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LA DETRAZIONE BASE, MAGGIORATA, DELIBERATA DAL COMUNE

Nel documento L'Imposta Municipale Propria (IMU) (pagine 113-119)

CAPITOLO V DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

5.1 LE DETRAZIONI DELL’IMU

5.1.1 LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE PERTINENZE

5.1.1.3 LA DETRAZIONE BASE, MAGGIORATA, DELIBERATA DAL COMUNE

“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l’importo massimo di euro 400.”

La norma in commento introduce quindi, una detrazione che può essere suddivisa in: a. detrazione “base”;

b. detrazione “maggiorata”; c. detrazione “aumentata”.

      

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E.

“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012.

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E.

“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss.

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5.1.1.3.1 La detrazione “base”

Il predetto art. 13, co. 10, primo periodo, dispone che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”.

L’imposta lorda dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, va diminuita con una detrazione di 200 euro, che concorre “fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta”, perciò:

- se l’imposta è superiore di 200 euro, da essa si detrae l’intero importo della detrazione; - se l’imposta è minore di 200 euro, l’imposta dovuta e la detrazione si annullano, senza che venga generato nessun credito d’imposta, ma la parte eccedente può essere utilizzata per ridurre l’imposta dovuta sulle pertinenze. 425

Se il presupposto d’imposta si realizza solo per una parte dell’anno solare (e non per l’intero periodo d’imposta), la detrazione va rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione” ad “abitazione principale” dell’unità abitativa.

Per esempio, se un’abitazione principale è stata acquistata il 10 ottobre, essa beneficerà di una detrazione pari a 200/12 x 10 = 167 euro. 426

La seconda parte dell’art. 13, co. 10, stabilisce che “se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.

In vigenza dell’Ici, la norma era di tenore identico a quello odierno 427 e secondo l’Amministrazione Finanziaria 428 tale norma andava interpretata, nel senso che, coloro i quali

      

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo

e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 20/2012, pag. 13 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss.

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo

e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 20/2012, pag. 13 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss.

427

L’art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992 stabiliva che “se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.

114  hanno diritto alla detrazione potevano beneficiare del suo intero importo e dividerlo tra loro per “per teste”. 429

Cioè nel caso in cui ad esempio, Caio è proprietario di un appartamento per la quota del 10 per cento, Tizio per la quota del 30 per cento, e Sempronio per la quota del 60 per cento, e tale appartamento è adibito ad “abitazione principale” solo da Caio e Sempronio, la detrazione per il suo valore complessivo va divisa tra i soggetti passivi per teste, quindi tra Caio e Sempronio per 100 euro ciascuno.

Anche se questo orientamento, riproponendo lo stesso dettato normativo dell’imposta precedente risulta il più accreditato 430, parte della dottrina ne sostiene l’infondatezza 431. Con la locuzione “proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”, secondo tali autori, non sembra che il legislatore volesse dire che la detrazione si suddivide “per teste” tra coloro che ne hanno diritto, bensì che la detrazione si divide tra essi “proporzionalmente” alla “quota” di contitolarità dell’abitazione principale.

Ad esempio, in caso di due comproprietari Caio (per il 40 per cento) e Sempronio (per il 60 per cento), di una casa destinata ad abitazione principale, la detrazione di 200 euro, si suddivide in questo modo:

- Tizio: 200 x 0,4= 80 euro, - Caio: 200 x 0,6=120 euro.432

      

428

La Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000, stabilisce al quinto paragrafo che “la detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento”.

429

Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. Disciplina sperimentale

speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A.,

Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012.

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Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012, il quale dispone che “tale

ripartizione avviene con le medesime modalità conosciute per la detrazione Ici applicata fino al 2007: non dipende dalle quote di proprietà dell’immobile, ma dal numero di soggetti che destinano l’immobile ad abitazione principale”.

431

Secondo Busani, poiché il dettato normativo dispone che la detrazione “spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota” di “destinazione”, la locuzione “quota” di “destinazione” non è interpretabile

come “suddivisione della detrazione per teste”, essendo più plausibile che il concetto di “quota” di “destinazione” significhi dividere la detrazione tra gli aventi diritto in base alla “quantità” del proprio diritto sul bene in proporzione alla “quantità” dei diritti altrui. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi

E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss.

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino

115  A parere di chi scrive, la circolare ministeriale toglie ogni dubbio sull’interpretazione della norma disponendo che “se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica”, stabilendo quindi la non applicabilità di quest’interpretazione.433

5.1.1.3.2 La detrazione “maggiorata”

Il predetto art. 13, comma 10, secondo periodo, introdotto in sede di conversione del d.l. 201/2011, dispone che “per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l’importo massimo di euro 400.”

