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I poteri e la valutazione del dirigente scolastico

L’avvio della valutazione in Italia

3.2. I poteri e la valutazione del dirigente scolastico

Un ambito profondamente innovato dalla legge n. 107 del 2015 riguarda la figura del dirigente scolastico.

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Il d.p.r. 89/2010 di revisione dei licei, infatti, all’art. 6, introduce dal primo anno del secondo biennio, l’insegnamento di una disciplina non linguistica prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. L’introduzione del CLIL è stata infatti graduale: nel 2013 hanno debuttato i licei linguistici, dove il CLIL è obbligatorio già a partire dal terzo anno, mentre a partire dall’anno scolastico 2014-2015, materie come storia dell’arte, scienze, matematica, filosofia possono essere insegnate, per una parte delle ore curricolari in base alle decisioni prese dalla singola istituzione scolastica, in una lingua diversa da quella materna, anche nelle classi finali di tutti i licei e istituti tecnici.

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Nel progetto di riforma della Buona scuola, il suo ruolo era notevolmente potenziato. Nella stesura definitiva del provvedimento, invece, alcune delle disposizioni che gli attribuivano un ruolo centrale rispetto all’autonomia scolastica sono state ridimensionate, ripristinando la collegialità (Melchiorri, 2017). Sono stati rafforzati, invece, i cosiddetti poteri del dirigente rispetto alla dimensione “amministrativa” della sua figura.

Il dirigente nella legge n. 107/2015

a) Garantisce, assicurando il buon andamento l’efficace ed efficiente gestione: - delle risorse umane

- delle risorse finanziarie

- delle risorse tecnologiche delle risorse materiali b) Ha compiti di: - direzione, - gestione, - organizzazione - coordinamento c) E’ responsabile:

- della gestione delle risorse finanziarie e strumentali - dei risultati del servizio

- della valorizzazione delle risorse umane

Il dirigente è una figura chiave della nuova modalità di individuazione dei docenti, di cui una scuola si avvale a partire dall’anno scolastico 2016-2017 (Pazzaglia, 2017). Il dirigente scolastico può non solo indicare il numero dei docenti necessari per coprire il fabbisogno e per potenziare la scuola, ma anche scegliere gli insegnanti (la cosiddetta “chiamata diretta”). La scelta dei docenti a cui attribuire gli incarichi, infatti, è di competenza del solo dirigente scolastico, anche se gli insegnanti possono inviare la propria candidatura per i colloqui. La scelta dei docenti deve essere fatta rispettando la «trasparenza e pubblicità dei

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criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’istituzione scolastica» (comma 80).

Il dirigente, infatti, per coprire i posti di potenziamento della scuola, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle auto-candidature presentate dai docenti e valutandone il curriculum (Pazzaglia, 2017). Per l’assegnazione della sede, però, valgono le precedenze stabilite dalla legge n. 10425. Per i primi anni scolastici, il dirigente scolastico può limitarsi a indicare solo il fabbisogno di docenti aggiuntivi, necessari per rafforzare l’offerta formativa. A questi fine egli si deve servire del Piano triennale dell’offerta formativa, come elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’istituto.

La proposta di incarico deve avvenire sulla base di tre criteri:  la durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali;

 il conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;

 la trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet della scuola (Melchiorri, 2017).

L’incarico ha una durata triennale ed è rinnovato, a condizione che sia coerente con il piano dell’offerta formativa. In questo modo, come osserva un autore, il legislatore ha cercato di «sottrarre il mancato rinnovo dell’impiego alla discrezionalità del dirigente, legandolo invece ad un cambio di progettazione dell’intera istituzione scolastica» (Pazzaglia, 2017, p. 56)26.

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Quindi, i docenti con disabilita personale hanno la priorità nella sede presso cui inviano il

curriculum.

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L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte dei docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne al-meno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, è l’Ufficio scolastico regionale a provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche.

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Il dirigente scolastico, inoltre, può individuare nell’organico della scuola fino al 10% di docenti che costituiscono il suo staff e lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico (comma 83). Questa norma non comporta maggiori oneri, in quanto non è più prevista la possibilità, per i docenti collaboratori del dirigente scolastico, di ottenere l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento.

Il comma 93 della legge sulla “Buona Scuola” stabilisce che la valutazione del dirigenze scolastico avviene secondo le previsioni dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento alla responsabilità per i risultati. Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono, in primo luogo, il contributo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal Rapporto di autovalutazione della scuola). E’ possibile ricordare che il quadro teorico scelto per disegnare il processo di autovalutazione e la struttura del RAV rimanda a una semplificazione del modello CIPP (Context, Input, Process,

Product), elaborato dagli studi sulle “scuole efficaci”. Le ricerche sulle scuole

efficaci (school effectiveness) hanno l’obiettivo di individuare le caratteristiche delle organizzazioni scolastiche che presentano buoni esiti, descrivendo e confrontando come funzionano le scuole “di qualità”, in modo da evidenziarne i processi comuni (Faggioli, 2014).

Altri indicatori utilizzati per valutare il dirigente scolastico sono:

a) le competenze gestionali ed organizzative dirette a raggiungere i risultati, la correttezza, la trasparenza, l’efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziali, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;

b) la valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto;

c) l’apprezzamento del suo operato all’interno della comunità professionale e sociale;

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d) il contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione rendicontazione sociale;

e) la direzione unitaria della scuola, la promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole (Melchiorri, 2017).

Il comma 97 della legge n. 107/2015 precisa che la valutazione dei dirigenti è affidata a un nucleo di valutazione, composto da tre dirigenti: un ispettore, un amministrativo e un dirigente scolastico, in possesso di determinati requisiti fissati da CCNL. La valutazione incide sul rinnovo dell’incarico triennale ed è connessa alla retribuzione di risultato del dirigente.