Art. 14 Determina a contrattare.
1. Prima della stipulazione dei contratti, il responsabile del procedimento di spesa, predispone la determina a contrattare, prevista dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, contenente:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) il finanziamento della spesa.
ART. 15 Contenuti.
1. L’esecuzione di opere e lavori pubblici, delle forniture di beni e servizi è preceduta dalla stipulazione di contratti scritti.
Essi devono contenere le clausole obbligatorie o comunque ritenute opportune, a prescindere dal tipo di contratto adottato e in considerazione della esigenza di tutelare nel modo ottimale l’interesse pubblico specifico. Inoltre:
a) devono avere termini di durata ed importi certi (art.12, comma 1, R.D. 2440/1923);
b) non possono essere stipulati con onere continuativo, salvo i casi di assoluta convenienza o necessità, da motivare nella determinazione a contrattare (art.12, comma 1, R.D.
2440/1923);
c) nel caso di contratti di fornitura di beni e servizi ad esecuzione continuativa è vietata, a pena di nullità, la clausola del tacito rinnovo, ai sensi dell’art.6 del Legge 537/1993, e successive modifiche;
d) tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (art.6 Legge 537/1993 come modificato dall’art.44 della Legge 724/1994). La revisione viene operata sulla base
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di una istruttoria condotta dal Responsabile del Settore/
Servizio competente sulla base dei dati forniti dall’ISTAT.
e) Non possono avere durata superiore a nove anni, quando si riferiscono a spese ordinarie;
f) non possono prevedere, per il caso di contratti di servizi e forniture, la corresponsione di anticipazioni sull’importo contrattuale ex art.5 del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997, n.140;
g) non possono prevedere la corresponsione di interessi a favore del contraente privato sulle somme dal medesimo anticipate per l’esecuzione del contratto (art.12, comma 3 R.D. 2440/1923);
h) non possono prevedere esenzioni dal pagamento di imposte e tasse;
i) non possono prevedere il meccanismo della compensazione di un credito contrattuale con un debito verso l’Amministrazione.
1. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere anche:
a) l’obbligo per il contraente di osservare nei confronti dei dipendenti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materiale di lavoro e di assicurazioni sociali e di assumere a proprio carico i relativi oneri;
b) l’obbligo di attuare nei confronti dei predetti dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle apportate da successive modificazioni od integrazioni;
c) la cauzione da costituire a garanzia della corretta esecuzione della prestazione e, in generale, dell’assolvimento degli obblighi contrattuali (a discrezione del Responsabile del Settore/Servizio);
d) l’obbligo di assunzione di ogni responsabilità da parte del contraente per infortuni e danni arrecati all’amministrazione o a terzi in dipendenza dell’esecuzione della prestazione;
e) le penali per il ritardo e inadempimento nella esecuzione delle prestazioni;
f) l’obbligo di prestare garanzia dei prodotti forniti per periodi successivi alla consegna e di rispondere delle manchevolezze e delle imperfezioni che dovessero emergere dopo l’accettazione dei prodotti;
g) le ipotesi di risoluzione del contratto per colpa del contraente;
h) la facoltà per l’Amministrazione di provvedere, in caso di inadempimento, mediante la procedura della “esecuzione in danno” del contraente;
i) le forme di risoluzione delle controversie e l’eventuale ricorso all’arbitrato.
ART. 16 Lo strumento autocertificatorio.
1. Tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza della capacità e dei requisiti per la partecipazione alla gara è autocertificata mediante l’utilizzo di dichiarazioni sostituitive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali, o di terzi, che siano a conoscenza dell’interessato.
2. Prima della stipula dei contratti, l’Amministrazione comunale procede, d’ufficio, alle verifiche ed ai controlli di legge.
ART. 17 Le Commissioni di gara.
1. Le Commissioni sono formate da almeno tre componenti con l’assistenza di due testimoni.
2. Fanno parte della Commissione:
a) il Responsabile del Settore/Servizio interessato alla procedura contrattuale in qualità di Presidente;
b) il Segretario Generale o il Vice Segretario Comunale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
c) il Responsabile del Servizio Contratti e Gare o il dipendente del Settore Affari Istituzionali e Legali di livello più elevato, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Per quanto riguarda l’aggiudicazione di forniture e di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è integrata da esperti interni od esterni all’Ente nella materia oggetto dell’appalto, nominati dal Responsabile del procedimento di spesa, ed in numero tale che la Commissione nel suo complesso rimanga formata da un numero dispari di componenti.
4. Per le gare ufficiose la Commissione è composta da soli due componenti: Il Responsabile del Settore/Servizio competente e il Responsabile del Servizio Contratti e Gare.
