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Giorgio Mamberto

Nel documento Cronache Economiche. N.005-006, Anno 1976 (pagine 81-86)

Definizione e caratteristiche dell'unità di conto tra-dizionale.

L'art. 2 0 7 del Trattato di Roma stabilisce che il bilancio della Comunità economica europea de-ve essere stabilito in unità di conto (UC) ('), il cui valore, secondo la definizione data dal regola-mento di applicazione di tale articolo (2), è ugua-le a 0 , 8 8 8 6 7 0 8 8 g d'oro fino ( 1 / 3 5 di oncia troy).

Risulta evidente che questa definizione, che si trova per la prima volta in un regolamento del 1960 (3), ha u n senso solo q u a n d o si consideri che essa f u elaborata vigente un sistema di cambi fissi in cui il dollaro era convertibile in oro e ciascuna moneta dichiarava il suo contenuto aureo, in ter-mini di dollaro, al F M I .

Di conseguenza, per ottenere le parità U C / M N (monete nazionali) era sufficiente calcolare il rap-porto tra peso di oro fino contenuto nell'UC e peso di oro fino dichiarato da ciascuna moneta al FMI O . Poiché poi il contenuto aureo dell'UC era identico a quello del dollaro prima della svaluta-zione del maggio 1972 (e a quella dei DSP, di-ritti speciali di prelievo, dell'epoca), le parità tra M N / U C , riportate alla tabella 1 in vigore prima

TABELLA 1. — TASSO DI CONVERSIONE TRA UC DI BILANCIO E MONETE NAZIONALI

1 UC = 7,50000 DKr = 3,62000 HFI = 3,62000 HFI = 50,— FB = 5,55419 FF = 625,— Lit = 0,416667 List = 0,416667 Uri = 3,66000 DM

di tale data, erano le stesse che quelle M N / $ ed erano in pratica quelle di mercato.

Funzione dell'UC e suo campo di applicazione.

La sua f u n z i o n e è duplice: da una parte accol-lare agli Stati membri il rischio di cambio, per impedire che un'eventuale variazione della parità monetaria effettuata unilateralmente da u n o Sta-to m e m b r o , possa modificare le sue obbligazioni verso la CEE (4). Dall'altra, garantire l'unicità dei prezzi; ciò significa che gli importi espressi in uni-tà di conto (prezzi, prelievi, o altro) devono es-sere sempre eguali tra loro anche se convertiti in monete diverse. Il che costituisce il principale f o n d a m e n t o della gestione di alcuni settori eco-nomici (politica agricola comune soprattutto) di competenza esclusiva della Comunità.

Fino al 1972, l'UC di bilancio si applicava pra-ticamente a tutti i settori di intervento delle Co-munità europee. Oltre che per i bilanci CEE,

C E C A , E U R A T O M (per gli stanziamenti e per l'im-putazione delle entrate e delle spese), l'UC fu adottata anche per il bilancio del FES (Fondo eu-ropeo di sviluppo) e della BEI (Banca europea di investimento), per gli importi fìssati dalla tariffa

(') Per questo motivo tale UC è anche chiamata UC di bi-lancio o UC FMI.

(2) Regolamento finanziario del 25-4-73; applicabile al bilan-cio generale delle Comunità europee, art. 10.1. della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (CUCE) n. L 116 del 1-5-73.

(3) Regolamento finanziario del 15-11-60, CUCE del 29-12-60. (4) Infatti, la svalutazione di una MN lascia invariato l'am-montare dell'obbligazione espresso in UC (si pensi ad un con-tributo finanziario dovuto da uno Stato membro) ma fa aumen-tare in maniera corrispondente la quantità di MN da versarsi quale corrispettivo, Tale principio, ripreso da diversi testi rego-lamentari, da ultimo il regolamento finanziario del 25-4-73, arti-colo 29, era valido fino a che le variazioni di parità venivano dichiarate al FMI ed avevano per conseguenza una ripercussione sul contenuto aureo di una moneta.

doganale comune e per la gestione della PAC (po-litica agricola comune), per le ammende inflitte dalla Corte di Giustizia ed in altri settori minori.

