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I FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

Nel documento L'Imposta Municipale Propria (IMU) (pagine 127-129)

CAPITOLO V DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

5.1 LE DETRAZIONI DELL’IMU

5.2.3 I FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

In vigenza dell’Ici l’art. 8, co. 1, D. Lgs. 504/1992, disponeva che “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni” l’imposta è ridotta del 50%.

Inoltre, con proprio regolamento i Comuni potevano stabilire “le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti       

1999, n. 490)” poiché “il mancato riferimento nella norma impugnata, ai beni di cui all’art. 4 della legge 1089 del 1939 non può di certo trovare giustificazione né – come sostiene il Comune - in una presunta maggiore capacità contributiva degli enti pubblici rispetto ai soggetti privati” “né – come sostiene l’Avvocatura – nella considerazione che gli enti pubblici sono istituzionalmente chiamati al perseguimento di finalità di ordine generale, in quanto ciò naturalmente non può significare che ciascun ente pubblico debba perseguire, oltre ai propri fini istituzionali, anche quelli di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione. E ciò a prescindere dal fatto che l’una e l’altra tesi sembrano completamente trascurare la circostanza che l’art. 4 della legge n. 1089 del 1939 non si riferisce solamente agli enti pubblici ma anche alle persone giuridiche private senza fini di lucro”.

Si tratta dei fabbricati storici di proprietà di enti pubblici no profit: Regioni, Provincie, Comuni diversi da quello in cui è ubicato l’immobile, fondazioni bancarie ecc., anche nel caso in cui gli stessi siano locati (Ordinanza della Corte Cost. 28 novembre 2003, n. 346). Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N.

2/2012 pag. 101 ss.

480

Sentenza della Corte di Cassazione, 14 maggio 2010, n. 11794, in Rep. Foro it., 2010, voce Tributi locali, n. 260, secondo la quale “in tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993 n. 75, per gli immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 3 legge n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati”.

481

Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 marzo 2011, n. 5518, in Foro it., 2011, I, pag. 1407 ss. secondo la quale “l’art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993 n. 75, come interpretato dall’art. 74, 6° comma, legge 21 novembre 2000 n. 342 – che dispone che per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, 2° comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 – è applicabile anche nel caso in cui agli stessi vengano effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 31, 1° comma, lett. c), d) ed e), l.5 agosto n. 457”.

482

Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta

municipale propria (IMU). Di Marino M., Pardi M. “Imu e immobili di interesse storico e artistico vincolati” in Il fisco N. 8/2012 pag 1147 ss. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss.

127  dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. 504/1992” 483. E “fissare aliquote agevolate dell’Ici anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili”. “L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori” 484.

L’art. 13, comma 3, secondo periodo, lett. b), d.l. 201/2011, ha regolato ex novo, la disciplina dei fabbricati inagibili ed inabitabili stabilendo che la base imponibile è “ridotta del 50% (e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”) se si verificano i seguenti presupposti:

a) i “fabbricati” sono “dichiarati inagibili o inabitabili” 485; b) tali “fabbricati […] di fatto non” sono “utilizzati”;

c) “l’inagibilità o l’inabitabilità” è “accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto al periodo precedente”, cioè una dichiarazione sostitutiva di notorietà che l’ente potrà poi verificare.

È inoltre stabilito che “agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.486

Infine 487, se i fabbricati in commento sono accatastati come “unità collabenti” di categoria “F/2”, essi non scontano l’Imu, poiché risultano privi di attitudine contributiva.

      

483

Art. 59, comma 1, lett. h), d. lgs. 446/1997, oggi abrogato ad opera dell’art. 13, co. 14, lett. b), d.l. 201/2011. 484

Art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. 485

La normativa Imu, come la normativa Ici paragona l’inagibilità all’inabilità. Tuttavia, l’inagibilità è una caratteristica statica, che riguarda pericoli attinenti l’inadeguatezza strutturale, mentre l’inabitabilità riguarda fabbricati “staticamente idonei”, ma sprovvisti di caratteristiche che li rendano utilizzabili. Immovilli C.,

Saporito G. “L’inagibilità dimezza i costi” in il Sole 24 Ore n. 155/2012.

486

Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta

municipale propria (IMU). Lovecchio L. “L’applicazione dell’IMU tra novità e incertezze” in Corriere Tributario N. 8/2012 pag 578 ss. Immovilli C., Saporito G. “L’inagibilità dimezza i costi” in il Sole 24 Ore n.

155/2012. Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N.

21/2012 pag 1589 ss. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss.

Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.

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Nel documento L'Imposta Municipale Propria (IMU) (pagine 127-129)