L’avvio della valutazione in Italia
3.4. La valutazione per il riconoscimento del merito: il ruolo del Comitato per la valutazione dei docent
La legge sulla “Buona Scuola” ha previsto il rafforzamento del Comitato per la valutazione dei docenti, creato presso ogni istituzione scolastica o educativa. Questo Comitato è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da:
- tre docenti, due scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio di istituto; - due rappresentanti dei genitori nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo, scelti dal Consiglio di istituto;
29Gli autori hanno evidenziato, inoltre, come manchi un coordinamento tra il d.p.r. 80/2013 e il
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- un componente esterno scelto dall’Ufficio scolastico regionale.
I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei docenti, cooptando elemento dello stesso istituto.
La composizione del Comitato per la valutazione dei docenti
Dirigente scolastico (Presidente) Due docenti (dal Collegio docenti) Un docente (dal Consiglio d’Istituto) Due genitori e uno studente
Un esterno (ispettore, dirigente, docente)
L’ordinanza ministeriale n. 267/1995 sugli istituti comprensivi aveva stabilito, a proposito del Comitato, che nella «composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell’istituzione verticalizzata»30. Anche per la scuola secondaria il d.p.r. 157/1998 sull’aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore stabiliva che «il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell’articolo 11 dei decreto legislativo 16 aprile 1994, n, 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione»31.
Il Comitato dura in carica tre anni scolastici32, invece di un solo anno scolastico come era previsto in precedenza. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri dello stesso comitato. I membri del Comitato non percepiscono compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti. Quindi, non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica per il funzionamento del Comitato.
Il compito fondamentale del Comitato e quello di valutare il servizio dei docenti sotto un duplice aspetto. Da un lato, i membri del Comitato valutano il 30 Art, 3 comma 4. 31 Art. 8. 32
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servizio dei docenti, come stabilisce l’art. 448 del d.lgs. 297/1994, su richiesta dell’interessato e per un periodo non superiore all’ultimo triennio. Per questa valutazione, il dirigente redige una relazione che deve evidenziare le qualità intellettuali e la preparazione culturale e professionale, la diligenza e il suo comportamento nella scuola, l’efficacia dell’azione educativa e didattica, le sue attività di aggiornamento e soprattutto le sue competenze collaborative e relazionali con i docenti della scuola e le famiglie. La relazione non può concludersi con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in un punteggio.
Dall’altro lato, al Comitato spettano anche le competenze previste dall’art. 501 del d,lgs. 297/1994 relativamente alla riabilitazione del personale docente. Ne deriva che, una volta trascorsi due anni da un sanzione disciplinare, il dipendente che, secondo il Comitato per la valutazione del servizio, ha mantenuto una condotta meritevole, può chiedere che siano annullati gli effetti della sanzione. Il Comitato individua i criteri per valutare i docenti sulla base: - della qualità dell’insegnamento e del miglioramento apportato alla scuola, anche in base al successo formativo degli studenti;
- dei risultati ottenuti dai docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e della collaborazione alla ricerca;
- della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo.
Il Comitato esprime anche il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per assolvere a questo compito, il Comitato è composto dal dirigente scolastico (che lo presiede) e da tre docenti (due del Collegio docenti e uno del Consiglio d’Istituto). E’ integrato, inoltre, dal docente a cui sono attribuite le funzioni di tutor. Il Dirigente può anche prevedere un compenso a favore del docente che svolge le funzioni di tutor, o servendosi del fondo per il miglioramento dell’offerta
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formativa (Mof) oppure del Fondo d’istituto nel caso si tratti di un docente esterno alla scuola.
E’ utile ricordare come il consulente o tutor per il miglioramento sia una figura relativamente nuova nel panorama scolastico italiano. Il tutor può essere assimilato, per alcune caratteristiche e finalità, a quella figura professionale che in Inghilterra prende il nome di School Improvement Partner (Faggioli, 2014). In Italia, però, egli presenta un ruolo, un profilo e attività particolari, definiti in relazione agli obiettivi del SNV.
Anche se il termine “consulente per il miglioramento” è apparso per la prima volta proprio in occasione del progetto VALeS, questa figura professionale si è definita nel corso del tempo. Un ruolo rilevante ha avuto l’esperienza maturata dall’INDIRE in attività di formazione in servizio, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale della scuola33. Il SNV ha delineato un nuovo scenario di intervento per il consulente per il miglioramento. La normativa prevede, infatti, che le scuole possano «per lo sviluppo dei piani e in base alle diverse attività in essi previste, avvalersi di INDIRE e/o della collaborazione di università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali»34.
Un’innovazione introdotta dalla legge n. 107/2015 è rappresentata dal periodo necessario, dopo la nomina del docente come tutor, per la validità del periodo di prova: sono richiesti almeno centottanta giorni di servizio effettivo, di cui almeno centoventi dedicati alle attività didattiche. La valutazione del periodo
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L’analisi dei curricula dei consulenti VALeS evidenzia che nel 2016, sul totale dei 151 consulenti, il 43% era alla terza esperienza di formazione come tutor in progetti di valutazione e miglioramento ed il 26% alla quarta esperienza. Inoltre, il 49% dei consulenti VALeS aveva svolto almeno un’altra formazione ed il 27% almeno altre 3 esperienze di tutoraggio in progetti INDIRE non direttamente legati all’area della valutazione e del miglioramento. Cfr. Faggioli, 2014.
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Direttiva 11 del 18 settembre 2014, Priorità strategiche del Sistema Nazionale di
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e C.M. 47 del 21 ottobre
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di prova è competenza del dirigente, sentito il parere del Comitato di valutazione. In caso di esito sfavorevole, il docente ripete l’anno di formazione e prova, al massimo per una sola volta35.