• Non ci sono risultati.

COMUNE DI ALFONSINE Provincia di Ravenna Medaglia d Argento della Resistenza REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI ALFONSINE Provincia di Ravenna Medaglia d Argento della Resistenza REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI"

Copied!
21
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI ALFONSINE

Provincia di Ravenna

Medaglia d’Argento della Resistenza

REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(Delibera di C.C. n. 21 del 24.2.1992 “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune modificato e integrato con delibera di C.C. n. 89 del 27.5.1992);

(Delibera di C.C. n. 95 del 27.11.1996 “Regolamento sui procedimenti di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi ai sensi del D.P.R. n. 573 del 18.4.1994”);

(Delibera di C.C. n. 21 del 27.2.1997 “Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia e forniture minute ed urgenti”);

- Approvato con delibera di C.C. n. 53 del 24.06.2002, divenuta esecutiva il giorno 11.08.2002;

- Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 16.8.02 al 30.8.02.

(2)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI... 3

CAPO I – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FORNITURE ED I SERVIZI. ... 3

ART. 1 Principi generali e ambito di applicazione. ... 3

TITOLO II – FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA... 3

CAPO I – Disposizioni Generali. ... 3

ART. 2 Ambito di applicazione. ... 3

ART. 3 Procedure di scelta del contraente. ... 3

ART. 4 Criteri di aggiudicazione. ... 4

ART. 5 Forme di pubblicità alle gare. ... 4

ART. 6 Termine di ricezione delle offerte. ... 5

ART. 7 Capacità e requisiti di partecipazione alle gare. ... 5

TITOLO III – SPESE IN ECONOMIA... 5

CAPO I – Fornitura di beni e servizi. ... 5

ART. 8 Tipologie. ... 5

ART. 9 Deroghe. ... 7

ART. 10 Limiti di valore. ... 8

ART. 11 Modalità di scelta del contraente. ... 8

ART. 12 Criteri di aggiudicazione. ... 9

ART. 13 I termini e le modalità per la presentazione delle offerte. ... 9

TITOLO IV – CONTRATTI... 10

CAPO I – NORME GENERALI. ... 10

Art. 14 Determina a contrattare. ... 10

ART. 15 Contenuti. ... 10

ART. 16 Lo strumento autocertificatorio. ... 12

ART. 17 Le Commissioni di gara. ... 12

ART. 18 L’aggiudicazione. ... 13

ART. 19 La stipulazione del contratto. ... 13

ART. 20 La forma. ... 14

ART. 21 Il rogito. ... 14

ART. 22 Custodia Contratti. ... 15

CAPO II ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE. ... 15

ART. 23 I diritti di segreteria. ... 15

ART. 24 La registrazione. ... 15

TITOLO V – ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI... 16

CAPO I – BENI IMMOBILI ... 16

ART. 25 Procedure di vendita. ... 16

ART. 26 Asta Pubblica. ... 17

ART. 27 Tattativa privata. ... 18

ART. 28 Offerte per procura e per persona da nominare. ... 19

ART. 29 Bando. ... 19

CAPO II – BENI MOBILI. ... 19

ART. 30 Procedura di vendita. ... 19

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI... 21

ART. 31 Abrogazione norme preesistenti. ... 21

ART. 32 Rinvio. ... 21

Pag. 2 di 21 ART. 33 Entrata in vigore. ... 21

(3)

TITOLO I - NORME GENERALI.

CAPO I – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FORNITURE ED I SERVIZI.

ART. 1 Principi generali e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per le forniture di beni e servizi; gli acquisti di beni e servizi in economia; i rapporti negoziali con soggetti terzi e la gestione dei contratti in genere.

2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, di forniture e di servizi sopra le soglie comunitarie si seguono le norme di recepimento delle relative direttive.

3. Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori eseguibili in economia si seguono le norme in vigore in materia di lavori pubblici.

TITOLO II – FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA.

CAPO I – Disposizioni Generali.

ART. 2 Ambito di applicazione.

1. Il presente Titolo disciplina la fornitura e i servizi il cui valore di stima, al netto dell’IVA è inferiore a 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP) pari al controvalore in € 249.681,00.

ART. 3 Procedure di scelta del contraente.

