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Gli strumenti di democrazia partecipativa in un’ottica comparati-

2. La partecipazione Gli strumenti previsti dalla l 241 del 1990 e l’interpretazione

2.3 Gli strumenti di democrazia partecipativa in un’ottica comparati-

Per quanto, come si è visto, a livello “quantitativo” la legge sul procedi- mento amministrativo abbia esteso notevolmente l’ambito dei soggetti legittimati a partecipare, in termini “qualitativi” appare lacunosa, laddove la partecipazione,

289Gli LLP sono collocati presso uno o più Comuni o enti o organismi locali - quindi sono decentrati rispetto all’Amministrazione regionale come i fora lombardi - prevedono la partecipazione di soggetti esterni - i cd. facilitatori - e sono finanziati dalla Giunta regionale stessa. Ancora, sempre come nei fora, non sostituiscono ma si affiancano agli strumenti consultivi tradizionali. Sul punto v. G.SGUEO, op. cit.,

pp. 943 e ss.; S.PRISCO, Il nuovo statuto della Regione Campania: gli istituti della partecipazione, in fede- ralismi.it, VII, 2009.

290

Per un approfondimento sulla legge regionale toscana sulla partecipazione, consulta A. FLORIDIA, La

democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il caso della legge regionale toscana sulla parteci- pazione, in Le istituzioni del federalismo, 2007, pp. 603 ss.; M. CIANCAGLINI, La democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della legge regionale n. 69/2007, 2008, in www.osservatoriosullefonti.it; E. STRADELLA, Partecipazione e deliberazione: una evoluzione bottom-up della forma di Stato democratica?

Appunti a partire dalla legge della Regione Toscana n. 69/2007, 2008, in www.osservatoriosullefonti.it; S. PIAZZA, Le nuove frontiere della partecipazione: il caso della Regione Toscana come paradigma regola- tivo, in L’Amministrazione italiana, 2010, pp. 1440 ss.

291

G.SGUEO, op. cit., pp. 941 ss.; M. CIANCAGLINI, Tra democrazia partecipativa e concertazione…, cit., pp. 215 ss.

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almeno a livello nazionale, si limita a essere una “vicenda cartacea” e ciò nono- stante quanto avesse previsto la Commissione Nigro292; il grado di evoluzione dell’istituto appare, pertanto, ambivalente o, per usare una frase di Vincenzo Ce- rulli Irelli, “non è molto ma neanche pochissimo”.293

La dottrina294 ha sempre fortemente criticato l’assenza, nel nostro ordina- mento, di una diffusa partecipazione orale che avrebbe il pregio di aumentare l’ef- fettività dell’istituto partecipativo; come si è visto, infatti, tale tipo di partecipa- zione è prevista, in alcuni casi, dalle leggi regionali, ma, nel silenzio della l. 241/90, essa non è in alcun modo generalizzata. E ciò, in controtendenza rispetto a un’ottica comparatistica, posto che, come si è visto, negli Stati Uniti, in Inghil- terra, in Spagna, in Francia e in Germania sono previste, più o meno intensamente, modalità di partecipazione orale.

Soprattutto negli ultimi anni, è emersa una sempre maggiore attenzione verso il tema della “democrazia partecipativa”295, prima da parte degli ordinamenti

292L’istituto della cd. istruttoria pubblica, inserito nello schema della Commissione Nigro con riferimento ad alcuni procedimenti, quali quelli di pianificazione e localizzazione di grandi opere pubbliche, non fu accolto nella l. 241/90. A tale esclusione Nigro rispose così: “Considero l’eliminazione di questo precetto molto grave e priva di valide ragioni”; sul punto v. M.NIGRO, Il procedimento amministrativo fra inerzia

legislativa e trasformazioni dell’Amministrazione (a proposito di un recente disegno di legge), in Dir. proc. amm., 1989, p. 5.

