CAPITOLO 4 IL RUOLO DELLA TRASPARENZA
III. Francia
Le vicende giudiziarie francesi in merito alla piattaforma Parcoursup offrono interessanti spunti di riflessione. Parcoursup è una piattaforma nazionale basata su un algoritmo che permette agli studenti delle scuole secondarie di inviare la propria candidatura a diverse università francesi, esprimendo delle preferenze. Tale candidatura deve essere accompagnata da un CV, un transcript dei voti, una lettera di motivazione e una c.d. “fiche avenir”, una valutazione compilata dai professori del liceo avente ad oggetto le potenzialità accademiche dell’alunno. Le Università destinatarie delle candidature dovranno analizzare i profili proposti dalla piattaforma e produrre un “ranking” degli studenti da comunicare alla piattaforma, la quale si occupa di assegnare a ciascuno studente le proposte di ammissione. Vista la grande mole delle candidature, molte Università, tra cui l’Université
des Antilles, utilizzano dei sistemi automatizzati “locali” per analizzare le candidature
ricevute. Mentre il codice sorgente del sistema centralizzato Parcoursup è stato reso pubblico dal Ministero dell’Istruzione francese433, l’esistenza di sistemi automatizzati “locali” e il loro funzionamento rimangono segreti.
Due leggi francesi assumono rilievo: la legge sulla République Numérique del 2016434 che impone un certo livello di trasparenza nell’utilizzo di algoritmi da parte di Autorità
431 Ivi: «Considerare irrilevanti i motivi della mancata partecipazione alla sessione prenotata o della cancellazione tardiva della stessa, sulla base della natura asseritamente autonoma dei lavoratori, implica necessariamente riservare lo stesso trattamento a situazioni diverse, ed è in questo che consiste tipicamente la discriminazione indiretta».
432 Art. 3, co. 6, l. 216/2003.
433 Come previsto dall’articolo L612-3, comma II del Code de l’éducation.
434 La legge n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016 (legge sulla République Numérique) modifica il Code des relations entre
le public et l’administration e introduce l’art. L 311-3-1: «una decisione individuale presa sul fondamento di un
trattamento algoritmico comporta una menzione esplicita e l’informazione all’interessato. Le regole che definiscono tale trattamento, come pure le principali caratteristiche della sua messa in opera sono comunicate dall’amministrazione all’interessato che ne faccia domanda». Il decreto attuativo n. 2017-330 del 14 marzo 2017 specifica, all’articolo R 311-3-1-1, che l’art. L 311-3-1 prevede il diritto di ottenere la comunicazione delle regole che definiscono tale trattamento e delle principali caratteristiche della sua messa in atto. L’art. R 311-3-1-2 del decreto attuativo afferma che l’amministrazione deve comunicare alla persona destinataria di un provvedimento preso sul fondamento di un trattamento algoritmico, su istanza di parte, in forma intellegibile e a condizione di non violare segreti protetti dalla legge, le seguenti informazioni: i) il grado e il modo in cui il trattamento algoritmico ha contribuito alla decisione; ii) i dati trattati e la loro origine; iii) i parametri del
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pubbliche (prevedendo specifici obblighi di trasparenza), e il Code de l’éducation che, all’articolo L612-3435, prevede una specifica disciplina per la gestione automatizzata delle candidature universitarie.
Con specifico riferimento alla piattaforma Parcoursup, l’articolo L612-3 dispone che, al fine di garantire la necessaria tutela della segretezza delle deliberazioni delle équipe didattiche incaricate dell'esame delle domande presentate, gli obblighi di trasparenza introdotti dalla legge sulla République Numérique debbano essere considerati adempiuti non appena i candidati siano informati della possibilità di ottenere, su loro richiesta, la comunicazione delle informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle loro domande nonché delle ragioni pedagogiche che giustificano la decisione presa.
Sulla base di quest’ultima norma il Conseil d’Etat in una decisione del 12 giugno 2019436 ha reputato lecito il rifiuto dell’Università delle Antille di comunicare all’Unione Nazionale degli Studenti di Francia (UNEF) le procedure algoritmiche e i codici sorgente che utilizza per l’esame delle domande ricevute attraverso la piattaforma nazionale “Parcoursup”. In particolare, la Corte ha considerato l’articolo L. 612-3 del Code de
l’éducation come una deroga espressa alla disciplina dettata dalla legge sulla République Numérique, che riserva il diritto di accesso esclusivamente ai richiedenti, al solo scopo di
fornire informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle loro domande.
Il Conseil Constitutionnel ha affrontato la questione della costituzionalità dell’articolo L612-3 in una decisione del 3 aprile 2020437. La Corte spiega che tale deroga ha lo scopo di proteggere la segretezza del procedimento di valutazione delle candidature da parte dei team di pedagogisti delle Università, dal momento che queste valutazioni non sono scindibili dalle informazioni sui criteri e metodi utilizzati dagli eventuali sistemi automatizzati “locali” utilizzati per supportare l’analisi delle candidature. Secondo il Conseil
Constitutionnel la deroga prevista dal legislatore è giustificata da un interesse generale, ossia
quello di proteggere l’indipendenza e l’autorità dei pedagogisti incaricati di esaminare le candidature438. La Corte afferma però che l’articolo in questione non può essere interpretato nel senso di esonerare le Università dal pubblicare i criteri in base ai quali i richiedenti sono stati esaminati una volta completata la procedura nazionale di preregistrazione, né dall’obbligo di specificare, se del caso, in quale misura è stato utilizzato un sistema automatizzato per effettuare tale revisione. Se l’articolo in questione venisse interpretato nel senso di esonerare le Università dalla pubblicazione di tali informazioni, esso sarebbe in netto contrasto con il diritto di accesso439. Si afferma, in altre parole, la necessità di assicurare un livello di trasparenza almeno “superficiale”, che riguardi il funzionamento generale del sistema.
Dal raffronto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano, emerge come i giudici francesi abbiano scelto di adottare un approccio più flessibile in merito al livello di
trattamento e, se del caso, la loro ponderazione, applicati alla situazione dell’interessato; iv) le operazioni effettuate attraverso il trattamento. In aggiunta, l’articolo L. 312-1-3 prevede che le Amministrazioni che utilizzano sistemi automatizzati debbano pubblicare online le regole che definiscono i principali trattamenti algoritmici su cui vengono basate delle decisioni individuali.
435 Introdotto dalla legge n. 2018-166 dell'8 marzo 2018. 436 Decisione n. 427916, 12 giugno 2019, disponibile al link:
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-06-12/427916 (ultimo accesso il 19/02/2021).
437 Decisione n. 2020-834, 3 aprile 2020, disponibile al link:
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2020/2020834QPC.htm (ultimo accesso il 19/02/2021).
438Ivi, par. 13. 439Ivi, par. 17.
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trasparenza che le Autorità pubbliche devono assicurare quando utilizzano sistemi decisionali automatizzati. La Corte costituzionale francese ha infatti considerato legittima la restrizione alla trasparenza posta in essere dal legislatore, ammettendo che, anche nel caso di utilizzo di sistemi automatizzati, essa possa essere compressa in una certa misura, se tale compressione è giustificata da ragioni di interesse generale. Sicuramente il ruolo concretamente assunto dall’uomo nel processo decisionale è un elemento che influisce significativamente su questo tipo di bilanciamento: mentre nei casi decisi dal Consiglio di Stato italiano l’apporto dell’uomo era praticamente nullo, nel caso di Parcoursup è stata considerata cruciale la circostanza che l’analisi dell’algoritmo fosse un mero ausilio al processo decisionale dei pedagogisti incaricati.