L'introduzione di diverse nozioni di U C (5). A partire dal maggio 1971, le parità reali pra-ticate dal mercato si sono progressivamente allon-tanate da quelle della tabella 1 (6). Questo in se-guito all'abbandono di ogni riferimento all'oro per la definizione del valore delle monete e per il fatto che, col venir meno del sistema di cambi fissi, le monete comunitarie possono variare più o meno liberamente (7) tra di loro e rispetto alle loro precedenti parità.

È evidente che in un tale contesto non pote-vano più essere assicurate le funzioni per cui l'originale UC f u introdotta. Da qui la necessità per la CEE di trovare soluzioni alternative, sia pure in via provvisoria. In generale, si è ricorso all'adozione di UC diverse da quelle della tabel-la 1, ma anche diverse tra di loro in q u a n t o intro-dotte in date differenti e, quindi, sulla base di pa-rità diverse.

Cosi, nel settore più importante per la Comu-nità (8), la PAC, tutti i prezzi, i prelievi, ed in ge-nerale qualsiasi importo ad essa relativo, indicati in UC nella regolamentazione CEE, allorquando d e b b a n o essere espressi in M N , non sono conver-titi secondo le parità della tabella 1 ma secondo le parità della c.d. UC verde (perché applicabile al solo settore agricolo) che p u r non essendo an-cora quelle reali di mercato, ci si avvicinano assai di più di quelle della U C F M I (9).

L'ulteriore scarto esistente tra le parità verdi e quelle reali è colmato, se esiste, dagli importi compensativi monetari che, applicati sui prodotti agricoli negli scambi internazionali, dovrebbero garantire eguali prezzi minimi all'interno della CEE e eguale competitività all'esterno (I0).

Una soluzione per qualche verso analoga, f u trovata ed applicata per la CECA e per il FES che crearono loro proprie UC, in genere basate sulle parità di mercato e che a scadenze fisse, venivano adeguate per tenere conto dei cambiamenti di pa-rità eventualmente intervenuti nel f r a t t e m p o (")•

Soluzioni similari f u r o n o trovate anche per tut-ti gli altri settori ad eccezione che per il bilancio CEE i cui importi sono sempre espressi nell'UC di cui alla tabella 1 sia dal lato entrate che dal lato spese.

La nuova unità di conto europea (UCE). Defini-zione e struttura.

Nel tentativo di mettere ordine nella complessa materia, allo scopo di unificare nuovamente le di-verse nozioni di UC, già dalla fine del 1974, la Commissione ha presentato al Consiglio, u n a pro-posizione mirante a introdurre una UC di applica-zione generale non più definita in riferimento al-l'oro ma rispetto a u n « paniere » composto da tutte le monete comunitarie che vi partecipano nella proporzione indicata qui di seguito:

TABELLA 2. — P A R T E C I P A Z I O N E D E L L E M O N E T E C O M U N I T A R I E A L P A N I E R E UCE. (valori percentuali) D M 27.3 Lit 14.0 Flux 0.3 List 17.5 HF1 9.0 D K r 3.0 F F 19.5 FB 7.9 Lirl 1.5

Tale ponderazione è il risultato della combina-zione di tre indici calcolati per ciascuno stato m e m b r o : la percentuale del suo prodotto nazio-nale lordo sul prodotto nazionazio-nale lordo della CEE, la percentuale del suo commercio intraeuropeo sul totale CEE e la quota appartenente a ciascuno di essi nel q u a d r o del sistema europeo di sostegno monetario a breve termine.

Il valore iniziale del paniere U C E è stato fis-sato a 1,20635 $ del 28 giugno 1974, eguale cioè al valore iniziale del paniere del nuovo D S P (12)

(5) Su tale argomento vedi « Cronache Economiche », n. tt-12 del 1974, pag. 57.

(6) Al febbraio 1976, per la lira tale scarto raggiunge il 27%. (7) A seconda che siano o no nel c.d. serpente monetario eu-ropeo.