1. Il Comune perviene alla scelta del contraente e alla successiva stipulazione dei contratti nelle materie indicate nel presente Titolo, con i seguenti sistemi:

a) Procedure aperte (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare un’offerta.

b) Procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso):

1) licitazione privata, alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune;

2) appalto concorso, nel quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal Comune, il progetto della fornitura o del servizio e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla.

c) Procedure negoziate (trattativa privata), in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una di esse i termini del contratto. Si utilizza la procedura

(4)

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che le stesse, se sperimentate, andrebbero deserte;

2) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) quando l’urgenza sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione;

6. In ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme indicate dal presente Titolo.

La procedura negoziata deve rispettare il principio della eccezionalità e deve essere adeguatamente motivata nella determina a contrattare.

ART. 4 Criteri di aggiudicazione.

1. Le gare previste nel presente Titolo, sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso;

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. I criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara, nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

ART. 5 Forme di pubblicità alle gare.

1. L’Amministrazione Comunale di Alfonsine persegue il criterio della massima pubblicizzazione e trasparenza.

2. Gli avvisi e i bandi di gara per gli appalti di forniture e servizi, inferiori alla soglia comunitaria saranno pubblicizzati mediante:

a) affissione all’ Albo Pretorio del Comune;

b) pubblicazione sul Quotidiano Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici;

c) inserimento nel Sito Internet della Regione Emilia Romagna;

d) inserimento nel Sito Internet del Comune di Alfonsine.

Pag. 4 di 21

(5)

3. Il Responsabile del Settore/Servizio, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore dello stesso, può prevedere ulteriori forme di pubblicità oltre a quelle stabilite dal presente Titolo.

ART. 6 Termine di ricezione delle offerte.

1. Nelle procedure aperte (pubblico incanto) il termine di ricezione delle offerte è stabilito in un minimo di 26 (ventisei) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

2. Nelle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stabilito in un minimo di 19 (diciannove) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di gara. Il termine di ricezione delle offerte è stabilito in un minimo di 20 (venti) giorni (venti) dalla data di spedizione della lettera d’invito.

3. Nelle procedure negoziate (trattativa privata) il termine di ricezione delle offerte è stabilito in un minimo di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito.

ART. 7 Capacità e requisiti di partecipazione alle gare.

1. I concorrenti per poter partecipare alle gare devono essere in possesso delle seguenti capacità:

a) “giuridica”: non sussistenza nel soggetto di situazioni interdittive previste come “cause di esclusione” dalla normativa sia comunitaria che nazionale;

b) “tecnica”: possesso da parte dell’impresa di mezzi materiali, risorse umane, di un’organizzazione e di una esperienza consolidata, in grado di consentire un’esecuzione

“a regola d’arte” della prestazione richiesta;

c) “economico-finanziaria”: comprovante la solidità e l’affidabilità dell’impresa nel far fronte agli impegni derivanti dai diversi fattori produttivi impiegati nell’esecuzione del servizio o della fornitura;

d) idoneità attinente a “profili morali”: insussistenza delle cause interdittive antimafia e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

TITOLO III – SPESE IN ECONOMIA.

CAPO I – Fornitura di beni e servizi.

ART. 8 Tipologie.

1. Possono essere acquisiti in economia le forniture e i servizi destinati a:

(6)

a) organizzare convegni, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni, corsi di formazione ed aggiornamento, nonché concorsi ed esami;

b) dotarsi di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, di abbonamenti a riviste, a periodici, ad agenzie di informazione, di modulistica specifica per uffici e servizi comunali a cura di ditte notoriamente specializzate e di fiducia operanti nel settore della Pubblica Amministrazione;

c) predisporre e stampare materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza e di specificità tecnica lo richiedano;

d) servizi postali, telegrafici, telefonici, di trasporto, di nolo, di imballaggio, di magazzinaggio, di facchinaggio, comprese le relative attrezzature;

e) rappresentanza e gemellaggi, compresa l’ospitalità;

f) rilegatura e restauro di libri e pubblicazioni varie;

g) servizi di pulizia, di derattizzazione, di dezanzarizzazione, di disinfestazione, di disinfezione e di sanificazione;

h) fornitura di biancheria e di prodotti igienico-sanitari e servizio di lavanderia;

i) dotarsi di arredi ed eseguirne la manutenzione; dotarsi di materiale di cancelleria, di carta, di stampati, di modelli, di litografie, di materiale da disegno e cartografia, nonché di materiale specifico per uffici;