Tale detrazione maggiorata, è dunque temporanea, poiché si applica solo negli anni 2012 e 2013. E si attua per ogni figlio 434 “di età non superiore a ventisei anni”, con la conseguenza che dal giorno successivo del ventiseiesimo compleanno il beneficio cessa, poiché esso ha un’età “superiore a ventisei anni”. 435

Si può giovare della detrazione finché tale “limite temporale” non è superato e poiché, solitamente si posiziona durante l’anno, la detrazione di 50 euro va suddivisa nell’anno del ventiseiesimo compleanno, con analogo criterio temporale per l’imputazione dell’imposta tra i soggetti passivi, cioè per mesi interi, con riferimento ai mesi dove le condizioni richieste vengono soddisfatte per almeno 15 giorni. 436

      

433

Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) 434

Per l’applicazione della norma sono equiparati i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi; non rilevando che essi siano a carico o meno del contribuente. E “non pare possibile per i Comuni introdurre vincoli reddituali per la fruizione della maggiorazione in parola”. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario

N. 2/2012 pag. 101 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. “Tra

le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella del “figlio fiscalmente a carico”, in quanto non vi è un’espressa disposizione normativa al riguardo e i comuni non possono nemmeno introdurla attraverso l’esercizio della podestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997” Circolare n.3/Df del 18 maggio

2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU).

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica

indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A.,

Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare

n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU).

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica

116  Così, ad esempio se il ventiseiesimo compleanno avviene il 4 luglio, la detrazione attinente tale periodo d’imposta è di (50/12 x 7 =) 29,17 euro.

La detrazione in commento spetta al genitore, soggetto passivo dell’imposta che ha un “figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, e non ad altri soggetti passivi, che dimorano nella stessa abitazione principale, diversi dal genitore 437 ed il figlio. 438

Infine, l’ “importo complessivo” di tale detrazione non deve superare l’ “importo massimo di euro 400”, il che significa che la detrazione complessiva per l’abitazione principale non può essere maggiore di (200 + 400 =) 600 euro, conseguentemente la detrazione “maggiorata” oltre l’ottavo figlio, non è concessa.439

Anche per la suddivisione della detrazione “maggiorata” tra più soggetti passivi si ripresenta il suddetto dibattito analizzato per la ripartizione della detrazione “base” tra più soggetti. Nello specifico, anche in questo caso, la maggior parte degli autori dispone che le detrazione vada suddivisa “per teste”, mentre alcuni sostengono che essa debba avvenire “per quote”. Ma è inevitabile riproporre lo stesso ragionamento per la ripartizione della detrazione di “base”. Perciò ad esempio, nel caso di due genitori comproprietari per tutto il periodo d’imposta dell’abitazione principale, rispettivamente per il 20 e l’80 per cento, conviventi con un figlio

      

Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare

n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss.

437

Ad esempio, la detrazione non spetta ai nonni che convivono nella loro abitazione principale con i nipoti orfani, e non spetta neppure alla persona convivente con il genitore del figlio minorenne nell’abitazione principale. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza

anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss.

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica

indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A.,

Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La

disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.

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Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica

indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A.,

Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare

n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss.

117  minorenne, la detrazione complessiva di 250 euro, va ripartita tra entrambi i genitori per 125 euro 440. 441

5.1.1.3.3 La detrazione “aumentata” con deliberazione comunale

Infine, l’art. 13, comma 10, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011, dispone che “i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”.442

Tale norma dunque stabilisce, che il Comune può incrementare l’importo della detrazione 443 di 200 euro “fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”, anche differenziandola in base a particolari categorie di soggetti meritevoli di tutela.

Esso perciò può azzerare l’Imu dovuta per l’ “abitazione principale” e le relative pertinenze, però in tal caso, il Comune non può fissare un’aliquota maggiore a quella ordinaria per le “unità immobiliari tenute a disposizione”. Il dettato normativo quindi nega, che il Comune

      

440

Mentre, secondo Busani ed Orsi, la detrazione dovrebbe spettare al primo genitore per euro (250/100 x 20 =) 50, e al secondo per euro (250/100 x 80 =) 200. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi E.

“La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss.

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Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss.

442

Il dettato normativo utilizza generalmente il termine “detrazione”, non chiarendo se il legislatore si riferisce alla detrazione base (di 200 euro), o alla detrazione maggiorata (di 50 euro). Secondo Busani A. “Manuale

dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. “La genericità dell’espressione parrebbe poter essere riferita ad entrambe, non

solo perché, in effetti non si tratta di due distinte detrazioni (in quanto la detrazione per il figlio convivente non è invero, una detrazione a sé stante, ma una maggiorazione della detrazione base), ma anche perché non sembrerebbe esserci ragione di distinguere l’una dall’altra rispetto alla sua incrementabilità ad opera del Comune”.

Tuttavia la maggior parte degli autori e la stessa circolare ministeriale chiarisce che “i comuni possono aumentare l’importo della detrazione di 200 €, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio” Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU).

Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. Garrin F. “Dimora

abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 201.

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Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida

Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) la quale stabilisce che “tale facoltà può essere

esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”.

118  “compensi” l’annullamento dell’imposta 444 per l’“abitazione principale”, sfavorendo le unità immobiliari tenute a disposizione tassandole con un’aliquota superiore a quella ordinaria. 445

5.1.2 LA DETRAZIONE PER LE ABITAZIONI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A

Nel documento L'Imposta Municipale Propria (IMU) (pagine 113-119)