(8) Tale settore copre il 69,3% del bilancio della Commis-sione per il 1976.

(9) Le parità « verdi » al febbraio 1976 sono le seguenti: 1 UC = 49.64 FB; 7,57828 DKr; 5,63317 FF; 0,565473 Lirl; 857, — Lire; 3,41874 HF1; 0,536570 List.

(10) Per una più diffusa trattazione del sistema dei prezzi agri-coli e degli importi compensativi, vedi «Cronache Economiche», n. 5-6 del 1975, pag. 57.

(11) Unità di conto di questo tipo, basate, in pratica sulle pa-rità del serpente per le monete che vi partecipano e su un va-lore medio rappresentativo per le altre, hanno l'inconveniente di far sopportare il peso degli eventuali aggiustamenti di parità solo sugli stati le cui monete fluttuano liberamente.

(12) Il paniere DSP è composto da 16 monete tra cui 7 comu-nitarie. In esso il $ pesa per circa un terzo e le monete CEE per circa la metà. Il valore di 1,20635 $ era anche il valore del vecchio DSP a quella data (posteriore alla svalutazione del SI e di conseguenza anche quello della vecchia UC in termini di dollaro.

creato appunto in tale data ed ufficialmente adot-tato dal FMI il 1° luglio 1974. Se tale importo viene convertito in termini di monete CEE, sulla base dei coefficienti della tabella 2, e applicando i tassi di cambio impiegati dal FMI il 28 giugno 1974, la UCE può essere definita, e tale è la sua definizione ufficiale, come la somma degli importi di monete comunitarie elencati nella tabella 3.

TABELLA 3. — C O M P O S I Z I O N E D E L P A N I E R E UCE I N M O N E T E CEE. (valori assoluti) D M 0.828 Lit 109 FIux 0.14 List 0.0885 HFI 0.286 D K r 0.217 F F 1.15 FB 3.66 Lirl 0.00759

riportate le parità UCE in vigore a quattro date differenti.

TABELLA 4. — TASSI D I C O N V E R S I O N E T R A UCE E M O N E T E N A Z I O N A L I al 28/XI/75 al30/XII/75 al 30/1/76 al 28/11/76 F B / F l u x 46,0362 46,0199 45,3450 45,2178 D M 3,05772 3,05066 2,99685 2,96403 HFI 3,13460 3,12751 3,08074 5,09064 List 0,576966 0,575033 0,569589 0,569924 D K r 7,13330 7,17451 7,12370 7,13084 F F 5,18666 5,21981 5,17488 5,18535 Lit 796,886 794,672 867,956 885,980 Lirl 0,576894 0,575249 u.q. 0,569494 $ 1,16370 1,16271 1,15558 1,15528 FS 3,11750 3,05020 3,00547 2,96355

Il valore dell'UCE in una qualsiasi moneta na-zionale è eguale alla somma degli importi della tabella 5 convertiti in quella moneta. Cosi, ad esempio, per avere in un giorno determinato il valore in lire italiane dell'UCE sarà sufficiente calcolare al tasso di cambio di quel giorno, il cor-rispettivo in lire di 0 . 8 2 8 D M , di 0 . 0 8 8 5 List, ecc. ed addizionarli tra loro. Poiché i corsi di cambio delle singole monete variano giornalmen-te, ne consegue che anche il valore dell'UCE cambia tutti i giorni.

Tuttavia, per ragioni di praticità e di tempesti-vità, il procedimento usato per determinare il va-lore ufficiale dell'UCE è un p o ' differente. I n ef-fetti, i servizi della Commissione non determina-no il valore dell'UCE direttamente in ciascuna delle monete nazionali. Viene calcolato d a p p r i m a il r a p p o r t o U C E / F B sulla base dei corsi di cam-bio rilevati sulla piazza di Bruxelles; l'importo cosi ottenuto viene convertito nelle altre m o n e t e comunitarie sulla base degli stessi corsi di cam-bio. Il medesimo p r o c e d i m e n t o si segue per deter-minare il controvalore in U C E delle m o n e t e dei più importanti Stati extra CEE. In caso di chiu-sura del m e r c a t o di Bruxelles, si utilizzano, nel-l'ordine, i corsi di L o n d r a o F r a n c o f o r t e .