j) fornire, noleggio e installazione di: macchine per scrittura, calcolo, microfilmatura, videoscrittura, apparecchi foto riproduttori e strumentazione informatica, materiale di consumo, accessori e relativi servizi di manutenzione ed assistenza;

k) acquistare, riparare, manutenere e noleggiare automezzi e motomezzi; fornire carburanti e lubrificanti, nonché pezzi di ricambio ed accessori;

l) stipulare polizze assicurative a favore del personale dipendente, degli Amministratori, sui beni comunali e per gli automezzi di proprietà del Comune;

m) fornire combustibile per riscaldamento locali;

n) fornire, noleggiare, installare, gestire e manutenere gli impianti telefonici, radio, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione, diffusione sonora, e di elaborazione dati;

o) divulgare bandi di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

p) ricerca, indagine e studio connessi con lo svolgimento delle funzioni di istituto;

q) approvvigionamento e gestione dei servizi comunali, comprese refezioni e mense;

r) installazione e manutenzione di impianti di sicurezza in genere e per elevatori;

s) acquistare materiale per l’arredo urbano;

Pag. 6 di 21

t) acquistare vestiario per il personale dipendente avente diritto, (indumenti, fregi, distintivi e accessori in genere

(7)

prescritti o comunque occorrenti per l’espletamento del servizio);

u) forniture da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;

v) acquistare ghiaia e stabilizzato per la manutenzione delle strade bianche comunali;

w) acquistare attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all’applicazione del D.Lgs. n.

626/94 ed alla relativa manutenzione;

x) lavori di traduzione, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia;

y) prestazioni e forniture afferenti l’esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche, digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;

z) fornitura di pannelli per il servizio elettorale e pubbliche affissioni.

Inoltre possono essere eseguiti in economia i seguenti servizi, purchè la componente “lavori” non assuma un rilievo superiore al 50% dell’importo della spesa totale:

aa) manutenzione e posa in opera della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale ed riparazione degli impianti semaforici;

bb) manutenzione del verde pubblico (parchi e giardini e pertinenze stradali);

cc) conduzione e manutenzione impianti termici degli edifici comunali;

dd) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di illuminazione votiva nei cimiteri comunali;

ART. 9 Deroghe.

1. Il Responsabile del Settore/Servizio può acquisire forniture di beni o di servizi, nel limite dell’importo di € 516,46 oltre IVA come per legge, anche per tipologie non indicate nel precedente articolo, provvedendo a mezzo emissione di buono d’ordine.

Quest’ultimo, sottoscritto dal Responsabile del Settore/Servizio competente, deve essere allegato alla fattura emessa dal fornitore da liquidarsi con apposita determina.

2. Il Responsabile del Settore/Servizio, inoltre, con apposito atto ha la facoltà di procedere in economia in casi particolari ed eccezionali anche per provviste o servizi non contemplati nel presente Titolo, purchè ne motivi adeguatamente la convenienza, disponendone l’esecuzione con le modalità di cui ai successivi articoli.

(8)

ART. 10 Limiti di valore.

1. Il ricorso all’acquisto di beni e servizi in economia è ammesso entro il limite massimo di € 130.000,00 IVA esclusa.

2. E’ vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi a carattere unitario al fine di eludere il predetto limite.

3. I Responsabili di Settore/Servizio che si avvalgono delle procedure semplificate indicate nel presente Titolo devono dare conto della congruità dei prezzi offerti rispetto a quelli di mercato.

ART. 11 Modalità di scelta del contraente.

1. Le forniture di beni e servizi di cui al presente Titolo sono affidate secondo le seguenti modalità:

a) a trattativa diretta quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00;

b) mediante richiesta di preventivi, da richiedersi ad almeno cinque ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero, quando l’importo della spesa è superiore a € 20.000,00 ed inferiore a 52.000,00;

c) mediante trattativa privata previa gara ufficiosa ad evidenza pubblica, con affissione di un avviso di gara all’Albo Pretorio o mediante ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee, quando l’importo della spesa è superiore a

€ 52.000,00 ed inferiore o pari a 130.000,00;

d) sono inoltre affidate a trattativa diretta, con determinazione a contrattare congruamente motivata, le

uenti forniture di beni e servizi:

seg

1) quando la gara ufficiosa sia andata deserta;