293V.C

ERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, ed. 2001. Sulle dimensioni “qualitativa” e

“quantitativa” della partecipazione in Italia, v. anche F.LEDDA, Problema amministrativo e partecipazione

al procedimento, cit., p. 133; F.P.PUGLIESE, Il contraddittorio nel procedimento, in AA. VV., Il procedi- mento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’Amministrazione. Atti del convegno di Messina-Taormina, 25-26 febbraio 1988, a cura di F.TRIMARCHI, Milano, 1990, p. 80; S.CIMINI, Parteci-

pazione procedimentale: limiti di effettività della forma scritta e prospettive dell’oralità, in Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, A.CORSETTI E F.FRACCHIA (a cura

di), Milano, 2002, pp. 27 ss. 294V.C

ERULLI IRELLI, op. ult. cit.; F.P.PUGLIESE, op. ult. cit., p. 80; G.CORSO,F.TERESI, Procedimento

amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, cit., 1991; M.P.CHITI,

L’effettività della tutela avverso la pubblica Amministrazione nel procedimento e nell’Amministrazione giustiziale, in Scritti in onore di Sebastiano Cassarino, Padova, 2001, I, pp. 433 ss. Al contrario F.LEDDA, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm., 1993, p. 133, il quale rileva che l’istruttoria documentale non esclude l’esistenza delle condizioni per un efficace contraddittorio. Per una completa ricostruzione sul punto v. S.CIMINI, op. cit., p. 27.

295

Sul tema della “democrazia partecipativa” si vedano: R. ARNSTEIN, A Ladder of Citizen Participation,

JAIP, Vol. 35, n. 4, 1969, pp. 216-224; B.DAMAGARD,J.M.LEWIS, Accountability and Citizen Participa-

tion, in The Oxford Handbook of Public Accountability, in M.BOVENS,R.E.GODIN,T.SCHILLEMANS (a cura di), Oxford, 2014; R.N.ABERS, Reflections on what makes empowered participatory governance

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sovranazionali - internazionale e europeo - e poi anche negli ordinamenti degli stati membri. Così la Dichiarazione di Rio De Janeiro del 1992, a conclusione della

Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo296, ha previsto il dovere

degli stati di incoraggiare la partecipazione dei cittadini interessati, su diversi li- velli, ai procedimenti decisionali297; così, la Convenzione di Aarhus298 che statui- sce i criteri circa modalità e tempistiche, in osservanza dei quali devono essere

happen, in A.FUNG -E.O.WRIGHT (eds.), Deepening Democracy, New York, 2003; C.FRAENKEL -P.

HAEBERLE -S.KROPP -F.PALERMO -K.P.SOMMERMANN, Citizen Participation in Multi-level Democra- cies, Leiden, 2015; T.ZITTEL -D.FUCHST, Participatory Democracy and Political Participation: Can Par- ticipatory Engineering Bring Citizens Back In?, Routledge, 2006; C.HARLOW -R.RAWLINGS, Law and

Administration, London, 2003, pp. 273 ss.; H.W.R.WADE -C.F.FORSYTH, Administrative Law, Oxford,

2000, pp. 938 ss.; J. B. AUBY, Droit administratif et démocratie, Dr. adm., 2006, etude 3; J.B.AUBY -H. PERINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la construction, L.G.D.J, 2001, pp. 59 ss; J. RIVERO, A

propos de la métamorphose de l’administration aujourd’hui: démocratie et administration, in Mélanges Savatier, Paris, 1965; M. PRIEUR, Le droit à l’environnement et les citoyens: la participation, RJ envir.,

1988, pp. 397 ss.; M. PRIEUR, La convention d’Aarhus, instrument universel de la démocratie envi-

ronnemenale, RJ envir., 1999, p. 9; Y. JÉGOUZO, La réforme des enquêtes publiques et la mise en oeuvre du principe de participation, AJDA, 2010, p. 1812; M. MOLINER-DUBOST, Démocratie environnementale

et participation des citoyens, AJDA, 2011, p. 259; B. FAURE, Les deux conceptions de la démocratie ad-

ministrative, RFDA, 2013, p. 709; S. SAUNIER, L’association du public aux décisions prises par l’admin- istration, AJDA, 2015, p. 2426; U. ALLEGRETTI, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, 3/2006, pp. 151 ss.; ID., Procedura, procedimento, processo.