I tassi di conversione ufficiali dell'UCE sono determinati giornalmente dalla Commissione e vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle C o m u n i t à europee sezione C (Comunicazioni ed I n f o r m a z i o n i ) tutti i giorni feriali.

A titolo esemplificativo nella tabella 4 sono

Campo di applicazione dell'UCE.

L'introduzione dell'UCE nei diversi settori di competenza della C E E , presenta ostacoli di or-dine pratico e giuridico ogni volta differenti e so-vente non facilmente superabili. Si è quindi pro-ceduto in maniera progressiva e a m a r z o i settori in cui l ' U C E è già impiegata, sono:

a) Il FES. Per decisione del Consiglio del

21 aprile 1975 ("), dal 1° luglio 1975 le parità U C E sono utilizzate per la conversione in mo-nete nazionali degli aiuti finanziari, espressi in U C E , concessi ai paesi firmatari della Conven-zione di Lomè (14) sulla base dell'articolo 42, pa-ragrafi 1 e 2 della Convenzione stessa.

È i m p o r t a n t e notare che in questo settore anche gli importi degli appalti per la realizzazione dei progetti di sviluppo sono indicati in U C E .

b) La BEI. 11 18 m a r z o 1975, il Consiglio

dei governatori della Banca ha autorizzato que-st'ultima ad utilizzare l ' U C E a partire dal 30 di-c e m b r e 1974.

L'autorizzazione ha valore provvisorio fino a q u a n d o non venga ratificata dagli stati m e m b r i la modifica dello statuto della BEI, a p p r o v a t a il 10 luglio 1975, dai ministri delle finanze, e per la quale viene attribuita ai governatori la facoltà di

(13) CUCE L 104 del 24-4-75.

Ò4) Questa Convenzione lega la CEE e 46 paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi, e del Pacifico. Prevede alcune regole di cooperazione commerciale, industriale e finanziaria.

modificare la definizione dell'unità di conto usata dalla Banca.

La BEI tuttavia, per evitare adeguamenti trop-po frequenti dei suoi conti e dei dati statistici re-lativi alle sue operazioni, non utilizza le parità giornaliere dell'UCE ma solo le quattro parità in vigore il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, ciascuna delle quali rimane invariata per il trimestre successivo.

c) La CECA. Il regolamento 3 2 8 9 / 7 5 (15) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1976, l'uni-tà di conto da utilizzare nei settori disciplinati dal trattato CECA è l'UCE.

L'UCE non è da utilizzarsi solo per il bilancio ma anche per le obbligazioni pecuniarie intercor-renti tra CECA e privati. Queste obbligazioni sono fissate in UCE e convertite in moneta nazio-nale il giorno del pagamento, o dell'incasso, al tasso in vigore a quella data. Viene fatta una sola eccezione per le obbligazioni anteriori al 1° gen-naio 1976, ed espresse in unità di conto per le quali rimangono validi i tassi in vigore alla data in cui tali obbligazioni sorsero.

d) Altri settori. Per alcuni è già di

applica-zione (prestito CEE al Portogallo), per altri vi sono proposte della Commissione al Consiglio (nelle direttive di coordinamento in materia di assicurazione), per altri ancora è già stata fissata la data di applicazione come per il finanziamento del bilancio CEE che sarà espresso in UCE a par-tire dal 1-1-1978. A questa data il finanziamento dovrebbe essere garantito integralmente da risorse proprie della Comunità (16), per conseguenza l'in-troduzione dell'UCE in luogo della precedente unità di conto F M I non avrà alcuna conseguenza sui versamenti complessivi degli stati membri al bilancio CEE.

Nessuna data è invece fissata per l'introduzione dell'UCE nella PAC, forse anche perché tale set-tore presenta le più grandi difficoltà in materia.