2) quando si tratti di beni, la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

4) quando l’urgenza delle forniture o dei servizi sia obiettivamente tale da non consentire l’indugio della gara ufficiosa in ragione di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per il Comune e non imputabili ad esso. In tal caso la fornitura e il servizio devono essere limitati all’importo strettamente necessario a fronteggiare l’emergenza;

5) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi il Comune ad acquistare il materiale di tecnica differente, l’impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Pag. 8 di 21

(9)

6) quando l’esecuzione della fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

7) quando si tratti di forniture o servizi complementari non considerate nel contratto originario e che siano rese necessarie da circostanze impreviste per l’esecuzione della fornitura o del servizio, a condizione che siano affidate allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separate dalla prestazione ovvero, benché separabili, che siano strettamente necessarie per il completamento della fornitura o del servizio e che il loro ammontare non superi il 50%

dell’importo del contratto originario;

8) quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente eseguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

2. Il Responsabile del Settore/Servizio, nell’ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli un’unica fornitura di beni e servizi, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera d’invito deve precisare tale facoltà.

ART. 12 Criteri di aggiudicazione.

1. Le forniture di beni e servizi sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri:

1) del prezzo più basso;

2) dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. I criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d’oneri, nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

ART. 13 I termini e le modalità per la presentazione delle offerte.

1. Il termine per la ricezione delle offerte, di cui all’art. 11 comma 1 lettera b), viene stabilito da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 5 dalla richiesta. Le offerte devono essere presentate per iscritto e recapitate tramite posta, telefax, e- mail o consegna a mano.

(10)

2. Il termine per la ricezione delle offerte, di cui all’art.11 comma 1, lettera c), viene stabilito in giorni 15 dalla data di spedizione della lettera d’invito. Le offerte, in carta bollata, devono essere recapitate in plico sigillato e sottoscritto sui lembi di chiusura. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme compresa la consegna a mano.

TITOLO IV – CONTRATTI.

CAPO I – NORME GENERALI.

Art. 14 Determina a contrattare.

1. Prima della stipulazione dei contratti, il responsabile del procedimento di spesa, predispone la determina a contrattare, prevista dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, contenente:

a) il fine che il contratto intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

d) il finanziamento della spesa.

ART. 15 Contenuti.

1. L’esecuzione di opere e lavori pubblici, delle forniture di beni e servizi è preceduta dalla stipulazione di contratti scritti.

Essi devono contenere le clausole obbligatorie o comunque ritenute opportune, a prescindere dal tipo di contratto adottato e in considerazione della esigenza di tutelare nel modo ottimale l’interesse pubblico specifico. Inoltre:

a) devono avere termini di durata ed importi certi (art.12, comma 1, R.D. 2440/1923);

b) non possono essere stipulati con onere continuativo, salvo i casi di assoluta convenienza o necessità, da motivare nella determinazione a contrattare (art.12, comma 1, R.D.

2440/1923);

c) nel caso di contratti di fornitura di beni e servizi ad esecuzione continuativa è vietata, a pena di nullità, la clausola del tacito rinnovo, ai sensi dell’art.6 del Legge 537/1993, e successive modifiche;

d) tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (art.6 Legge 537/1993 come modificato dall’art.44 della Legge 724/1994). La revisione viene operata sulla base

Pag. 10 di 21

(11)

di una istruttoria condotta dal Responsabile del Settore/

Servizio competente sulla base dei dati forniti dall’ISTAT.

e) Non possono avere durata superiore a nove anni, quando si riferiscono a spese ordinarie;

f) non possono prevedere, per il caso di contratti di servizi e forniture, la corresponsione di anticipazioni sull’importo contrattuale ex art.5 del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997, n.140;

g) non possono prevedere la corresponsione di interessi a favore del contraente privato sulle somme dal medesimo anticipate per l’esecuzione del contratto (art.12, comma 3 R.D. 2440/1923);

h) non possono prevedere esenzioni dal pagamento di imposte e tasse;

i) non possono prevedere il meccanismo della compensazione di un credito contrattuale con un debito verso l’Amministrazione.

1. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere anche:

a) l’obbligo per il contraente di osservare nei confronti dei dipendenti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materiale di lavoro e di assicurazioni sociali e di assumere a proprio carico i relativi oneri;

b) l’obbligo di attuare nei confronti dei predetti dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle apportate da successive modificazioni od integrazioni;

c) la cauzione da costituire a garanzia della corretta esecuzione della prestazione e, in generale, dell’assolvimento degli obblighi contrattuali (a discrezione del Responsabile del Settore/Servizio);

d) l’obbligo di assunzione di ogni responsabilità da parte del contraente per infortuni e danni arrecati all’amministrazione o a terzi in dipendenza dell’esecuzione della prestazione;

e) le penali per il ritardo e inadempimento nella esecuzione delle prestazioni;

f) l’obbligo di prestare garanzia dei prodotti forniti per periodi successivi alla consegna e di rispondere delle manchevolezze e delle imperfezioni che dovessero emergere dopo l’accettazione dei prodotti;

g) le ipotesi di risoluzione del contratto per colpa del contraente;

h) la facoltà per l’Amministrazione di provvedere, in caso di inadempimento, mediante la procedura della “esecuzione in danno” del contraente;

i) le forme di risoluzione delle controversie e l’eventuale ricorso all’arbitrato.

(12)

ART. 16 Lo strumento autocertificatorio.

1. Tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza della capacità e dei requisiti per la partecipazione alla gara è autocertificata mediante l’utilizzo di dichiarazioni sostituitive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali, o di terzi, che siano a conoscenza dell’interessato.

2. Prima della stipula dei contratti, l’Amministrazione comunale procede, d’ufficio, alle verifiche ed ai controlli di legge.

ART. 17 Le Commissioni di gara.

1. Le Commissioni sono formate da almeno tre componenti con l’assistenza di due testimoni.

2. Fanno parte della Commissione:

a) il Responsabile del Settore/Servizio interessato alla procedura contrattuale in qualità di Presidente;

b) il Segretario Generale o il Vice Segretario Comunale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

c) il Responsabile del Servizio Contratti e Gare o il dipendente del Settore Affari Istituzionali e Legali di livello più elevato, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Per quanto riguarda l’aggiudicazione di forniture e di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è integrata da esperti interni od esterni all’Ente nella materia oggetto dell’appalto, nominati dal Responsabile del procedimento di spesa, ed in numero tale che la Commissione nel suo complesso rimanga formata da un numero dispari di componenti.

4. Per le gare ufficiose la Commissione è composta da soli due componenti: Il Responsabile del Settore/Servizio competente e il Responsabile del Servizio Contratti e Gare.

5. Il componente di cui al comma 2 punto c) del presente articolo è tenuto alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della Commissione e alla redazione del verbale di gara.

6. Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara.

7. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i componenti della commissione di gara e non ha valore di contratto.

8. Per quanto riguarda gli appalti di lavori con il sistema dell’appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è composta secondo le norme stabilite dalla Legge 109/94 e dal Regolamento n.554/99.

Pag. 12 di 21

(13)

ART. 18 L’aggiudicazione.

1. L’aggiudicazione costituisce l’atto conclusivo del procedimento di gara, mediante il quale si individua il privato contraente, si fissa il contenuto economico del contratto, sulla base dell’offerta presentata dal vincitore della gara e si perfeziona il vincolo giuridico obbligatorio.

a) L’aggiudicazione ha natura di provvedimento amministrativo in quanto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente.

ART. 19 La stipulazione del contratto.

1. Con la stipulazione ha inizio la fase negoziale dell’iter contrattuale con assoggettamento del rapporto tra privato e amministrazione alla disciplina prevalente del codice civile, salvo le integrazioni e i correttivi, specie per gli appalti di opere pubbliche, previsti dalla disciplina privatistica contenuta nella legislazione speciale.

2. Nella stipulazione del contratto, competente ad intervenire in rappresentanza dell’Ente è il Responsabile del Settore/Servizio competente.

3. La stipulazione dei contratti di appalto di lavori deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o di cottimo fiduciario. Per la stipula dei contratti di forniture e di servizio si osserveranno i limiti temporali suddetti.

4. Prima della stipula del contratto devono essere acquisite tutte le certificazioni previste dalle norme vigenti ed eventualmente la certificazione antimafia prescritta dalla legge.