5. Il componente di cui al comma 2 punto c) del presente articolo è tenuto alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della Commissione e alla redazione del verbale di gara.
6. Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara.
7. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i componenti della commissione di gara e non ha valore di contratto.
8. Per quanto riguarda gli appalti di lavori con il sistema dell’appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è composta secondo le norme stabilite dalla Legge 109/94 e dal Regolamento n.554/99.
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ART. 18 L’aggiudicazione.
1. L’aggiudicazione costituisce l’atto conclusivo del procedimento di gara, mediante il quale si individua il privato contraente, si fissa il contenuto economico del contratto, sulla base dell’offerta presentata dal vincitore della gara e si perfeziona il vincolo giuridico obbligatorio.
a) L’aggiudicazione ha natura di provvedimento amministrativo in quanto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente.
ART. 19 La stipulazione del contratto.
1. Con la stipulazione ha inizio la fase negoziale dell’iter contrattuale con assoggettamento del rapporto tra privato e amministrazione alla disciplina prevalente del codice civile, salvo le integrazioni e i correttivi, specie per gli appalti di opere pubbliche, previsti dalla disciplina privatistica contenuta nella legislazione speciale.
2. Nella stipulazione del contratto, competente ad intervenire in rappresentanza dell’Ente è il Responsabile del Settore/Servizio competente.
3. La stipulazione dei contratti di appalto di lavori deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o di cottimo fiduciario. Per la stipula dei contratti di forniture e di servizio si osserveranno i limiti temporali suddetti.
4. Prima della stipula del contratto devono essere acquisite tutte le certificazioni previste dalle norme vigenti ed eventualmente la certificazione antimafia prescritta dalla legge.
5. Qualora, senza giustificato motivo, il privato non si presenti alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella lettera di diffida, decadrà dalla aggiudicazione, fatta salva ed impregiudicata l’azione di danno.
6. I contratti aggiudicati con le procedure aperte o ristrette di cui al Titolo II art.3 comma 1. lettere a) e b), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.
7. I contratti aggiudicati con la procedura negoziata di cui al Titolo II art.3 comma 1. lettera c), sono stipulati mediante scrittura privata firmata dall’offerente e dal Responsabile del Settore/Servizio competente.
8. I contratti aggiudicati con la procedura della trattativa privata previa gara ufficiosa ad evidenza pubblica, di cui al Titolo III art.11 lettera c), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.
9. La stipula del contratto per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di cui al Titolo III art.11 lettere a) e b), è
a) scrittura privata firmata dall’offerente e dal Responsabile del Settore/Servizio competente;
b) sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;
c) sottoscrizione, da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d’ordine del servizio o della fornitura;
d) scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali.
ART. 20 La forma.
1. I contratti del Comune debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità.
2. La forma scritta è requisito essenziale per la giuridica esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra privato e pubblica amministrazione.
3. Le forme di stipula dei contratti sono le seguenti:
a) pubblica notarile;
b) pubblica amministrativa;
c) scrittura privata autenticata;
d) scrittura privata;
e) obbligazione in calce al capitolato;
f) atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;
g) scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale
h) sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura.
ART. 21 Il rogito.
1. Il funzionario designato quale ufficiale rogante a ricevere i contratti del Comune è il Segretario Comunale.
2. Il Segretario Comunale può rogare “tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente”.
3. Il rogito deve essere redatto con l’osservanza della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e regolamento di esecuzione).
4. Il Segretario Comunale è inoltre obbligato a rilasciare copia degli atti da lui ricevuti a chiunque ne faccia richiesta scritta o verbale, a norma dell’art. 743 del Codice di Procedura Civile. In caso di rifiuto o ritardo, l’istante, anche se non sia stato parte del contratto, può ricorrere al Presidente del Tribunale ex art. 745 c.p.c.
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5. L’ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà, attraverso il Servizio Contratti e Gare, alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa di quelli stipulati a mezzo di scrittura
privata, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti necessari ivi compresi quelli di natura tributaria.
6. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno rogati esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio o, in casi eccezionali, dal Segretario Comunale.
ART. 22 Custodia Contratti.
1. Il Segretario comunale rogante deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati gli atti da lui ricevuti.
2. Tali atti devono essere rilegati in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell’atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.
3. Viene fatta una raccolta speciale per i contratti rogati a mezzo di Notaio e si provvede a fare una raccolta anche dei fascicoli relativi a rapporti contrattuali di modesta entità per i quali non si è proceduto alla stipulazione di un formale contratto, avendo optato per una delle forme previste dall’art.23, comma 9 del Titolo IV.