Un’ottica di democrazia partecipativa, in Dir. Amm., 2007, pp. 779 ss.; ID., Democrazia partecipativa e

processi di democratizzazione, in Democrazia e diritto, n. 2/2008, pp. 175 ss.; ID. (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010; L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, 2006, pp. 11 ss. Più di recente v. A. AVERARDI, La decisione amministrativa tra dissenso e partecipazione. Le ragioni del dibattito pubblico, in Munus, 2018, pp. 129 ss. Preme sottolineare che la nozione di “democrazia partecipativa” non va confusa con quella di “democrazia deliberativa”, laddove mentre nella democrazia deliberativa “la decisione è quanto meno co- assunta da chi partecipa (con possibilità, cioè, di influire in modo determinante sul contenuto della deci- sione)” in quella partecipativa, invece, “la decisione resta sempre “nelle mani” dell’autorità procedente (che, tuttavia, deve favorire il più possibile l’apporto sinergico e conoscitivo dei soggetti ad essa estranei); sul punto v. J. MORAND-DEVILLER, Vers une démocratie administrative délibérative. Consultation, con- certation, participation, in Foro amm., TAR, 2011, 4179 ss. Per approfondire la distinzione tra le due no- zioni, v. anche R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme

di democrazia?, in U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa, cit., pp. 65 ss.; e ancora L. BOB- BIO, La democrazia deliberativa nella pratica, in Stato e mercato, 2005, pp. 67 ss.

296 Si fa qui riferimento alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi dal 3 al 14 giugno del 1992.

297

L.PINESCHI, Tutela dell’ambiente e sviluppo: dalla conferenza di Stoccolma alla conferenza di Rio, in

Rivista giuridica dell’ambiente, n. 3-4/1994, pp. 493-513. Si pensi, in particolare, al principio n. 10 della dichiarazione di Rio, consultabile in www.unep.org.

298

La Convenzione, del 1998, è stata stipulata in occasione della Conferenza internazionale sulla libertà d’informazione e sulla partecipazione in materia ambientale, promossa dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa, ed è composta di tre pilastri, relativi, rispettivamente, al diritto di accesso all’informazione ambientale, al diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e al diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale. È consultabile in www.unep.org. Per approfondire si vedano:

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attuati i processi partecipativi.299 In seguito, l’Unione Europea ha sottolineato il proprio favor verso un ampliamento delle dinamiche partecipative sia con riferi- mento alle politiche generali che, più specificamente, con riferimento alle politiche ambientali. Tuttavia, seppure l’UE sancisce l’importanza della partecipazione, si limita a enunciarne il principio in via generale, ma non specifica quali siano i mo- delli attuativi di attuazione del principio stesso: nel luglio del 2001 la Commis- sione ha adottato il “Libro bianco sulla governance europea” che, tra le linee stra- tegiche, definisce la partecipazione come strumento idoneo ad avvicinare l’Unione ai cittadini; con il Trattato di Lisbona la democrazia partecipativa è divenuta parte integrante del modello europeo di società; con esso si è voluto incentivare un dia- logo aperto, trasparente, democratico e regolare tra le istituzioni e i cittadini, non- ché ampie consultazioni e la possibilità di scambiarsi pubblicamente opinioni in tutti i settori di azione dell’UE300. Diversamente avviene con riferimento alla ma- teria ambientale, dove la disciplina europea sulla partecipazione non si limita all’enunciazione di principi, ma risulta essere più sviluppata e più pregnante, e ciò, in primo luogo, perché la UE, aderendo alla Convenzione di Aarhus, ne ha recepito

J. HARRISON, Legislazione ambientale e libertà di informazione: la Convenzione di Aarhus, in Rivista giu-

ridica ambientale, n. 1/2000, pp. 27-36; R.MONTANARO, La partecipazione ai procedimenti in materia

ambientale, in P.M.VIPIANA (a cura di) Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo e le prospettive, Milano, 2005, pp. 192 e ss.; ID., in L’ambiente e i nuovi istituti della partecipazione, A.CROSETTI - F.FRACCHIA (a cura di), Milano, 2002; M.FEOLA, Ambiente e democrazia. Il ruolo della

governante ambientale, Torino, 2014, pp. 1 e ss.