5. Qualora, senza giustificato motivo, il privato non si presenti alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella lettera di diffida, decadrà dalla aggiudicazione, fatta salva ed impregiudicata l’azione di danno.

6. I contratti aggiudicati con le procedure aperte o ristrette di cui al Titolo II art.3 comma 1. lettere a) e b), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.

7. I contratti aggiudicati con la procedura negoziata di cui al Titolo II art.3 comma 1. lettera c), sono stipulati mediante scrittura privata firmata dall’offerente e dal Responsabile del Settore/Servizio competente.

8. I contratti aggiudicati con la procedura della trattativa privata previa gara ufficiosa ad evidenza pubblica, di cui al Titolo III art.11 lettera c), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.

9. La stipula del contratto per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di cui al Titolo III art.11 lettere a) e b), è

(14)

a) scrittura privata firmata dall’offerente e dal Responsabile del Settore/Servizio competente;

b) sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;

c) sottoscrizione, da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d’ordine del servizio o della fornitura;

d) scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali.

ART. 20 La forma.

1. I contratti del Comune debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità.

2. La forma scritta è requisito essenziale per la giuridica esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra privato e pubblica amministrazione.

3. Le forme di stipula dei contratti sono le seguenti:

a) pubblica notarile;

b) pubblica amministrativa;

c) scrittura privata autenticata;

d) scrittura privata;

e) obbligazione in calce al capitolato;

f) atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;

g) scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale

h) sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura.

ART. 21 Il rogito.

1. Il funzionario designato quale ufficiale rogante a ricevere i contratti del Comune è il Segretario Comunale.

2. Il Segretario Comunale può rogare “tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente”.

3. Il rogito deve essere redatto con l’osservanza della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e regolamento di esecuzione).

4. Il Segretario Comunale è inoltre obbligato a rilasciare copia degli atti da lui ricevuti a chiunque ne faccia richiesta scritta o verbale, a norma dell’art. 743 del Codice di Procedura Civile. In caso di rifiuto o ritardo, l’istante, anche se non sia stato parte del contratto, può ricorrere al Presidente del Tribunale ex art. 745 c.p.c.

Pag. 14 di 21

5. L’ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà, attraverso il Servizio Contratti e Gare, alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa di quelli stipulati a mezzo di scrittura

(15)

privata, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti necessari ivi compresi quelli di natura tributaria.

6. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno rogati esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio o, in casi eccezionali, dal Segretario Comunale.

ART. 22 Custodia Contratti.

1. Il Segretario comunale rogante deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati gli atti da lui ricevuti.

2. Tali atti devono essere rilegati in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell’atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

3. Viene fatta una raccolta speciale per i contratti rogati a mezzo di Notaio e si provvede a fare una raccolta anche dei fascicoli relativi a rapporti contrattuali di modesta entità per i quali non si è proceduto alla stipulazione di un formale contratto, avendo optato per una delle forme previste dall’art.23, comma 9 del Titolo IV.

CAPO II ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE.

ART. 23 I diritti di segreteria.

1. L’Ente non ha alcuna discrezionalità nell’esentare i contraenti obbligati al pagamento dei diritti di segreteria, dovendosi attenere strettamente alla riscossione degli stessi, così come previsto per legge.

2. Gli Amministratori comunali e i Responsabili di Settore e Servizio ciascuno per la parte di propria competenza sono responsabili solidalmente del danno patrimoniale che derivi all’Ente dalla mancata riscossione dei diritti obbligatori di segreteria.

3. Sono assoggettati all’applicazione dei diritti di segreteria i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata con esclusione dei contratti di cui all’art.20 comma 3 lett. e), f),g) e h).

ART. 24 La registrazione.

1. I contratti stipulati per atto pubblico amministrativo o per scrittura privata autenticata, devono essere registrati quale che sia il loro valore. Anche gli atti di sottomissione e gli atti di cottimo fiduciario vanno registrati se stipulati nella forma pubblica amministrativa.

(16)

2. I contratti conclusi per scrittura privata non autenticata relativi a prestazioni soggette all’IVA vanno registrati in caso d’uso.

3. L’ufficiale rogante è obbligato personalmente a curare la registrazione dell’atto; la richiesta di registrazione va presentata entro il termine di 20 giorni dalla data dell’atto.