Considerazioni finali.

Una prima considerazione che si impone è che l'UCE è qualche cosa di più della precedente uni-tà di conto F M I . Questa aveva solamente un ruo-lo contabile, mentre l'UCE ha anche un ruoruo-lo monetario assai sviluppato. Per questo, l'UCE può anche definirsi una « m o n e t a di conto » an-che se non si tratta ancora di una vera e propria

moneta europea. Mentre l'unità di conto FMI veniva utilizzata solo a livello di bilancio, ad esempio per imputarvi una spesa, l'UCE è impie-gata anche nelle relazioni tra CEE e privati. An-che i mandati di pagamento emessi dalla CEE saranno, ed in parte già sono, espressi in UCE e convertiti in MN il giorno dell'incasso.

Da questa considerazione discendono due os-servazioni supplementari: primo che per tutti gli importi espressi in UCE il rischio di cambio non viene mai accollato alla CEE ma alla sua controparte; secondo che l'UCE dovrà anche essere adottata dal sistema bancario poiché una buona parte degli incassi e pagamenti CEE si ef-fettuano tramite banca. Su questo secondo punto qualche iniziativa è già stata intrapresa.

Infine, un altro aspetto positivo dell'introdu-zione dell'UCE è che le conseguenze della varia-zione di una parità monetaria non ricadono solo sullo stato a cui tale moneta appartiene, ma ven-gono assorbite, in parte, anche da tutti gli altri stati membri (17).

Qualche altra considerazione può essere fatta sulla tecnica del paniere e su alcuni inconve-nienti a cui essa può dar luogo. Si tratta di u n paniere fisso, cioè calcolato una volta per tutte senza possibilità di revisione (18). Ciò significa che i parametri che ne sono alla base, non sono più modificabili e rischiano quindi, nel lungo periodo, di diventare inattuali.

Questo inconveniente è in parte corretto dal fatto che u n a variazione di parità di u n a moneta implica automaticamente u n a variazione del suo peso percentuale sul paniere (tabella 2). In altri termini, se la lira viene svalutata, 109 Lit non corrisponderanno più al 1 4 % del paniere m a a qualche cosa di meno.

Inoltre, anche se la possibilità di una revisione non è prevista sarà impossibile evitarla nel caso che uno o più stati terzi aderiscano alla CEE e, logicamente, si vogliano far partecipare al pa-niere UCE anche le loro monete.

L'ultimo e più grave inconveniente deriva dal

(15) GUCE L 104 del 24-4-75.

(16) Le risorse proprie delle Comunità europee sono i dazi doganali, i prelievi agricoli e una quota dell'IVA di ciascuno dei nove stati membri della Comunità.

(17) Cosi, ad esempio, una svalutazione della Lit del 10% significa, rispetto all'UCE, una svalutazione dell'S.6%. Il restante 1,4% è assorbito dalle altre monete del paniere. Questa propor-zione rispecchia la partecipapropor-zione della lira al paniere UCE (ve-di tabella 2).

(18) Una clausola di revisione esiste invece per il DSP e do-vrebbe essere applicata alla fine di quest'anno.

fatto che il valore dell'UCE in termini di monete nazionali varia giornalmente. L'UCE si compor-ta cioè come una monecompor-ta di uno scompor-tato terzo che però non può essere usata come mezzo di paga-mento.

Le diverse soluzioni proposte, ed in parte adot-tate, per ovviare a questo inconveniente, consi-stono per lo più nel considerare fisse per un certo

periodo di tempo, le parità di un giorno determi-nato. Cosi è stato fatto per la BEI e cosi proba-bilmente si farà per il bilancio CEE, per la PAC e per le esenzioni in materia di IVA. Il rischio in questo caso è quello di creare nuovamente una situazione di fatto in cui coesistono diverse sub unità di conto; situazione alla quale l'introdu-zione dell'UCE voleva appunto porre fine.

Nel documento Cronache Economiche. N.005-006, Anno 1976 (pagine 81-86)

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