di gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40% dell’entità dell’accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).
In ordine alla proposta di modifica di cui al comma 2, si ricorda che l’articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell’IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.
167 Al riguardo, si rappresenta che:
a.
l’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;b.
l’importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all’imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d’anno;c.
la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell’Agenzia delle entrate prevede che l’Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo, riceva dallo stesso l’originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell’importo garantito.L’esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l’obbligo di versamento anticipato dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all’Agenzia delle entrate da parte di società “cartiere”, attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.
Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l’immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell’Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all’obbligo di versamento anticipato dell’IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.
Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.
Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all’IVA è stimata in una quota pari al 15% del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15% al 10%, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l’entità del prodotto distratto sul “mercato parallelo”, che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione. Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22%). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all’introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall’articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.
Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell’IVA evasa l’effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.
Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell’IVA nel settore del commercio all’ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l’importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.
Commi 3 e 4. L’iniziativa prende le mosse dall’esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali, eccettuato il GPL, aventi capacità inferiore a 10.000 mc. o qualificati come depositi costieri, ad un onere informativo al fine di consentire all’autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l’esercizio dei
168 medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell’esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.
L’attuale regime liberalizzato ha difatti facilitato, nell’assenza di qualsivoglia filtro all’accesso, l’ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell’impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l’efficacia dell’autorizzazione permane senza soluzione di continuità.
Per contrastare il fenomeno, la proposta di cui al comma 1 intende introdurre un onere di comunicazione all’autorità amministrativa competente in capo al soggetto che diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone l’esecutività al rilascio del nulla osta da parte di ADM, organo deputato all’effettuazione dei controlli sulla fiscalità gravante sui prodotti detenuti, relativamente alla sussistenza, in capo subentrante, del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richieste dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L’intervento è evidentemente limitato solo alla fase di avvio dell’attività dell’impianto, mantenendo inalterato il regime liberalizzato quanto alle modifiche all’interno degli impianti.
A completamento dell’iniziativa normativa, al comma 2, per le medesime motivazioni, si intende porre rimedio a casi di prolungata inattività degli impianti, non inferiore a sei mesi consecutivi, introducendo una fattispecie di revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio basata sul riscontro di indici di inoperatività da determinare con provvedimento del Direttore di ADM.
In particolare, la norma di ragno primario si preoccupa di fissare i parametri del predetto provvedimento riferendoli all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito.
La revoca è, in ogni caso, emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito.