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I meccanismi di esdebitazione nell’ordinamento francese

Nel documento L'ESDEBITAZIONE (pagine 106-111)

UNA PROSPETTIVA DI COMPARAZIONE: L’ESDEBITAZIONE NEI DIVERSI ORDINAMENT

3. Il ruolo dell’esdebitazione nei sitemi di Civil Law: Le diverse esperienze europee

3.1 I meccanismi di esdebitazione nell’ordinamento francese

L’esperienza francese conserva sempre un certo interesse,sia per la tradizione storica(tutti gli ordinamenti concorsuali moderni fanno riferimento al Codice di Commercio napoleonico),sia per l’intensa attività del riformatore,basti pensare alle recenti riforme,tra le quali si annoverano la L. n.845/2005 sulla salvaguardia delle imprese e la legge del 26 luglio 2006124 relativa alle soluzioni in merito ai vari gradi di difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare.

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Tale riforma prevede una procedura corrispondente per ciascuno dei diversi livelli di gravità della situazione economica e finanziaria in cui l’impresa può trovarsi.Gli strumenti di cui l’mprenditore può servirsi in caso di difficoltà sono: il mandat ad hoc,la conciliation

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Un primo elemento da considerare è che il Codice di Commercio francese consente la chiusura della procedura, allorquando il

proseguimento delle operazioni di liquidazione risulti

manifestamente impossibile a causa dell’insufficienza dell’attivo. Aderendo alla logica del favor debitoris,il legislatore ha stabilito, all’art. L643-11 comma1,ripetendo una norma previgente,che: “la

sentenza di chiusura della Liquidazione Giudiziaria per insufficienza dell’attivo non fa recuperare ai creditori l’esercizio individuale delle loro azioni esecutive contro il debitore”.

Tale norma costituisce il perno su cui ruota il meccanismo esdebitatorio nell’ordinamento concorsuale francese,ed è collocata nel Codice,successivamente alla procedura di Liquidazione Giudiziaria. Sul piano comparativo, tale procedura è assimilabile al nostro Fallimento,anche se è doveroso precisare che mentre nel sistema francese la Liquidation Judiciaire rappresenta l’extrema ratio di un complesso di meccanismi predisposti alla difesa e al risanamento dell’impresa,il Fallimento italiano rimane la procedura ordinaria.

In seguito alla riforma del 2005,l’art. L640-2 che definisce il presupposto soggettivo della procedura è stato modificato,subendo un ampliamento dell’area dei debitori il cui dissesto è gestito attraverso procedure collettive,così da ricomprendervi non solo tutte le imprese artigiane e agricole,ma anche ogni persona che esercita,anche singolarmente,una professione liberale. Questo poi, senza dimenticare che esiste in Francia una legislazione specifica per il debitore civile125,basata su una procedura promossa dal debitore davanti ad una Commissione,oppure di fronte al giudice

constateè,conciliation homologueè,sauvegarde,procèdure de reddressement judiciarie ,procedure di liquidation judiciarie.

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Si veda Cardarelli,L’insolvenza del debitore civile in Francia,in L’insolvenza del debitore

civile:dalla prigione alla liberazione(a cura di G.Presti,L.Stanghellini e F.Vella)

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dell’esecuzione,attraverso una procedura di risanamento che segue le linee guida di quella concorsuale.

La Liquidazione Giudiziaria ha per obbiettivo la fine

dell’impresa,attraverso una cessione globale dei compensi aziendali o anche tramite una vendita parcellare. Solitamente si compone di tre fasi: la prima coincide con l’avvio della procedura da parte di un tribunale di commercio,attraverso un giudizio d’apertura,la seconda prevede le operazioni di liquidazione ad opera di un mandatario,sotto il controllo di un giudice commissario e una terza fase che sancisce la conclusione mediante un provvedimento di chiusura.

La chiusura della Liquidazione produce automaticamente

l’estinzione del diritto ad esercitare azioni esecutive per i crediti insoddisfatti. Come previsto dal Codice di commercio,il tribunale pronuncia la chiusura della procedura se non vi è più passivo esigibile o il liquidatore dispone delle somme sufficienti per regolarlo,o al contrario,la prosecuzione della procedura è impossibile per insufficienza dell’attivo. La chiusura è dichiarata oltre che d’ufficio,anche su istanza dl liquidatore giudiziario,del P.M,del debitore e dopo due anni dalla sentenza anche dai creditori.

Il giudizio con cui si chiude la procedura di Liquidazione,anche e soprattutto se originato dall’accertamento dell’insufficienza della massa attiva,determina la liberazione del debitore.

L’effetto esdebitatorio ha grande ampiezza e deve la sua esistenza ad una scelta politica legislativa che risale al 1985,quando si concretizzò la grande riforma del diritto concorsuale francese. Si decise infatti di ribaltare il principio della legislazione precedente,che tramite la sentenza di chiusura della procedura autorizzava contestualmente la ripresa delle azioni esecutive individuali dei creditori insoddisfatti126.

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Si veda Dureuil et Mestre,”La purge des dettes de l’article 169 de la loi 25 janvier 1985,Revue Procedures collectives,1989 pag.389

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Tuttavia come fa notare gran parte della dottrina127la norma in esame impedisce la ripresa delle azioni esecutive individuali,sopprimendo di fatto il debito,ma non lo estingue. Dal punto di vista giuridico,il blocco dell’azione esecutiva non equivale al pagamento del debito,infatti così come nel caso dei contributi per la pensione,il debitore,pur avendo usufruito dell’effetto esdebitatorio della chiusura della procedura,dovrà egualmente pagare tali debiti per accedere di nuovo a quelle prestazioni previdenziali. Altra particolarità da sottolineare è il ricorso in via di regresso del garante,il quale mantiene tale diritto in virtù del fatto che l’effetto della chiusura è limitato al solo debitore principale sottoposto alla procedura.

Il principio del blocco delle azioni esecutive quale effetto della chiusura della procedura,trova alcune importanti eccezioni. Prima di tutto vi è una condizione ostativa nel non aver subito una procedura di liquidazione chiusa per insufficienza di attivo nei cinque anni precedenti. Non si applica dunque nel caso di crediti personali o di quelli non collegabili all’attività di impresa liquidata e ai crediti che derivano da illeciti penali commessi dal debitore. Infine al comma 3 del L643-11si fissa un’altra deroga al meccanismo esdebitatorio che rappresenta la vera condizione di accesso al beneficio. Ciascun creditore recupera infatti,il diritto a procedere in via coattiva se il debitore viene condannato al Fallimento Personale128 o per Bancarotta129. Quindi si può dedurre che alla chiusura della Liquidazione Giudiziaria,anche per insufficienza dell’attivo,il debitore sarà liberato solo se non gli sono attribuiti atti di cattiva

127 Sull’argomento Le Corre,Faut-il encore payer ses dettes dans le droit des enterprises en

difficultè?Petites Affiches,29 mars 2006 n. 63,pag 11

128 Si tratta di un istituto Introdotto nell’ordinamento francese nel 1967,modificato poi con la

riforma del 2005che ne prevede una sua pronuncia solamente in seguito ad una apertura della procedura di Risanamento Giudiziario o di Liquidazione Giudiziaria,inoltre la riforma del 2005 ha operato alcune modifiche aggiungendo o sottraendo ipotesi agli artt.L 653-3 e 4 che descrivono le fattispecie per cui ricorre la sanzione del Fallimento personale

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La riforma del 2005 lascia immutate le ipotesi che integrano tale reato ex art.L 654-2,ma introduce la novità della promozione dell’azione penale da parte dei creditori controllori,che possono così costituirsi parte civile

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gestione,quali ad esempio la prosecuzione volontaria di un’attività in perdita o l’irregolare tenuta della contabilità.

Un altro istituto da considerare per avere l’esatta conoscenza dei meccanismi di discharge nel modello francese è quello della azione di responsabilità per insufficienza dell’attivo.

Riformata con la l.845/2005,si tratta di un’azione giudiziaria che ha per scopo la condanna del dirigente dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale,ad accollarsi tutto o parte del passivo della

procedura stessa,a fronte dell’incapienza del patrimonio

dell’impresa.

L’azione è fondata su una colpa,un errore nella gestione(faute de gestion)130 commesso dai dirigenti societari di diritto o di fatto che ha contribuito alla insufficienza dell’attivo. La novella del 2005 ha limitato la procedibilità dell’azione solo a seguito della risoluzione del piano di Salvaguardia o di Risanamento Giudiziario o nella procedura di Liquidazione quando si accerta una effettiva insufficienza dell’attivo. L’aspetto inedito riguarda la mancanza di possibilità di proporre un’azione di responsabilità contro i dirigenti,quando la crisi si sia risolta con un piano di risanamento ancorchè imboccata la via della liquidazione,non sia manifestata una insufficienza dell’attivo. L’azione si prescrive in tre anni.

La funzione della procedura di Liquidazione Giudiziaria è quella di mettere fine all’attività e/o di liquidare il patrimonio del debitore. Non vi sono riferimenti all’integrale soddisfacimento dei creditori o alla sanzione del fallito. L’effetto esdebitatorio è una conseguenza logica del fatto che la procedura ha completato la propria funzione. L’incapienza patrimoniale,causa dell’insufficienza dell’attivo e quindi del permanere di crediti insoddisfatti non può essere direttamente imputata al debitore,poiché questi ha già accettato la Liquidazione Giudiziaria,lo diventa soltanto laddove si dimostri un

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V.Bourriè-Quenillet,”La faute de gestion du dirigeant de societè en cas d’insuffisance

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suo contributo all’aggravamento del dissesto. Si deduce così che nell’ordinamento francese non esiste nessun istituto analogo all’esdebitazione (così inteso nell’accezione italiana).

3.2 L’esdebitazione nel diritto tedesco. Alcune questioni

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