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I piani energetici ambientali regionali (PEAR)

Nel documento Guida alla certificazione energetica (pagine 51-58)

4. Le normative regionali

4.1. I piani energetici ambientali regionali (PEAR)

Per comprendere meglio l’evoluzione normativa delle singo- le regioni in materia energetica, è opportuno fare una breve di- gressione sui piani energetici ed ambientali regionali, impor- tanti strumenti di programmazione, attraverso i quali le regioni (ed anche le provincie) programmano ed indirizzano gli inter- venti in campo energetico nei propri territori.

Le regioni, attraverso i rispettivi piani energetici ed ambienta- li, stabiliscono gli indirizzi programmatici della politica energeti- ca regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema ener- getico; tali strumenti sono redatti sulla base di una valutazione dello stato del sistema regionale in merito alle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribu- zione ed uso finale delle diverse forme di energia; inoltre il piano energetico specifica gli obiettivi e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.

La programmazione energetico-ambientale comporta che anche le regioni e le province autonome si facciano carico degli obiettivi nazionali, fissati nel protocollo di Kyoto e nel “Proto- collo di Torino” (11), al fine di ridurre le emissioni di CO

2, me- diante lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica nei consumi finali e nella produzione di energia elettrica.

(11) “Protocollo d’intesa della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle

province autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla ridu- zione delle emissioni dei gas-serra nell’atmosfera”, sottoscritto a Torino in data 5 giugno 2001.

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Ferma restando la struttura flessibile, volta a recepire i possi- bili cambiamenti in materia, il PEAR presenta obiettivi e sca- denze precise; esso è costituito da un “documento di studio” e da un “documento operativo”:

– il documento di studio contiene il quadro conoscitivo del sistema economico-sociale-energetico-ambientale-territo- riale, il quadro valutativo dei possibili interventi energeti- ci nella regione ed il quadro degli scenari in cui vengono simulati insiemi diversi di interventi;

– il documento operativo definisce, invece, gli obiettivi stra- tegici, l’interconnessione con altri settori e piani, gli obiet- tivi quantitativi e qualitativi, le risorse finanziarie, i pro- grammi ed i progetti da realizzare, i tempi di realizzazio- ne, il coinvolgimento delle varie strutture amministrative, i soggetti interessati e partecipanti, gli strumenti operati- vi, gestionali e di verifica; esso contiene, pertanto, le misu- re relative alla domanda ed all’offerta di energia, rappre- sentando e valutando le possibili soluzioni, ponendo at- tenzione all’impatto ambientale ed allo sviluppo di indu- strie locali, secondo il criterio dell’economicità.

Il PEAR è uno strumento di riferimento sia per i soggetti pub- blici (comuni e province), che per quelli privati che assumono iniziative in materia energetica: per tale motivo esso presenta indirizzi, obiettivi strategici, strumenti disponibili, riferimenti normativi, finanziamenti, vincoli, nonché obblighi e diritti dei soggetti che operano nel settore e dei consumatori finali.

La definizione, la stesura e l’attuazione del piano energetico- ambientale sono di competenza dell’amministrazione regionale o provinciale, che può adottare le soluzioni che ritiene più ido- nee alle proprie caratteristiche territoriali, economiche, sociali, energetiche ed ambientali, ma anche politiche.

Lo stato di definizione dei piani energetico-ambientali nelle varie regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere sintetizzato con la seguente tabella.

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I - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Regione/provincia autonoma Fase

Abruzzo in fase di progettazione

Basilicata approvato nel 2000

Bolzano approvato nel 1997

Calabria approvato nel 2002

approvate nel 2008 le linee Campania di indirizzo strategico

per la redazione del PEAR

Emilia-Romagna approvato nel 2002

Friuli-Venezia Giulia approvato nel 2007

Lazio approvato nel 2001

Liguria approvato nel 2004

Lombardia approvato nel 2003

Marche approvato nel 2005

Molise approvato nel 2006

Piemonte approvato nel 2004

Puglia adottato nel 2007

Sardegna approvato nel 2003,aggiornato nel 2006

Sicilia approvato nel 2009

Toscana approvato nel 2000,aggiornato nel 2008

Umbria approvato nel 2004

Trento approvato nel 2003

Valle d’Aosta approvato nel 2003

Veneto approvato nel 2005

Tab. 3 – Stato di avanzamento della definizione dei piani energetico-ambientali

nelle singole regioni e nelle due province autonome italiane [fonte: ENEA]

Le disposizioni regionali e provinciali che nei seguenti capi- toli verranno affrontate e approfondite hanno, dunque, a monte un piano energetico-ambientale, sulla base del quale esse stesse sono state definite.

II - Regione Lombardia

La regione Lombardia è stata la pri- ma regione ad adottare un sistema di cer- tificazione capace di rendere da subito operativo l’intero processo, grazie non solo all’individuazione di ruoli e compe- tenze, ma anche alla definizione di un modello di calcolo standardizzato, volto a garantire uniformità nell’applicazione delle regole.

Numerosi sono stati gli sforzi norma- tivi che la regione Lombardia ha mostrato in materia di ener- gia, attraverso continui tavoli tecnici di confronto: in questo capitolo si evidenzieranno i nodi salienti dei principali riferi- menti normativi validi sul territorio lombardo in materia di ef- ficienza energetica in edilizia, partendo dalla legge regionale n. 26 del 2003 fino ad arrivare alla recente deliberazione della Giun- ta regionale n. VIII/8745 del 22 dicembre 2008, che con la sua entrata in vigore diventa il riferimento legislativo sulla certifica- zione energetica in Lombardia.

1. La l.r. 26/2003

La Lombardia, con la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico gene- rale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di uti- lizzo del sottosuolo e di risorse idriche” (1), al titolo III “Discipli-

(1) Norma che abrogata, tra le altre, le seguenti disposizioni relative alla

disciplina del settore energetico:

– legge regionale 15 marzo 1985, n. 15 “Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico”;

– legge regionale 15 marzo 1989, n. 50 “Incentivazioni nel settore energe- tico”;

– legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 “Norme per l’incentivazione, la promozione e la diffusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio ener- getico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici”.

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na del settore energetico”, si è allineata con la politica energeti- ca dello Stato e dell’Unione europea attivandosi in favore dello sviluppo del settore energetico nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. In essa, infatti, all’art. 25, comma 1, vengo- no esplicitate le seguenti finalità:

a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura del- l’uso razionale dell’energia volta al contenimento dei fab- bisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i co- sti ed i relativi impatti;

b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;

c) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per tutti gli utenti;

d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle in- frastrutture per il trasporto dell’energia, così da sostene- re le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare la libera circolazione dell’energia sul territorio e il recupero di aree; la costruzione di nuove infrastruttu- re non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non in- dispensabili;

e) garantire che la produzione, l’interconnessione, la distri- buzione e la vendita dell’energia elettrica e del gas natura- le avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto degli standard qualitativi e dei prin- cipi per l’erogazione dei servizi di cui al titolo I;

f) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svan- taggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate, vigilando, per il tramite del Garante dei servizi e attraver- so l’Osservatorio risorse e servizi.

Con tali finalità, riassumendo quanto riportato al successivo comma 2, la regione si impegna a promuovere e sviluppare azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali per lo sviluppo della cogenerazione e del teleriscal- damento e l’aumento della produzione di energia da fonti rin- novabili (di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Con- siglio 2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza ener- getica della regione, promuovendo la ricerca e l’innovazione tec- nologica, incrementando il grado di competitività del mercato

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II - REGIONE LOMBARDIA

energetico lombardo e sostenendo iniziative finalizzate al mi- glioramento dell’efficienza energetica, sia per i trasporti che per gli immobili.

Per quel che concerne, in particolare, la certificazione energe- tica degli edifici, l’art. 29, alla lett. h) sottolinea che spetta alla regione «disciplinare le modalità e i criteri per la certificazione ener- getica degli edifici», mentre tra le funzioni dei comuni (art. 27), oltre a quella di favorire la diffusione delle fonti energetiche rin- novabili, l’uso razionale dell’energia, «operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari», vi è anche quella di «rila- sciare la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10». Non solo, i comuni sono anche auto- rizzati ad applicare una riduzione (sempre secondo le modalità e i criteri definiti dalla regione) degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica.

Molto importante è, infine, anche l’art. 30, relativo alla piani- ficazione energetica regionale: tramite il piano energetico re- gionale (PER), infatti, la Giunta regionale determina:

a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:

1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di va- riazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico;

2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rin- novabili e assimilate;

3) al contenimento dei consumi energetici nei settori pro- duttivo, residenziale e terziario;

4) al miglioramento dell’efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;

b) le linee d’azione per promuovere la compiuta liberalizza- zione del mercato, il contenimento e la riduzione dei costi dell’energia;

c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti.

Il PER contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.

Per l’attuazione delle disposizioni del titolo III, la Giunta re- gionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico inte- resse delle agenzie locali per il controllo dell’energia, denomi-

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nate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 “Norme per l’incentivazione, la promozione e la dif- fusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e il contenimento dei consumi energetici” (2), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della doman- da di energia mediante anche la fornitura di supporto tecnico e professionale per l’attuazione di politiche energetico-ambienta- li, nonché per lo svolgimento delle funzioni amministrative ri- servate a regione ed enti locali.

Nel documento Guida alla certificazione energetica (pagine 51-58)

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