299In particolare, all’art. 6 prevede che: debba necessariamente intercorrere un termine ragionevole tra le fasi procedimentali, che permetta ai partecipanti di poter essere informati e preparati; la partecipazione debba avvenire prima che sia stata adottata la decisione; l’istituzione che dovrà assumere la decisione finali debba necessariamente tenere conto delle risultanze della partecipazione e, qualora intenda discostarsene, debba motivare la propria scelta.

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In particolare l’art. 11 sul Trattato sull’Unione europea, prevede che “1) Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scam- biare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. 2) Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3) Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 4) Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Com- missione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati. Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabiliti conformemente all’articolo 24, primo comma del TFUE”, in https://eur-lex.europa.eu.

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il secondo pilastro con direttiva 2003/35/CE. Questa, all’art. 3, prevede l’effettiva partecipazione del pubblico al fine di accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali.

D’altra parte, i settori in cui la democrazia partecipativa si è più sviluppata sono quelli ambientale e urbanistico, sia con riferimento agli ordinamenti sovra- nazionali, sia negli ordinamenti nazionali; si pensi, in particolare, agli esempi della Francia e dell’Inghilterra, dove già emergeva una particolare attenzione verso il tema partecipativo e dove, a seguito del recepimento della Convenzione di Aarhus, sono stati sviluppati nuovi ed efficaci strumenti finalizzati a un sempre maggiore coinvolgimento dei privati nelle decisioni delle istituzioni. In particolare, in In- ghilterra è nata l’inchiesta pubblica (public inquiry), affermatasi poi anche in Fran-

cia, dove ha avuto un successo maggiore (enquête public).301

Più specificamente, la cd. public inquiry, è nata in Inghilterra già nell’XI secolo, seppure come mero mezzo conoscitivo della Pubblica Amministrazione; successivamente, con l’Inclosure Act del 1801, è divenuta vero e proprio strumento partecipativo, finalizzato all’audizione dei proprietari terrieri dinanzi a una appo- sita commissione, prima che questi venissero espropriati. In seguito, l’ambito di applicazione di tale strumento istruttorio (e, si badi bene, non decisorio) fu am- pliato, tant’è che se ne registrò una ingente applicazione in materia di gestione del territorio. Tuttavia, il Committee on Tribunals and Inquiries Report (noto anche

301Sul tema si vedano: M.Z

INZI, La democrazia partecipativa in Francia alla luce delle recenti riforme

legislative, in Dir. pubb. comp. eur., n. 2/2014, pp. 822-843; B.BENOIST, La mise en place de la Commis-

sion National de Débat Public, in Droit de l’Environment, 1998, pp. 18 ss.; J.L.BOUSSARD, L’enquête public en Angleterre, Presses universitaires de France, 1969; J. B. AUBY, Droit administratif et démocra- tie, cit.; J.B.AUBY -H.PERINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la construction, L.G.D.J, 2001, pp.

59 ss; J. RIVERO, A propos de la métamorphose de l’administration aujourd’hui: démocratie et administra-

tion, cit.; M. PRIEUR, Le droit à l’environnement et les citoyens: la participation, cit., pp. 397 ss.; M.

PRIEUR, La convention d’Aarhus, instrument universel de la démocratie environnemenale, cit., p. 9; Y. JÉGOUZO, La réforme des enquêtes publiques et la mise en oeuvre du principe de participation, cit., p.

1812; M. MOLINER-DUBOST, Démocratie environnementale et participation des citoyens, cit., p. 259; B.

FAURE, Les deux conceptions de la démocratie administrative, cit., p. 709; S. SAUNIER, L’association du public aux décisions prises par l’administration, cit., p. 2426.