4. La registrazione del contratto è un’operazione fiscale e consiste nel presentare all’ufficio del registro competente per territorio una copia conforme dell’atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata, sottoscritta dal pubblico ufficiale depositario dell’atto medesimo. Per le scritture private non autenticate se presentate all’ufficio del registro per la loro registrazione, occorre, invece, presentare n. 2 originali dell’atto.

5. L’effetto della registrazione è quello di accertare la legale esistenza dell’atto, di conservarne il testo, di imprimere all’atto data certa rispetto ai terzi e di poter legittimamente produrre l’atto stesso in giudizio.

6. La registrazione è eseguita previo pagamento dell’imposta. Il pagamento di tale imposta fa carico al contraente, ma spetta al Segretario comunale rogante adempiere all’onere del versamento nell’ammontare prescritto dall’ufficio del registro.

TITOLO V – ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

CAPO I – BENI IMMOBILI

ART. 25 Procedure di vendita.

1. Il valore base di vendita dell’immobile è indicato dal Responsabile del Settore/Servizio competente, previa apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:

a) asta pubblica;

b) trattativa privata;

questi sistemi di gara sono posti in relazione al valore e/o alle caratteristiche del bene e, per il loro espletamento, si applica la procedura di cui agli articoli seguenti.

Pag. 16 di 21

(17)

ART. 26 Asta Pubblica.

1. E’ adottato il sistema dell’asta pubblica quando l'interesse all’acquisto del bene offerto è, per la sua natura, per la sua possibile utilizzazione, per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.

2. L’avviso d’asta è pubblicizzato nella forma che segue:

a) per i beni di valore stimato non superiore a € 260.000,00, con affissione all’Albo Pretorio, mediante affissione di manifesti, pubblicazione su uno o più quotidiani anche a tiratura locale.

b) per i beni di valore stimato oltre a € 260.000,00, oltre alle modalità sopra indicate, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed altre forme di pubblicità ritenute idonee.

3. La gara viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d’asta, indicato nel relativo avviso.

4. Le offerte devono essere recapitate, nel rispetto delle formalità previste dal bando.

5. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all’offerta scritta ed incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o versamento del contante presso la Tesoreria Comunale.

6. L’apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara.

7. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Responsabile del Settore/Servizio competente e da due testimoni, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni.

8. L’aggiudicazione è disposta dal Responsabile del Settore/Servizio competente, in sede di gara, a favore dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione Comunale.

Prima di addivenire all’aggiudicazione in presenza di offerte uguali, si procederà nella medesima adunanza, ad una licitazione privata fra gli offerenti stessi, a partiti segreti e colui che presenterà la migliore offerta nei termini stabiliti, da chi presiede la gara, sarà giudicato aggiudicatario. Ove non tutti coloro che hanno formulato offerte uguali fossero presenti, il Responsabile del Settore/Servizio competente fissa la data, da comunicarsi agli assenti, per l’espletamento della licitazione privata. Se tutti coloro che hanno presentato offerte uguali fossero presenti e non volessero migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi debba essere aggiudicatario.

9. Il prezzo dell’acquisto dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate nel bando nell’ambito dei seguenti criteri:

▪ in contanti alla stipula del contratto di compravendita;

(18)

▪ con una dilazione temporale massima di 2 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo pari al 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento del rogito.

10. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo, comprensivo di interessi legali, dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa o da altra garanzia idonea.

11. La cauzione provvisoria è sollecitamente svincolata da chi presiede la gara.

12. La cauzione provvisoria prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente stesso rifiuti di dare seguito al contratto di compravendita.

13. Qualora l’asta pubblica fosse dichiarata deserta od infruttuosa, il bene potrà essere rimesso in vendita secondo le seguenti modalità:

a) trattativa privata diretta, ferme restando le condizioni riportate nel bando e salvo la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’offerta economica presentata, anche se inferiore al prezzo posto a base d’asta, purchè l’offerta risulti per essa vantaggiosa e comunque entro il limite di riduzione del 20% di ribasso sul prezzo posto a base d’asta;

b) asta pubblica con possibilità di ridurre il prezzo posto a base d'asta fino al 10% e la facoltà di concedere all'acquirente adeguate rateizzazioni nel pagamento dell'importo contrattuale;

c) asta pubblica con lo stesso importo a base di gara, ma con la possibilità di accogliere offerte in riduzione sul prezzo base, comunque entro il limite del 20%, e la facoltà di concedere all'acquirente adeguate rateizzazioni nel pagamento dell'importo contrattuale.

