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La gestione delle risorse correnti

2.2.1.1 I tributi

Imposta Municipale Unica (IMU)

Alla luce della vigente normativa l’IMU non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex Legge e dal Regolamento Comunale. Con la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) sono stati esentati dal pagamento i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) ed è stata introdotta la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l’abitazione venga adibita ad abitazione principale del comodatario e con contratto registrato. Ulteriore condizione posta dalla legge è che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Se il comodante (proprietario) possiede nel comune la propria abitazione principale non decade dal beneficio. L’IMU si continua ad applicare, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l’aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro.

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per gli immobili locati a canone concordato con riduzione al 75% dell’imposta da versare sulla base dell’aliquota deliberata.

Sono stati esentati dal pagamento dell’imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014 integrato e modificato con la legge 208/2015):

• gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci;

• gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

• gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

• la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), D.lgs. n. 504 del 1992);

• dal 2016 i proprietari dei fabbricati produttivi cosiddetti “imbullonati” possono provvedere al riaccatastamento degli stessi escludendo dal valore immobiliare tutti gli impianti fissi al suolo, con ripercussione sulle entrate del comune, parzialmente compensati da un apposito contributo compensativo.

Tributo servizi indivisibili (Tasi)

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC “riferita ai servizi indivisibili” e ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016 è stata prevista l’esenzione dal pagamento della TASI anche per le abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09. Sempre a decorrere dal 2016 sono state esentate dal pagamento le abitazioni principali dei detentori (affittuari o comodatari) per la quota di competenza del detentore stesso.

Anche per la TASI è prevista la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado con le condizioni previste per l’IMU e la riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all’interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all’altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento. Il Comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Tassa rifiuti (Tari)

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l’Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tari è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali od aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della Tari, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche Tari è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d’uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Sino all'attuazione dell’allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Sull’importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, attualmente il 5%) il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ex art. 19 D. Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della Tari, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE;

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

La Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è disciplinata dal relativo regolamento comunale.

Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti, sia temporanee dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono ricompresi anche i tratti di strade statali e provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune di Treviglio, nonché gli spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Addizionale comunale all’IRPEF

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/03/2007, a partire dal 2007 il Comune di Treviglio ha applicato l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e che la variazione dell’aliquota non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio di pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, a cura del Comune ovvero a cura del Concessionario di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per effettuare il servizio di pubbliche affissioni è a carico di chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune ovvero a favore dell'eventuale Concessionario. Dal 1° gennaio 2016 la gestione delle pubbliche affissioni è affidata al Concessionario società Abaco spa di Padova, mentre il pagamento va effettuato direttamente sui conti correnti intestati al comune di Treviglio.

Imposta comunale sulla pubblicità

È un'imposta dovuta da chiunque effettui la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi recepibile tramite:

• insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (art. 12 D.Lgs. 507/1993);

• pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/1993);

• pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993);

• pubblicità varia (art. 15): con striscioni che attraversano strade o piazze; con palloni frenati; mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale; mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. L'imposta sulla pubblicità si calcola in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Dal 1° gennaio 2016 la gestione dell'imposta di pubblicità è affidata al Concessionario società Abaco spa di Padova, mentre il pagamento va effettuato direttamente sui conti correnti intestati al comune di Treviglio.

Scenario su Entrate Tributarie

Le entrate della TARI dell’esercizio 2019 vengono approvate in conformità al relativo piano finanziario, la fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti.

Come già previsto per l'anno 2018, e poi non realizzato sulla base degli scenari normativi e delle scelte dell'Amministrazione, anche nell’anno 2019 si prevede la massimizzazione delle aliquote dell’IMU e dell’addizionale comunale, al fine di assicurare un livello di gettito teso a garantire i programmi di spesa dell’Amministrazione,

considerato anche il progressivo aumento dell’accantonamento minimo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità previsto dalla legislazione vigente, per il quale l'Amministrazione ha già messo in atto una serie di azioni mirate a ridurne l'entità.

Con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU tali da garantire un gettito di € 5.000.000 e quelle dell’addizionale comunale tali da garantire un gettito di € 3.690.000.

In ogni caso, prima della nota di aggiornamento del DUP e comunque in vista dell’approvazione del bilancio 2019 – 2021, anche in considerazione degli eventuali mutamenti normativi, sarà riesaminata la situazione degli equilibri di parte corrente con l’obiettivo di eliminare o almeno ridurre il previsto aumento.