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come Franks Committee)302, nel 1957 rilevò le problematiche e le inefficienze delle public inquiries - in quanto strumenti procedimentali lenti e formali - dando il via all’introduzione di nuovi strumenti e correttivi. Tra gli strumenti di succes- siva introduzione, preme ricordare l’examination in public303: questa, in partico- lare, seppure risultava maggiormente efficace, non aveva i caratteri tipici della de- mocrazia partecipativa, dal momento che non era previsto alcun diritto degli inte- ressati di prendere parte al procedimento (la partecipazione avveniva su invito dell’ispettore o del ministro) e che, inoltre, si inseriva in una fase procedimentale già avanzata.304 Dal 1990305, l’ordinamento inglese prevede, nei procedimenti re- lativi all’adozione di piani urbanistici, l’utilizzo della examination in public, per l’adozione dei cd. structure plans, e delle local inquiries, per l’adozione sia degli

Unitary Development Plus relativi alle aree metropolitane, sia dei local plans.306

In Francia l’enquête public307, di ispirazione inglese, prima era prevista esclusivamente con riferimento ai procedimenti espropriativi; successivamente, da

302Con riferimento al Franks Committee v. H.W.R.W

ADE, Administrative Law, 2ª ed., Oxford, 1967,

trad. it., cit. pp. 102-103. 303

Strumento procedimentale istituito nel 1971. Per approfondire sul punto, v.: L.CASINI, L’inchiesta pubblica. Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pub., n. 1/2007, p. 43-92; G.PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazioni delle grandi opere, Milano, 2010; Camera dei Deputati, La realizzazione delle opere infrastrutturali in Francia, Germania e Regno Unito. Aspetti normativi e partecipazione dei cittadini al processo decisionale, dossier di documentazione reperi- bile in http://www.camera.it.

304

M.LOUGHLIN, Lo sviluppo del sistema della pianificazione urbanistica in Gran Bretagna, in E.FER- RARI -N.SAITTA -A.TIGANO (a cura di), Livelli e contenuti della pianificazione ambientale, Milano, 2001; P.BIRKINSHAW,N.PARRY, La flessibilità nella pianificazione urbanistica, nello sviluppo edilizio e nel

controllo sugli edifici, in E. FERRARI (a cura di), in La disciplina pubblica dell’attività edilizia e la sua codificazione, Atti del Convegno AIDU 2001, Milano, 2003, pp. 29 ss.; I.GALLI, Recenti sviluppi della

normativa urbanistico – edilizia in Gran Bretagna, in Rivista giuridica di urbanistica, n. 3/1998, pp. 331- 368.

305Si fa riferimento al Town and Country Planning Act - TCPA del 1990, in parte modificato dal Planning

and Compensation Act del 1991, da leggere in combinazione con il Planning and Compulsory Purchase Act del 2004, il Planning Act del 2008 e il Localism Act del 2011, tutti consultabili in www.legisla- tion.gov.uk.

306

L.CASINI, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, 2005, p. 102. 307

L’enquete public, dapprima introdotta nell’ordinamento francese con la loi dell’8 marzo 1810 “sur l’expropriation” (poi modificata con la loi paysages n. 93-24 dell’8 gennaio 1993 e la legge finanziaria n. 93-1352 del 30 dicembre 1993, art 109; loi n. 2002-276 del 27 febbraio 2002 sulla “democrazie de proxi- mité”; loi n. 2004-1343 del 9 dicembre 2004, art. 60 “de simplification du droit”), trova oggi disciplina nell’art. L123-1 del Code de l’environnement, ed è stata da ultimo modificata con Ordonnance n. 2016-

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mero strumento conoscitivo è divenuta, con la loi 83-630 del 12 luglio 1983 (cd. loi Bouchardeau)308, un vero e proprio strumento partecipativo da indirsi, obbliga- toriamente, nei procedimenti volti alla realizzazione di opere o lavori aventi un impatto ambientale. L’istituto è stato oggetto di molte modifiche, sino ad arrivare alle cd. loi Grenelle I (loi 2009-967 del 3 agosto 2009) e loi Grenelle II (loi 2010- 788 del 12 luglio 2010)309 che hanno voluto armonizzare la frammentata disciplina

sulle inchieste pubbliche, ed estendere l’ambito di applicazione dell’istituto, sino a quel momento previsto solo in campo urbanistico, anche alla materia ambientale; con le due leggi Grenelle la Francia ha recepito i principi posti dalla Convenzione di Aarhus. Inoltre, con la loi Barnier 95-101 del 2 febbraio 1995310, sulla spinta dell'affermarsi del principio di democrazia partecipativo negli ordinamenti inter- nazionale e europea, si è introdotto l’istituto del débat public311; e ciò a differenza

1060 del 3 agosto 2016, art. 3, e prevede che “L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'auto- rité compétente pour prendre la décision.” In www.legifrance.gouv.fr.

