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Frequenza e modalità compilazione

CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO con valore di aggiornamento per

EFFETTUANO LO SMALTIMENTO O IL

4.3.2 Frequenza e modalità compilazione

I soggetti gestori di impianti che effettuano recupero o smaltimento dei rifiuti urbani e speciali sono tenuti alla compilazione della Scheda Impianti con modalità e scadenze diverse e a seconda della tipologia di impianto e dei rifiuti trattati. In particolare:

- a) tutti gli impianti di cui al punto 4.3.1 lettera a) sono obbligati alla compilazione della dichiarazione annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno di riferimento. I dati minimi richiesti sono:

I. per la sezione “Raccolta Rifiuti” il totale annuo dei rifiuti in ingresso e in uscita, relativo al consuntivo dell’anno precedente, suddiviso per singolo Codice EER da inserire nel mese di dicembre, delle relative sezioni “rifiuti in ingresso” e “rifiuti in uscita”, riportando nel campo note la dicitura “totale anno”. Sono esclusi da questa compilazione gli impianti di cui al punto 4.3.1 lettera b) e lettera da).

II. per la sezione “scheda annuale” la compilazione della scheda “Giacenza” e le schede specifiche (compostaggio, discarica, recupero di materia e recupero di energia) solo se relative alla tipologia di impianto oggetto di rilevazione come indicate al seguente paragrafo “Elenco dati richiesti - Rilevazione annuale”.

b) tutti gli impianti di cui al punto 4.3.1 lettera b) sono obbligati alla compilazione

mensile dei rifiuti in ingresso e in uscita, per singolo Codice EER e per conferente e/o destinatario (questi ultimi da inserire tramite foglio excel da allegare nelle relative sezioni) con cadenza semestrale (entro 60 giorni dalla sua scadenza). La compilazione della parte annuale andrà effettuata con le modalità e scadenze di cui al punto a) II.

Sezione Rifiuti - Scheda “rifiuti in ingresso”

Nella scheda “Rifiuti in ingresso” della Sezione “Raccolta mensile” il dato minimo richiesto è quello annuale, suddiviso per Codice EER, dei rifiuti urbani e speciali in ingresso all’impianto. Per i soli impianti di cui al paragrafo 4.3.1 lettera b) i dati richiesti sono i mensili suddivisi per singolo codice EER.

I codici EER selezionabili sono quelli autorizzati per l’impianto: se si riscontrano inesattezze, devono essere segnalate tramite un messaggio via mail alla sezione Regionale del Catasto Rifiuti.

Il campo “descrizione” NON deve essere compilato con la descrizione del codice EER, ma serve eventualmente per fornire ulteriori specificazioni, quando ritenuto necessario, per differenziare rifiuti con lo stesso EER (ad esempio per indicare 2 stati fisici diversi o per indicare diversi metalli).

Per gli impianti obbligati alla sola rilevazione annuale, la compilazione dei campi presenti nella scheda “Rifiuti in ingresso” potrà essere alimentata direttamente dalla dichiarazione MUD attraverso una procedura automatica di trasferimento dati. Nel caso in cui si utilizzi questa procedura è necessario illustrare nel campo note la descrizione dell’effettivo ciclo gestionale dei rifiuti nell’impianto (ad esempio impianti autorizzati in R13 e D15 nei quali sono effettuate operazioni di cernita, impianti in cui il rifiuto in ingresso viene dichiarato con un’operazione preliminare e su di esso vengono effettuate operazioni successive non riscontrabili dalle dichiarazioni MUD, etc).

Per gli impianti di cui al paragrafo 4.3.1 lettera b) è richiesto il file excel (tabella 1), da allegare al campo “Allegato”, con il dettaglio per ciascun codice EER in entrata, di tutti i soggetti conferenti (ragione sociale, comune e provincia) e il relativo quantitativo conferito, specificando se trattasi di rifiuti urbani (RU) o rifiuti speciali (RS). Nel caso di rifiuti provenienti da impianti di pretrattamento con codici classificati speciali (ad esempio 19.xx.xx) è obbligatorio specificare se l’origine di tale rifiuto è urbano e/o speciale (vedi esempio in Tabella 1).

Si specifica che dovrà essere inserito un file riferito al 1° semestre da allegare nella scheda riferita al mese di giugno e un file annuale da allegare alla scheda di dicembre.

Tabella 1: file rifiuti in ingresso

Dati Conferente Dati rifiuto conferito Ragione

Sociale Comune Provincia EER Origine

rifiuto Quantità (t) Ditta Rossi Bologna Bologna 19.12.12 RU 750

Ditta Rossi Bologna Bologna 19.12.12 RS 350 Sezione Rifiuti

Scheda “rifiuti in uscita”

Nella scheda “Rifiuti in uscita” della Sezione “Raccolta mensile” il dato minimo richiesto è quello annuale, suddiviso per codice EER, dei rifiuti urbani e speciali in uscita dall’impianto.

Per i soli impianti di cui al paragrafo 4.3.1 lettera b) i dati richiesti sono i mensili suddivisi per singolo codice EER. I codici EER selezionabili sono tutti quelli del Codice Europeo Rifiuti.

Il campo “descrizione” NON deve essere compilato con la descrizione del codice EER, ma serve eventualmente per fornire ulteriori specificazioni, quando ritenuto necessario, per differenziare rifiuti con lo stesso codice EER (ad esempio per indicare 2 stati fisici diversi o per indicare diversi metalli).

Per gli impianti obbligati alla sola rilevazione annuale, la compilazione dei campi presenti nella scheda “Rifiuti in uscita” potrà essere alimentata direttamente dalla dichiarazione MUD attraverso una procedura automatica di trasferimento dati.

Per gli impianti di cui al paragrafo 4.3.1 lettera b) è richiesto il file excel (tabella 2), da allegare al campo “Allegato”, con il dettaglio per ciascun codice EER in uscita di tutti i soggetti destinatari (ragione sociale, comune e provincia) e il relativo quantitativo, specificando se trattasi di rifiuti urbani (RU) o rifiuti speciali (RS).

Si specifica che dovrà essere inserito un file riferito al 1° semestre da allegare nella scheda riferita al mese di giugno e un file annuale da allegare alla scheda di dicembre.

Tabella 2 file rifiuti in uscita

Dati destinatario Dati rifiuto in uscita Ragione

Sociale Comune Provincia EER Origine

rifiuto Trattamen to a cui viene avviato

Quantità

Ditta Rossi Bologna Bologna xxxxxx RU Rxx/Dxx 10000 Ditta Rossi Bologna Bologna xxxxxx RS Rxx/Dxx 10000 Sezione Scheda annuale

Le schede della sezione annuale che vanno obbligatoriamente compilate indipendentemente dalla tipologia di impianto sono: giacenze, file MUD, , sono invece facoltativi, i giorni di funzionamento (ad eccezione degli impianti che nel periodo di rilevazione hanno avuto una significativa interruzione della linea di processo) , le linee di processo, le tariffe; le successive (recupero di materia, compostaggio, recupero di energia, discarica/digestione anaerobica, rese di selezione), vanno compilate obbligatoriamente a seconda della tipologia di impianto come di seguito specificato.

Per gli impianti di cui al paragrafo 4.3.1 lettera a) la compilazione del campo “giacenza”

potrà essere alimentata direttamente dalla dichiarazione MUD attraverso una procedura automatica di trasferimento del dato.

La sezione “Recupero di energia” deve essere compilata dagli impianti di incenerimento termovalorizzazione autorizzati alle operazioni D10 e/o R1.

Gli impianti dotati di linea di digestione anaerobica per la produzione e il recupero di

biogas, devono indicare i quantitativi di biogas prodotto e il relativo recupero di energia nella sezione “Discarica/Digestione anaerobica”;

Le discariche devono indicare, nelle note relative al biogas captato, anche i dati relativi alla composizione media del biogas, riportando almeno i seguenti parametri: PCI (Kcal/Nm3), CH4 (%), CO2 (%), O2 (%), N2 (%), H2O - umidità (%).

La sezione sulle rese di selezione deve essere compilata obbligatoriamente dagli impianti che trattano rifiuti da spazzamento, ingombranti e RAEE.

4.3.3 Elenco dati richiesti

a) RILEVAZIONE ANNUALE

La seguente tabella riporta il dettaglio delle singole informazioni previste nel Modulo Impianti di O.R.So. richieste nella rilevazione annuale.

SEZIONE INFORMAZIONE COMPILAZIONE

ANAGRAFICA SEDE LEGALE Ragione sociale, forma soc., codice fiscale, n° REA, Indirizzo, Cap, Comune, Contatti

Obbligo di verifica dei dati precompilati

ANAGRAFICA SEDE

IMPIANTO Ragione sociale, forma soc., codice fiscale, n° REA, Indirizzo, Cap, Comune, Contatti

Obbligo di verifica dei dati precompilati

RIFIUTI IN INGRESSO (per ogni EER ricevuto)

Quantitativo annuale ricevuto Quota parte di provenienza extra provinciale

Quantitativo trattato Operazioni

File tabella 1 (solo per gli impianti di cui alla lettera 4.3.1 lettera b).

O

(dato mensile Facoltativo)

File tabella 1 solo per gli impianti di cui alla lettera 4.3.1 lettera b).

RIFIUTI IN USCITA

(per ogni EER destinato dall’impianto)

Quantitativo mensile in uscita File tabella 2 (solo per gli impianti di cui alla lettera 4.3.1 lettera b)

O

(dato mensile Facoltativo)

File tabella 2 solo per gli impianti di cui alla lettera 4.3.1 lettera b).

SCHEDA ANNUALE Giacenza al 31/12 O File MUD (upload file) O Linee di processo F Prezzi conferimento F Giorni di funzionamento F Recupero di materia (materiale O

recuperato o rifiuto in uscita, quantità; destinazione, norme tecniche di riferimento)

Compostaggio (materiale in

uscita, quantitativo, destinazione)

O

Recupero di energia (tipo di recupero energetico- MWh/anno di energia recuperata - Destinazione)

O

Discarica - Impianti di Digestione anaerobica

Capacità residua [m3]

Tempo residuo stimato [mesi]

Note

O

Rese di selezione O Altre informazioni F

Note F

b) RILEVAZIONE SEMESTRALE

La seguente tabella riporta il dettaglio delle singole informazioni previste nel Modulo Impianti di O.R.So. richieste nella rilevazione semestrale. Si ricorda che sono tenuti alla compilazione delle informazioni semestrali i soli impianti previsti nel PRGR: (tmb, termovalorizzatori e discariche) + piattaforme e trasbordi da cui transitano i rifiuti indifferenziati residui.

SEZIONE INFORMAZIONE COMPILAZIONE

ANAGRAFICA SEDE LEGALE Ragione sociale, forma soc., codice fiscale, n° REA, Indirizzo, Cap, Comune, Contatti

Obbligo di verifica dei dati precompilati

ANAGRAFICA SEDE

IMPIANTO Ragione sociale, forma soc., codice fiscale, n° REA, Indirizzo, Cap, Comune, Contatti

Obbligo di verifica dei dati precompilati

RIFIUTI IN INGRESSO

(per ogni EER di provenienza urbana)

Quantitativo mensile ricevuto, quota parte di provenienza extra

provinciale, quantitativo trattato, operazioni, file tabella

O

1.

RIFIUTI IN USCITA

(per ogni EER destinato dall’impianto)

Quantitativo mensile in uscita, file tabella 2. O

Note F

BRE 2018, N. 2150

Parziale modifica della delibera di Giunta regionale n. 1346/2018 e relativa concessione di proroga al Comune di Modena per la durata dell'Accordo di programma approva-to con delibera di Giunta regionale n. 1346/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

delibera

a) di prendere atto che il Comune di Modena, con lettera acquisita al protocollo regionale al n. PG.2018.720811 in data 3/12/2018, ha richiesto alla Regione Emilia–Romagna una proro-ga per la durata dell’Accordo di programma approvato con D.G.R.

1346/2018 e sottoscritto dalle parti in data 31/8/2018, ai fini del-la completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto

“Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate - 2”, fino al 31/3/2019, secondo il nuovo cronoprogramma del proget-to, così come modificato dalla Determinazione n. 2350/2018 del Comune stesso, citata in premessa;

la proroga per la durata dell’Accordo di programma approvato con D.G.R. 1346/2018 e sottoscritto dalle parti in data 31/8/2018, fino al 31 marzo 2019. Entro il 30 aprile 2019 il Comune di Mo-dena dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione (comprensiva di copia dei mandati di pagamento eseguiti entro il termine del 31 marzo 2019), fermo restando le altre disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 1346/2018;

c) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Mo-dena;

d) di dare atto che sotto il profilo contabile si provvederà al-la reimputazione degli impegni assunti con propria deliberazione n.1346/2018, in fase di riaccertamento ordinario dei residui pas-sivi, in applicazione dei principi previsti dal D.lgs. 118/2011 e succ. mod.;

e) di dare atto infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;

f) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 DICEM-BRE 2018, N. 2156

Espressione del parere di conformità di cui alla deliberazio-ne n. 980/2008 relativamente al Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria del-la Provincia di Rimini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezio-ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 27 il quale dispone:

- al comma 1, lettere a) e b) che la vigilanza venatoria è af-fidata agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonchè alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambien-tale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- al comma 7 che le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambien-taliste;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimen-to di funzioni e compiti amministrativi dello Sta“Conferimen-to alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali”, che al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Provin-ce di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti ve-natori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie

volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazio-nali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23 recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Dispo-sizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Rimini, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Rimini, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Rimini in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venato-ria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni ammi-nistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazio-ne delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Leg-ge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modi-fiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'at-tività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e

venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da par-te della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regiona-le n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge RegionaRegiona-le n. 1/2016:

- l’art. 58 il quale dispone che le funzioni di vigilanza vena-toria sono esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna che si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’artico-lo 27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articoall’artico-lo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 157/1992. Le Province e la Città Metropo-litana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della Legge Re-gionale n. 23/1989, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 59;

- l’art. 59, il quale dispone:

- al comma 2 che la Provincia o la Città Metropolitana di Bo-logna coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collabo-razione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;

- ai commi 3 e 3bis che la Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie al fine di uniformarne l’espletamento dei relati-vi compiti e che, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta direttiva, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della Legge n. 157/1992;

Vista la soprarichiamata L.R. n. 23/1989 che in particolare all’art. 2, comma 2, prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predispo-sti dalle Province e di apposite convenzioni e definisce, all’art. 3, i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie che collaborano con enti e organismi pubblici competenti alla vigilanza in ma-teria di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo le diretti-ve emanate dai suddetti enti e organismi;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2122/1990, n. 5291/1991, n. 4055/1995 e n. 266/2000, con cui sono state approvate rispettivamente la prima, la secon-da, la terza e la quarta direttiva in applicazione della sopracitata L.R. n. 23/1989 che definiscono, tra l’altro, i requisiti operati-vi dei Raggruppamenti prooperati-vinciali GEV e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale, nonché le norme su cui conferire il potere di accertamento in materia di pesca

guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07", e in particolare:

- il punto 2 il quale stabilisce che le Province provvedono all’adozione di un apposito “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria”, confor-memente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 8/1994;

- il punto 5 che individua i contenuti del predetto Regolamen-to provinciale, meglio precisati nelle lettere dalla a) alla l);

- il punto 8 in base al quale le Province predispongono - con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipu-lato apposite convenzioni per l’effettuazione della vigilanza venatoria alle condizioni previste dal regolamento - un Pia-no annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;

- il punto 12, a norma del quale le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, previo parere di conformità della Regione;

- n. 2291 del 22 dicembre 2008, "Quinta direttiva in attua-zione della L.R. 3 luglio 1989 n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’" e in particolare il punto 3 sub f), a norma del quale le Province regolamentano, per quan-to attiene l’esercizio dell’attività venaquan-toria, l’attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della L.R. n. 23/89, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato ricono-sciute competenti ai sensi della L. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e coordinandola con l’attività della polizia provinciale come previsto dalla citata deliberazione n. 980/2008;

Richiamate inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città me-tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e in particolare il comma 55 dell’art. 1 il quale dispone, tra l’altro, che il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, pro-grammi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia;

Preso atto:

- che la Provincia di Rimini, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27/2009 ha adottato il “Regolamento delle Guar-die Giurate Volontarie” il quale disciplina l’attività delle guarGuar-die giurate volontarie ittiche e venatorie nell’ambito del territorio della Provincia di Rimini;

- che il predetto Regolamento è stato preventivamente sot-toposto al parere di conformità della Regione che lo ha espresso con deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 20 aprile 2009;

- che il Presidente della Provincia di Rimini, con nota prot.

n. 20609/19.02/160-18 del 14 novembre 2018, acquisita agli atti del competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca in pari data al protocollo PG/2018/0682452, ha trasmesso alla Re-gione la proposta di un nuovo Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie, sottoposta dal presidente della Provincia al Consiglio;

Verificata, sulla base dell’analisi tecnico-amministrativa compiuta dal competente Servizio Attività faunistico-venatorie

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei prov-vedimenti di riordino sopra richiamati che hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere relativamente alla pro-posta di "Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie" della Provincia di Rimini, pervenuta nella formulazione di cui alla nota protocollo PG/2018/0682452

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei prov-vedimenti di riordino sopra richiamati che hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere relativamente alla pro-posta di "Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie" della Provincia di Rimini, pervenuta nella formulazione di cui alla nota protocollo PG/2018/0682452