ART. 27 Tattativa privata.

1. E’ ammessa la trattativa privata, anche con un solo soggetto, in casi eccezionali per valori da determinarsi in base a prezzi di mercato, nelle seguenti ipotesi:

a) quando l’alienazione o permuta sia disposta a favore di Enti Pubblici per realizzare o gestire opere di pubblica utilità destinate al perseguimento di interessi collettivi, fermo restando che l’uso pubblico sia definito dal P.R.G. vigente;

b) qualora per le caratteristiche del bene, l’acquisto possa interessare esclusivamente soggetti determinati, purché il valore di stima non sia superiore a € 100.000,00.

2. Il prezzo di acquisto sarà corrisposto alla firma dell’atto di compravendita.

Pag. 18 di 21

(19)

ART. 28 Offerte per procura e per persona da nominare.

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d’asta.

2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate.

3. L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

4. In ogni caso, comunque, l’offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale della medesima, anche ad avvenuta accettazione della la dichiarazione.

5. Il deposito eseguito dall’aggiudicatario rimane vincolato, nonostante l’offerta sia stata fatta per persona da nominare e sia stata presentata ed accettata la dichiarazione.

ART. 29 Bando.

1. Il bando deve essere formulato in maniera chiara ed inequivocabile al fine di consentire a chi partecipa alla gara di conoscere tutte le condizioni imposte dall’Ente; in particolare deve contenere:

• Prezzo posto a base d’asta;

• condizioni di pagamento;

• normativa di P.R.G. vigente;

• documentazione da presentare per l’ammissione alla gara;

• data di invio delle offerte e data di apertura;

• previsione di una cauzione provvisoria;

• ufficio a cui inviare l’offerta;

• ufficio a cui rivolgersi per ottenere le informazioni attinenti alla gara;

• responsabile unico del procedimento;

• altre eventuali.

CAPO II – BENI MOBILI.

ART. 30 Procedura di vendita.

1. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili e dei beni

(20)

da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non ne sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.

2. Il Comune procede all’alienazione dei beni di cui al 1° comma, previa apposita stima, mediante il sistema dei pubblici incanti.

3. Qualora il valore del bene mobile non sia superiore a € 26.000,00 si procederà mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, ovvero, sussistendone le ragioni a trattativa diretta, rivolgendosi a ditte specializzate. E’ possibile anche la permuta con altri beni mobili necessari,

4. Per beni mobili quali, ad esempio macchinari, auto, ecc.. è consentita l’alienazione a ditta fornitrice di attrezzature dello stesso genere, a scomputo di parte del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

Pag. 20 di 21

(21)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 Abrogazione norme preesistenti.

1. E’ abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con atto consiliare n. 21 del 24.02.1992 e sue successive modificazioni.

2. E’ abrogato il Regolamento sui procedimenti di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi ai sensi del D.P.R. n. 573 del 18.04.1994, approvato con atto consiliare n. 95 del 27.11.1996.

3. E’ abrogato il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia e forniture minute ed urgenti, approvato con atto consiliare n. 21 del 27.02.1997.

4. E’ inoltre abrogata ogni altra disposizione esistente in contrasto con presente Regolamento.

ART. 32 Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio e riferimento alle norme vigenti della legislazione comunitaria e nazionale.

ART. 33 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del vigente Statuto.

Riferimenti

Documenti correlati

Art. In ragione del numero di domande pervenute potrà essere prevista una prova preselettiva.. consistente nella somministrazione di test scritti sulle materie

Copia informatica per consultazione.. Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COM- MA 2 LETTERA C) E 63 DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SER- VIZIO

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi, è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli

L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como per conto e nell'interesse del Comune di Cantù ai sensi dell'art. A seguito dell'aggiudicazione

Susta Mario Gianni - Direttore Sanitario presso la Fondazione Ca’ d’Industria Onlus di Como ed il curriculum vitae della dott.ssa Di Gioia Donatella -

ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi di "concessione di costruzione e gestione od esercizio". Nell'un caso e nell'altro vengono

· che la novella del comma 3 bis del Codice dei contratti ha reso, pertanto, obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia che intendano acquisire lavori,