Sulle enquêtes publiques v.: M.CERUTI, L’esperienza francese delle inchieste pubbliche per la tutela

dell’ambiente, in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 2/1996, p. 215 ss.; J.L.AUTIN, Inchieste pubbliche e dubat public nell’ordinamento francese, in Diritto e gestione dell’ambiente, n. 1/2001, pp. 67 e ss.; Camera dei Deputati, La realizzazione delle opere infrastrutturali in Francia, Germania e Regno Unito. Aspetti normativi e partecipazione dei cittadini al processo decisionale, dossier di documentazione reperibile in http://www.camera.it; D.ANSELMI, Il dibattito pubblico: profili giuridici, in Astrid Rassegna, n. 21/2016, pp. 1-38; L.CASINI, L’inchiesta pubblica. Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pub., n. 1/2007, pp. 43-92;

G.PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazioni

delle grandi opere, cit.

308

Loi n. 83-630 del luglio 1983, cd. loi Bouchardeau “relative à la démocratisation des enquêtes publi- ques et à la protection de l’environnement”, poi abrogata con Ordonnance n. 2000-914 del 18 settembre 2000 “relative à la partie Législative du code de l’environnement”, istituitiva del Code de l’environnement che ricomprende le norme relative al diritto dell’ambiente (ultima modifica avvenuta il 2 novembre 2018), tutte consultabili in www.legifrance.gouv.fr.

309Loi n. 2009-967 del 3 agosto 2009, cd. loi Grenelle I “de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement” (ultima modifica del 1° gennaio 2017), e loi n. 2010-788 del 12 luglio 2010, cd. loi Grenelle II “portant engagement national pour l’environnement” (ultima modifica del 1 marzo 2017), entrambe in www.legifrance.gouv.fr.

310

Loi n. 95-101 del 2 febbraio 1995 “relative au renforcement de la protection de l’environnement” (ul- tima modifica il 21 settembre 2000), in www.legifrance.gouv.fr.

311

A seguito è stato più volte modificato (v. per es. legge 2010-788; ordinanze n.: 2013-714 del 5 agosto 2013 art.1; 2014-1345 del 6 novembre 2014 art. 5; 2015-948 del 31 luglio 2015 art. 14; 2015-1174 del 23 settembre 2015 art. 9) sino ad essere oggi disciplinato, a seguito dell’Ordonnance n. 2000-914 del 18 set- tembre 2000, nel Code de l’environnement. Con riferimento al débat public v. D.AMIRANTE, Codificazione

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della enquête public, la cui istituzione fu, invece, di molto precedente allo sviluppo di un’attenzione sovranazionale sulla partecipazione. Pertanto la Francia, dove già traspariva una particolare sensibilità verso il tema della partecipazione, ha rappre- sentato sotto questo aspetto un esempio avanguardistico in Europa, essendosi mo- strata sempre attenta all’evoluzione degli strumenti partecipativi, anche mediante l’adozione di sempre più efficaci adattamenti e modifiche. Il débat public, oggi trova disciplina nella Section III, Titre II, Chapitre I del Code de l’environne-

ment312 e deve essere necessariamente indetto nel caso di grandi progetti infrastrut-

turali di interesse nazionale, non solo in materia ambientale, ma in generale in ma- teria di governo del territorio313; esso, pertanto, rappresenta un momento di dialogo tra gli interessati e viene condotto sotto la guida della Commission National du

Débat Public314. Differisce dagli strumenti di coordinamento che, invece, riguar-

dano il momento della vera e propria negoziazione volta all’adozione della deci- sione finale.

e norme tecniche nel diritto ambientale. Riflessioni sull’esperienza francese, in Diritto e gestione dell’am-

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