Recupero evasione tributaria

Ancora particolarmente importante, anche per gli equilibri di bilancio, sarà l’attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali. In particolare vengono previsti:

• € 200.000,00 per recupero evasione TASI;

• € 25.000,00 per recupero evasione ICI;

• € 600.000,00 per recupero evasione IMU;

• € 125.000,00 per recupero evasione tassa rifiuti;

• € 10.000,00 per recupero evasione TOSAP;

per un totale di € 960.000,00.

2.2.1.2 Le entrate extra-tributarie

Se le entrate da trasferimenti sono oramai significativamente ridotte rispetto al passato a favore delle entrate da tributi, le entrate extra-tributarie hanno una incidenza notevole sul bilancio.

Nella tabella seguente si riportano le previsioni di bilancio per il triennio.

ENTRATE

EXTRA-TRIBUTARIE 2019 2020 2021

Previsione assestata 6.695.314,09 6.694.719,20 6.694.719,20

2.2.2 Spesa corrente

Costo del personale

La disciplina delle assunzioni negli Enti locali è sottoposta ormai da un decennio ad un regime vincolistico che ha determinato una fortissima contrazione del personale in servizio il cui andamento è analizzato successivamente (par.

2.5.2.).

Altre previsioni di parte corrente soggiacciono ai limiti imposti dal D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni e sulla base di tali disposizioni, e di altre norme di contenimento della spesa le previsioni 2019/2021 sono state formulate con i seguenti criteri:

Spese per studi e incarichi di consulenza - la base di calcolo è stata quantificata selezionando, tra gli impegni assunti sulla competenza 2009 per incarichi di lavoro autonomo individuale (stanziati in appositi capitoli di PEG tra le prestazioni di servizi della spesa corrente e gli incarichi esterni imputati nella spesa in conto capitale), le spese aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi di studio e di consulenza. Viceversa, non sono stati annoverati tra gli incarichi di studio e consulenza le prestazioni finalizzate alla resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, quali il medico competente, gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudi, i manutentori impianti ex L. 46/1990, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione, gli incarichi di docenza, incarichi per rilevazioni ISTAT, addetto stampa, e così via.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - sono stati considerati, quali spese per relazioni pubbliche e pubblicità, gli oneri per la pubblicità su quotidiani, riviste, periodici, spot radiofonici, servizi fotografici e trasmissioni televisive volti alla promozione dell’ente in senso generale, ossia non riferite a informazioni/comunicazioni su specifici servizi o iniziative. Sono viceversa stati esclusi dal novero di tali spese gli oneri per pubblicazioni inerenti alle comunicazioni istituzionali, le riprese televisive delle riunioni del Consiglio comunale, le stampe di manifesti, notiziari, opuscoli, volantini e simili relativi a iniziative e/o servizi comunali (e relative spese di distribuzione), le spese per pubblicazioni obbligatorie (ad esempio, i bandi di gara, le pubblicazioni su quotidiani effettuate in esecuzione di sentenze, ecc.). Quanto a mostre e convegni, sono state considerate sia le spese sostenute dall’Ente per l’organizzazione di tali eventi, sia l’erogazione di contributi espressamente finalizzati al sostegno di mostre e convegni organizzati da soggetti terzi.

Spese di rappresentanza - sono state considerate le spese destinate a proiettare l’Amministrazione all’esterno rispetto ai propri fini istituzionali, con la finalità di accrescere o mantenere il suo prestigio e richiamare

l’attenzione di soggetti qualificati e dell’opinione pubblica in generale (a titolo esemplificativo: acquisto di beni da offrire in dono a singole persone non nell’ambito di iniziative organizzate o collaborate dal Comune, rinfreschi, pranzi, ospitalità a persone non collegata a gemellaggi, comunicazione, a mezzo stampa o personalizzata della partecipazione del Comune a fatti concernenti persone quali necrologi, matrimoni, nascite ecc...). Non sono viceversa state annoverate in questa voce le spese per l’erogazione di contributi od altri sussidi strumentali (ad esempio, premi e targhe) volti a promuovere o valorizzare iniziative di enti o associazioni svolte nel territorio comunale, premi per iniziative organizzate dal Comune, l’ospitalità di persone nell’ambito di gemellaggi conclusi dal Comune, l’acquisto di beni per celebrare ricorrenze civili (4 novembre, 25 aprile, 2 giugno, ecc.).

Le spese correnti per il triennio sono indicate sinteticamente nella tabella seguente:

SPESE CORRENTI 2019 2020 2021

Previsione assestata 24.719.140,88 24.727.137,06 24.727.137,06

2.3 La gestione delle risorse in conto capitale